CA
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/06/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 516/2016.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 516/2016 R.G. e vertente tra
C.F., P.I. e R.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
Parte del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o ”, rappresentato e difeso dagli Pt_3
avv.ti ENNIO CICCONI (C.F. pec: CodiceFiscale_1
e ALDO LABATE (C.F. Email_1 CodiceFiscale_2
Email_2
-appellante- nei confronti di
(P.F. n. 14/2022-TRIB. CP_1 Parte_4
(C.F. ), fallito nelle more del giudizio di gravame (già ivi costituitosi, C.F._3
quando in bonis, con gli Avv.ti GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO e ANDREA
SACCOMANNO), in persona del suo Curatore p.t. (autorizzato dal G.D. con provvedimento dell'8.01.2024) e qui di seguito anche solo “ ”, rappresentato e Parte_5 difeso dall'avv. ENRICO PARATORE (C.F. CodiceFiscale_4
Email_3
Pagina 1 di 17 R.G. 516/2016.
-appellato-
OGGETTO: accertamento e ripetizione dell'indebito in materia di rapporti bancari – appello avverso ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (avente efficacia di sentenza per difetto di successiva istanza ex art. 186 quater, comma IV, c.p.c.) del Tribunale di Palmi, depositata in data 12.07.2016 e a definizione del proc. n. 144/2014 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21.03.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 22.03.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha Parte_4
instaurato, innanzi al Tribunale di Palmi, il giudizio di prime cure (avente n. 144/2014 R.G.),
Parte evocando in giudizio la e ivi rappresentando che: Parte (1) era titolare, presso la di n. 2 c/c, l'uno ancora aperto (i.e. il c/c n. 4234, acceso prima del 31.03.1993 e affidato dal IV trimestre 1993), l'altro già chiuso (i.e. il c/c n. 280078, chiuso il 30.09.2008 e avente funzione di conto anticipi per fatture e altri effetti);
(2) i predetti rapporti erano afflitti da diversi vizi (e.g. interessi ultra-legali pattuiti con rinvio agli usi su piazza;
capitalizzazione trimestrale confliggente con l'art. 1283 c.c.; c.m.s. contra legem; valute c.d. fittizie;
interessi usurari).
Sulla scorta di ciò l'attore ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, condannando la Banca convenuta al risarcimento dei danni (nella misura ritenuta equa e di giustizia) e, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione dell'indebito. Con vittoria di spese e, in caso di resistenza, anche ex art. 96 c.p.c..
Pagina 2 di 17 R.G. 516/2016.
I.1.2.- Con comparsa del 15.04.2014 si è poi costituita in giudizio la convenuta, Pt_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) il difetto di prova;
(2) il difetto di interesse ad agire, essendo il c/c n. 4234 ancora aperto (e dunque non sussistendo pagamenti suscettibili di ripetizione) e risultando il c/c n. 280078 privo di autonoma rilevanza (trattandosi di un conto su anticipi fatture);
(3) l'infondatezza, in ogni caso, delle domande avversarie, non risultando i rapporti afflitti dai vizi ex adverso prospettati
In virtù di quanto precede tale Banca ha chiesto al Tribunale di voler: rigettare tutte le domande contro di essa proposte. Con vittoria di spese.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento tecnico-contabile (cfr. C.T.U. depositata il
20.01.2016), a seguito di “istanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.” proposta dal Pt_4 in data 8.06.2016 e discussa in contraddittorio all'udienza del 6.07.2016, in data 12.07.2016 è stata depositata l'ordinanza anticipatoria qui appellata, nella quale il primo giudicante ha: Parte (a) condannato la al pagamento in favore del a titolo di indebito relativo ai Pt_4 rapporti azionati, dell'importo di € 546.947,86, oltre interessi;
Parte (b) compensato le spese di lite nella misura di 1/4, condannando la al pagamento del residuo (3/4).
I.2.1.- Avverso tale ordinanza – avente acquisito, in difetto di richiesta di pronuncia di sentenza nei successivi 30 giorni, l'efficacia di sentenza (ex art. 186 quater, comma IV, c.p.c.)
-, è stato poi proposto appello dalla già convenuta in prime cure, la quale ha in questa Pt_1 sede evocato l'appellato e instaurato, innanzi alla presente Parte_4
Corte, il giudizio di gravame (proc. n. 516/2016 R.G.), prospettando:
(1) la non condivisibilità della statuizione in punto di nullità degli interessi ultra-legali;
(2) l'erroneità altresì della motivazione in punto di illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle spese e delle c.m.s.;
(3) l'erroneità altresì della condanna alla ripetizione di indebito a suo carico;
(4) l'insussistenza, infine, di alcun vizio di usurarietà dei rapporti.
Sulla scorta di ciò la appellante ha domandato alla Corte di voler: preliminarmente, Pt_1 sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.; in via principale,
Pagina 3 di 17 R.G. 516/2016.
annullarla, revocarla ovvero riformarla e pertanto rigettare tutte le domande proposte dal
. Con vittoria di spese del doppio grado. Parte_4
I.2.2.- Con comparsa del 23.02.2017 si è costituito anche in questo grado
[...]
, contestando le prospettazioni della parte appellante ed eccependo in Parte_4
particolare:
(1) l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.;
(2) l'infondatezza, in difetto di fumus e periculum, dell'istanza ex art. 283 c.p.c.;
(3) l'infondatezza altresì dei motivi di appello, meritevoli di integrale reiezione.
Sulla base di quanto precede la parte appellata ha chiesto alla Corte di voler: dichiarare l'inammissibilità del gravame e comunque rigettarlo in ogni sua parte, confermando il provvedimento di prime cure. Con vittoria di spese, nonché ex art. 96 c.p.c..
I.2.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con provvedimento del 23.02.2017 è stato dichiarato, all'esito del relativo sub- procedimento incidentale ex art. 351 c.p.c. (proc. n. 516-1/2016 R.G.), il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante;
(b) con provvedimento del 6.07.2017 è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni;
(c) con provvedimento del 3.07.2023, a fronte dell'intervenuto fallimento dell'appellato
(giusta sent. n. 14/2022 del 22.07.2022 del Tribunale di Palmi), è stata dichiarata Parte l'interruzione del giudizio, poi riassunto dalla (con ricorso del 18.10.2023) e con costituzione, in luogo dell'appellato, del (cfr. comparsa del Parte_5
21.02.2024), richiamantesi a tutte le eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte quando in bonis, di cui ha domandato l'accoglimento.
I.2.4.- Con provvedimento collegiale del 21.03.2024 (comunicato alle parti in data
22.03.2024), infine, il giudizio d'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse di termini ridotti ex art. 190
c.p.c. (40 + 20).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
Pagina 4 di 17 R.G. 516/2016.
(1) l'odierno thema decidendum è da intendersi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, in quanto “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), essendo quindi ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile - con principio poi pacificamente applicabile anche ai casi, analoghi a quello di specie, di appello rivolto avverso ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. avente acquisito, in ragione della mancata presentazione di istanza, nei successivi trenta giorni, manifestante la volontà di pronuncia di una sentenza (cfr. art. 186 quater, comma IV, c.p.c.) “l'efficacia della sentenza impugnabile” [secondo il meccanismo qui ratione temporis previsto (trattandosi di procedimento del 2014 e dunque instaurato dopo l'1.03.2006)], atteso che in tal caso l'ordinanza “produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio”, essendo da ritenersi definitivamente “passata in giudicato” “non solo quanto al suo contenuto espresso, ma quanto a tutto l'oggetto del giudizio di primo grado” [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
07/07/2023, n. 19296];
(2) in ragione dell'intervenuto fallimento della parte appellata (v. supra, sub I.2.3., punto (c)), la relativa legittimazione processuale è da riconoscersi esclusivamente in capo alla Curatela
(in quanto, secondo la disciplina ratione temporis vigente, ex art. 43, comma I, L.F., “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il Curatore”) - ciò correlandosi “alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento (l. fall., art. 42)”, “direttamente incidente sulla sua capacità di stare in giudizio” e costituendo l'art. 43, comma I, L.F. (oggi art. 143 C.C.I.I.) appunto “applicazione in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75 c.p.c.” (atteso che “la dichiarazione di fallimento … comporta, a norma della l. fall., art. 43, la perdita della … capacità di stare in giudizio, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al Curatore”), pacificamente poi non
Pagina 5 di 17 R.G. 516/2016.
ricorrendo, nel caso di specie [vertendosi in rapporti patrimoniali e non essendovi stata inerzia alcuna della Curatela (qui ritualmente costituitasi – v. ancora supra, sub I.2.3., punto (c))], i presupposti per la c.d. legittimazione suppletiva, avente carattere “marginal[e] rispetto alla regola generale”, di cui all'art. 43, comma II, L.F. (cfr., da ultimo, Cass. civ., 28.04.2023, n.
11287; Cass. civ., 23.11.2023, n. 32634) -, con ogni relativa conseguenza, anche in punto di regolamentazione delle spese [v. infra];
(3) è da disattendere, infine, l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (1)], in quanto, a prescindere dal merito [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], occorre osservare che la parte appellante ha circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, perimetrando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice, sicché nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello proposto è poi meritevole di accoglimento, a ciò conseguendo la necessità di riforma della pronuncia qui gravata.
