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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3391 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.03.2025, e vertente TRA
, nata il giorno 8.6.1984 in SCAFATI e residente in Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù CodiceFiscale_1 di procura in atti versata, dagli avv.ti Vincenzo AIELLO e Domenico ESPOSITO, con gli stessi domiciliata in POMPEI alla via TRAVERSA PIRONTI n.2 presso lo studio legale “ ” CP_1
RICORRENTE E
– in persona del Controparte_2
CONVENUTO, contumace
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dell'atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 5.6.2024 la sig.ra
[...]
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-00144 0983, per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, e conseguente prescrizione della posta azionata, e per violazione dell'art. 14 Lex n.689/981.
Non si costituiva in Giudizio l' che, pertanto, veniva dichiarato CP_2 contumace.
La controversia, decidibile su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione, previa concessione di termine per note illustrative.
Sulle conclusioni veicolate dalla parte ricorrente attraverso la trasmissione delle note sostitutive, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta sulla base del seguente impianto motivazionale.
Le doglianze della ricorrente in opposizione investono la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento individuato con gli estremi identificativi “ ”, la maturata prescrizione delle CP_2 NumeroDiCartaIdentit_1 poste previdenziali e assistenziali sottese, la violazione dell'art. 14 Lex
1 n.689/981 che impone la contestazione della violazione entro novanta giorni dall'accertamento. (3)
La mancata costituzione in Giudizio dell'ente previdenziale non consente di approfondire, al di là dell'originario rilievo attoreo, la questione della notifica del verbale di accertamento del 30 ottobre 2018, sul quale si innesta l'opposta ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere pacifico che il relativo onere dimostrativo grava sull' convenuto. CP_2
Le conseguenze del mancato amento processuale della regolare notifica del verbale di accertamento sono desumibili dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione. Si legge, infatti, nella stessa. L'ordinanza è giustificata da: la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni suddette;
la mancata dimostrazione di prova di pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
l'insussistenza di scritti difensivi;
rilevato che sulla base della condotta dell'autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta e presente in atti si confermano le violazioni contestate;
la sanzione amministrativa è determinata nella misura di euro 2.689,91 visti: la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione …>.
Peraltro, tale scriptum va collegato alle informazioni -notoriamente- contenute nei modelli utilizzati per la predisposizione dei verbali di accertamento. Modelli con i quali si avverte il “contravventore” della possibilità di evitare la sanzione sanando l'omissione entro tre mesi dalla notifica del verbale di accertamento, o se si preferisce della contestazione, e della possibilità di attivarsi laddove non fosse il responsabile del mancato versamento delle ritenute. E' del tutto evidente, pertanto, l'intima connessione, non solo formale, ma anche e prima di tutto sostanziale fra i due atti.
Consegue che, mancando la prova della notifica “legale” al destinatario del verbale di accertamento, nessuna valenza potrà annettersi all'ordinanza ingiunzione, la ricorrente, all'epoca delle asserite violazioni legale rappresentante della società cooperativa, non essendo stata posta, emergenze di causa in scrutinio, nelle condizioni di determinarsi, secondo le previste alternative procedimentali, in riferimento a tutte le variabili segnalate nel verbale di accertamento. Il che proietta effetti -ripetesi: anche sostanziali- sull'atto successivo, i cui aspetti contenutistici in massima parte dipendono dalle decisioni assunte dal destinatario del primo provvedimento. Nel caso di specie impedito, tuttavia, a qualsiasi determinazione a causa della mancata conoscenza, indipendente dalla sua volontà, del verbale di accertamento.
A ciò aggiungasi che, in mancanza di atti interruttivi, processualmente apprezzabili, anteriori all'ordinanza ingiunzione, la posta contributiva, risalente all'anno 2017, deve ritenersi prescritta al momento della notifica dell'ingiunzione stessa (25 maggio 2024). La domanda attorea va, pertanto, accolta come da statuizioni di dispositivo.
