Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2024, n. 12007
CASS
Sentenza 3 maggio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 27 marzo 2024, con pubblicazione avvenuta il 3 maggio 2024. Le parti coinvolte sono una società ricorrente e una società controricorrente, in una controversia riguardante un'opposizione all'esecuzione di un precetto di pagamento basato su un contratto di mutuo. La ricorrente ha contestato la legittimità della cessione del credito, sostenendo che l'avviso di cessione non fosse sufficiente a provare la titolarità del credito da parte della società opposta. Inoltre, ha sollevato questioni relative alla validità del contratto di mutuo, in particolare riguardo alla sua efficacia come titolo esecutivo, dato che la somma mutuata era stata trattenuta in un deposito infruttifero.

Il giudice ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse adeguatamente valutato la prova della cessione del credito. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, affermando che il contratto di mutuo non costituiva un titolo esecutivo valido, poiché l'obbligazione di restituzione della somma mutuata era subordinata a condizioni non ancora verificatesi. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di considerare l'intero contesto negoziale e le condizioni contrattuali per stabilire l'effettiva obbligazione di pagamento.

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Massime3

Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.

I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.

L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2024, n. 12007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12007
Data del deposito : 3 maggio 2024

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