Sentenza breve 12 luglio 2025
Decreto cautelare 4 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 28 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 16/03/2026, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02153/2026REG.PROV.COLL.
N. 01514/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2026, proposto dalla società T.D. Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Murgolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
della società F.Lli di Carlo s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
previa concessione di idonea misura cautelare
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9390 del 28 novembre 2025 e per l'accertamento e per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l'annullamento:
- della deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia, contenuta nel verbale di seduta n. 16 del 18 dicembre 2025, trasmesso alla ricorrente il successivo 24 dicembre 2025, avente ad oggetto « Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 9390 del 28.11.2025 Consorzio ASI c/ T.D. Group s.r.l.. – Determinazioni conseguenti in ordine all'autorizzazione prot. ASI n. 853/2024 e al coordinamento con gli interventi di urbanizzazione primaria consortile. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti »;
- della nota del 24 dicembre 2025, prot. 7792/2025, a firma del presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia, di trasmissione del verbale di seduta n. 16 del 18 dicembre 2025;
- della relazione tecnica interna, acquisita al protocollo generale ASI n. 6200/2025, richiamata nella menzionata deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Cons. MA AR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- agendo in ottemperanza, la società T.D. Group s.r.l. ha domandato l'accertamento della nullità degli atti indicati in epigrafe, per violazione o elusione del giudicato portato dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 9390 del 28 novembre 2025, proponendo, in subordine, domanda di annullamento dei medesimi atti;
- nel ricorso, la società ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati o l'adozione di altre misure idonee a tutelare interinalmente la propria situazione soggettiva;
- ha resistito in giudizio il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia, chiedendo il rigetto della domanda proposta in ottemperanza e della correlata domanda cautelare, nonché eccependo l'inammissibilità della subordinata domanda di annullamento;
- la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, tenutasi per la trattazione dell'incidente cautelare;
Considerato, in rito:
- che anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza è possibile proporre domanda cautelare, visto che il procedimento di cui agli artt. 55 e ss. cod. proc. amm. ha portata applicativa generale, salva l'incompatibilità con i riti super-accelerati (come quello pre-elettorale), che permettono di conseguire una tutela anticipata rispetto alle tempistiche dell'incidente cautelare;
- che sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., pur non essendo trascorsi venti giorni dalla notifica del ricorso, dal momento che tale termine dilatorio è previsto a tutela del diritto di difesa della parte resistente, che, nel caso di specie, si è costituita e ampiamente difesa nel merito, senza nulla eccepire a seguito dell'avviso reso in udienza;
Ritenuta sussistente la competenza funzionale del Consiglio di Stato a decidere la domanda di ottemperanza, ai sensi dell'art. 113, co. 1, cod. proc. amm., dal momento che la citata sentenza n. 9390 del 2025, nel confermare con diversa motivazione la decisione di primo grado, ha arricchito l'effetto conformativo del giudicato, riconoscendo alla società un diritto soggettivo di servitù, per la posa del cavidotto sul terreno di proprietà del Consorzio;
Ritenuto, nel merito, che sussista la lamentata elusione del giudicato, dal momento che:
- con la sentenza n. 9390 del 2025, è stato stabilito che, con il provvedimento n. 853 del 16 febbraio 2024, il Consorzio aveva concesso alla società una servitù per la realizzazione di cavi interrati nel fondo servente, tra l'altro non subordinata alla stipula di alcuna convenzione (contemplata, nel provvedimento, come meramente eventuale), e che la sopravvenuta problematica della (discussa) interferenza tra i lavori di realizzazione del cavidotto e le opere di sistemazione della viabilità consortile va risolta alla luce dei principi civilistici in materia di servitù (in termini: « Da un lato, il Consorzio dovrà attenersi alla regola dell'art. 1067 comma 2 c.c. per cui il titolare del fondo servente "non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo"; la società per parte sua, e per essa e-Distribuzione, dovranno rispettare l'art. 1069 comma 1 c.c. per cui il proprietario del fondo dominante "nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente" »);
- con l'impugnata delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio, contenuta nel verbale n. 16 del 18 dicembre 2025 (trasmesso alla società con la nota del 24 dicembre 2025, ugualmente impugnata), nel dichiarato intento di dare esecuzione al predetto giudicato, è stato disposto di « differire […] l'avvio dei lavori di T.D. Group sino al completamento – nella parte sovrapponibile – dei lavori pubblici consortili di urbanizzazione stradale […] con termine stimato al 26.02.2027, in applicazione dell'art. 1069 c.c. e degli artt. 21-septies e 21-nonies della L. n. 241/1990 […] al fine di tutelare l'integrità, la funzionalità e la sicurezza delle opere, ed il rispetto del cronoprogramma dei lavori finanziati » e di « subordinare l'avvio dei lavori alla preventiva stipula di apposita convenzione di concessione e asservimento del suolo consortile, nella quale dovranno essere puntualmente disciplinati: le modalità operative dei lavori connessione elettrica; i vincoli e le tempistiche di esecuzione; gli obblighi di coordinamento con il Consorzio; le garanzie e le modalità di ripristino delle infrastrutture pubbliche; le misure atte a ridurre al minimo l'incomodo al Consorzio, in applicazione dell'art. 1069 c.c. »;
- la decisione autoritativa di differire l'inizio dei lavori alla data (tra l'altro, solo "stimata") del 26 febbraio 2027, subordinandoli alla conclusione di una convenzione, tende ad aggirare le richiamate statuizioni della sentenza, laddove, oltre a riconoscere alla società T.D. Group s.r.l. un diritto soggettivo immediatamente esercitabile, sancisce, mediante il richiamo all'art. 1067 cod. civ., il divieto del Consorzio di impedire od ostacolare l'esercizio della servitù, rimettendo la scelta dei tempi e dei modi di realizzazione delle opere alla società titolare del fondo dominante, ex art. 1069 cod. civ., fermo l'obbligo di questa di recare il minor incomodo al proprietario del fondo servente;
- in definitiva, tale delibera, pur formalmente orientata a dare esecuzione al giudicato, nella realtà impedisce alla società il conseguimento dell'utilità riconosciutale dalla sentenza, frustrando, così, la realizzazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale;
Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda principale, debba dichiararsi la nullità della delibera del consiglio di amministrazione consortile, oltre che della successiva nota di trasmissione del verbale, con conseguente improcedibilità della domanda di annullamento dei medesimi atti, svolta in via subordinata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2);
Rilevato che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):
- definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara nulli i provvedimenti impugnati;
- dichiara improcedibile la domanda di annullamento dei provvedimenti, proposta in via subordinata;
- condanna il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
MA AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AR | NZ LA |
IL SEGRETARIO