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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13773/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13773/2023
Da remoto tra
, IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE MINORI Parte_1
E e Per_1 Persona_2 Parte_2
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 14 marzo 2025 alle ore 11,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al giudice dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE MINORI Parte_1 Per_1
E l'avv. CINTELLI FRANCESCO. Persona_2 Parte_2
Per C. l'avv. FRANCIOLI BEATRICE. Controparte_1
Per l'avv. Marco Fania in sostituzione di avv. MATTIELLO GIUSEPPE. Controparte_2
L'avv. Cintelli si riporta alle note conclusive e si rimette a giustizia per le spese legali. Indica le spese vive sostenute in euro 289,60 di cui 264,00 per iscrizione e 25,60 per notifica, come documentato.
L'avv. Francioli si riporta alle note conclusive. Inoltre, a fronte del contenuto delle note della terza chiamata, osserva che non risponde a verità quanti ivi affermato, ovvero che abbia aderito CP_1 all'eccezione di carenza di legittimazione della soc. chiamata né alla richiesta di sua estromissione.
Richiama sul tema sentenza Corte App. Napoli, allegata alla nota dep. il 15.12.24, che difatti ammette legittimazione di entrambe le società e Richiama propria nota conclusiva CP_2 CP_3 quanto alla sussistenza della legittimazione e giurisdizione per entrambe le società. Contr L'avv. Fania si riporta ai propri scritti impugnando le avversarie deduzioni. Rileva poi che non ha mai sostenuto che abbia aderito all'eccezione di carenza di legittimazione. Inoltre la sent. Corte CP_1
App Napoli riguarda azione di classe e non questioni di legittimazione e giurisdizione per la soc. svizzera. La soc. svizzera ha sempre accettato il contraddittorio come da Convenzione di Lugano.
Contesta in toto le deduzioni avversarie.
pagina 1 di 10 Dopo ampia discussione tutti i difensori si riportano alle rispettive note depositate e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13773/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_1
), IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE MINORI C.F._2 DIVINA E con il patrocinio dell'avv. CINTELLI FRANCESCO, elettivamente Persona_2 domiciliato in VIA SENESE N.12 50124 FIRENZE presso il difensore avv. CINTELLI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCIOLI BEATRICE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRANCIOLI BEATRICE
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MATTIELLO GIUSEPPE e dell'avv. Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA DONATO BRAMANTE 15 80126 NAPOLI presso il difensore avv. MATTIELLO GIUSEPPE
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive depositate (3.3.25 p. ricorrente;
28.2.25 p. resistente;
28.2.25 p. chiamata).
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281undices c.p.c. , in proprio e in qualità di genitore delle minori Parte_1
e e convenivano in giudizio la Per_1 Persona_2 Parte_2 [...]
per sentir accertare la risoluzione del contratto e la restituzione della somma Controparte_1 di € 5.547,00, nonché la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata per la somma di €
1.386,00 cadauno e del danno patrimoniale pari ad € 48,00. A fondamento della propria pretesa deducevano che, in seguito all'acquisto presso la convenuta di due pacchetti turistici aventi ad oggetto una crociera della il 14.08.2022 veniva loro negato l'imbarco per essere sprovvisti di CP_2 vaccino contro il Covid-19, condizione che non era mai stata loro previamente comunicata dall'agenzia di viaggio. Aggiungevano poi che la vacanza acquistata tramite l'agenzia di viaggio convenuta rientrava nel novero dei pacchetti turistici ai sensi dell'art. 33 del Codice del Turismo, pertanto l'agenzia aveva l'obbligo di fornire le necessarie informazioni precontrattuali, comprese le formalità sanitarie richieste ai fini della vacanza;
di talché, stante l'inadempimento della convenuta, aveva diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei due pacchetti turistici pari ad € 5.547,00, nonché il risarcimento del danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 46 Codice del Turismo per il pregiudizio subito a causa della mancata possibilità di poter usufruire del viaggio organizzato pari ad € 1.386,00 ciascuno e del danno patrimoniale pari ad € 48,00 quale spesa sostenuta in loco per effettuare il tampone Covid.
