Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 marzo 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 gennaio 2025 |
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- 1. L’obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2025, a proposito della causa di ineleggibilità dei sindaci campani (3Giulio Casilli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
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- 5. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/10/2017, n. 24675Provvedimento: 24675\ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BA RENATO RD - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione - Ud. 18/07/2017 - Presidente Sezione - PU AURELIO CAPPABIANCA - R.G.N. 22972/2010 PIETRO CAMPANILE Consigliere - Ron 24675 Rep. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere - C. I. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - FELICE MANNA Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - - Rel. Consigliere - CARLO DE CHIARA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22972-2010 proposto da: EUROFINANZIARIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2017, n. 964Provvedimento: E T N 1.9 64/ 1 7 E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Elettorele IN NOME DEL POPOLO ITALIANO rifiuto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giurisdizione SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 5816/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 964 - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Rep. Presidente Sezione Dott. STEFANO SCHIRO' - Ud. 20/12/2016 Presidente Sezione PU Dott. GI AMOROSO _ Dott. NT DIDONE Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Presidente Sezione - Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere Consigliere - Dott. ENRICA D'NT Dott. NT MANNA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5816-2016 proposto da: UR AR, …Leggi di più...
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- 3. Trib. Livorno, sentenza 16/05/2025, n. 435Provvedimento: N. R.G. 943/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2021 con OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc) promossa da: C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ) Parte_2 C.F._1 (C.F. ), Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VETTORE ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DI FRANCO 9 57126 LIVORNOpresso il difensore avv. VETTORE ANDREA ATTORI contro CP_1 Con il patrocinio dell'avv. Giovanni Ferrini CONVENUTA Svolgimento del processo 1. Con decreto …Leggi di più...
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- 4. Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12134Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 40121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 08.07.2024 e vertente T R A , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , [...] Parte_5 elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi n. 10 presso lo studio dell'avv. Francesco Catarci, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata con foglio separato all'atto di citazione. ATTRICE E Controparte_1 elettivamente …Leggi di più...
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- 5. TAR Trento, sez. I, sentenza breve 07/02/2025, n. 26Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2025 N. 00026/2025 REG.PROV.COLL. N. 00006/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6 del 2025, proposto da RT OS ME, LI SA, DR AR, NN RA, EN ER, IS BO e RA LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Damiano Florenzano e Sandro Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia Autonoma di RE, Provincia Autonoma di Bolzano, Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di RE, Commissario del Governo per la …Leggi di più...
- art. 1 legge regionale n. 23/2020·
- art. 46 legge regionale n. 2/2018·
- diritto elettorale·
- contestualità elezioni·
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- abbreviazione mandato·
- art. 51 D.lgs. n. 267/2000·
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Versioni del testo
- Titolo I. : Disposizioni generali
- Art. 1. Norme generali
I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facolta' di attribuire preferenze nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla presente legge.
Il territorio di ciascuna regione e' ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti. - Art. 2. Numero dei consiglieri regionali
Ripartizione tra le circoscrizioni
Il consiglio regionale e' composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La determinazione dei seggi del consiglio regionale e
l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.