Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 16/03/2026, n. 2153
TAR
Sentenza breve 12 luglio 2025
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CS
Decreto cautelare 4 novembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 28 novembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza breve 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Elusione del giudicato della sentenza n. 9390 del 2025

    Il Collegio ha ritenuto che la delibera consortile, differendo l'avvio dei lavori e subordinandolo alla stipula di una convenzione, aggiri le statuizioni della sentenza che riconosce un diritto soggettivo immediatamente esercitabile e vieta al Consorzio di ostacolare tale esercizio, frustrando così la tutela giurisdizionale.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, è stato adito dalla società T.D. Group s.r.l. con un ricorso in ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione della sentenza n. 9390 del 28 novembre 2025, con la quale era stata riconosciuta alla società una servitù per la posa di un cavidotto su un terreno di proprietà del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia. La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio, contenuta nel verbale n. 16 del 18 dicembre 2025, e la nota di trasmissione del 24 dicembre 2025, nonché una relazione tecnica interna richiamata nella deliberazione. La T.D. Group s.r.l. ha chiesto la declaratoria di nullità di tali atti per violazione o elusione del giudicato, proponendo in subordine domanda di annullamento. Ha altresì richiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. Si è costituito in giudizio il Consorzio resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e delle istanze cautelari, eccependo inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata di annullamento.

Il Consiglio di Stato, nel dichiarare la propria competenza funzionale a decidere la domanda di ottemperanza, ha ritenuto sussistente la lamentata elusione del giudicato. Ha infatti evidenziato come la sentenza n. 9390/2025 avesse riconosciuto un diritto soggettivo di servitù immediatamente esercitabile, non subordinato alla stipula di convenzioni, e avesse stabilito che il Consorzio non potesse compiere atti volti a diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1067 c.c., mentre alla società spettava la scelta dei tempi e modi di realizzazione delle opere, nel rispetto dell'art. 1069 c.c. La deliberazione impugnata, differendo l'avvio dei lavori della T.D. Group s.r.l. al 26 febbraio 2027 e subordinandolo alla stipula di una convenzione, è stata ritenuta idonea ad aggirare le statuizioni del giudicato, frustrando l'effettività della tutela giurisdizionale. Pertanto, il Collegio ha accolto la domanda principale, dichiarando nulli i provvedimenti impugnati e improcedibile la domanda subordinata di annullamento, condannando il Consorzio alle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 16/03/2026, n. 2153
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2153
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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