V.- Giova a tal riguardo muovere, in ossequio al predetto ordine logico-giuridico, dal motivo di appello innanzi compendiato sub I.2.1., punto (3), risultando effettivamente non corretta e pertanto meritevole di riforma, per le ragioni qui di seguito esposte, la condanna ex art. 2033
c.c. emessa in prime cure in favore del correntista e a carico della CP_2
A tal riguardo, infatti, occorre rammentare il noto principio per cui l'azione di
[...]
ripetizione di indebito può essere fisiologicamente esercitata (in difetto di prova di specifiche rimesse solutorie, qui tuttavia non specificamente né dedotte, né dimostrate dal correntista istante in ripetizione) solo su c/c già cessati, atteso che “l'azione di ripetizione di indebito non
è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio”, “non potendosi configurare, sino ad allora” - i.e. sino al momento della “chiusura dei conti” -, “dei pagamenti … di cui chiedere la restituzione” [cfr. Cass. civ.,
Pagina 6 di 17 R.G. 516/2016.
15 gennaio 2013, n. 798, nonché succ. conf. – v., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 15 febbraio 2024, n. 4214 e, nella giurisprudenza di merito, Corte App. Lecce, 13 novembre
2015; Corte App. Milano, 20 luglio 2017; Trib Verona, 24 agosto 2021, n. 1730; Trib.
Civitavecchia, 16 dicembre 2020; Trib. Benevento, 11 settembre 2020, n. 1185; Trib. Padova,
23 gennaio 2018; Trib. Vicenza, 24 gennaio 2017; Trib. Torino, 2 luglio 2015, n. 4789; Trib.
Siena, 7 luglio 2014; Trib. Lucca, 7 aprile 2014, tutte in e in . CP_3 Org_1
V.2.- Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico che il c/c azionato (n. 4234) risultasse invece ancora aperto – come esplicitato dall'attore (“il conto corrente numero 4234”, “acceso anteriormente al 31.03.1993 e ancora in essere”: cfr. pag. 1, punti 2. e 3., dell'atto di citazione di 1° grado), eccepito ex adverso (“il … conto corrente n. 4234 è tuttora in corso”: cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione in prime cure) e accertato dal C.T.U. (trattandosi di rapporto “non ancora estinto al 31 dicembre 2012, data dell'ultima registrazione contabile in atti”: cfr. pag. 7 dell'elaborato del 20.01.2016) -, ciò evidentemente precludendo, come eccepito dalla appellante (cfr. spec. pag. 30 della comparsa di costituzione in appello), Pt_1
l'accoglimento della domanda ripetitoria ex art. 2033 c.c. [poiché mirante alla “ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” – cfr. ancora
Cass. n. 798/2013, cit.].
V.3.- A fronte di ciò, è evidente che non v'era nel caso di specie alcun “pagamento da ripetersi” con riguardo al c/c n. 4234, poiché, come detto, “ancora in essere” (non essendone stata poi l'eventuale chiusura dedotta e provata, come pur necessario – cfr. Trib. Castrovillari,
16 febbraio 2016, n. 154, in Dejure.it -, entro i termini preclusivi previsti ex lege) e, per l'effetto e a fortiori, con riguardo al c/c a esso correlato (n. 280078), costituendo quest'ultmo un mero c/c anticipi, inidoneo, già in astratto, a dar luogo a autonomi “pagamenti” o a poter essere autonomamente ricostruito (provvedendosi infatti nella C.T.U. a una ricostruzione del solo c/c n. 4234, con mera confluenza in esso del c/c anticipi – cfr. pag. 12 dell'elaborato del
20.01.2016) in quanto “mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente”, essendo “il rapporto di debito/credito fra la e il Pt_1 correntista … invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante “giroconto”, ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi” [cfr., ex multis, Cass. civ., 20 giugno 2011, n. 13449, nonché pagg.
8-9 e 11 della C.T.U. del 20.01.2016, ivi riportandosi il relativo meccanismo di
Pagina 7 di 17 R.G. 516/2016.
giroconto, sul c/c ordinario, per ogni addebito o anticipazione (“gli interessi maturati sul conto acceso agli anticipi su crediti non scaduti sono … addebitati al conto di corrispondenza;
parimenti i singoli anticipi sono … resi disponibili al cliente sul medesimo conto di corrispondenza”) fino al giroconto finale, sempre sul c/c n. 4234 (con “operazione” del “16 settembre 2008”), avendo tale “conto”, in definitiva, una mera funzione registratoria- contabile, in quanto esclusivamente “utilizzato per tener memoria delle operazioni di anticipo sui crediti” ].
VI.- Precisata, pertanto e per i motivi indicati, l'inaccoglibilità della domanda attorea ex art. 2033 c.c., tale evenienza non è tale, tuttavia, da assorbire ogni ulteriore delibazione con riguardo ai vizi ravvisati in prime cure e contestati dalla appellante. Pt_1
E ciò considerando che, pur quando risulta preclusa l'azione ex art. 2033 c.c., risulta invece
“certamente proponibile” l'azione di accertamento negativo dell'indebito, domanda costituente “antecedente logico indispensabile dell'azione ex art. 2033 c.c.” [v. Corte App.
Napoli, sent. n. 3697/21] e senz'altro proponibile “ancorché il conto corrente sia ancora aperto”, non essendo “l'accertamento negativo … subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento” e avendo “il cliente titolo e interesse a proporre [tale] azione di accertamento negativo … anche a c/c ancora aperto” [v., ex aliis, Cass. civ., 5 settembre
2018, n. 21646 e Cass. n. 5919/2016, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Teramo, 3 settembre 2020; Corte App. Firenze, 28 gennaio 2020, n. 226; Trib. Benevento, 9 gennaio
2020, n. 16; Corte App. Bari, 23 luglio 2019, n. 1653; Trib. Paola 10.2.2018; Trib. Torino, 2 luglio 2015, n. 4789, App. Lecce 13.11.2015; App. Milano 20.7.2017, tutte in . CP_3
VII.- Chiarita, pertanto, la persistente necessità di vagliarsi i motivi di gravame relativi ai vizi tecnico-contabili lamentati in prime cure (pur ai fini del solo scrutinio della domanda di accertamento dell'indebito, e non già di quella di ripetizione ex art. 2033 c.c. – v. supra, sub
V.1.-VI.), è fondato e pertanto meritevole di accoglimento il primo motivo di appello avanzato dalla appellante, in punto di previsione di interessi ultra-legali [v. supra, sub Pt_1
I.2.1., punto (1)].
VII.1.- A tal riguardo, in particolare, nell'ordinanza qui gravata si è affermato il difetto di una valida pattuizione, procedendosi poi alla rideterminazione degli interessi ai tassi sostitutivi
(secondo il noto meccanismo caducatorio-sostitutivo ex art. 1284, comma III, c.c., nonché ex
L. n. 154/1992 e poi D.lgs. 385/1993), sulla base del ritenuto carattere indeterminabile, e
Pagina 8 di 17 R.G. 516/2016.
perciò invalido, della relativa “clausola” contenuta “nella lettera di apertura di credito allegata agli atti” [cfr. pag. 2 dell'ordinanza gravata].
VII.2.- E tuttavia, un tale assunto non può ritenersi condivisibile, atteso:
(1) è noto e va qui rammentato che la pattuizione di interessi ultra-legali soddisfa la condizione di cui all'art. 1284, comma III, c.c. (“gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinate per iscritto”) - in ossequio al principio per cui è sufficiente che l'oggetto del contratto, pur non determinato, sia “determinabile” (ex art. 1346 c.c.) - laddove, pur non recando l'indicazione numerica o in cifra del tasso di interesse, si richiami a “criteri prestabiliti ed elementi estrinseci”, “obiettivamente individuabili” e “funzionali alla concreta determinazione del tasso” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/04/2020, n. 7896; Cass. civ.,
26706/2019, n. 17110; Cass. civ., 24/05/2018, n. 12967; Cass. civ., 30/10/2015, n. 22179;
Cass. civ., 27/11/2014, n. 25205; Cass. civ., 29/01/2013, n. 2072];
(2) sulla scorta di ciò, è pacifico che una clausola, analoga a quelle in esame - in cui appunto si preveda che “gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito sono determinati nella misura che l'azienda di credito porta a conoscenza del correntista con apposita comunicazione o mediante gli estratti conto … in mancanza di determinazione gli interessi sono dovuti in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di cinque punti e mezzo” (cfr. la clausola contrattuale qui in esame - di cui all'art. 7 del regolamento negoziale -, del tutto sovrapponibile a quella scrutinata da Cass. n. 12967/2018, cit., e ivi riportata al par.
4.1. dei “Motivi della decisione”) -, “non” possa essere “giudicata nulla”, in quanto, “alla stregua di essa”, il tasso risulta “determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati”, “rimandando al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti
e mezzo” e così indicando “il criterio per la determinazione del saggio ultra-legale in maniera obiettiva ed individuabile”, risultando pertanto ogni statuizione giudiziale che ritenga invece una tale pattuizione “affetta da nullità”, come nel caso di specie [cfr. ancora pag. 2 dell'ordinanza gravata], “errata in diritto” e meritevole “di essere cassata” [cfr. Cass. n.
12967/2018, cit.].
VII.3.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede e a fronte di statuizione necessariamente da riformarsi poiché, come detto, “errata in diritto”, risultano qui utilmente invocabili:
Pagina 9 di 17 R.G. 516/2016.
(1) sia la circostanza, rappresentata dal C.T.U. (cfr. pagg. 13-14 dell'elaborato del 20.01.2016, nell'ambito delle repliche di cui al 3° termine dell'art. 195, comma III, c.p.c.) e poi riportata dal primo giudicante (cfr. pag. 2, 6° cpv. del “CONSIDERATO”, dell'ordinanza), che il
“criterio” di cui a tale clausola pattizia “non sembrerebbe essere stato concretamente applicato” [v. infra, sub VII.4.];
(2) sia le contrarie deduzioni della parte appellata, in punto, in specie, di: (a) mancata sottoscrizione della clausola;
(b) sua mancata applicazione in concreto;
(c) insussistenza, poi, di qualsivoglia pattuizione con riguardo al c/c n. 280078, nonché presenza in atti di altro fac- simile in punto di “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, anch'esso non sottoscritto dal correntista e recante clausola con chiaro rinvio ai c.d. usi su piazza [v. infra, sub VII.5.].
