Articolo 101 del Codice in materia di protezione dei dati personali
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 101. (Modalita' di trattamento) 1. I dati personali raccolti ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)) non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto ((dell'articolo 5 del regolamento)) .
2. I documenti contenenti dati personali, trattati ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)) , possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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