Articolo 117 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 113 bisArticolo 118
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19 aprile 1942
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7 febbraio 2014
Art. 117.

Se il matrimonio e' stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed e' stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di ((figli nati fuori del matrimonio)) riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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