VII.4.- Quanto, in particolare, alla questione indicata supra, sub VII.3., punto (1), in disparte il suo carattere ipotetico (“sembrerebbe”), occorre osservare che:
(1) l'evocato profilo risulta evidentemente inidoneo, già in astratto, a comportare l'attivazione della nullità di cui agli artt. 1284 c.c., 4 della L. n. 154/1992 e 117 T.U.B., non afferendo al profilo genetico, ma a quello esecutivo – non trattandosi di un difetto di pattuizione (qui sussistente e altresì caratterizzata dalle relative condizioni di validità - in quanto stipulato “per iscritto” e recante “il criterio per la determinazione del saggio ultralegale in maniera obiettiva ed individuabile”: cfr. Cass. n. 12967/2018, cit.), bensì di una pattuizione valida ed esistente e tuttavia asseritamente non osservata, ciò di per sé non potendo dar luogo ad alcuna invalidità (predicabile, come noto, non con riguardo all'attuazione, ma solo con riferimento alla dimensione genetico-strutturale del negozio, qui pacificamente non viziata);
(2) l'asserita inosservanza, poi, si è riverberata non già in danno, ma in favore del correntista, atteso che il tasso in concreto applicato, secondo il C.T.U., risultava appunto “inferiore” a quello di cui alla predetta norma contrattuale (cfr. pag. 14 dell'elaborato del 20.01.2016); con la conseguenza che la predetta inosservanza, in alcun modo pregiudizievole per il correntista, oltre a non dar luogo ad alcuna invalidità (v. supra, sub (1)), non poteva in ogni caso giustificare alcuna rideterminazione o rettifica [atteso il pacifico difetto di interesse in tal senso da parte dell'unica parte istante (i.e., non avendo la Banca spiegato alcuna domanda riconvenzionale, l'attore correntista), avendo quest'ultimo agito per una reductio degli
Pagina 10 di 17 R.G. 516/2016.
interessi e dunque evidentemente privo di interesso alcuno a una rideterminazione invece in aumento degli stessi].
VII.5.-Venendo, poi, alle deduzioni della parte appellata, giova evidenziare:
(A) quanto alla contestata mancanza di sottoscrizione [v. supra, par. VII.3., sub (2), punto
(a)], il pacifico dictum per cui la clausola prescrivente la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale (ex art. 1284, comma III, c.c.) non esige alcuna autonoma sottoscrizione (non trattandosi di clausola vessatoria ex art. 1341, comma II, c.c., né risultando a esse assimilabile – cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/04/2006, n. 9646; Cass. civ.,
9/07/2009, n. 16124), risultando quindi del tutto sufficiente la firma del correntista già apposta sul documento contrattuale [cfr. la firma, “dott. ”, presente sub all. 5 Controparte_4 fasc. 1° grado Banca convenuta - datato “21.11.1990”, recante il numero del rapporto qui in esame, “c/c 4234”, ed espressamente richiamante le norme regolative (“detto conto sarà regolato, salva diversa pattuizione, dalle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”), fra cui, in punto di interessi, il menzionato art. 7], trattandosi di un unicum e dunque di firma di per sé idonea a garantire la riferibilità a sé dell'intero scritto e, in particolare, delle norme ivi espressamente richiamate (anche arg. ex
Cass. civ., 19/03/2019, n. 7681; Cass. civ., 16/09/1995, n. 9820; Cass. civ., 1/03/2007, n.
4886);
(B) quanto al lamentato difetto di applicazione della clausola [v. supra, par. VII.3., sub (2), punto (b)], le considerazioni già innanzi espresse su tale profilo, di per sé non giustificante né la predicata invalidità, né alcuna rideterminazione in favore del correntista istante [v. supra, sub VII.4.];
(C) quanto, infine, alle ulteriori doglianze [v. supra, par. VII.3., sub (2), punto (c)], la loro evidente non scrutinabilità, poiché:
(i) afferenti a profili non delibati e implicitamente disattesi in prime cure [ivi esaminandosi, come detto, solo il profilo di indeterminatezza della clausola di cui alla lettera di apertura di credito allegata agli atti (cfr. ancora pag. 2 dell'ordinanza appellata), così, implicitamente ma inequivocabilmente, disattendendo le ulteriori doglianze attoree, specificamente in punto di presenza in atti di ulteriore fac-simile relativo alle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” (exceptio già avanzata in prime cure – cfr. pagg.
4-5 della
3° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c. – e tuttavia evidentemente disattesa,
Pagina 11 di 17 R.G. 516/2016.
presupponendo la delibazione di indeterminatezza della clausola esaminata – recante “il riferimento al tasso globale” – il già compiuto scioglimento della dicotomia e la già intervenuta valutazione di riferibilità al rapporto del solo modulo in cui la clausola, poi esaminata, era contenuta, risultando lo stesso scrutinio della clausola incompatibile con ogni diversa valutazione) e di assenza di contratto scritto per il c/c n. 280078 (exceptio né esaminata, né invero fondata, trattandosi di conto anticipi - con conseguente insussistenza, come per il contratto di sconto bancario, di alcun obbligo “di forma scritta”, “né ad substantiam, né ad probationem”: cfr. Cass. civ., 14/07/2010, n. 16560)], e dunque:
(ii) insuscettibili di essere qui ri-esaminati – atteso che sarebbe stato necessario, proprio in ragione della loro (implicita) reiezione, la proposizione di impugnativa incidentale (anche arg. ex Cass. civ., 7/09/2021, n. 24062; Cass. n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., Sez. un., 12/05/2017,
n. 11799; Cass. civ., 19/04/2016, n. 7700), qui tuttavia non proposta, a ciò conseguendo che si tratta di profili che, in disparte ogni valutazione di merito, sono in ogni caso irretrattabili, poiché passati in giudicato [v. supra, sub III., punto (1)].
VII.6.- Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, non potendo condividersi la statuizione assunta in prime cure in punto di invalidità per indeterminatezza della clausola ex art. 1284, comma III, c.c. [trattandosi di valutazione, come osservato, “errata in diritto” – v. supra, sub
VII.2.] e risultando le contrarie deduzioni globalmente insuscettibili di accoglimento [v. supra, sub VII.3.-VII.5.], occorre concludere per l'accoglimento del motivo di gravame avanzato dalla appellante in punto di interessi ultra-legali [v. supra, sub I.2.1., punto Pt_1
(1)], sussistendo nel caso di specie pattuizione contrattuale valida e determinata e dunque risultando la domanda attorea formulata a tal riguardo in 1° grado, diversamente da quanto ivi ritenuto, meritevole di integrale reiezione.
VIII.- Parimenti da accogliere risulta altresì il secondo motivo di doglianza fatto valere dall'istituto di credito appellante, in punto di anatocismo contra legem, spese e c.m.s [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], occorrendo anche a tal proposito riformare la sentenza di prime cure.
VIII.1.- E infatti, fermo il già chiarito rilievo limitato di tali vizi tecnico-contabili (ai soli fini dell'azione di accertamento dell'indebito, non anche della ripetizione ex art. 2033 c.c. - v. supra, sub V.1.-VI.), è qui da osservarsi che il primo giudicante risulta aver concluso per la loro sussistenza sulla base, tuttavia, di valutazioni peritali afferenti un'altra tematica, i.e.
Pagina 12 di 17 R.G. 516/2016.
l'eventuale usurarietà del rapporto – affermando, in particolare, che, poiché “attraverso la
C.T.U. si è avuta contezza del rispetto del c.d. tasso soglia imposto dalla legge 108/1996 per il contratto n. 4234 mentre in alcuni periodi vi è stato superamento del detto tasso (quale usura sopravvenuta) per il conto recante n. 280078”, “dunque le doglianze del Pt_4
appaiono fondate in relazione alla capitalizzazione trimestrale ed al tasso ultralegale convenzionale sino al 30.6.2000, alla applicazione delle spese e delle commissioni per il massimo scoperto per tutto il periodo in discorso” [cfr. pag. 3 dell'ordinanza gravata].
VIII.2.- Passaggio motivazionale, tuttavia, chiaramente non condivisibile né suscettibile di conferma alcuna in questa sede;
e ciò considerando, al contrario di quanto ritenuto in prime cure, la pacifica e reciproca autonomia dei vizi qui in esame, ciascuno fondato su distinti e separati presupposti, evidentemente non sussistendo né correlazione, né dipendenza alcuna, fra l'analisi in punto di usurarietà [su cui v. infra, sub IX.] e gli ulteriori vizi fatti da essa discendere (“dunque le doglianze appaiono fondate”).
VIII.3.- Tanto chiarito in ordine all'erroneità della motivazione addotta in prime cure relativa ai predetti vizi tecnico-contabili [v. supra, sub VIII.2.], occorre poi osservarsi che quanto precede risulta del tutto assorbente, non potendosi procedere in questa sede ad alcuna ulteriore delibazione a tal riguardo.
E ciò considerando, in particolare, che la parte appellata si è limitata a contestare l'avverso motivo di gravame e a chiederne il rigetto, insistendo per la conferma della statuizione
(erronea) appena riportata [cfr. pagg.
9-10 della comparsa di costituzione in appello, nonché successivi scritti difensivi], senza provvedere, come pur necessario, anche in via gradata rispetto all'eventuale caducazione della statuizione ex adverso impugnata (eventualità qui appunto realizzatasi), alla specifica riproposizione delle domande proposte in prime cure relativamente a tali vizi e assorbite in prime cure dall'intervenuto, erroneo, accoglimento innanzi riportato [accoglimento specificamente riferito, come appena evidenziato, alla domanda di usurarietà e “dunque” alla sussistenza di ulteriori vizi, con domande di accertamento degli stessi, sulla base dei presupposti loro propri, pertanto evidentemente
“superat[e] dall'accoglimento della domanda” (cfr. Cass. civ., 14/12/2005, n. 27570) ex L.
