Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che fosse opponibile al cessionario del credito la transazione sui rapporti pendenti tra cedente e ceduto intervenuta successivamente all'accordo di cessione, reputando che detta transazione si configurasse come atto dispositivo del proprio credito da parte del cedente e che fosse irrilevante la circostanza della mancata conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto).
Commentario • 1
- 1. L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: la revoca del decreto ingiuntivo per mancata notifica della cessione del credito al debitore. -…https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 15364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15364 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. CHIARINI AR Margherita - rel. Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ES [...], selettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI S NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dall'avvocato TRINCHIERI RANIERO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TI DI AN AU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA, 45, presso lo studio dell'avvocato COLINI CLAUDIO, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 239/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di FANO,emessa il 13/11/2008, depositata il 14/11/2008 (R.G. 34/A/08);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 novembre 2008 il Tribunale di Pesaro, Sezione distaccata di Fano, accoglieva l'appello di AT di RA MA e rigettava l'opposizione all'esecuzione di EC AN al precetto intimatogli da quegli per il pagamento di Euro 1.150,00, credito cedutogli dalla cliente AR EC nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. hotel Astoria, poiché la transazione del giugno 2005 avente ad oggetto i rapporti pendenti con la predetta EC era successiva alla cessione del settembre 2003, e perciò tale accordo tra cedente e ceduto, ancorché anteriore alla notifica al medesimo della cessione, indipendentemente dall'esserne egli a conoscenza, non era opponibile al cessionario e la EC non poteva transigere con il EC sul credito ceduto.
Ricorre AN EC cui resiste AT di RA MA De LI Delfico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva, con atto 19 ottobre 2006 AT di RA MA, avvocato, ha intimato a EC AN precetto per il pagamento della somma di Euro 1.150,00 oltre accessori.
Tale credito, liquidato a titolo di spese legali dal tribunale di Pesaro con ordinanza 27 agosto 2003 in favore della società Hotel Astoria s.r.l. nel procedimento n. 388/S/2003 pendente tra EC AN e l'Hotel Astoria s.r.l. - assumeva il AT di RA - gli era stato ceduto dalla propria cliente EC AR, legale rappresentante della società originaria creditrice, EC AN, con atto 30 ottobre 2006 - in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C. e G. s.n.c. di EC AN & C. (già Hotel Astoria di EC AR & AN s.n.c.) ha proposto, innanzi al giudice di pace di Fano, opposizione avverso tale precetto, eccependo, in primis, che il credito in discussione era stato estinto con transazione 9 giugno 2005 intervenuta tra la originaria creditrice EC AR e esso concludente;
in secondo luogo, che la cessione era i-nesistente, perché non documentata ne' provata;
in terzo luogo, la inefficacia della presunta cessione in discussione, vuoi perché non gli era stata data alcuna notificazione, anteriormente al precetto, della cessione stessa, vuoi per non avere potuto, esso concludente, verificare la documentazione contrattuale delle parti, fonte della modifica della posizione creditoria;
in quarto luogo che l'atto di cessione erano nullo ai sensi dell'art. 1261 c.c., e opponendo, infine, in compensazione crediti della Hotel Astoria s.n.c. nei confronti della Hotel Astoria s.r.l..
Costituitosi in giudizio MA AT di RA ha eccepito, da una parte, il difetto di interesse della C. & G. s.n.c. nei cui confronti non era stata avanzata alcuna richiesta di pagamento, dall'altra, che ai fini della validità della cessione era sufficiente la notifica al debitore effettuata unitamente all'atto di precetto, che la transazione ex adverso invocata era inefficace sia in quanto stipulata tra soggetti diversi da quelli titolari del rapporto credito - debitore, sia perché successiva alla cessione e contenente altresì, l'impegno a rinunciare alle cause pendenti, mentre il giudizio da cui era scaturito il credito era già definito, da ultimo che il EC aveva già riscosso le somme che intendeva opporre in compensazione e che - comunque - soggetto debitore non era la Astoria s.r.l., soggetto non più esistente, ma la Fano 2005.
