Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2024
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.2012 del 12.12.2023
Oggetto: rendita CP 1 - malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalba Caracuta
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Monopoli CP 2
Appellato
FATTO
CP 2Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Brindisi il 02.07.2020 aveva dedotto: -di essere dipendente della Parte 2 dal 05.01.1998 con la qualifica di
Tecnico Sanitario di Laboratorio e di aver svolto le proprie mansioni fino al 28.02.2013 presso la
U.O.C. di Anatomia Patologica del locale presidio ospedaliero;
successivamente, fino al
31.10.2015, presso il Centro Immunotrasfusionale e poi, sino alla data di presentazione del ricorso, presso il laboratorio di Patologia Clinica d'Urgenza dell'ospedale “A. Perrino” di Pt 2 di
-
essere stato esposto, durante l'attività nel laboratorio di Anatomia Patologica, a causa dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza (cappe e aspiratori), ad esalazioni di formalina, LO, paraffina fusa ed altri reagenti. Tanto premesso aveva affermato di aver contratto un
Costituitosi in giudizio, l' CP 1, eccepita preliminarmente la prescrizione dell'azione perché proposta a distanza di undici anni dall'insorgenza della patologia, aveva comunque contestato l'origine professionale della malattia, nonché la carenza di prova sull'esposizione a rischio e sul nesso causale. Aveva contestato infine l'esistenza di postumi indennizzabili e di danno biologico, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, acquisita prova testimoniale sull'attività espletata dal ricorrente e disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto di CP_2 alla costituzione di una rendita per una menomazione permanente del
18%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell' 11.04.2019; ha quindi condannato l' CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' CP_1, lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione per inosservanza del termine di tre anni e 150/ 210 giorni previsto dall'art. 112 del DPR 1124/65, o l'aveva implicitamente rigettato. Ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui il giudice aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze della CTU, senza tener conto del mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova circa l'attività svolta, l'esposizione ad un rischio efficiente, il rapporto causale e l'assenza di concause di natura extralavorativa. In subordine l'appellante ha lamentato l'eccessività della percentuale dell'inabilità lavorativa riconosciuta. Ha chiesto in via istruttoria il rinnovo della CTU e ha concluso per la declaratoria della prescrizione del diritto;
in subordine per il rigetto del ricorso;
in ulteriore subordine, per la riduzione della quantificazione delle menomazioni permanenti e la compensazione delle spese.
CP_2 ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. Con riferimento all'eccezione di prescrizione ha sottolineato che il termine di prescrizione di 3 anni e
150 giorni inizia a decorrere dal primo giorno di completa astensione dal lavoro, ovvero dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile in capitale o in rendita, che nel caso in esame sarebbe avvenuto solo a far data dal 28.09.2017, tanto evincendosi dalla documentazione medica prodotta. Ha dedotto la sussistenza di prova sul nesso causale tra attività lavorativa e patologia, all'uopo richiamando la documentazione e le altre risultanze istruttorie.
Con ordinanza del 15.05.2024 la Corte ha disposto il rinnovo della CTU.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato. Con il primo motivo di gravame l' CP_1 ha censurato l'omessa decisione del Tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione, formulata sulla base dell'art.112 T.U. n.1124/1965, secondo cui l'azione per conseguire le prestazioni di cui al I titolo si prescrive nel termine di tre anni, che rimane sospeso per i centocinquanta giorni previsti dall'art. 111 T.U. cit. per l'esaurimento del procedimento amministrativo (v. Cass. n.20509/15, n.2898/2015).
L'art. 112, comma 1, T.U. cit. prevede che “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. La questione controversa attiene all'individuazione della data di decorrenza della prescrizione, ossia del momento in cui il diritto poteva esser fatto valere secondo l'art.2935 c.c, posto che la diagnosi della malattia era avvenuta ad agosto 2008 e l'intervento chirurgico di resezione esofago-gastrica a settembre 2008, con conseguente manifestazione dei postumi. 66La Suprema Corte ha affermato che “...la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n.
206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt.2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonchè la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 23457/2009; 14584/2009;
7323/2005; 23418/2004; 23110/2004; 19575/2004; 2625/2004). Quanto, poi, alla
"manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del
2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua
"conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità. Si aggiunga che l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia, rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza, ma altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva invece (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia" (così Cass. sent. n.587/2016; v. anche 15042/2019;
n. 6401/2025).
In adesione a tali consolidati principi, nel caso concreto il raggiungimento di un livello indennizzabile per la patologia oncologica non risulta riconducibile a dati cronologici anteriori alla valutazione oncologica del 28.9.2017 e agli accertamenti ivi disposti (v. relazione medica di parte del d.tt. Persona 1 datata 08.07.2020). Ne consegue che la denuncia di malattia professionale presentata all' CP_1 nel 2019 non può ritenersi intempestiva.
Passando all'esame del merito, occorre occuparsi prioritariamente del nesso causale tra attività di lavoro e patologia.
