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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – II Sezione civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di ME, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per pagamento di prestazioni professionali, iscritta al n. R.G.
4822/2020
TRA
Avv. , nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato da sé stesso e domiciliato presso il proprio studio in
[...]
ME, via La Farina is.R.
ATTORE
CONTRO
in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, Sig. con sede in Taormina Via Controparte_2
Francavilla 1 (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Catania P.IVA_1
Corso Italia 207, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pagano del Foro di
Catania (C.F. ), che la rappresenta e difende. CodiceFiscale_2
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 ed ex art. 702 bis c.p.c.,
l'avv. , dopo avere premesso di avere rappresentato e difeso Parte_1
la in sei giudizi innanzi alla Commissione Provinciale Controparte_1
Tributaria di ME, nonché innanzi alla Commissione Tributaria Regionale
1 della - Sicilia sez. distaccata di ME – conveniva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e chiedeva all'adito CP_1
Tribunale, previa fissazione di udienza di comparizione e di termine per la costituzione del convenuto, di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare il diritto dell'avv. alla corresponsione della somma di € Parte_1
30.809,67 (trentamilaottocentonove/67) comprensive di Cpa, Iva e rimborso spese, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo, a titolo di compensi professionali come sopra determinati, per le prestazioni d'opera professionale specificate in narrativa svolte nei confronti della ditta Controparte_1 in persona dell'Amministratore Unico 2) Per l'effetto, la ditta Controparte_2 [...] al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 30.809,67 CP_1 comprensive di Cpa, Iva e rimborso spese oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, la ditta in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. contestava le pretese di parte avversa rilevando che: 1) in riferimento al ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di ME (recante R.G. 3226/2015) nessun compenso è dovuto al citato Avv. , stante la grave ed evidente responsabilità Parte_1 professionale di quest'ultimo; 2) riguardo il ricorso in appello dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di ME (recante
R.G. 7985/2018) che la richiesta dell'avv. è corretta;
3) riguardo il Parte_1
Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di ME (recante
R.G. 118/2012 – sentenza n. 4048/7/14) è dovuto un compenso pari ad €
4.500,00, oltre spese generali, CPA, IVA ed al netto della ritenuta d'acconto, in guisa di accordo scritto, e non la somma richiesta di € 8.625,31; 4) riguardo i
Ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di ME recanti i numeri R.R.G.G. 927/2013), 586/2014 e 8535/2011, per i primi due l'avv.
aveva già convenuto, determinato ed accettato un compenso pari Parte_1 complessivamente ad € 7.244,36, importo, tra l'altro, che è stato allo stesso già corrisposto dalla mentre per il terzo ricorso è corretta la Controparte_1
2 quantificazione in €. 5.011,90. Parte convenuta concludeva dichiarando che, nessuna somma è dovuta all'Avv. dalla stante Parte_1 Controparte_1 che, a fronte di un credito di € 20.400,60 spettante all'anzidetto avvocato, l'odierna ricorrente ha corrisposto il complessivo importo di 20.487,27 a definitivo saldo, si ripete, di tutti i compensi e di tutte le spese dovute al predetto difensore per tutte le sei attività difensive sopra specificate. Parte convenuta chiedeva, inoltre, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto relativo a controversia riguardante la liquidazione di spese e onorari spettanti all'avvocato e soggetta alla procedura di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2011, da proporsi innanzi al
Collegio.
Disposta la conversione del rito ex art. 702 bis c.p.c. in rito ordinario, rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 17.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
**********
Preliminarmente si rileva che il procedimento è stato correttamente instaurato, posto che la disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del Dlgs
150/2011, che prevede il rito collegiale, si applica esclusivamente alle controversie riguardanti le prestazioni giudiziali in materia civile e non, quindi, in materia tributaria (Cass. n. 6817/2021).
1) Nel contestare la pretesa creditoria dell'avv. in riferimento Parte_1
all'attività professionale prestata nel giudizio d'appello innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, R.G. n. 3226/2015, la
[...] oppone la responsabilità professionale dell'attore per avere CP_1
“promosso autonomamente, ossia senza interpellare la propria cliente, … un giudizio di appello che egli stesso sapeva già infondato”, con la conseguenza che oggi non può pretendere il diritto ad alcun compenso.