Si costituiva in giudizio la convenuta (nel prosieguo Controparte_1
anche solo chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la CP_1 CP_2
e, nel merito, il rigetto della domanda attorea o, in caso di accoglimento, la condanna della terza
[...] chiamata in sua manleva. A sostegno delle conclusioni formulate, la convenuta asseriva che l'obbligo di legge volto a prevedere la dotazione di green pass era venuto meno il 1.05.2022 e che la società non aveva mai comunicato la necessità di dotarsi né di tampone negativo ai fini Controparte_2 dell'imbarco che di completa vaccinazione;
difatti, in nessuna documentazione inviata, compresi i biglietti, veniva specificata tale evenienza.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa della terza, all'esito della prima udienza del 17.05.2024, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_2
legittimazione e/o titolarità passiva per essere titolare del rapporto giuridico la con Controparte_4
sede in Ginevra, Svizzera, Avenue E. Pittard 16, 1206 e, nel merito, rigettare la domanda avanzata nei propri confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto. pagina 4 di 10 A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.10.2024, rigettata la richiesta di chiamata in causa di ulteriore terza e l'istanza di prova per interrogatorio formale avanzata dalla convenuta, ritenuta altresì la causa matura per la decisione, il G.I. fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle note conclusive, che venivano depositate dalle parti.
La domanda attorea è fondata per i motivi in fatto e in diritto di seguito esposti.
1. Preliminarmente, come già evidenziato con l'ordinanza del 26.11.2024, deve accogliersi l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata. L'eccezione deve più propriamente riqualificarsi come inerente il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. n.
2951/2016, deve distinguersi tra legittimazione attiva/passiva e, invece, titolarità della situazione giuridica sostanziale. Al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione dell'attore di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, parimenti, la legittimazione a contraddire dipende dalla prospettazione, nella domanda, di un soggetto come titolare dell'obbligo dedotto in giudizio o di altra e diversa situazione giuridica soggettiva passiva.
Pertanto l'azione sarà inammissibile qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi l'attore quale titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto titolare della relativa posizione passiva. Diversamente, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (Cass. civ. Sez. U. sent. n. 2951/2016).
Ebbene, da tali principi si ricava che l'eccezione sollevata dalla società terza chiamata in ordine alla propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attiene non ad una questione di legittimazione passiva, bensì al merito, pertanto, così come inquadrata, l'eccezione deve ritenersi fondata. Risulta difatti evidente, dai documenti prodotti dalle parti, che la società organizzatrice della crociera oggetto di causa fosse la posto infatti che tale circostanza è Controparte_4
chiaramente riportata su ogni documento fornito inerente al viaggio de quo (conferma prenotazione, biglietto di imbarco, documento di imbarco respinto, v. docc.ti 02- 04 - 08 - 10 - 13).
2. Passando alle questioni di merito, costituiscono circostanze pacifiche - con le necessarie conseguenze previste dall'art. 115 c.p.c. - nonché peraltro documentalmente provato dalla parte pagina 5 di 10 ricorrente, che in data 25.2.2022, per il tramite della convenuta agenzia di viaggio, venivano acquistati due pacchetti turistici aventi per oggetto la crociera “MSC Fantasia” per il periodo
14.8.2022 – 21.8.2022, aventi quali clienti i signori e , per un Parte_2 CP_5
pacchetto, ed invece e per il secondo pacchetto (doc.ti 02-03). Parte_1 Persona_2
Risultano parimenti documentati e pacifici la conferma della prenotazione (doc.ti 04 e 05),
l'emissione dei biglietti (doc.ti 08 - 12) e l'avvenuto pagamento (doc. 06); nonché, infine, il mancato imbarco avvenuto in data 14.08.2022 da parte di dovuto alla mancata CP_4
documentazione sulla richiesta vaccinazione (doc. 13).
E' invece contestata la responsabilità della convenuta per aver omesso di informare l'attrice, al fine di poter fruire della crociera acquistata, della necessaria vaccinazione
contro
Covid-19 quale obbligo richiesto dalla società organizzatrice.
Occorre sul punto premettere che la normativa applicabile al caso di specie è quella dettata dal
Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e, più specificatamente, trattandosi di una crociera, dalla disciplina afferenti ai contratti aventi per oggetto un pacchetto turistico ex artt. 32 e ss. del Codice del Turismo, come modificato sul punto dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62. La stessa normativa definisce 'pacchetto turistico' il viaggio comprensivo di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (ad esempio, visite guidate, attività ricreative, spettacoli), con durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno. Pertanto, anche la crociera viene considerata, a tal fine, un pacchetto turistico cd. “tutto compreso”.
