Articolo 1955 del Codice civile
Articolo 1954Articolo 1956
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19 aprile 1942
Art. 1955.

(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore).

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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