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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente estensore e relatore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 – bis 49 c.p.c., iscritto al n. 16536 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a Venezia, Giudecca 53/M, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena
Penzo ( in Mestre-Venezia, Via Terraglio n. 1, che lo Email_1
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 intervenuto
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 03.12.2024 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Conclusioni del ricorrente, come da ricorso, che di seguito si riproducono: “visto l'art. 473-bis.49 cpc chiede che, una volta decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, esperite le dovute formalità di rito, il Tribunale di Venezia pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.”
Conclusioni del p.m. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in epigrafe descritto il sig. ha esposto di aver contratto in data Parte_1
28.04.2018 matrimonio civile con la sig.ra , matrimonio trascritto nel Registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 1, parte I, dell'anno 2018.
Il ricorrente, inoltre, secondo la previsione di cui all'art. 473-bis.49 cpc, ha chiesto, una volta decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
La GN , pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita a mezzo di difensore CP_1
ma è comparsa personalmente all'udienza del 05.03.2024, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473bis. 22 c.p.c., confermando quanto allegato in ricorso dal signor in ordine alla fine della Pt_1
convivenza oltre che dell'affectio coniugalis e aderendo alla domanda di separazione personale.
Con sentenza parziale n. 3083/2024, pubblicata il 09/09/2024, questo Tribunale ha quindi dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
All'udienza del 03.12.2024, fissata per la nuova comparizione delle parti, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. La parte resistente è rimasta contumace. Il
2 Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, previa nuova acquisizione delle conclusioni del . Parte_2
Il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.
*******
Sussistono nel caso di specie i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in data 28.04.2018 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Venezia al n. 1, parte I, dell'anno 2018.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19.12.2024
Il Presidente rel. ed estensore
Dott. ssa Tania Vettore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente estensore e relatore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 – bis 49 c.p.c., iscritto al n. 16536 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a Venezia, Giudecca 53/M, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena
Penzo ( in Mestre-Venezia, Via Terraglio n. 1, che lo Email_1
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 intervenuto
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 03.12.2024 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Conclusioni del ricorrente, come da ricorso, che di seguito si riproducono: “visto l'art. 473-bis.49 cpc chiede che, una volta decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, esperite le dovute formalità di rito, il Tribunale di Venezia pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.”
Conclusioni del p.m. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in epigrafe descritto il sig. ha esposto di aver contratto in data Parte_1
28.04.2018 matrimonio civile con la sig.ra , matrimonio trascritto nel Registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 1, parte I, dell'anno 2018.
Il ricorrente, inoltre, secondo la previsione di cui all'art. 473-bis.49 cpc, ha chiesto, una volta decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
La GN , pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita a mezzo di difensore CP_1
ma è comparsa personalmente all'udienza del 05.03.2024, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473bis. 22 c.p.c., confermando quanto allegato in ricorso dal signor in ordine alla fine della Pt_1
convivenza oltre che dell'affectio coniugalis e aderendo alla domanda di separazione personale.
Con sentenza parziale n. 3083/2024, pubblicata il 09/09/2024, questo Tribunale ha quindi dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
All'udienza del 03.12.2024, fissata per la nuova comparizione delle parti, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. La parte resistente è rimasta contumace. Il
2 Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, previa nuova acquisizione delle conclusioni del . Parte_2
Il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.
*******
Sussistono nel caso di specie i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in data 28.04.2018 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Venezia al n. 1, parte I, dell'anno 2018.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19.12.2024
Il Presidente rel. ed estensore
Dott. ssa Tania Vettore
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