Svoltasi l'istruttoria del caso il giudice di pace adito ha accolto l'opposizione, dichiarando non dovuti da EC AN gli importi di cui al precetto opposto, non essendo il titolo valido e efficace nei suoi confronti e dichiarando, altresì, la nullità - inefficacia del precetto, con condanna della parte precettante alla restituzione in favore del EC della somma di Euro 2.844,90, oltre interessi dal 10 novembre 2006, versata al fine di evitare la minacciata esecuzione forzata.
Gravata tale pronunzia da MA AT di RA, il tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, con (sentenza 13 - 14 novembre 2008, dichiarato il difetto di legittimazione della C. e G. s.n.c. di EC AN & C.(già Hotel Astoria di EC AR & AN s.n.c.) a proporre opposizione al precetto, ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha rigettato l'opposizione.
L'atto di transazione stipulato il 9 giugno 2005 tra EC AR e EC AN, ha osservato il tribunale, è inefficace nei confronti del AT di RA atteso che anteriormente alla detta data - e in particolare il 4 settembre 2003 - la creditrice originaria EC AR aveva già ceduto il proprio credito al AT, sì che nei giugno 2005 la EC AR non era più legittimata a negoziare il credito ceduto, a prescindere dal fatto che il debitore fosse o meno a conoscenza della avvenuta cessione (circostanza non provata e comunque irrilevante).
2. Deduce, con l'unico motivo, il ricorrente: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 1189 c.c." concludendo il motivo stesso con il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. "dica la Corte se il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità dell'originario rapporto, costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi e estintivi (pagamento, transazione) del rapporto anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza".
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Come accertato, in linea di fatto, dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione l'esistenza della cessione del credito oggetto di causa non è in contestazione tra le parti e .. risulta per tabulas dalla scrittura privata del 4 settembre 2003, sottoscritta da CO AR in qualità di legale rappresentante della Hotel Astoria s.r.l. e dell'avv. MA AT di RA, in virtù della quale la prima cedeva al secondo il credito di Euro 1150,00 vantato dalla società nei confronti di EC AN a titolo di rimborso di spese legale liquidate con ordinanza di questo tribunale.
Certo quanto precede si osserva che giusta la pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice - e da cui totalmente prescinde la difesa del ricorrente - il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a questo ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. (in termini, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 5 novembre 2009, n. 23463; Cass. 21 gennaio 2005, n. 1312). Quest'ultima (cioè la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.) è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass. 5 novembre 2009, n. 23463, cit.; Cass., 21 gennaio 2005, n. 1312, cit.).
Certo che nella specie non si è a fronte a un pagamento eseguito in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nè a un conflitto tra più cessionari, ma a un atto dispositivo del proprio credito posto in essere dal cedente, successivamente alla cessione è palese che correttamente la sentenza impugnata ha escluso la opponibilità di tale atto dispositivo (la transazione) al cessionario del credito ed è assolutamente irrilevante che il debitore ceduto non fosse ancora a conoscenza della cessione. Irrilevante e non pertinente al fine di pervenire a una diversa conclusione della lite è la circostanza che nella fattispecie esaminata da Cass. 15 marzo 2007, n. 5998 (come in altre richiamate in ricorso), il debitore fosse (a differenza che nella specie) a conoscenza dell'avvenuta cessione del credito, certo che la ricordata pronuncia (al pari delle altre) non ha giustificato in alcun modo la raggiunta conclusione, quanto alla inopponibilità della sopravvenuta risoluzione del contratto al cessionario, una volta realizzato il trasferimento del diritto sul rilievo che il debitore fosse a conoscenza della cessione del credito, ma sulla base del diverso principio che il cedente, dopo avere disposto del credito stesso cedendolo a un terzo ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario.
4. Il proposto ricorso, in conclusione, risultato infondato, deve rigettarsi.
Sussistono, attesa la peculiarità del caso in esame, giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011