Ai fini della ridetta normativa, precisamente ai sensi dell'art. 33, viene operata una distinzione tra la figura dell'organizzatore e quella del venditore. Il primo è il professionista che “combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista”, mentre il venditore è il “professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”. In quest'ultima definizione rientra l'agenzia di viaggi quale soggetto che vende pacchetti realizzati da terzi.
Il successivo art. 34, in conformità alla Direttiva UE 2015/2302, prevede inoltre specifici obblighi informativi nel caso di vendita di pacchetti turistici, in virtù del quale, prima della conclusione del contratto, i viaggiatori devono ricevere tutte le informazioni essenziali sul pacchetto. Al viaggiatore infatti devono essere date tutte le informazioni utili per metterlo nella condizione di scegliere pagina 6 di 10 consapevolmente se acquistare o meno la vacanza, quali ad esempio la presenza di pratiche doganali, di visti d'ingresso, formalità sanitarie del paese di destinazione.
Ciò detto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto stipulato tra cliente ed agenzia di viaggio deve configurarsi quale contratto di mandato, dunque trattasi di rapporto che deve tenersi distinto da quello intercorrente tra cliente e organizzatore / tour operator.
La responsabilità dell'intermediario di viaggi è infatti limitata alle obbligazioni tipiche del mandatario, e ciò comporta che non risponderà degli inadempimenti tipici e strettamente connessi all'attività del tour operator, come ad esempio la mancata corrispondenza fra servizi pubblicizzati ed effettivamente offerti (Cass. Civ. n. 3150/2022). Invero, la responsabilità del venditore intermediario deriverà principalmente dal mancato assolvimento di obblighi, prevalentemente di tipo informativo, attinenti in particolar modo agli orari, alle pratiche doganali, alla regolarità di visti di ingresso e/o ai documenti necessari, ossia tutte quelle circostanze che, anche se sopravvenute, possono indurre il turista ad annullare la vacanza.
Sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito, con riferimento alla normativa previgente al d.lgs.
62/2018 e precisamente quanto alle rispettive responsabilità di organizzatore e venditore nel risarcimento del danno, che: “agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico,
l'agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale” (Cass. Civ. 26694/2020).
Tali considerazioni risultano applicabili anche all'attuale normativa, che va infatti a disciplinare espressamente, all'art. 50, la responsabilità del venditore nell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto d'intermediazione del viaggio, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale. Di talché, essendo l'intermediario di viaggio un operatore economico specializzato nel settore turistico, è tenuto ad usare un grado di diligenza parametrato, ex art. 1176 c.c., all'attività da questi svolta.
Anche l'art. 46 Cod. del Turismo - quanto al risarcimento del danno da vacanza rovinata - richiama espressamente le differenti responsabilità, sancendo che il viaggiatore può chiedere tale risarcimento all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
pagina 7 di 10 Ricostruito in tal modo il quadro normativo, deve ritenersi che l'indicazione concernente la necessità di munirsi di compiuta vaccinazione contro il Covid-19 (al fine di poter accedere sulla nave da crociera prescelta) rientrava tra gli obblighi informativi incombenti sull'agenzia di viaggio.
Ciò in quanto tale condizione rientra nel novero di tutte quelle informazioni precontrattuali essenziali che, ai sensi della normativa vigente in materia di pacchetti turistici, l'intermediario deve essere in grado di fornire al cliente prima dell'acquisto.
Si ritiene pertanto che fosse onere della odierna resistente, quale operatore professionista specializzato nel settore turistico, essere a conoscenza della richiesta della sussistenza di tale condizione. Peraltro, negli stessi biglietti di imbarco veniva espressamente previsto di consultare i canali ufficiali di quali ad esempio il sito web, per avere informazioni aggiornate sui CP_2
continui sviluppi dei requisiti di salute e sicurezza Covid-19 richiesti a bordo della nave. Appare inverosimile che la convenuta, stante l'attività lavorativa svolta e la diligenza professionale richiesta, non fosse a conoscenza di tale prerogativa, tenuto conto che la sussistenza dell'obbligo di vaccinazione da Covid19 quale regola per l'imbarco era ravvisabile direttamente dal sito web dell'organizzatrice stessa (doc. 26).