Come tecnico sanitario di laboratorio l'appellato, durante l'attività prestata nel laboratorio di Anatomia Patologica, risulta essere stato esposto ad esalazioni di formalina, LO, paraffina fusa.
Nell'atto di appello l' CP_1 ha censurato la sentenza nella parte relativa alle valutazioni tecniche;
ha lamentato che le conclusioni del C.T.U. del primo grado erano prive di reale significatività in termini di “probabilità qualificata” e che le sostanze a cui era stato sottoposto il ricorrente nello svolgimento della sua prestazione non giustificavano la genesi lavorativa della malattia neoplastica.
Al fine di affrontare adeguatamente la questione relativa al contestato nesso eziologico è stata disposta da questa Corte una nuova consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo di medico specialista in medicina legale (dott. Per 2 ) per gli approfondimenti richiesti dalle particolari caratteristiche eziopatogenetiche della malattia denunciata.
All'esito dell'analisi dei dati storico-anamnestici, dei documenti sanitari e della letteratura scientifica, il c.t.u. dott. Per 2 ha illustrato quanto qui di seguito viene sintetizzato, e quindi: -che l'odierno appellato ha avuto diagnosi di “adenocarcinoma dell'esofago distale", patologia per la quale a settembre 2008 ha subito un intervento chirurgico;
-che le sostanze nocive considerate nella relazione del consulente d'ufficio del primo grado erano la formaldeide, lo LO, la paraffina disciolta;
che nella relazione medica del 2020 prodotta dal ricorrente si afferma che in pubblicazioni scientifiche erano stati rilevati “eccessi significativi (SMR) di tumori all'esofago e allo stomaco in esposti alla formaldeide" e che “la paraffina grezza contiene cancerogeni come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che sono implicati nella cancerogenesi di diversi timori tra cui quelli della cute, del polmone, dell'esofago e dello stomaco"; -che il medesimo C.T.U. Per_2 aveva visionato la bibliografia riportata nella relazione del consulente di parte appellata e tuttavia non aveva trovato dati significativamente rilevanti, tali da poter supportare con qualificato grado di probabilità la correlazione eziologica tra carcinoma dell'esofago o della giunzione gastroesofagea con la formaldeide;
-che lo LO ha una azione solo irritativa, ma non anche cancerogena;
-che per la paraffina l'Unione europea aveva adottato una classificazione del rischio propria delle sostanze rispetto alle quali il cancro è solo una possibilità, e non una probabilità qualificata, né una probabilità semplice;
-che nello studio di ricerca del 2014, menzionato nella relazione tecnica del consulente di parte ricorrente, si precisava che i tumori osservati non avevano mostrato una chiara
"relazione esposizione-risposta"; -che si trattava di dati tali da non modificare le risultanze dei dati statistico-epidemiologici della letteratura scientifica internazionale, esaminati e revisionati da
CP_3, che con riferimento alla formaldeide aveva riconosciuto una significatività statistica di azione cancerogena per altri tumori, ma non per l'esofago; -che i fattori di rischio ad oggi conosciuti per l'adenocarcinoma dell'esofago sono il reflusso gastroesofageo e l'esofago di Per_3
e che esso è maggiorato con l'esposizione al fumo di tabacco, ma anche con altri elementi (alimenti o abitudini di vita); -che la neoplasia dell'esofago è una malattia non tabellata, e non è compresa né nella Lista I del DM 10.6.2014 relativa all'origine lavorativa di elevata probabilità, né nella Lista II dello stesso DM relativa alla limitata probabilità. In base a tutti gli elementi esaminati, il C.T.U. del secondo grado ha quindi concluso che allo stato delle conoscenze scientifiche attuali non emerge, con un qualificato grado di probabilità, una correlazione causale o concausale tra sostanze come formaldeide, LO e paraffina, presenti nell'ambiente di lavoro del ricorrente/appellato, e malattia neoplastica esofagea.
Alla luce dell'articolata ed approfondita analisi, ritiene questa Corte che si debba aderire alle relazione del C.T.U. del secondo grado e che quindi non si possa riconoscere il nesso eziologico tra attività lavorativa e infermità denunciata, rammentandosi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova della dipendenza delle lesioni da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ovvero in termini di elevato grado di probabilità, restando esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatenogenesi professionale ai fini delle prestazioni dell' CP 1 (v. Cass. n.12559\2006, n.10004\2001).
Non si ravvisa la necessità di disporre l'ulteriore rinnovazione della consulenza a mezzo di specialista in oncologia, come da ultimo richiesto dalla difesa dell'appellato, ritenendo questa Corte che la specializzazione in medicina legale sia particolarmente appropriata ai fini dello studio del nesso eziologico delle patologie, anche oncologiche.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, si deve rigettare la domanda proposta col ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, stante la peculiarità e la difficoltà delle necessarie valutazioni tecniche.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 09/01/2024 da CP 1 nei confronti di CP 2 avverso la sentenza del 12.12.2023 n.2012 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado da [...] CP 2 con ricorso del 02.07.2020.
Dichiara compensate le spese del doppio grado tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Lecce, camera di consiglio del 05.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi