Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 marzo 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 gennaio 2025 |
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 129 c.p.a., dalla Confederazione Nazionale di Forza del Popolo contro l'Ufficio centrale regionale presso la Corte di appello di Firenze e l'U.T.G. - Prefettura di Firenze per l'annullamento: - dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Firenze del 18 settembre 2025 di non ammissione delle liste di candidati al Consiglio regionale presentate in nome e per conto dell'odierna ricorrente per le seguenti circoscrizioni: Arezzo, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Pisa e Siena, tutti …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO 1. Famiglietti Luigi, Silvia Acierno e Franco Fiordellisi hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l'annullamento: del provvedimento di ricusazione della lista "Roberto Fico Presidente" del 25 ottobre 2025, del verbale del 25 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'audizione, del provvedimento del 24 ottobre 2025, h. 15.50, comunicato con la pec del 25 ottobre 2025, h. 19.12; nonché per l'annullamento, quatenus opus e in parte qua, delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature pubblicate dalla Regione in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre p.v. nella parte in cui, praeter legem, suggeriscono l'esclusione …
Leggi di più… - 3. L’obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2025, a proposito della causa di ineleggibilità dei sindaci campani (3Giulio Casilli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Con la legge regionale n. 6 del 29 maggio 2025 (“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)”), la Regione Campania è intervenuta sulla disciplina delle cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale[1], modificando l'art. 1, co. 213bis, della legge regionale n. 16/2014, con precipuo riferimento ai sindaci dei comuni campani. La novella di cui all'art. 1 della l.r. n. 6/2025 stabilisce che la causa di ineleggibilità alle cariche sopra richiamate non abbia effetto nel caso in cui i sindaci cessino dall'esercizio delle loro …
Leggi di più… - 4. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Norme di coordinamento e abrogazionihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/10/2017, n. 24675Provvedimento: 24675\ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BA RENATO RD - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione - Ud. 18/07/2017 - Presidente Sezione - PU AURELIO CAPPABIANCA - R.G.N. 22972/2010 PIETRO CAMPANILE Consigliere - Ron 24675 Rep. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere - C. I. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - FELICE MANNA Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - - Rel. Consigliere - CARLO DE CHIARA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22972-2010 proposto da: EUROFINANZIARIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2017, n. 964Provvedimento: E T N 1.9 64/ 1 7 E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Elettorele IN NOME DEL POPOLO ITALIANO rifiuto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giurisdizione SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 5816/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 964 - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Rep. Presidente Sezione Dott. STEFANO SCHIRO' - Ud. 20/12/2016 Presidente Sezione PU Dott. GI AMOROSO _ Dott. NT DIDONE Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Presidente Sezione - Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere Consigliere - Dott. ENRICA D'NT Dott. NT MANNA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5816-2016 proposto da: UR AR, …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2024, n. 494Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civili, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott. Natalino Sapone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13/2019 R.G., promossa DA , nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 [...] in proprio e nella qualità di titolare dell'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E C.F._1 GENERALI AN , con sede a Bagnara Calabra (RC), via Nazionale Parte_2 18 n. 139, p.iva , e , nata il [...] a [...] P.IVA_1 Parte_3 Calabria, …Leggi di più...
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- 4. Trib. Castrovillari, sentenza 01/06/2025, n. 997Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2674 del R.G.A.C. 2022, promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Michele Amato; - opponente - contro (C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ambrosini e dall'avv. Daniele Seidita; - società opposta - Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 547/2022, emesso dal Tribunale di …Leggi di più...
- art. 1341 c.c.·
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- art. 2697 c.c.·
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- 5. Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1276Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: 1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente 2) Dott. Cristina Midulla Consigliere 3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est. ha pronunziato SENTENZA nella causa iscritta al n. 534 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 TRA (p. iva , in persona del procuratore speciale AR P.IVA_1 dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Valerio Scimemi giusta Parte_2 procura depositata unitamente all'atto di appello. Appellante (piva , in persona del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I. : Disposizioni generali
- Art. 1. Norme generali
I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facolta' di attribuire preferenze nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla presente legge.
Il territorio di ciascuna regione e' ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti. - Art. 2. Numero dei consiglieri regionali
Ripartizione tra le circoscrizioni
Il consiglio regionale e' composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La determinazione dei seggi del consiglio regionale e
l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.