Ordinanza cautelare 13 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/08/2025, n. 6998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6998 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06998/2025REG.PROV.COLL.
N. 04331/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4331 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Lazar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00643/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto -OMISSIS- il Questore della Provincia di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – attesa occupazione del cittadino -OMISSIS- signor -OMISSIS-, titolare del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, con validità annuale scaduto -OMISSIS-.
1.1. La Questura ha motivato il provvedimento di diniego contestando allo straniero un profilo di pericolosità sociale desunto dai seguenti precedenti penali non limitati a plurimi reati in materie di sostanze stupefacenti, come analiticamente riportati nel decreto gravato (due condanne per reato p. e p. dall'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990, plurimi arresti in flagranza ex art. 380 c.p.p.; reato di evasione ex art. 385 c.p.).
2.1. Il Tribunale, con la sentenza -OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
2.3. Avverso tale sentenza è insorto l’odierno ricorrente, con atto di appello notificato in data 11.5.2023, riproponendo i medesimi motivi di ricorso in primo grado in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata e depositando copiosa giurisprudenza a sé favorevole riguardo alla mancata sottoscrizione del ricorso che ha condotto il primo giudice a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 5.6.2023, resistendo all’impugnativa.
4. Con ordinanza n. 2384 del 26.5.2023 il Collegio ha respinto l’appello cautelare dello straniero ex art. 98 c.p.a.
5. Preliminarmente, sotto il profilo della declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado, giova precisare che risulta agli atti che il ricorrente in primo grado ha depositato la copia firmata digitalmente prima dell’udienza. La firma digitale reca la data del 21 dicembre 2022, stessa data del deposito del ricorso. Di conseguenza, anche sulla base dei principi desumibili dall’Adunanza Plenaria n. 6/2022, l’appello doveva ritenersi ammissibile.
L’appello, tuttavia, non è fondato e deve essere pertanto respinto.
5.1. Appare indubbio che i fatti, definitivamente accertati, siano gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale del reo, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e siano perciò integrate tutte le condizioni per rifiutare allo straniero l’ingresso nel territorio italiano ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98, e conseguentemente, per denegarne la permanenza a qualsiasi titolo, giusto il disposto del successivo art. 5, comma 5.
5.2. Nel decreto impugnato, infatti, il Questore di Milano ha fatto espresso richiamo alle citate disposizioni preclusive al rilascio del titolo di soggiorno, là dove ha espressamente menzionato: “l’art.4, comma 3, del D.lgs. 286/98, n. 286 e s.m.i., che vieta l'ammissione in Italia dello straniero "...che risulti condannato..., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero...e per reati inerenti le sostanze stupefacenti"; l’art. 4- bis del D.lgs. 286/98 e s.m.i. secondo il quale: "Ai fini di cui al presente Testo Unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società"; l’art. 5 comma 5 del D.lgs. 286 del 98”.
5.3. Il legislatore ha ritenuto, quindi, che, la commissione di reati in materia di stupefacenti, nella forma dello spaccio non di lieve entità, sia ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno.
5.4. Nel caso di specie, come specificato in narrativa, ricorrono plurime condanne passate in giudicato, in relazione a fatti gravi e reiterati, l’ultima delle quali -OMISSIS- alla condanna per violazione dell’art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990 per la quale sono stati concessi arresti domiciliari; inoltre, nel medesimo anno è lo straniero risulta indagato per reato di evasione e sensi 385 codice penale.
5.5. Esistono reati già considerati dal legislatore ai fini dell’ingresso e della permanenza sul territorio italiano, particolarmente gravi in sé, da imporre l’allontanamento a prescindere come accennato, dal quantum di pena , specie in ipotesi di spaccio di stupefacenti di cui all’art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309/1990.
Vi sono poi comportamenti, quali la recidiva, che il legislatore considera sintomatici di pericolosità sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte illecite serbate, e che perciò danno luogo ad un incremento della pena.
La motivazione del diniego, resa dall’amministrazione, è dunque, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di pericolosità che oggettivamente ne deriva, in concreto pienamente sufficiente.
6. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado, sebbene con motivazione diversa.
6.1. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.