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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1327 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società Incam
srl, in fallimento, per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto
CP_ si costituiva contestando da un lato la insufficiente documentazione allegata alla domanda;
dall'altro il fatto che il ricorrente avrebbe percepito il TFR e prova di ciò
sarebbe il modello stato il Cud 2016 da cui emergerebbe l'avventa percezione dello stesso.
Il ricorso è fondato
Il ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione documentale, che con due distinte
CP_ comunicazioni del 30.12.2020 e 14.1.2021, e nel termine di 60 gg richiesto da ha inviato la documentazione necessaria a dimostrare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro ed il diritto ad adire il Fondo di Garanzia.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento che si evincerebbe da
Part
va evidenziato come il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Il credito del ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo inoltre lo stato passivo certificato successivo al
CUD 2016, deve quindi ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Per il resto parte ricorrente ha dato prova del fatto che si fossero realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia
Il ricorso va pertanto accolto
Pagina 2 Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
14524,47 a titolo di TFR;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 15.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1327 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società Incam
srl, in fallimento, per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto
CP_ si costituiva contestando da un lato la insufficiente documentazione allegata alla domanda;
dall'altro il fatto che il ricorrente avrebbe percepito il TFR e prova di ciò
sarebbe il modello stato il Cud 2016 da cui emergerebbe l'avventa percezione dello stesso.
Il ricorso è fondato
Il ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione documentale, che con due distinte
CP_ comunicazioni del 30.12.2020 e 14.1.2021, e nel termine di 60 gg richiesto da ha inviato la documentazione necessaria a dimostrare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro ed il diritto ad adire il Fondo di Garanzia.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento che si evincerebbe da
Part
va evidenziato come il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Il credito del ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo inoltre lo stato passivo certificato successivo al
CUD 2016, deve quindi ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Per il resto parte ricorrente ha dato prova del fatto che si fossero realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia
Il ricorso va pertanto accolto
Pagina 2 Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
14524,47 a titolo di TFR;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 15.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3