Trattandosi di certificazione necessaria al fine di poter accedere all'imbarcazione da crociera - tanto che la sua assenza ha comportato il mancato godimento della vacanza prenotata - essa rientra indubbiamente tra quelle informazioni precontrattuali essenziali, previste dall'art. 34 del Codice del
Turismo, che richiamando il modello informativo di cui all'allegato A, parte I o parte II, prevede:
“1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.”
Tutto quanto sopra osservato, risultando pacifica l'omissione da parte dell'agenzia di viaggio dell'onere di preventiva informazione ai clienti, e ritenuto detto onere come essenziale ai fini dell'esecuzione del viaggio, deve dichiararsi la legittima risoluzione del contratto stipulato tra le parti con condanna della convenuta alla restituzione della somma - il cui avvenuto versamento non
è mai stato contestato nel presente giudizio - pari ad € 5.547,00.
3. Quanto al chiesto risarcimento del danno da vacanza rovinata, deve osservarsi che l'art. 46 del
Codice del Turismo testualmente prevede: “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed
pagina 8 di 10 indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.”
Il codice del Turismo prevede dunque la possibilità per il viaggiatore di vedersi corrisposto un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell'inadempimento del venditore, inteso come quel disagio psico-fisico che il turista subisce per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza programmata quale occasione di riposo e svago. Il danno da vacanza rovinata si configura quindi come danno extrapatrimoniale correlato all'inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico. La risarcibilità è però ammessa nella misura in cui il diritto leso venga inciso oltre una soglia minima, cagionando nella parte un serio pregiudizio conseguente a grave inadempimento contrattuale, tenuto conto del tempo della vacanza come funzionale alla realizzazione di un interesse non patrimoniale di rigenerazione delle proprie energie personali. Il risarcimento del danno deve, dunque, essere parametrato al disagio psicologico patito dai viaggiatori per la mancata realizzazione del viaggio, i quali hanno visto disattese le proprie aspettative. La Suprema Corte ha difatti precisato che il danno da vacanza rovinata
“costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. Civ. 26142/2023). Va pertanto verificata da parte del giudicante la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime, con una operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice.
Nel caso di specie, secondo il tribunale, la carenza informativa attinente alla necessaria vaccinazione
Covid-19 ha riguardato un aspetto di importanza tale da comportare il mancato godimento della vacanza stessa. Deve ritenersi che il danno patito dai ricorrenti, non avendo questi potuto usufruire della vacanza prenotata, superi la soglia minima di tolleranza richiesta dalla legge per poter essere risarcito: dunque va senz'altro riconosciuto il diritto in capo ai ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno extrapatrimoniale da vacanza rovinata. Danno che, parametrato al costo del biglietto della crociera per il caso in esame (€ 2.679,40 a cabina), si ritiene equo liquidare in complessivi €
5.359,00.
A tale somma dovrà poi essere sommato il rimborso dell'ulteriore somma di € 48,00, sostenuto dai ricorrenti per eseguire, in loco, il tampone Covid, come documentalmente provato in atti.
pagina 9 di 10 4. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto altresì conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ex art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto di difetto di legittimazione quanto a titolarità passiva nel rapporto controverso della terza chiamata;
Controparte_2
accoglie la domanda di parte ricorrente e, conseguentemente, previa dichiarazione dell'intervenuta legittima risoluzione del contratto di mandato stipulato tra le parti, condanna parte resistente
[...]