108/1996, proposta in prime cure (cfr. pagg. 4-5, punto 15., dell'atto di citazione, nonché successivi atti difensivi) e ritenuta ex se (non correttamente) idonea a comportare l'integrazione degli altri vizi].
Pagina 13 di 17 R.G. 516/2016.
In difetto, quindi, di una tale specifica riproposizione (pur, come detto, qui necessaria, risultando inidonea la mera richiesta di “rigetto del gravame avverso la sentenza impugnata”
e “non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” – cfr., ex multis, Cass. civ., 29/05/2017, n. 13468;
Cass. civ., 11/05/2009, n. 10796; Cass. n. 27570/2005, cit., nonché, da ultimo, Cass. civ.,
1/06/2023, n. 15529), deve ritenersi operante la decadenza ex art. 346 c.p.c., non potendosi conseguentemente procedere a delibazione alcuna in ordine a tali domande.
IX.- Venendo, da ultimo, al motivo d'appello in punto di usura [v. supra, sub I.2.1., punto
(4)], anch'esso è da accogliersi.
IX.1.- A tal proposito, infatti e ferma la pacifica ravvisabilità dell'interesse alla sua proposizione [interesse contestato ex adverso (v. comparsa di costituzione in appello del
23.02.2017, nonché successivi scritti difensivi), ma da ritenersi sussistente, considerando il rilievo, ai fini della sola domanda qui scrutinabile (i.e. l'azione di accertamento dell'indebito
– v. supra, sub VI.), anche dell'emessa statuizione di usurarietà (“vi è stato il superamento del detto tasso” – cfr. pag. 3 dell'ordinanza gravata), avendo la parte appellante, a prescindere dal quantum dell'indebito riconosciuto (e qui in ogni caso non riconoscibile – v. supra, sub V.-
V.3.), interesse a evitare il consolidarsi della predetta declaratoria di invalidità], occorre osservarsi:
(1) quanto al c/c n. 4234, il pacifico difetto di alcun superamento del tasso-soglia [avendo il
C.T.U. in particolare evidenziato, “con riguardo all'… apertura di credito in conto corrente”, di “non [aver] riscontrato il superamento della soglia usuraria in nessuno dei periodi posti sotto osservazione” (cfr. pag. 11 dell'elaborato del 20.01.2016)];
(2) quanto al c/c n. 280078, la ravvisabilità solo di usura c.d. sopravvenuta [come evidenziato sia dal C.T.U. (cfr. pag. 11 dell'elaborato da ultimo menzionato), sia dallo stesso giudice di prime cure (cfr. pag. 3 dell'ordinanza gravata), a fronte di rapporto antecedente alla L. n.
108/1996 (risalendo al 1993) e di sforamenti registrati solo in corso di rapporto], e dunque oggi pacificamente irrilevante, alla luce del dictum nomofilattico (non superato da alcun arresto a Sezioni unite) di Cass. civ., Sez. un., 19.10.2017, n. 24675 (ove si precisa che tale fenomeno non rende “né nulla né inefficace” la relativa clausola, né la relativa “pretesa al pagamento d[egli] interessi”), con principio pacificamente operante anche per i rapporti, come quello oggetto di causa, di conto corrente [in quanto generalmente applicabile “a tutte le
Pagina 14 di 17 R.G. 516/2016.
fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari” e dunque ai rapporti di c/c, considerando che: (a) “non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari”, considerando che “l'unicità del dato normativo”, con “la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto”, “preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. sopravvenuta [anche] nei rapporti di conto corrente”; (b) “l'art. 1815 c.c., comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma … anche al contratto di conto corrente”, dovendo ritenersi pur per quest'ultimo “escluso l'accostamento dell'usura … al superamento del tasso soglia durante il corso del rapporto, non avendo rilievo giuridicamente rilevante ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2 c.c. il fenomeno impropriamente definito di “usura sopravvenuta”, come ormai chiarito dal Supremo Consesso, a Sez. Un., con sent. n. 24675 del 19.10.2017” (cfr., ex multis, Cass. civ., 26/06/2019, n. 17110 e Cass. civ., 11/01/2019, n.
14324, nonché Corte App. Bari, 10/05/2023; Trib. Firenze, 3/12/2021, n. 3099; Trib. Perugia,
3/08/2021, n. 1126; Corte App. Milano, 26/07/2021, n. 2429; Trib. Padova, 7/07/2021, n.
1369; Trib. Pistoia, 20/01/2021, n. 64; Trib. Lecce, 12/05/2020, n. 1125; Trib. Arezzo,
16/04/2020, n. 277; Trib. Siracusa, 27/02/2020, n. 263; Trib. Monza, 13/06/2018, n. 1678;
Trib. Roma, 6/02/2018, n. 2731; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107 e Trib. Roma, 19/02/2018,
n. 3565, tutte in Leggi d'Italia.it)].
IX.2.- A fronte di quanto precede, pertanto, non sussistendo alcuna usurarietà rilevante con riguardo ai rapporti oggetto di causa [v. supra, sub IX.1.], occorre anche a tal riguardo accogliere il motivo di appello proposto dalla parte appellante.
X.- Apprezzando in chiave sistematica le considerazioni sin qui svolte, risultando i motivi di Org_ gravame globalmente fondati [v. supra, sub .2.] e le domande attoree, già accolte in prime cure, da ritenersi meritevoli di complessiva reiezione [sia in punto di ripetizione ex art. 2033 c.c., sia di accertamento dell'indebito], a ciò consegue, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza gravata.
XI.- A tale accoglimento naturaliter poi consegue, come richiesto dalla parte appellante e in ossequio al principio “restitutio ante omnia”, la richiesta restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della pronuncia di prime cure [attesa l'intervenuta esecuzione a tal
Pagina 15 di 17 R.G. 516/2016.
riguardo – come emergente, in particolare, dagli allegati difensivi dell'appellante, nonché dalle deduzioni a verbale nell'ambito del sub-procedimento n. 516-1/2016 R.G. (cfr. verbale del 23.01.2017, spec. deduzioni della parte appellata – “l'esecuzione è stata eseguita”-, con successiva rinuncia all'istanza ex art. 283 c.p.c. e conseguente declaratoria di n.l.p. – cfr. verbale del 23.02.2017)], trattandosi di effetto automatico della riforma della pronuncia, provvisoriamente esecutiva, di primo grado e del conseguente venir meno del titolo delle eventuali attribuzioni realizzate (v., da ultimo, Cass. civ., 21/08/2023, n. 24896; Cass. civ.,
06/03/2023, n. 6614; Cass. civ., 13.04.2007, n. 8829).
XII.- Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, cui provvedersi in relazione all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione di condanna per le spese di lite – v., da ultimo, Cass. civ., 13 luglio 2020, n. 14916 e Cass. civ., 24 gennaio 2017, n. 1775], esse seguono la soccombenza della parte appellata (oggi il – v. supra, Parte_5
sub III., punto (2)) e sono liquidate in base alle disposizioni del D.M. 55/2014 (altresì tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della sentenza di primo grado”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello” [cfr.
Cass. civ., 10/12/2018, n. 31884; in tal senso v. anche Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529, succ. conf. da Cass. civ., 19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 3/09/2021, n. 23873; Cass. civ.,
13/07/2021, n. 19989] - e tenendo conto del valore della causa (pari alla somma oggetto di impugnazione - € 546.947,86 –, con conseguente applicabilità dello scaglione da
€ 520.000,01 a € 1.000.000,00), procedendo poi a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, dell'effettivo valore dell'affare, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
XII.1.- Quanto, infine, alla regolazione fra le parti delle spese di C.T.U. svolta in 1° grado, come già ivi liquidate (con decreto del 25.02.2016, soggetto a disciplina del tutto autonoma
Pagina 16 di 17 R.G. 516/2016.
dalla pronuncia di prime cure – trattandosi di “decreto modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, “e non con la sentenza” – e dunque non travolto dall'effetto ex art. 336 c.p.c.: cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804) e al cui riparto fra le parti occorre qui nuovamente provvedersi (atteso che, a differenza dei provvedimenti ex art. 168 D.P.R. 115/2002, la statuizione con cui il primo giudicante, “nella sentenza conclusiva del giudizio”, provvede “a regolare tra le parti le spese di consulenza”, è
“necessariamente travolt[a]” dalla “sentenza d'appello” di riforma di “quella di primo grado”: cfr. ancora Cass. n. 10804/2020, cit.), anch'esse seguono la soccombenza e sono dunque definitivamente da porsi a carico della parte appellata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 516/2016
R.G., instaurato dalla ediante atto d'appello Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (avente efficacia di sentenza per difetto di successiva istanza ex art. 186 quater, comma IV, c.p.c.) del Tribunale di Palmi, depositata in data 12.07.2016 e a definizione del proc. n. 144/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in RIFORMA dell'ordinanza impugnata,
RIGETTA tutte le domande attoree proposte nel primo grado di giudizio;
2) CONDANNA la parte appellata alla restituzione alla parte appellante di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di 1° grado (€ 546.947,86, oltre interessi e oltre spese di lite e delle procedure in executivis);
3) CONDANNA la parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante, spese complessivamente liquidate in € 27.676,00, per entrambi i gradi di giudizio, oltre R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese della C.T.U. di 1° grado, già ivi liquidate (decreto del 25.02.2016), siano definitivamente poste a carico della parte appellata.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 5 giugno 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 17 di 17
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 516/2016 R.G. e vertente tra
C.F., P.I. e R.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
Parte del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o ”, rappresentato e difeso dagli Pt_3
avv.ti ENNIO CICCONI (C.F. pec: CodiceFiscale_1
e ALDO LABATE (C.F. Email_1 CodiceFiscale_2
Email_2
-appellante- nei confronti di
(P.F. n. 14/2022-TRIB. CP_1 Parte_4
(C.F. ), fallito nelle more del giudizio di gravame (già ivi costituitosi, C.F._3
quando in bonis, con gli Avv.ti GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO e ANDREA
SACCOMANNO), in persona del suo Curatore p.t. (autorizzato dal G.D. con provvedimento dell'8.01.2024) e qui di seguito anche solo “ ”, rappresentato e Parte_5 difeso dall'avv. ENRICO PARATORE (C.F. CodiceFiscale_4
Email_3
Pagina 1 di 17 R.G. 516/2016.
