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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/09/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 03.04.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. SAGNELLA LUCIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
opponente
E in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità Controparte_1 di mandataria della SIGLA SRL, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO
BONANDRINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianmarco
Bosco, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione. opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 156/2020, emesso dal Tribunale di Benevento in data 23.01.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 6.337,63, oltre interessi e spese legali, nei confronti di Sigla s.r.l., quale saldo debitore del contratto di finanziamento contro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio n. 21994 dallo stesso stipulato.
L'opponente – infatti – aveva stipulato in data 24.11.2008 il contratto di finanziamento n. 21994 mediante cessione del quinto dello stipendio, a fronte del quale avrebbe dovuto restituire il complessivo importo di € 46.872,00, mediante n. 84 rate
1 mensili di € 558,00 ciascuna, con decorrenza dal 31.09.2009 con trattenuta dello stipendio. Il contratto veniva notificato al datore di lavoro del sig. la società Pt_1
C.T.S. Auto Computers s.r.l., con la quale – però - il rapporto s'interrompeva in data
3.03.2012. Al momento della cessazione del rapporto lavorativo, la suddetta società risultava aver pagato complessivamente n. 36 quote mensili, ossia dalla rata scadente il
3.01.2009 (la prima) a quella scadente il 31.12.2011, mentre nulla era stato versato alla
Sigla s.r.l. a titolo di TFR. Restavano insolute, inoltre, n. 3 quote mensili precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, cioè le quote con scadenza 31.01.2012,
29.02.2012 e 31.03.2012. A seguito del fallimento del datore di lavoro, la Sigla depositava istanza di ammissione al passivo, senza – però - ottenere alcun riparto. Nel
2015 l'odierna opposta provvedeva a inoltrare la richiesta di copertura assicurativa alla compagnia con la quale era stata stipulata la polizza a Controparte_2 garanzia del rischio connesso al finanziamento acceso dal sig. Nell'aprile del Pt_1
2018, la compagnia assicurativa liquidava a Sigla l'importo di € 20.4446,37, quale indennizzo imputato a copertura delle quote scadute e insolute con scadenza dal
30.04.2012 al 31.03.2015, oltre a un parziale della quota scadente il 30.04.2015 dell'importo di € 358,37, di talchè l'originaria ricorrente restava creditrice della somma ingiunta.
Con l'opposizione in esame – però - l'opponente deduceva l'intervenuta applicazione al contratto di interessi ultralegali, frutto dell'esercizio unilaterale dello ius variandi spiegato dalla banca a spregio delle regole di buona fede e correttezza, nonché dell'omesso deposito del contratto di finanziamento, contestando anche l'applicazione di valute fittizie, la violazione della lg 108/96, la inefficacia della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della correntista azienda, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e la rettifica contabile di tutti i conti oggetto
d'impugnazione, ….con richiesta di restituzione in favore della Società correntista delle somme indebitamente versate e prudentemente quantificate in € 6.337,18 salva quella maggiore accertata all'esito della fase istruttoria; l'opponente chiedeva – inoltre – dichiararsi la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi, stante l'intervenuta applicazione del piano di ammortamento alla francese, oltre alla riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori, previa dichiarazione della natura anatocistica degli interessi applicati. Parte opponente, infine,
2 deduceva anche l'avvenuta duplicazione delle azioni (avendo parte opposta formulato anche richiesta di ammissione al passivo ex art. 93 e 101 L.F. per l'importo complessivo di € 24.337,99, costituito dal mancato pagamento di n. 3 rate per €
1.674,00 e sorta capitale a scadere per € 22.663,99 per insoluto relativo al medesimo contratto azionato in questa sede), nonché che l'opposta è un soggetto IVA e quindi non ha diritto al rimborso IVA sulle competenze, chiedendo anche di ACCERTARE E
DICHIARARE la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali, con condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Costituendosi in giudizio la in qualità di mandataria della Sigla Controparte_1
s.r.l., contestava specificamente l'avversa opposizione, chiedendo preliminarmente la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, stante la genericità delle argomentazioni formulate dal sig. formulate – per lo più – con riferimento ad Pt_1 un rapporto di conto corrente, senza tener conto – quindi - che il contratto in oggetto fosse da inquadrarsi come un prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Nel merito, la società mandataria negava l'usurarietà del finanziamento (dopo aver evidenziato la genericità delle avverse eccezioni), argomentando in ordine alla validità del piano di ammortamento alla francese applicato e precisando di non aver preso parte al piano di riparto del fallimento;
per tali ragioni la chiedeva di rigettare CP_1 integralmente l'opposizione, con condanna del al risarcimento dei danni per Pt_1 lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la pretestuosità delle eccezioni spiegate.
Con ordinanza del 29.05.2021, il precedente G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni, non avendo le parti fatto richiesta di termini istruttori.
Con istanza del 07.06.2021 – però - parte opponente chiedeva all'autorità giudiziaria di procedersi con l'assegnazione dei termini di cui all'art 183 co.6 c.p.c. e, contestualmente, rilevava la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria da parte del creditore opposto.
