Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 marzo 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 gennaio 2025 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Titolo I. : Disposizioni generali
- Art. 1. Norme generali
I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facolta' di attribuire preferenze nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla presente legge.
Il territorio di ciascuna regione e' ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti. - Art. 2. Numero dei consiglieri regionali
Ripartizione tra le circoscrizioni
Il consiglio regionale e' composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La determinazione dei seggi del consiglio regionale e
l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.