-appellato-
OGGETTO: accertamento e ripetizione dell'indebito in materia di rapporti bancari – appello avverso ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (avente efficacia di sentenza per difetto di successiva istanza ex art. 186 quater, comma IV, c.p.c.) del Tribunale di Palmi, depositata in data 12.07.2016 e a definizione del proc. n. 144/2014 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21.03.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 22.03.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha Parte_4
instaurato, innanzi al Tribunale di Palmi, il giudizio di prime cure (avente n. 144/2014 R.G.),
Parte evocando in giudizio la e ivi rappresentando che: Parte (1) era titolare, presso la di n. 2 c/c, l'uno ancora aperto (i.e. il c/c n. 4234, acceso prima del 31.03.1993 e affidato dal IV trimestre 1993), l'altro già chiuso (i.e. il c/c n. 280078, chiuso il 30.09.2008 e avente funzione di conto anticipi per fatture e altri effetti);
(2) i predetti rapporti erano afflitti da diversi vizi (e.g. interessi ultra-legali pattuiti con rinvio agli usi su piazza;
capitalizzazione trimestrale confliggente con l'art. 1283 c.c.; c.m.s. contra legem; valute c.d. fittizie;
interessi usurari).
Sulla scorta di ciò l'attore ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, condannando la Banca convenuta al risarcimento dei danni (nella misura ritenuta equa e di giustizia) e, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione dell'indebito. Con vittoria di spese e, in caso di resistenza, anche ex art. 96 c.p.c..
Pagina 2 di 17 R.G. 516/2016.
I.1.2.- Con comparsa del 15.04.2014 si è poi costituita in giudizio la convenuta, Pt_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) il difetto di prova;
(2) il difetto di interesse ad agire, essendo il c/c n. 4234 ancora aperto (e dunque non sussistendo pagamenti suscettibili di ripetizione) e risultando il c/c n. 280078 privo di autonoma rilevanza (trattandosi di un conto su anticipi fatture);
(3) l'infondatezza, in ogni caso, delle domande avversarie, non risultando i rapporti afflitti dai vizi ex adverso prospettati
In virtù di quanto precede tale Banca ha chiesto al Tribunale di voler: rigettare tutte le domande contro di essa proposte. Con vittoria di spese.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento tecnico-contabile (cfr. C.T.U. depositata il
20.01.2016), a seguito di “istanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.” proposta dal Pt_4 in data 8.06.2016 e discussa in contraddittorio all'udienza del 6.07.2016, in data 12.07.2016 è stata depositata l'ordinanza anticipatoria qui appellata, nella quale il primo giudicante ha: Parte (a) condannato la al pagamento in favore del a titolo di indebito relativo ai Pt_4 rapporti azionati, dell'importo di € 546.947,86, oltre interessi;
Parte (b) compensato le spese di lite nella misura di 1/4, condannando la al pagamento del residuo (3/4).
I.2.1.- Avverso tale ordinanza – avente acquisito, in difetto di richiesta di pronuncia di sentenza nei successivi 30 giorni, l'efficacia di sentenza (ex art. 186 quater, comma IV, c.p.c.)
-, è stato poi proposto appello dalla già convenuta in prime cure, la quale ha in questa Pt_1 sede evocato l'appellato e instaurato, innanzi alla presente Parte_4
Corte, il giudizio di gravame (proc. n. 516/2016 R.G.), prospettando:
(1) la non condivisibilità della statuizione in punto di nullità degli interessi ultra-legali;
(2) l'erroneità altresì della motivazione in punto di illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle spese e delle c.m.s.;
(3) l'erroneità altresì della condanna alla ripetizione di indebito a suo carico;
(4) l'insussistenza, infine, di alcun vizio di usurarietà dei rapporti.
Sulla scorta di ciò la appellante ha domandato alla Corte di voler: preliminarmente, Pt_1 sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.; in via principale,
Pagina 3 di 17 R.G. 516/2016.
annullarla, revocarla ovvero riformarla e pertanto rigettare tutte le domande proposte dal
. Con vittoria di spese del doppio grado. Parte_4
I.2.2.- Con comparsa del 23.02.2017 si è costituito anche in questo grado
[...]
, contestando le prospettazioni della parte appellante ed eccependo in Parte_4
particolare:
(1) l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.;
(2) l'infondatezza, in difetto di fumus e periculum, dell'istanza ex art. 283 c.p.c.;
(3) l'infondatezza altresì dei motivi di appello, meritevoli di integrale reiezione.
Sulla base di quanto precede la parte appellata ha chiesto alla Corte di voler: dichiarare l'inammissibilità del gravame e comunque rigettarlo in ogni sua parte, confermando il provvedimento di prime cure. Con vittoria di spese, nonché ex art. 96 c.p.c..
I.2.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con provvedimento del 23.02.2017 è stato dichiarato, all'esito del relativo sub- procedimento incidentale ex art. 351 c.p.c. (proc. n. 516-1/2016 R.G.), il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante;
(b) con provvedimento del 6.07.2017 è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni;
(c) con provvedimento del 3.07.2023, a fronte dell'intervenuto fallimento dell'appellato
(giusta sent. n. 14/2022 del 22.07.2022 del Tribunale di Palmi), è stata dichiarata Parte l'interruzione del giudizio, poi riassunto dalla (con ricorso del 18.10.2023) e con costituzione, in luogo dell'appellato, del (cfr. comparsa del Parte_5
21.02.2024), richiamantesi a tutte le eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte quando in bonis, di cui ha domandato l'accoglimento.
I.2.4.- Con provvedimento collegiale del 21.03.2024 (comunicato alle parti in data
22.03.2024), infine, il giudizio d'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse di termini ridotti ex art. 190
c.p.c. (40 + 20).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
Pagina 4 di 17 R.G. 516/2016.
(1) l'odierno thema decidendum è da intendersi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, in quanto “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), essendo quindi ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile - con principio poi pacificamente applicabile anche ai casi, analoghi a quello di specie, di appello rivolto avverso ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. avente acquisito, in ragione della mancata presentazione di istanza, nei successivi trenta giorni, manifestante la volontà di pronuncia di una sentenza (cfr. art. 186 quater, comma IV, c.p.c.) “l'efficacia della sentenza impugnabile” [secondo il meccanismo qui ratione temporis previsto (trattandosi di procedimento del 2014 e dunque instaurato dopo l'1.03.2006)], atteso che in tal caso l'ordinanza “produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio”, essendo da ritenersi definitivamente “passata in giudicato” “non solo quanto al suo contenuto espresso, ma quanto a tutto l'oggetto del giudizio di primo grado” [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
07/07/2023, n. 19296];
(2) in ragione dell'intervenuto fallimento della parte appellata (v. supra, sub I.2.3., punto (c)), la relativa legittimazione processuale è da riconoscersi esclusivamente in capo alla Curatela
(in quanto, secondo la disciplina ratione temporis vigente, ex art. 43, comma I, L.F., “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il Curatore”) - ciò correlandosi “alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento (l. fall., art. 42)”, “direttamente incidente sulla sua capacità di stare in giudizio” e costituendo l'art. 43, comma I, L.F. (oggi art. 143 C.C.I.I.) appunto “applicazione in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75 c.p.c.” (atteso che “la dichiarazione di fallimento … comporta, a norma della l. fall., art. 43, la perdita della … capacità di stare in giudizio, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al Curatore”), pacificamente poi non
Pagina 5 di 17 R.G. 516/2016.
ricorrendo, nel caso di specie [vertendosi in rapporti patrimoniali e non essendovi stata inerzia alcuna della Curatela (qui ritualmente costituitasi – v. ancora supra, sub I.2.3., punto (c))], i presupposti per la c.d. legittimazione suppletiva, avente carattere “marginal[e] rispetto alla regola generale”, di cui all'art. 43, comma II, L.F. (cfr., da ultimo, Cass. civ., 28.04.2023, n.
11287; Cass. civ., 23.11.2023, n. 32634) -, con ogni relativa conseguenza, anche in punto di regolamentazione delle spese [v. infra];
(3) è da disattendere, infine, l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (1)], in quanto, a prescindere dal merito [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], occorre osservare che la parte appellante ha circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, perimetrando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice, sicché nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello proposto è poi meritevole di accoglimento, a ciò conseguendo la necessità di riforma della pronuncia qui gravata.
