Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2022, n. 33719
CASS
Sentenza 16 novembre 2022

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 27 settembre 2022, con numero di registro generale 3791/2015. Le parti in causa erano il fallimento di due soci illimitatamente responsabili di una società, che contestavano la validità di un mutuo fondiario, sostenendo che fosse stato concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità stabilito dalla normativa. La banca, al contrario, richiedeva l'ammissione del credito al passivo fallimentare con privilegio ipotecario, sostenendo che la violazione del limite non comportasse nullità del contratto.

Il giudice ha accolto le argomentazioni della banca, stabilendo che il limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, ma piuttosto una regola di buona condotta per le banche. La Corte ha affermato che la violazione di tale limite non determina la nullità del contratto, ma può comportare la riqualificazione del mutuo come ordinario, escludendo i privilegi ipotecari. La decisione si basa su considerazioni di stabilità patrimoniale delle banche e sull'interesse pubblico, evidenziando che la nullità non sarebbe giustificata in quanto non risponderebbe agli obiettivi di protezione del sistema creditizio. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, confermando la validità del mutuo e la sua ammissione al passivo fallimentare senza privilegio.

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In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2022, n. 33719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33719
Data del deposito : 16 novembre 2022

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