a restituire, per le causali meglio specificate in premessa, in Controparte_1
favore di parte ricorrente (ovvero , in proprio e in qualità di genitore delle minori Parte_1
E e ) la complessiva somma di € 5.547,00 Per_1 Persona_2 Parte_2
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
condanna parte resistente soccombente a risarcire in favore della parte ricorrente il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento per cui è causa, quantificato nella ulteriore complessiva somma pari ad € 5.407,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
condanna la resistente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite delle parti ricorrente e terza chiamata , che si liquidano per ciascuna delle parti (ricorrente e terza Controparte_2
chiamata) in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13773/2023
Da remoto tra
, IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE MINORI Parte_1
E e Per_1 Persona_2 Parte_2
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 14 marzo 2025 alle ore 11,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al giudice dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE MINORI Parte_1 Per_1
E l'avv. CINTELLI FRANCESCO. Persona_2 Parte_2
Per C. l'avv. FRANCIOLI BEATRICE. Controparte_1
Per l'avv. Marco Fania in sostituzione di avv. MATTIELLO GIUSEPPE. Controparte_2
L'avv. Cintelli si riporta alle note conclusive e si rimette a giustizia per le spese legali. Indica le spese vive sostenute in euro 289,60 di cui 264,00 per iscrizione e 25,60 per notifica, come documentato.
L'avv. Francioli si riporta alle note conclusive. Inoltre, a fronte del contenuto delle note della terza chiamata, osserva che non risponde a verità quanti ivi affermato, ovvero che abbia aderito CP_1 all'eccezione di carenza di legittimazione della soc. chiamata né alla richiesta di sua estromissione.
Richiama sul tema sentenza Corte App. Napoli, allegata alla nota dep. il 15.12.24, che difatti ammette legittimazione di entrambe le società e Richiama propria nota conclusiva CP_2 CP_3 quanto alla sussistenza della legittimazione e giurisdizione per entrambe le società. Contr L'avv. Fania si riporta ai propri scritti impugnando le avversarie deduzioni. Rileva poi che non ha mai sostenuto che abbia aderito all'eccezione di carenza di legittimazione. Inoltre la sent. Corte CP_1
App Napoli riguarda azione di classe e non questioni di legittimazione e giurisdizione per la soc. svizzera. La soc. svizzera ha sempre accettato il contraddittorio come da Convenzione di Lugano.
Contesta in toto le deduzioni avversarie.
pagina 1 di 10 Dopo ampia discussione tutti i difensori si riportano alle rispettive note depositate e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13773/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_1
), IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE MINORI C.F._2 DIVINA E con il patrocinio dell'avv. CINTELLI FRANCESCO, elettivamente Persona_2 domiciliato in VIA SENESE N.12 50124 FIRENZE presso il difensore avv. CINTELLI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCIOLI BEATRICE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRANCIOLI BEATRICE
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MATTIELLO GIUSEPPE e dell'avv. Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA DONATO BRAMANTE 15 80126 NAPOLI presso il difensore avv. MATTIELLO GIUSEPPE
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive depositate (3.3.25 p. ricorrente;
28.2.25 p. resistente;
28.2.25 p. chiamata).
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281undices c.p.c. , in proprio e in qualità di genitore delle minori Parte_1
e e convenivano in giudizio la Per_1 Persona_2 Parte_2 [...]
per sentir accertare la risoluzione del contratto e la restituzione della somma Controparte_1 di € 5.547,00, nonché la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata per la somma di €
1.386,00 cadauno e del danno patrimoniale pari ad € 48,00. A fondamento della propria pretesa deducevano che, in seguito all'acquisto presso la convenuta di due pacchetti turistici aventi ad oggetto una crociera della il 14.08.2022 veniva loro negato l'imbarco per essere sprovvisti di CP_2 vaccino contro il Covid-19, condizione che non era mai stata loro previamente comunicata dall'agenzia di viaggio. Aggiungevano poi che la vacanza acquistata tramite l'agenzia di viaggio convenuta rientrava nel novero dei pacchetti turistici ai sensi dell'art. 33 del Codice del Turismo, pertanto l'agenzia aveva l'obbligo di fornire le necessarie informazioni precontrattuali, comprese le formalità sanitarie richieste ai fini della vacanza;
di talché, stante l'inadempimento della convenuta, aveva diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei due pacchetti turistici pari ad € 5.547,00, nonché il risarcimento del danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 46 Codice del Turismo per il pregiudizio subito a causa della mancata possibilità di poter usufruire del viaggio organizzato pari ad € 1.386,00 ciascuno e del danno patrimoniale pari ad € 48,00 quale spesa sostenuta in loco per effettuare il tampone Covid.