V.- Giova a tal riguardo muovere, in ossequio al predetto ordine logico-giuridico, dal motivo di appello innanzi compendiato sub I.2.1., punto (3), risultando effettivamente non corretta e pertanto meritevole di riforma, per le ragioni qui di seguito esposte, la condanna ex art. 2033
c.c. emessa in prime cure in favore del correntista e a carico della CP_2
A tal riguardo, infatti, occorre rammentare il noto principio per cui l'azione di
[...]
ripetizione di indebito può essere fisiologicamente esercitata (in difetto di prova di specifiche rimesse solutorie, qui tuttavia non specificamente né dedotte, né dimostrate dal correntista istante in ripetizione) solo su c/c già cessati, atteso che “l'azione di ripetizione di indebito non
è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio”, “non potendosi configurare, sino ad allora” - i.e. sino al momento della “chiusura dei conti” -, “dei pagamenti … di cui chiedere la restituzione” [cfr. Cass. civ.,
Pagina 6 di 17 R.G. 516/2016.
15 gennaio 2013, n. 798, nonché succ. conf. – v., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 15 febbraio 2024, n. 4214 e, nella giurisprudenza di merito, Corte App. Lecce, 13 novembre
2015; Corte App. Milano, 20 luglio 2017; Trib Verona, 24 agosto 2021, n. 1730; Trib.
Civitavecchia, 16 dicembre 2020; Trib. Benevento, 11 settembre 2020, n. 1185; Trib. Padova,
23 gennaio 2018; Trib. Vicenza, 24 gennaio 2017; Trib. Torino, 2 luglio 2015, n. 4789; Trib.
Siena, 7 luglio 2014; Trib. Lucca, 7 aprile 2014, tutte in e in . CP_3 Org_1
V.2.- Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico che il c/c azionato (n. 4234) risultasse invece ancora aperto – come esplicitato dall'attore (“il conto corrente numero 4234”, “acceso anteriormente al 31.03.1993 e ancora in essere”: cfr. pag. 1, punti 2. e 3., dell'atto di citazione di 1° grado), eccepito ex adverso (“il … conto corrente n. 4234 è tuttora in corso”: cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione in prime cure) e accertato dal C.T.U. (trattandosi di rapporto “non ancora estinto al 31 dicembre 2012, data dell'ultima registrazione contabile in atti”: cfr. pag. 7 dell'elaborato del 20.01.2016) -, ciò evidentemente precludendo, come eccepito dalla appellante (cfr. spec. pag. 30 della comparsa di costituzione in appello), Pt_1
l'accoglimento della domanda ripetitoria ex art. 2033 c.c. [poiché mirante alla “ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” – cfr. ancora
Cass. n. 798/2013, cit.].
V.3.- A fronte di ciò, è evidente che non v'era nel caso di specie alcun “pagamento da ripetersi” con riguardo al c/c n. 4234, poiché, come detto, “ancora in essere” (non essendone stata poi l'eventuale chiusura dedotta e provata, come pur necessario – cfr. Trib. Castrovillari,
16 febbraio 2016, n. 154, in Dejure.it -, entro i termini preclusivi previsti ex lege) e, per l'effetto e a fortiori, con riguardo al c/c a esso correlato (n. 280078), costituendo quest'ultmo un mero c/c anticipi, inidoneo, già in astratto, a dar luogo a autonomi “pagamenti” o a poter essere autonomamente ricostruito (provvedendosi infatti nella C.T.U. a una ricostruzione del solo c/c n. 4234, con mera confluenza in esso del c/c anticipi – cfr. pag. 12 dell'elaborato del
20.01.2016) in quanto “mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente”, essendo “il rapporto di debito/credito fra la e il Pt_1 correntista … invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante “giroconto”, ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi” [cfr., ex multis, Cass. civ., 20 giugno 2011, n. 13449, nonché pagg.
8-9 e 11 della C.T.U. del 20.01.2016, ivi riportandosi il relativo meccanismo di
Pagina 7 di 17 R.G. 516/2016.
giroconto, sul c/c ordinario, per ogni addebito o anticipazione (“gli interessi maturati sul conto acceso agli anticipi su crediti non scaduti sono … addebitati al conto di corrispondenza;
parimenti i singoli anticipi sono … resi disponibili al cliente sul medesimo conto di corrispondenza”) fino al giroconto finale, sempre sul c/c n. 4234 (con “operazione” del “16 settembre 2008”), avendo tale “conto”, in definitiva, una mera funzione registratoria- contabile, in quanto esclusivamente “utilizzato per tener memoria delle operazioni di anticipo sui crediti” ].
VI.- Precisata, pertanto e per i motivi indicati, l'inaccoglibilità della domanda attorea ex art. 2033 c.c., tale evenienza non è tale, tuttavia, da assorbire ogni ulteriore delibazione con riguardo ai vizi ravvisati in prime cure e contestati dalla appellante. Pt_1
E ciò considerando che, pur quando risulta preclusa l'azione ex art. 2033 c.c., risulta invece
“certamente proponibile” l'azione di accertamento negativo dell'indebito, domanda costituente “antecedente logico indispensabile dell'azione ex art. 2033 c.c.” [v. Corte App.
Napoli, sent. n. 3697/21] e senz'altro proponibile “ancorché il conto corrente sia ancora aperto”, non essendo “l'accertamento negativo … subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento” e avendo “il cliente titolo e interesse a proporre [tale] azione di accertamento negativo … anche a c/c ancora aperto” [v., ex aliis, Cass. civ., 5 settembre
2018, n. 21646 e Cass. n. 5919/2016, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Teramo, 3 settembre 2020; Corte App. Firenze, 28 gennaio 2020, n. 226; Trib. Benevento, 9 gennaio
2020, n. 16; Corte App. Bari, 23 luglio 2019, n. 1653; Trib. Paola 10.2.2018; Trib. Torino, 2 luglio 2015, n. 4789, App. Lecce 13.11.2015; App. Milano 20.7.2017, tutte in . CP_3
VII.- Chiarita, pertanto, la persistente necessità di vagliarsi i motivi di gravame relativi ai vizi tecnico-contabili lamentati in prime cure (pur ai fini del solo scrutinio della domanda di accertamento dell'indebito, e non già di quella di ripetizione ex art. 2033 c.c. – v. supra, sub
V.1.-VI.), è fondato e pertanto meritevole di accoglimento il primo motivo di appello avanzato dalla appellante, in punto di previsione di interessi ultra-legali [v. supra, sub Pt_1
I.2.1., punto (1)].
VII.1.- A tal riguardo, in particolare, nell'ordinanza qui gravata si è affermato il difetto di una valida pattuizione, procedendosi poi alla rideterminazione degli interessi ai tassi sostitutivi
(secondo il noto meccanismo caducatorio-sostitutivo ex art. 1284, comma III, c.c., nonché ex
L. n. 154/1992 e poi D.lgs. 385/1993), sulla base del ritenuto carattere indeterminabile, e
Pagina 8 di 17 R.G. 516/2016.
perciò invalido, della relativa “clausola” contenuta “nella lettera di apertura di credito allegata agli atti” [cfr. pag. 2 dell'ordinanza gravata].
VII.2.- E tuttavia, un tale assunto non può ritenersi condivisibile, atteso:
(1) è noto e va qui rammentato che la pattuizione di interessi ultra-legali soddisfa la condizione di cui all'art. 1284, comma III, c.c. (“gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinate per iscritto”) - in ossequio al principio per cui è sufficiente che l'oggetto del contratto, pur non determinato, sia “determinabile” (ex art. 1346 c.c.) - laddove, pur non recando l'indicazione numerica o in cifra del tasso di interesse, si richiami a “criteri prestabiliti ed elementi estrinseci”, “obiettivamente individuabili” e “funzionali alla concreta determinazione del tasso” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/04/2020, n. 7896; Cass. civ.,
26706/2019, n. 17110; Cass. civ., 24/05/2018, n. 12967; Cass. civ., 30/10/2015, n. 22179;
Cass. civ., 27/11/2014, n. 25205; Cass. civ., 29/01/2013, n. 2072];
(2) sulla scorta di ciò, è pacifico che una clausola, analoga a quelle in esame - in cui appunto si preveda che “gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito sono determinati nella misura che l'azienda di credito porta a conoscenza del correntista con apposita comunicazione o mediante gli estratti conto … in mancanza di determinazione gli interessi sono dovuti in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di cinque punti e mezzo” (cfr. la clausola contrattuale qui in esame - di cui all'art. 7 del regolamento negoziale -, del tutto sovrapponibile a quella scrutinata da Cass. n. 12967/2018, cit., e ivi riportata al par.
4.1. dei “Motivi della decisione”) -, “non” possa essere “giudicata nulla”, in quanto, “alla stregua di essa”, il tasso risulta “determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati”, “rimandando al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti
e mezzo” e così indicando “il criterio per la determinazione del saggio ultra-legale in maniera obiettiva ed individuabile”, risultando pertanto ogni statuizione giudiziale che ritenga invece una tale pattuizione “affetta da nullità”, come nel caso di specie [cfr. ancora pag. 2 dell'ordinanza gravata], “errata in diritto” e meritevole “di essere cassata” [cfr. Cass. n.
12967/2018, cit.].
VII.3.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede e a fronte di statuizione necessariamente da riformarsi poiché, come detto, “errata in diritto”, risultano qui utilmente invocabili:
Pagina 9 di 17 R.G. 516/2016.
(1) sia la circostanza, rappresentata dal C.T.U. (cfr. pagg. 13-14 dell'elaborato del 20.01.2016, nell'ambito delle repliche di cui al 3° termine dell'art. 195, comma III, c.p.c.) e poi riportata dal primo giudicante (cfr. pag. 2, 6° cpv. del “CONSIDERATO”, dell'ordinanza), che il
“criterio” di cui a tale clausola pattizia “non sembrerebbe essere stato concretamente applicato” [v. infra, sub VII.4.];
(2) sia le contrarie deduzioni della parte appellata, in punto, in specie, di: (a) mancata sottoscrizione della clausola;
(b) sua mancata applicazione in concreto;
(c) insussistenza, poi, di qualsivoglia pattuizione con riguardo al c/c n. 280078, nonché presenza in atti di altro fac- simile in punto di “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, anch'esso non sottoscritto dal correntista e recante clausola con chiaro rinvio ai c.d. usi su piazza [v. infra, sub VII.5.].