2 Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' ogni Parte_1 CP_2 diversa istanza, ecce così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta;
3) condanna l' alle spese di lite sostenute dalla ricorrente, e per CP_2 essa dai procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3391 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.03.2025, e vertente TRA
, nata il giorno 8.6.1984 in SCAFATI e residente in Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù CodiceFiscale_1 di procura in atti versata, dagli avv.ti Vincenzo AIELLO e Domenico ESPOSITO, con gli stessi domiciliata in POMPEI alla via TRAVERSA PIRONTI n.2 presso lo studio legale “ ” CP_1
RICORRENTE E
– in persona del Controparte_2
CONVENUTO, contumace
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dell'atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 5.6.2024 la sig.ra
[...]
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-00144 0983, per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, e conseguente prescrizione della posta azionata, e per violazione dell'art. 14 Lex n.689/981.
Non si costituiva in Giudizio l' che, pertanto, veniva dichiarato CP_2 contumace.
La controversia, decidibile su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione, previa concessione di termine per note illustrative.
Sulle conclusioni veicolate dalla parte ricorrente attraverso la trasmissione delle note sostitutive, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta sulla base del seguente impianto motivazionale.
Le doglianze della ricorrente in opposizione investono la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento individuato con gli estremi identificativi “ ”, la maturata prescrizione delle CP_2 NumeroDiCartaIdentit_1 poste previdenziali e assistenziali sottese, la violazione dell'art. 14 Lex
1 n.689/981 che impone la contestazione della violazione entro novanta giorni dall'accertamento. (3)
La mancata costituzione in Giudizio dell'ente previdenziale non consente di approfondire, al di là dell'originario rilievo attoreo, la questione della notifica del verbale di accertamento del 30 ottobre 2018, sul quale si innesta l'opposta ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere pacifico che il relativo onere dimostrativo grava sull' convenuto. CP_2
Le conseguenze del mancato amento processuale della regolare notifica del verbale di accertamento sono desumibili dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione. Si legge, infatti, nella stessa. L'ordinanza è giustificata da: la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni suddette;
la mancata dimostrazione di prova di pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
l'insussistenza di scritti difensivi;
rilevato che sulla base della condotta dell'autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta e presente in atti si confermano le violazioni contestate;
la sanzione amministrativa è determinata nella misura di euro 2.689,91 visti: la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione …>.
Peraltro, tale scriptum va collegato alle informazioni -notoriamente- contenute nei modelli utilizzati per la predisposizione dei verbali di accertamento. Modelli con i quali si avverte il “contravventore” della possibilità di evitare la sanzione sanando l'omissione entro tre mesi dalla notifica del verbale di accertamento, o se si preferisce della contestazione, e della possibilità di attivarsi laddove non fosse il responsabile del mancato versamento delle ritenute. E' del tutto evidente, pertanto, l'intima connessione, non solo formale, ma anche e prima di tutto sostanziale fra i due atti.
Consegue che, mancando la prova della notifica “legale” al destinatario del verbale di accertamento, nessuna valenza potrà annettersi all'ordinanza ingiunzione, la ricorrente, all'epoca delle asserite violazioni legale rappresentante della società cooperativa, non essendo stata posta, emergenze di causa in scrutinio, nelle condizioni di determinarsi, secondo le previste alternative procedimentali, in riferimento a tutte le variabili segnalate nel verbale di accertamento. Il che proietta effetti -ripetesi: anche sostanziali- sull'atto successivo, i cui aspetti contenutistici in massima parte dipendono dalle decisioni assunte dal destinatario del primo provvedimento. Nel caso di specie impedito, tuttavia, a qualsiasi determinazione a causa della mancata conoscenza, indipendente dalla sua volontà, del verbale di accertamento.
A ciò aggiungasi che, in mancanza di atti interruttivi, processualmente apprezzabili, anteriori all'ordinanza ingiunzione, la posta contributiva, risalente all'anno 2017, deve ritenersi prescritta al momento della notifica dell'ingiunzione stessa (25 maggio 2024). La domanda attorea va, pertanto, accolta come da statuizioni di dispositivo.
2 Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' ogni Parte_1 CP_2 diversa istanza, ecce così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta;
3) condanna l' alle spese di lite sostenute dalla ricorrente, e per CP_2 essa dai procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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