Si costituiva in giudizio la convenuta (nel prosieguo Controparte_1
anche solo chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la CP_1 CP_2
e, nel merito, il rigetto della domanda attorea o, in caso di accoglimento, la condanna della terza
[...] chiamata in sua manleva. A sostegno delle conclusioni formulate, la convenuta asseriva che l'obbligo di legge volto a prevedere la dotazione di green pass era venuto meno il 1.05.2022 e che la società non aveva mai comunicato la necessità di dotarsi né di tampone negativo ai fini Controparte_2 dell'imbarco che di completa vaccinazione;
difatti, in nessuna documentazione inviata, compresi i biglietti, veniva specificata tale evenienza.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa della terza, all'esito della prima udienza del 17.05.2024, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_2
legittimazione e/o titolarità passiva per essere titolare del rapporto giuridico la con Controparte_4
sede in Ginevra, Svizzera, Avenue E. Pittard 16, 1206 e, nel merito, rigettare la domanda avanzata nei propri confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto. pagina 4 di 10 A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.10.2024, rigettata la richiesta di chiamata in causa di ulteriore terza e l'istanza di prova per interrogatorio formale avanzata dalla convenuta, ritenuta altresì la causa matura per la decisione, il G.I. fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle note conclusive, che venivano depositate dalle parti.
La domanda attorea è fondata per i motivi in fatto e in diritto di seguito esposti.
1. Preliminarmente, come già evidenziato con l'ordinanza del 26.11.2024, deve accogliersi l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata. L'eccezione deve più propriamente riqualificarsi come inerente il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. n.
2951/2016, deve distinguersi tra legittimazione attiva/passiva e, invece, titolarità della situazione giuridica sostanziale. Al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione dell'attore di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, parimenti, la legittimazione a contraddire dipende dalla prospettazione, nella domanda, di un soggetto come titolare dell'obbligo dedotto in giudizio o di altra e diversa situazione giuridica soggettiva passiva.
Pertanto l'azione sarà inammissibile qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi l'attore quale titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto titolare della relativa posizione passiva. Diversamente, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (Cass. civ. Sez. U. sent. n. 2951/2016).
Ebbene, da tali principi si ricava che l'eccezione sollevata dalla società terza chiamata in ordine alla propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attiene non ad una questione di legittimazione passiva, bensì al merito, pertanto, così come inquadrata, l'eccezione deve ritenersi fondata. Risulta difatti evidente, dai documenti prodotti dalle parti, che la società organizzatrice della crociera oggetto di causa fosse la posto infatti che tale circostanza è Controparte_4
chiaramente riportata su ogni documento fornito inerente al viaggio de quo (conferma prenotazione, biglietto di imbarco, documento di imbarco respinto, v. docc.ti 02- 04 - 08 - 10 - 13).
2. Passando alle questioni di merito, costituiscono circostanze pacifiche - con le necessarie conseguenze previste dall'art. 115 c.p.c. - nonché peraltro documentalmente provato dalla parte pagina 5 di 10 ricorrente, che in data 25.2.2022, per il tramite della convenuta agenzia di viaggio, venivano acquistati due pacchetti turistici aventi per oggetto la crociera “MSC Fantasia” per il periodo
14.8.2022 – 21.8.2022, aventi quali clienti i signori e , per un Parte_2 CP_5
pacchetto, ed invece e per il secondo pacchetto (doc.ti 02-03). Parte_1 Persona_2
Risultano parimenti documentati e pacifici la conferma della prenotazione (doc.ti 04 e 05),
l'emissione dei biglietti (doc.ti 08 - 12) e l'avvenuto pagamento (doc. 06); nonché, infine, il mancato imbarco avvenuto in data 14.08.2022 da parte di dovuto alla mancata CP_4
documentazione sulla richiesta vaccinazione (doc. 13).
E' invece contestata la responsabilità della convenuta per aver omesso di informare l'attrice, al fine di poter fruire della crociera acquistata, della necessaria vaccinazione
contro
Covid-19 quale obbligo richiesto dalla società organizzatrice.
Occorre sul punto premettere che la normativa applicabile al caso di specie è quella dettata dal
Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e, più specificatamente, trattandosi di una crociera, dalla disciplina afferenti ai contratti aventi per oggetto un pacchetto turistico ex artt. 32 e ss. del Codice del Turismo, come modificato sul punto dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62. La stessa normativa definisce 'pacchetto turistico' il viaggio comprensivo di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (ad esempio, visite guidate, attività ricreative, spettacoli), con durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno. Pertanto, anche la crociera viene considerata, a tal fine, un pacchetto turistico cd. “tutto compreso”.