3 Instaurato (con esito negativo) il procedimento di mediazione ed assegnati i termini istruttori, la causa veniva direttamente rinviata all'udienza del 03.04.2025, dove la sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) la tratteneva in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai propri atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
Come è già stato osservato dal precedente G.I. nell'ordinanza del 29.05.2021, infatti, occorre preliminarmente ribadire che il rapporto per cui è causa attiene a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non già ad un contratto di conto corrente, come – invece - erroneamente asserito dall'opponente, di talchè non occorre soffermarsi su tutte le contestazioni argomentate con specifico riferimento ad un presunto rapporto di contro corrente.
Non merita accoglimento, inoltre, l'eccezione di usurarietà genericamente articolata dall'opponente.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità che si condivide – infatti – “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (così, Cass.,
Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597)” (cfr. - ex multis – parte motiva della ordinanza n. 5709 del 04.03.2025 della Cassazione).
Nel caso in esame – invece – nel proprio atto introduttivo parte opponente aveva genericamente eccepito l'usurarietà del tasso applicato, chiedendo una CTU contabile per accertarlo, ma senza specificare alcunchè in merito (come già evidenziato in sede cautelare).
Dall'analisi della documentazione prodotta dall'opposta, inoltre, si evince la corretta corrispondenza tra l'insoluto e il credito ingiunto, basti guardare il piano di pagamenti
(all.15) ed il conto del debito residuo (all. 05) allegati, ove - in maniera puntuale –
4 vengono evidenziate non solo le rate pagate dal datore di lavoro prima e dall'assicurazione poi, ma anche quelle rimaste insoddisfatte e successivamente ingiunte, complessivamente quantificate in € 6.337,63, somma che l'opponente non dimostrava in alcun modo di aver pagato.
L'istanza di ammissione al passivo nella procedura fallimentare interessante la C.T.S.
Auto Computer Centro Tecnico Computerizzato Servizi Autoveicoli S.r.l. depositata dall'opposta in data 12.01.2015, infatti, non veniva esaminata dal curatore pro- tempore, di talchè la Sigla s.r.l. rimaneva esclusa dalla ripartizione degli utili, mentre dalla documentazione depositata da parte opposta l'1.4.2025 parrebbe evincersi che aveva esito positivo la domanda di ammissione al passivo ivi formulata dal medesimo odierno opponente.
Parte opponente, poi, ravvedeva la sussistenza dell'anatocismo in relazione al piano di ammortamento alla francese, tema su cui – però - la Suprema Corte ha avuto più volte modo di pronunciarsi, affermandone la sua piena conformità al dettato normativo1. I mutui assistiti da un piano di rimborso c.d. “alla francese”, infatti, si caratterizzano tipicamente per un abbattimento del capitale molto poco significativo nella fase iniziale del rapporto, con la conseguenza che – a parità di tasso di interesse indicato in contratto e concretamente applicato – l'operazione di finanziamento risulterà più onerosa rispetto ad un finanziamento con piano di ammortamento
“all'italiana”, essendo maggiore la base di computo (il capitale residuo da restituire) sulla quale viene calcolata la quota interessi che compone ogni singola rata.
Restituendo una quota minore di capitale all'inizio del rapporto rispetto ad un piano di ammortamento a capitale costante, va da sé che matureranno interessi maggiori a carico del cliente, il che è però del tutto fisiologico, in quanto tali interessi appaiono causalmente giustificati dalla necessità di remunerare la disponibilità del capitale erogato, di cui gode il mutuatario per un lasso temporale maggiore.
In termini di matematica finanziaria, si è soliti affermare che nei piani di ammortamento alla francese operi un regime di capitalizzazione composto, ma tale classificazione non va confusa con la nozione civilistica di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., fenomeno che denota il maturare di interessi su interessi già scaduti, i quali
5 in questo senso vengono “capitalizzati”, ovvero entrano a far parte – ampliandola – della quota capitale che rappresenta la base di calcolo degli interessi successivi.
Come ben chiarito dalla recente pronuncia delle SS.UU. 15130/2024: “…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. pag. 26 della sentenza in nota).
In sintesi, l'ammortamento alla francese potrebbe arrecare pregiudizio al debitore solo in caso di rimborso anticipato del credito (ipotesi non verificatasi nel caso in esame), ma sul punto si è espressa ormai la Corte di Giustizia Europea con la famosa sentenza c.d. Lexitor, affermando il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito.
Stante l'irrilevanza dei motivi di opposizione relativi ad un rapporto di conto corrente e ad una fideiussione, insussistenti nel caso in esame, nonché la genericità degli ulteriori motivi di opposizione (solo in limitata parte infondati nel merito), deve trovare accoglimento l'istanza di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 co.3
c.p.c. in entità pari alle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/2022, in quanto l'attività istruttoria veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore.
6
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n 156/2020 già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2) Condanna al rimborso in favore della nella Parte_1 Controparte_1 qualità, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 (di cui
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, nonché al rimborso delle spese sostenute per la mediazione;
3) Condanna a corrispondere in favore della Parte_1 Controparte_1 nella qualità, € 2.540,00, oltre interessi come per legge dalla data odierna al soddisfo, ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c..
Benevento, 24/09/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_3
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15130 del 29/05/2024