La contestazione sollevata della convenuta non può essere esaminata in mancanza di idonea domanda riconvenzionale, in quanto presuppone un accertamento della responsabilità professionale del , con il Parte_1
3 conseguente allargamento del thema decidendum, e l'inserimento di elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore. Tale contestazione non può inquadrarsi nella mera eccezione perché comprende la richiesta al giudice di adottare “un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori” (Cass. 21472/2016). In definitiva, ciò che si richiede è
l'accertamento della violazione, da parte dell'avv. , del dovere di Parte_1 diligenza che l'avvocato deve tenere nell'espletamento del mandato professionale e di tutti gli atri presupposti che permettano di configurarne la responsabilità professionale, con un evidente ampliamento del potere decisorio.
Parte convenuta avrebbe dovuto proporre, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avv. e, a norma Parte_1 dell'art. 418 c.p.c., chiedere al giudice, a pena di decadenza, di pronunciare un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di comparizione. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigetta e che è dovuto il complessivo importo di €.
10.029,62 richiesto da parte attrice a titolo di compensi professionali.
2) È dovuto, per espresso riconoscimento di parte convenuta, anche l'importo di
€. 3.644,34, a titolo di compensi per il ricorso in appello dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di ME
(recante R.G. 7985/2018).
3) In relazione al Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
ME avverso la cartella esattoriale n. 29520110033073939 (R.G. 118/2012), parte convenuta ha fornito prova, mediante la produzione del “Conferimento di incarico professionale”, sottoscritto dall'avv. , di avere Parte_1
espressamente convenuto con quest'ultimo l'importo di €. 4.500,00, a titolo di compensi. Ne consegue che la somma di €. 8.625,31 richiesta dall'avv.
non è dovuta, mentre è dovuta la somma di €. 4.500,00. Parte_1
4) In merito al giudizio iscritto al n. 927/2013 e al giudizio iscritto al n. 586/2014 vi è prova (raccomandate a mezzo Pec trasmesse dall'avv. e Parte_1
prodotte in atti dallo stesso attore) che lo stesso “per gli ottimi Parte_1
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rapporti di sempre e tenuto conto dell'inaspettato risultato negativo” aveva richiesto i compensi calcolati nella misura minima tabellare di €. 3.622,18 al netto di R.A. e comprensiva di C.P.A. e IVA, per ciascun giudizio. La somma dovuta complessivamente per entrambi i giudizi ammonta a €. 7.244,36.
Nessuna contestazione in riferimento al compenso di €. 5.011,90 richiesto per il giudizio iscritto al n. 8535/2011 R.G.
Pertanto, la somma spettante all'avv. per l'attività professionale Parte_1
profusa in favore della ammonta complessivamente ad €. Controparte_1
30.430,00. A questo punto occorre quantificare quanto corrisposto a titolo di acconto dalla convenuta, come deducibile dagli atti di causa.
In merito parte convenuta non ha fornito prova di quanto, a suo dire, ha versato all'attore a copertura dell'intero debito. Tuttavia, l'avv. ha Parte_1
espressamente riconosciuto in atto di citazione il pagamento di vari acconti e che, dalle somme richieste con raccomandate del 22.05.14, 10.07.2014, 23/02/2015;
10/09/2015, pari a €. 30.339,02 (€. 8.625,31; €. 8.081,50; 8,620,31; €. 5.011,90) residua la somma insoluta di €. 17.865,67. Da ciò si deduce che la CP_1
ha versato la complessiva somma di €. 12.473,35 (€. 30.339,02 - €.
[...]
17.865,67). Per calcolare il residuo debito della nei confronti Controparte_1 dell'avv. bisogna detrarre da €. 30.430,00, somma spettantegli per Parte_1
l'attività professionale prestata, così come rideterminata, la somma di €.
12.473,35 versata in acconto.
Per quanto accertato, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. deve essere condannata al pagamento di €. 17.956,65 (€.
30.430,00 – €. 12.473,35).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta e della parziale soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accerta il credito dell'avv.
[...]
nei confronti di in €. 17.956,65, a titolo di Parte_1 Controparte_1
residuo compenso per l'attività professionale profusa;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento di €. 17.956,65 in favore di;
Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, favore di , delle spese di giudizio, che si Parte_1 liquidano in €. 2.500,00, in virtù della parziale soccombenza, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
ME, 24.04.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Morgia
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