Ai fini della ridetta normativa, precisamente ai sensi dell'art. 33, viene operata una distinzione tra la figura dell'organizzatore e quella del venditore. Il primo è il professionista che “combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista”, mentre il venditore è il “professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”. In quest'ultima definizione rientra l'agenzia di viaggi quale soggetto che vende pacchetti realizzati da terzi.
Il successivo art. 34, in conformità alla Direttiva UE 2015/2302, prevede inoltre specifici obblighi informativi nel caso di vendita di pacchetti turistici, in virtù del quale, prima della conclusione del contratto, i viaggiatori devono ricevere tutte le informazioni essenziali sul pacchetto. Al viaggiatore infatti devono essere date tutte le informazioni utili per metterlo nella condizione di scegliere pagina 6 di 10 consapevolmente se acquistare o meno la vacanza, quali ad esempio la presenza di pratiche doganali, di visti d'ingresso, formalità sanitarie del paese di destinazione.
Ciò detto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto stipulato tra cliente ed agenzia di viaggio deve configurarsi quale contratto di mandato, dunque trattasi di rapporto che deve tenersi distinto da quello intercorrente tra cliente e organizzatore / tour operator.
La responsabilità dell'intermediario di viaggi è infatti limitata alle obbligazioni tipiche del mandatario, e ciò comporta che non risponderà degli inadempimenti tipici e strettamente connessi all'attività del tour operator, come ad esempio la mancata corrispondenza fra servizi pubblicizzati ed effettivamente offerti (Cass. Civ. n. 3150/2022). Invero, la responsabilità del venditore intermediario deriverà principalmente dal mancato assolvimento di obblighi, prevalentemente di tipo informativo, attinenti in particolar modo agli orari, alle pratiche doganali, alla regolarità di visti di ingresso e/o ai documenti necessari, ossia tutte quelle circostanze che, anche se sopravvenute, possono indurre il turista ad annullare la vacanza.
Sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito, con riferimento alla normativa previgente al d.lgs.
62/2018 e precisamente quanto alle rispettive responsabilità di organizzatore e venditore nel risarcimento del danno, che: “agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico,
l'agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale” (Cass. Civ. 26694/2020).
Tali considerazioni risultano applicabili anche all'attuale normativa, che va infatti a disciplinare espressamente, all'art. 50, la responsabilità del venditore nell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto d'intermediazione del viaggio, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale. Di talché, essendo l'intermediario di viaggio un operatore economico specializzato nel settore turistico, è tenuto ad usare un grado di diligenza parametrato, ex art. 1176 c.c., all'attività da questi svolta.
Anche l'art. 46 Cod. del Turismo - quanto al risarcimento del danno da vacanza rovinata - richiama espressamente le differenti responsabilità, sancendo che il viaggiatore può chiedere tale risarcimento all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
pagina 7 di 10 Ricostruito in tal modo il quadro normativo, deve ritenersi che l'indicazione concernente la necessità di munirsi di compiuta vaccinazione contro il Covid-19 (al fine di poter accedere sulla nave da crociera prescelta) rientrava tra gli obblighi informativi incombenti sull'agenzia di viaggio.
Ciò in quanto tale condizione rientra nel novero di tutte quelle informazioni precontrattuali essenziali che, ai sensi della normativa vigente in materia di pacchetti turistici, l'intermediario deve essere in grado di fornire al cliente prima dell'acquisto.
Si ritiene pertanto che fosse onere della odierna resistente, quale operatore professionista specializzato nel settore turistico, essere a conoscenza della richiesta della sussistenza di tale condizione. Peraltro, negli stessi biglietti di imbarco veniva espressamente previsto di consultare i canali ufficiali di quali ad esempio il sito web, per avere informazioni aggiornate sui CP_2
continui sviluppi dei requisiti di salute e sicurezza Covid-19 richiesti a bordo della nave. Appare inverosimile che la convenuta, stante l'attività lavorativa svolta e la diligenza professionale richiesta, non fosse a conoscenza di tale prerogativa, tenuto conto che la sussistenza dell'obbligo di vaccinazione da Covid19 quale regola per l'imbarco era ravvisabile direttamente dal sito web dell'organizzatrice stessa (doc. 26).