VII.4.- Quanto, in particolare, alla questione indicata supra, sub VII.3., punto (1), in disparte il suo carattere ipotetico (“sembrerebbe”), occorre osservare che:
(1) l'evocato profilo risulta evidentemente inidoneo, già in astratto, a comportare l'attivazione della nullità di cui agli artt. 1284 c.c., 4 della L. n. 154/1992 e 117 T.U.B., non afferendo al profilo genetico, ma a quello esecutivo – non trattandosi di un difetto di pattuizione (qui sussistente e altresì caratterizzata dalle relative condizioni di validità - in quanto stipulato “per iscritto” e recante “il criterio per la determinazione del saggio ultralegale in maniera obiettiva ed individuabile”: cfr. Cass. n. 12967/2018, cit.), bensì di una pattuizione valida ed esistente e tuttavia asseritamente non osservata, ciò di per sé non potendo dar luogo ad alcuna invalidità (predicabile, come noto, non con riguardo all'attuazione, ma solo con riferimento alla dimensione genetico-strutturale del negozio, qui pacificamente non viziata);
(2) l'asserita inosservanza, poi, si è riverberata non già in danno, ma in favore del correntista, atteso che il tasso in concreto applicato, secondo il C.T.U., risultava appunto “inferiore” a quello di cui alla predetta norma contrattuale (cfr. pag. 14 dell'elaborato del 20.01.2016); con la conseguenza che la predetta inosservanza, in alcun modo pregiudizievole per il correntista, oltre a non dar luogo ad alcuna invalidità (v. supra, sub (1)), non poteva in ogni caso giustificare alcuna rideterminazione o rettifica [atteso il pacifico difetto di interesse in tal senso da parte dell'unica parte istante (i.e., non avendo la Banca spiegato alcuna domanda riconvenzionale, l'attore correntista), avendo quest'ultimo agito per una reductio degli
Pagina 10 di 17 R.G. 516/2016.
interessi e dunque evidentemente privo di interesso alcuno a una rideterminazione invece in aumento degli stessi].
VII.5.-Venendo, poi, alle deduzioni della parte appellata, giova evidenziare:
(A) quanto alla contestata mancanza di sottoscrizione [v. supra, par. VII.3., sub (2), punto
(a)], il pacifico dictum per cui la clausola prescrivente la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale (ex art. 1284, comma III, c.c.) non esige alcuna autonoma sottoscrizione (non trattandosi di clausola vessatoria ex art. 1341, comma II, c.c., né risultando a esse assimilabile – cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/04/2006, n. 9646; Cass. civ.,
9/07/2009, n. 16124), risultando quindi del tutto sufficiente la firma del correntista già apposta sul documento contrattuale [cfr. la firma, “dott. ”, presente sub all. 5 Controparte_4 fasc. 1° grado Banca convenuta - datato “21.11.1990”, recante il numero del rapporto qui in esame, “c/c 4234”, ed espressamente richiamante le norme regolative (“detto conto sarà regolato, salva diversa pattuizione, dalle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”), fra cui, in punto di interessi, il menzionato art. 7], trattandosi di un unicum e dunque di firma di per sé idonea a garantire la riferibilità a sé dell'intero scritto e, in particolare, delle norme ivi espressamente richiamate (anche arg. ex
Cass. civ., 19/03/2019, n. 7681; Cass. civ., 16/09/1995, n. 9820; Cass. civ., 1/03/2007, n.
4886);
(B) quanto al lamentato difetto di applicazione della clausola [v. supra, par. VII.3., sub (2), punto (b)], le considerazioni già innanzi espresse su tale profilo, di per sé non giustificante né la predicata invalidità, né alcuna rideterminazione in favore del correntista istante [v. supra, sub VII.4.];
(C) quanto, infine, alle ulteriori doglianze [v. supra, par. VII.3., sub (2), punto (c)], la loro evidente non scrutinabilità, poiché:
(i) afferenti a profili non delibati e implicitamente disattesi in prime cure [ivi esaminandosi, come detto, solo il profilo di indeterminatezza della clausola di cui alla lettera di apertura di credito allegata agli atti (cfr. ancora pag. 2 dell'ordinanza appellata), così, implicitamente ma inequivocabilmente, disattendendo le ulteriori doglianze attoree, specificamente in punto di presenza in atti di ulteriore fac-simile relativo alle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” (exceptio già avanzata in prime cure – cfr. pagg.
4-5 della
3° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c. – e tuttavia evidentemente disattesa,
Pagina 11 di 17 R.G. 516/2016.
presupponendo la delibazione di indeterminatezza della clausola esaminata – recante “il riferimento al tasso globale” – il già compiuto scioglimento della dicotomia e la già intervenuta valutazione di riferibilità al rapporto del solo modulo in cui la clausola, poi esaminata, era contenuta, risultando lo stesso scrutinio della clausola incompatibile con ogni diversa valutazione) e di assenza di contratto scritto per il c/c n. 280078 (exceptio né esaminata, né invero fondata, trattandosi di conto anticipi - con conseguente insussistenza, come per il contratto di sconto bancario, di alcun obbligo “di forma scritta”, “né ad substantiam, né ad probationem”: cfr. Cass. civ., 14/07/2010, n. 16560)], e dunque:
(ii) insuscettibili di essere qui ri-esaminati – atteso che sarebbe stato necessario, proprio in ragione della loro (implicita) reiezione, la proposizione di impugnativa incidentale (anche arg. ex Cass. civ., 7/09/2021, n. 24062; Cass. n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., Sez. un., 12/05/2017,
n. 11799; Cass. civ., 19/04/2016, n. 7700), qui tuttavia non proposta, a ciò conseguendo che si tratta di profili che, in disparte ogni valutazione di merito, sono in ogni caso irretrattabili, poiché passati in giudicato [v. supra, sub III., punto (1)].
VII.6.- Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, non potendo condividersi la statuizione assunta in prime cure in punto di invalidità per indeterminatezza della clausola ex art. 1284, comma III, c.c. [trattandosi di valutazione, come osservato, “errata in diritto” – v. supra, sub
VII.2.] e risultando le contrarie deduzioni globalmente insuscettibili di accoglimento [v. supra, sub VII.3.-VII.5.], occorre concludere per l'accoglimento del motivo di gravame avanzato dalla appellante in punto di interessi ultra-legali [v. supra, sub I.2.1., punto Pt_1
(1)], sussistendo nel caso di specie pattuizione contrattuale valida e determinata e dunque risultando la domanda attorea formulata a tal riguardo in 1° grado, diversamente da quanto ivi ritenuto, meritevole di integrale reiezione.
VIII.- Parimenti da accogliere risulta altresì il secondo motivo di doglianza fatto valere dall'istituto di credito appellante, in punto di anatocismo contra legem, spese e c.m.s [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], occorrendo anche a tal proposito riformare la sentenza di prime cure.
VIII.1.- E infatti, fermo il già chiarito rilievo limitato di tali vizi tecnico-contabili (ai soli fini dell'azione di accertamento dell'indebito, non anche della ripetizione ex art. 2033 c.c. - v. supra, sub V.1.-VI.), è qui da osservarsi che il primo giudicante risulta aver concluso per la loro sussistenza sulla base, tuttavia, di valutazioni peritali afferenti un'altra tematica, i.e.
Pagina 12 di 17 R.G. 516/2016.
l'eventuale usurarietà del rapporto – affermando, in particolare, che, poiché “attraverso la
C.T.U. si è avuta contezza del rispetto del c.d. tasso soglia imposto dalla legge 108/1996 per il contratto n. 4234 mentre in alcuni periodi vi è stato superamento del detto tasso (quale usura sopravvenuta) per il conto recante n. 280078”, “dunque le doglianze del Pt_4
appaiono fondate in relazione alla capitalizzazione trimestrale ed al tasso ultralegale convenzionale sino al 30.6.2000, alla applicazione delle spese e delle commissioni per il massimo scoperto per tutto il periodo in discorso” [cfr. pag. 3 dell'ordinanza gravata].
VIII.2.- Passaggio motivazionale, tuttavia, chiaramente non condivisibile né suscettibile di conferma alcuna in questa sede;
e ciò considerando, al contrario di quanto ritenuto in prime cure, la pacifica e reciproca autonomia dei vizi qui in esame, ciascuno fondato su distinti e separati presupposti, evidentemente non sussistendo né correlazione, né dipendenza alcuna, fra l'analisi in punto di usurarietà [su cui v. infra, sub IX.] e gli ulteriori vizi fatti da essa discendere (“dunque le doglianze appaiono fondate”).
VIII.3.- Tanto chiarito in ordine all'erroneità della motivazione addotta in prime cure relativa ai predetti vizi tecnico-contabili [v. supra, sub VIII.2.], occorre poi osservarsi che quanto precede risulta del tutto assorbente, non potendosi procedere in questa sede ad alcuna ulteriore delibazione a tal riguardo.
E ciò considerando, in particolare, che la parte appellata si è limitata a contestare l'avverso motivo di gravame e a chiederne il rigetto, insistendo per la conferma della statuizione
(erronea) appena riportata [cfr. pagg.
9-10 della comparsa di costituzione in appello, nonché successivi scritti difensivi], senza provvedere, come pur necessario, anche in via gradata rispetto all'eventuale caducazione della statuizione ex adverso impugnata (eventualità qui appunto realizzatasi), alla specifica riproposizione delle domande proposte in prime cure relativamente a tali vizi e assorbite in prime cure dall'intervenuto, erroneo, accoglimento innanzi riportato [accoglimento specificamente riferito, come appena evidenziato, alla domanda di usurarietà e “dunque” alla sussistenza di ulteriori vizi, con domande di accertamento degli stessi, sulla base dei presupposti loro propri, pertanto evidentemente
“superat[e] dall'accoglimento della domanda” (cfr. Cass. civ., 14/12/2005, n. 27570) ex L.
