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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10286 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2019, avente per oggetto “noleggio”
O G G E T T O : discussa oralmente e decisa all'udienza dell'08.04.2025 Noleggio
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Termini Maria
Alessandra, mandato in atti Udienza discussione:
ATTORE 08.4.2025
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco San CP_1
Martino , mandato in atti
CONVENUTO
1
Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa e si riportavano alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito
Pacifico perché non contestato che:
- stipulava con la sig.ra un contratto di Parte_1 CP_1 noleggio (n. 484 del 2016) senza conducente avente ad oggetto l'autovettura targata EN806NL con decorrenza dal 16.07.2016 fino al
22.07.2016 (doc. n. 1 atto di citazione).
- La convenuta s'impegnava a restituire il veicolo nel medesimo stato in cui le era stato consegnato.
- In data 22.07.2016 l'autovettura noleggiata dalla sig.ra , CP_1 guidata dal sig. ( nato a [...] il [...]) subiva Parte_2 un incidente e, su richiesta dello stesso, veniva prontamente rimossa dal carro attrezzi del soccorso stradale;
quest'ultimo con nota del
22.07.2016, dichiarava: “ che alle ore 21:30 mentre percorrevo la strada statale 613 in prossimità dell'uscita di Squinzano, all'improvviso sbucava un cane di grossa taglia nero che mi tagliava la strada senza che io avessi alcuna possibilità di evitarlo e difatti lo colpivo con il fronte dell'auto. Immediatamente mi accostavo con
2 l'auto e chiamavo il noleggiatore che mi inviava immediatamente il carro attrezzi del soccorso stradale per rimuovere la vettura” ( doc. n.
2 atto di citazione).
- A seguito del sinistro in oggetto la si faceva redigere un Parte_1 preventivo dei costi per la riparazione dalla società (P.Iva : Pt_3
): essi venivano stimati in Euro 15.167,43 ( preventivo n. P.IVA_1
500 del 27.07.2016 - doc. n. 3 atto di citazione).
- La società provvedeva a richiedere alla il Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni dell'autovettura sinistrata con comunicazioni del
20.12.2016, del 10.07.2017 e del 03.08.2018 (doc. n. 4, n. 5, n.6 atto di citazione).
- A fronte delle richieste di risarcimento la sig.ra non CP_1 versava alcuna somma di denaro.
- Nelle more l si determinava in data 04.07.2017 - a vendere Parte_1
l'autovettura alla società Autope Trans Ood al prezzo di Euro 2.500,00
(doc. n.7 atto di citazione).
Tanto premesso occorre evidenziare che la difesa di parte convenuta si è incentrata su due soli aspetti:
- Il fatto che l'incidente, in quanto cagionato dall'attraversamento di un cane, si dovesse considerare “caso fortuito”;
- Sulla sproporzione della richiesta risarcitoria ritenuta eccessiva rispetto a quella reale.
Con riferimento alla prima difesa, v'è tuttavia da dire che essa è rimasta sfornita di qualunque corredo probatorio.
Mentre in ordine al quantum, la CTU disposta nel corso del giudizio ha consentito di provare il valore del mezzo al momento della vendita.
Il nominato CTU dott. , al fine di rispondere ai quesiti posti dal Persona_1
Giudice ha concluso come segue: “Il preventivo 2016 prodotto dalla concessionaria di Lecce n.500 del 27.07.2016, già disponibile in Parte_3 atti, fa riferimento alla sostituzione di differenti parti di carrozzeria e meccanica poste sull'avantreno della vettura (parte anteriore della vettura). I ricambi menzionati da tale preventivo sono strettamente riconducibili ad un urto che ha riguardato la parte anteriore vettura, con il coinvolgimento dei differenti apparati di asservimento motore (raffreddamento e lubrificazione), dei sistemi di sospensione e di sterzatura veicolo. Tali ricambi risultano compatibili con la dinamica del sinistro descritta dallo stesso conducente, ovvero con un impatto tra la parte anteriore della vettura Mercedes ed un cane randagio di grossa taglia. In conclusione, l'elenco ricambi riportato nel preventivo in atti risulta compatibile con il verosimile danno subito dalla vettura nel corso del sinistro in esame. Allo stesso modo, si ritiene congrua la quantificazione delle ore di manodopera riportate nel suddetto preventivo, in linea con i tariffari vigenti, e con le tempistiche definite da appositi software, definiti di comune accordo con e Compagnie assicurative. Si CP_2
3 evidenzia, invece, come il costo orario della manodopera indicato nel suddetto preventivo (49 €/h) risulti sovrastimato rispetto ai prezzi di mercato vigenti all'epoca del sinistro, sia in riferimento alle lavorazioni meccaniche che alle lavorazioni di carrozzeria. A riguardo, si ritiene congruo un costo orario medio di manodopera pari ad € 35,00/h. Di conseguenza, il costo di riparazione del danno può essere stimato come segue: - Costo ricambi: €
7.095,49 - Costo materiale di consumo: € 340,95 - Uso dime: € 274,00 -
Smaltimento rifiuti: € 24,80 - Manodopera:97,44(h) x 35 (€/h) € 3.410,40 Per un totale complessivo del costo di riparazione pari ad € 11.145,64 (+ IVA come per legge). Non sono disponibili in atti fatture o certificazioni dell'avvenuto pagamento.”
In altre parole il CTU ha quantificato il prezzo delle riparazioni che sarebbero state necessarie per riportare l'autovettura nelle condizioni in cui era prima del sinistro ad euro 11.145,64 + iva al 22%
Avendo tuttavia anche quantificato il valore di mercato del veicolo oggetto di contenzioso all'epoca del sinistro in euro € 14.000, ne deriva che la richiesta risarcitoria deve essere accolta nei limiti della ipotesi più favorevole per la
Marzo, così calcolata: valore di mercato del mezzo (euro 14000), detratti i
2.500 euro ricavati dalla vendita, per un importo finale di euro 11.500.
Da qui l'accoglimento della domanda di parte attrice per come disposto nel dispositivo.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vano liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
- Accerta e dichiara che la sig.ra è responsabile dei danni CP_1 occorsi all'autovettura targata EN806NL in virtù del contratto di noleggio stipulato e per i motivi di cui alla narrativa;
- Per l'effetto condanna al pagamento in favore della CP_1 [...] della somma di 11.500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
- Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro 2540,00 per competenze professionali, oltre ad euro 250 per rimborso spese, oltre accessori come per legge.
- Pone le spese di CTU a carico della convenuta. Sentenza pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Lecce, 08.04.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
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