Trattandosi di certificazione necessaria al fine di poter accedere all'imbarcazione da crociera - tanto che la sua assenza ha comportato il mancato godimento della vacanza prenotata - essa rientra indubbiamente tra quelle informazioni precontrattuali essenziali, previste dall'art. 34 del Codice del
Turismo, che richiamando il modello informativo di cui all'allegato A, parte I o parte II, prevede:
“1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.”
Tutto quanto sopra osservato, risultando pacifica l'omissione da parte dell'agenzia di viaggio dell'onere di preventiva informazione ai clienti, e ritenuto detto onere come essenziale ai fini dell'esecuzione del viaggio, deve dichiararsi la legittima risoluzione del contratto stipulato tra le parti con condanna della convenuta alla restituzione della somma - il cui avvenuto versamento non
è mai stato contestato nel presente giudizio - pari ad € 5.547,00.
3. Quanto al chiesto risarcimento del danno da vacanza rovinata, deve osservarsi che l'art. 46 del
Codice del Turismo testualmente prevede: “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed
pagina 8 di 10 indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.”
Il codice del Turismo prevede dunque la possibilità per il viaggiatore di vedersi corrisposto un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell'inadempimento del venditore, inteso come quel disagio psico-fisico che il turista subisce per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza programmata quale occasione di riposo e svago. Il danno da vacanza rovinata si configura quindi come danno extrapatrimoniale correlato all'inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico. La risarcibilità è però ammessa nella misura in cui il diritto leso venga inciso oltre una soglia minima, cagionando nella parte un serio pregiudizio conseguente a grave inadempimento contrattuale, tenuto conto del tempo della vacanza come funzionale alla realizzazione di un interesse non patrimoniale di rigenerazione delle proprie energie personali. Il risarcimento del danno deve, dunque, essere parametrato al disagio psicologico patito dai viaggiatori per la mancata realizzazione del viaggio, i quali hanno visto disattese le proprie aspettative. La Suprema Corte ha difatti precisato che il danno da vacanza rovinata
“costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. Civ. 26142/2023). Va pertanto verificata da parte del giudicante la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime, con una operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice.
Nel caso di specie, secondo il tribunale, la carenza informativa attinente alla necessaria vaccinazione
Covid-19 ha riguardato un aspetto di importanza tale da comportare il mancato godimento della vacanza stessa. Deve ritenersi che il danno patito dai ricorrenti, non avendo questi potuto usufruire della vacanza prenotata, superi la soglia minima di tolleranza richiesta dalla legge per poter essere risarcito: dunque va senz'altro riconosciuto il diritto in capo ai ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno extrapatrimoniale da vacanza rovinata. Danno che, parametrato al costo del biglietto della crociera per il caso in esame (€ 2.679,40 a cabina), si ritiene equo liquidare in complessivi €
5.359,00.
A tale somma dovrà poi essere sommato il rimborso dell'ulteriore somma di € 48,00, sostenuto dai ricorrenti per eseguire, in loco, il tampone Covid, come documentalmente provato in atti.
pagina 9 di 10 4. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto altresì conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ex art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto di difetto di legittimazione quanto a titolarità passiva nel rapporto controverso della terza chiamata;
Controparte_2
accoglie la domanda di parte ricorrente e, conseguentemente, previa dichiarazione dell'intervenuta legittima risoluzione del contratto di mandato stipulato tra le parti, condanna parte resistente
[...]
a restituire, per le causali meglio specificate in premessa, in Controparte_1
favore di parte ricorrente (ovvero , in proprio e in qualità di genitore delle minori Parte_1
E e ) la complessiva somma di € 5.547,00 Per_1 Persona_2 Parte_2
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
condanna parte resistente soccombente a risarcire in favore della parte ricorrente il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento per cui è causa, quantificato nella ulteriore complessiva somma pari ad € 5.407,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
condanna la resistente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite delle parti ricorrente e terza chiamata , che si liquidano per ciascuna delle parti (ricorrente e terza Controparte_2
chiamata) in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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