108/1996, proposta in prime cure (cfr. pagg. 4-5, punto 15., dell'atto di citazione, nonché successivi atti difensivi) e ritenuta ex se (non correttamente) idonea a comportare l'integrazione degli altri vizi].
Pagina 13 di 17 R.G. 516/2016.
In difetto, quindi, di una tale specifica riproposizione (pur, come detto, qui necessaria, risultando inidonea la mera richiesta di “rigetto del gravame avverso la sentenza impugnata”
e “non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” – cfr., ex multis, Cass. civ., 29/05/2017, n. 13468;
Cass. civ., 11/05/2009, n. 10796; Cass. n. 27570/2005, cit., nonché, da ultimo, Cass. civ.,
1/06/2023, n. 15529), deve ritenersi operante la decadenza ex art. 346 c.p.c., non potendosi conseguentemente procedere a delibazione alcuna in ordine a tali domande.
IX.- Venendo, da ultimo, al motivo d'appello in punto di usura [v. supra, sub I.2.1., punto
(4)], anch'esso è da accogliersi.
IX.1.- A tal proposito, infatti e ferma la pacifica ravvisabilità dell'interesse alla sua proposizione [interesse contestato ex adverso (v. comparsa di costituzione in appello del
23.02.2017, nonché successivi scritti difensivi), ma da ritenersi sussistente, considerando il rilievo, ai fini della sola domanda qui scrutinabile (i.e. l'azione di accertamento dell'indebito
– v. supra, sub VI.), anche dell'emessa statuizione di usurarietà (“vi è stato il superamento del detto tasso” – cfr. pag. 3 dell'ordinanza gravata), avendo la parte appellante, a prescindere dal quantum dell'indebito riconosciuto (e qui in ogni caso non riconoscibile – v. supra, sub V.-
V.3.), interesse a evitare il consolidarsi della predetta declaratoria di invalidità], occorre osservarsi:
(1) quanto al c/c n. 4234, il pacifico difetto di alcun superamento del tasso-soglia [avendo il
C.T.U. in particolare evidenziato, “con riguardo all'… apertura di credito in conto corrente”, di “non [aver] riscontrato il superamento della soglia usuraria in nessuno dei periodi posti sotto osservazione” (cfr. pag. 11 dell'elaborato del 20.01.2016)];
(2) quanto al c/c n. 280078, la ravvisabilità solo di usura c.d. sopravvenuta [come evidenziato sia dal C.T.U. (cfr. pag. 11 dell'elaborato da ultimo menzionato), sia dallo stesso giudice di prime cure (cfr. pag. 3 dell'ordinanza gravata), a fronte di rapporto antecedente alla L. n.
108/1996 (risalendo al 1993) e di sforamenti registrati solo in corso di rapporto], e dunque oggi pacificamente irrilevante, alla luce del dictum nomofilattico (non superato da alcun arresto a Sezioni unite) di Cass. civ., Sez. un., 19.10.2017, n. 24675 (ove si precisa che tale fenomeno non rende “né nulla né inefficace” la relativa clausola, né la relativa “pretesa al pagamento d[egli] interessi”), con principio pacificamente operante anche per i rapporti, come quello oggetto di causa, di conto corrente [in quanto generalmente applicabile “a tutte le
Pagina 14 di 17 R.G. 516/2016.
fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari” e dunque ai rapporti di c/c, considerando che: (a) “non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari”, considerando che “l'unicità del dato normativo”, con “la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto”, “preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. sopravvenuta [anche] nei rapporti di conto corrente”; (b) “l'art. 1815 c.c., comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma … anche al contratto di conto corrente”, dovendo ritenersi pur per quest'ultimo “escluso l'accostamento dell'usura … al superamento del tasso soglia durante il corso del rapporto, non avendo rilievo giuridicamente rilevante ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2 c.c. il fenomeno impropriamente definito di “usura sopravvenuta”, come ormai chiarito dal Supremo Consesso, a Sez. Un., con sent. n. 24675 del 19.10.2017” (cfr., ex multis, Cass. civ., 26/06/2019, n. 17110 e Cass. civ., 11/01/2019, n.
14324, nonché Corte App. Bari, 10/05/2023; Trib. Firenze, 3/12/2021, n. 3099; Trib. Perugia,
3/08/2021, n. 1126; Corte App. Milano, 26/07/2021, n. 2429; Trib. Padova, 7/07/2021, n.
1369; Trib. Pistoia, 20/01/2021, n. 64; Trib. Lecce, 12/05/2020, n. 1125; Trib. Arezzo,
16/04/2020, n. 277; Trib. Siracusa, 27/02/2020, n. 263; Trib. Monza, 13/06/2018, n. 1678;
Trib. Roma, 6/02/2018, n. 2731; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107 e Trib. Roma, 19/02/2018,
n. 3565, tutte in Leggi d'Italia.it)].
IX.2.- A fronte di quanto precede, pertanto, non sussistendo alcuna usurarietà rilevante con riguardo ai rapporti oggetto di causa [v. supra, sub IX.1.], occorre anche a tal riguardo accogliere il motivo di appello proposto dalla parte appellante.
X.- Apprezzando in chiave sistematica le considerazioni sin qui svolte, risultando i motivi di Org_ gravame globalmente fondati [v. supra, sub .2.] e le domande attoree, già accolte in prime cure, da ritenersi meritevoli di complessiva reiezione [sia in punto di ripetizione ex art. 2033 c.c., sia di accertamento dell'indebito], a ciò consegue, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza gravata.
XI.- A tale accoglimento naturaliter poi consegue, come richiesto dalla parte appellante e in ossequio al principio “restitutio ante omnia”, la richiesta restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della pronuncia di prime cure [attesa l'intervenuta esecuzione a tal
Pagina 15 di 17 R.G. 516/2016.
riguardo – come emergente, in particolare, dagli allegati difensivi dell'appellante, nonché dalle deduzioni a verbale nell'ambito del sub-procedimento n. 516-1/2016 R.G. (cfr. verbale del 23.01.2017, spec. deduzioni della parte appellata – “l'esecuzione è stata eseguita”-, con successiva rinuncia all'istanza ex art. 283 c.p.c. e conseguente declaratoria di n.l.p. – cfr. verbale del 23.02.2017)], trattandosi di effetto automatico della riforma della pronuncia, provvisoriamente esecutiva, di primo grado e del conseguente venir meno del titolo delle eventuali attribuzioni realizzate (v., da ultimo, Cass. civ., 21/08/2023, n. 24896; Cass. civ.,
06/03/2023, n. 6614; Cass. civ., 13.04.2007, n. 8829).
XII.- Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, cui provvedersi in relazione all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione di condanna per le spese di lite – v., da ultimo, Cass. civ., 13 luglio 2020, n. 14916 e Cass. civ., 24 gennaio 2017, n. 1775], esse seguono la soccombenza della parte appellata (oggi il – v. supra, Parte_5
sub III., punto (2)) e sono liquidate in base alle disposizioni del D.M. 55/2014 (altresì tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della sentenza di primo grado”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello” [cfr.
Cass. civ., 10/12/2018, n. 31884; in tal senso v. anche Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529, succ. conf. da Cass. civ., 19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 3/09/2021, n. 23873; Cass. civ.,
13/07/2021, n. 19989] - e tenendo conto del valore della causa (pari alla somma oggetto di impugnazione - € 546.947,86 –, con conseguente applicabilità dello scaglione da
€ 520.000,01 a € 1.000.000,00), procedendo poi a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, dell'effettivo valore dell'affare, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
XII.1.- Quanto, infine, alla regolazione fra le parti delle spese di C.T.U. svolta in 1° grado, come già ivi liquidate (con decreto del 25.02.2016, soggetto a disciplina del tutto autonoma
Pagina 16 di 17 R.G. 516/2016.
dalla pronuncia di prime cure – trattandosi di “decreto modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, “e non con la sentenza” – e dunque non travolto dall'effetto ex art. 336 c.p.c.: cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804) e al cui riparto fra le parti occorre qui nuovamente provvedersi (atteso che, a differenza dei provvedimenti ex art. 168 D.P.R. 115/2002, la statuizione con cui il primo giudicante, “nella sentenza conclusiva del giudizio”, provvede “a regolare tra le parti le spese di consulenza”, è
“necessariamente travolt[a]” dalla “sentenza d'appello” di riforma di “quella di primo grado”: cfr. ancora Cass. n. 10804/2020, cit.), anch'esse seguono la soccombenza e sono dunque definitivamente da porsi a carico della parte appellata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 516/2016
R.G., instaurato dalla ediante atto d'appello Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (avente efficacia di sentenza per difetto di successiva istanza ex art. 186 quater, comma IV, c.p.c.) del Tribunale di Palmi, depositata in data 12.07.2016 e a definizione del proc. n. 144/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in RIFORMA dell'ordinanza impugnata,
RIGETTA tutte le domande attoree proposte nel primo grado di giudizio;
2) CONDANNA la parte appellata alla restituzione alla parte appellante di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di 1° grado (€ 546.947,86, oltre interessi e oltre spese di lite e delle procedure in executivis);
3) CONDANNA la parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante, spese complessivamente liquidate in € 27.676,00, per entrambi i gradi di giudizio, oltre R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese della C.T.U. di 1° grado, già ivi liquidate (decreto del 25.02.2016), siano definitivamente poste a carico della parte appellata.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 5 giugno 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 17 di 17