Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2023
N. SENT. 178/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– c. f. , con domicilio in via Putignani n. 108, 70100 Bari – assistito Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. ANDREA PATARNELLO – c. f. –; C.F._1
-appellante- E
– nato a [...] il [...], c. f. – CP_1 C.F._2 con domicilio al viale Concilio Vaticano II n° 160/5, 70124 Bari – assistito e difeso dall'avv. ANTONELLA VENTIMIGLIA – c. f. – nonché C.F._3 dall'avv. FRANCESCO BELLOMO – c. f. –; C.F._4
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Bari al fine di ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria del suo diritto alla pensione di reversibilità alla data del decesso della madre, ; b) Persona_1 la condanna dell' all'erogazione in proprio favore di tutti i ratei maturati e Pt_1 maturandi della pensione di reversibilità commisurati al rateo pensionistico in godimento della al momento del decesso;
c) la condanna dell' al Per_1 Pt_1 pagamento delle spese di lite, con distrazione. Il ricorrente esponeva:
- che in data 21 novembre 1997 aveva presentato istanza amministrativa per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ai sensi degli artt. 2 e 13 della L. n. 118 del 1971 e successive modificazioni, rigettata dalla Commissione Medica di prima istanza;
- che il successivo 2 marzo 1998 aveva impugnato il citato verbale dinanzi alla Commissione Medica Superiore, che aveva accolto il ricorso riconoscendogli un grado d'invalidità civile pari al 100% a far data dalla visita di prima istanza (ossia dal 21 novembre 1997);
- che il 28 agosto 2012 era stato sottoposto a visita di revisione dalla Commissione Medica di Bari la quale aveva confermato il suo stato di invalido con totale e
1
- che il 28 febbraio 2018 aveva presentato all' la domanda finalizzata ad ottenere Pt_1 la pensione di reversibilità in ragione del decesso in data 2 febbraio 1999 della propria madre;
- che con provvedimento del 26 marzo 2018 l'Istituto aveva rigettato la domanda per il seguente motivo: “non è stato riconosciuto inabile alla data della morte del familiare”;
- che avverso tale rigetto aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' , Pt_1 respinto con provvedimento del 7 gennaio 2021. Si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva la sopravvenuta Pt_1 prescrizione estintiva quinquennale di tutti i ratei precedenti il quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa del 28 febbraio 2018 e nel merito contestava la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo per carenza del requisito sanitario, invocando il rigetto della domanda. 2. In corso di causa veniva ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il CTU – alla luce della documentazione versata in atti nonché del quadro morboso sofferto dal ricorrente – accertava che il era invalido civile nella CP_1 misura del 100% da epoca anteriore al decesso della madre (“il sig. è stato CP_1 riconosciuto invalido civile al 100% dalla commissione medica superiore a far data dalla domanda di prima istanza del 21/11/1997; mentre la di lui madre sig.ra
[...]
è deceduta il 02/02/1999”). Per_1
3. Con sentenza n. 647 in data 28 febbraio 2023 il Tribunale del lavoro di Bari, recependo in toto le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio: a) dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità a fronte del decesso della madre, ; b) condannava l' alla corresponsione in suo favore dei Persona_1 Pt_1 relativi ratei pensionistici entro i limiti della prescrizione decennale rispetto alla data di presentazione dalla domanda amministrativa (28 febbraio 2018), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) condannava l convenuto al pagamento delle CP_2 spese di lite, con distrazione.
4. Con ricorso dell'11 aprile 2023 l' ha interposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il CP_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, in corso di causa è stata ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del 10 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
5. L'appello va accolto per quanto di ragione, nei termini che di seguito si espongono.
6. Il gravame si articola in tre motivi. 6.1. Con il primo motivo l appellante censura la sentenza di primo grado per CP_2 aver accolto la domanda attorea pur in assenza di idonee allegazioni sulla sussistenza di uno dei suoi elementi costitutivi, ossia la cd. “vivenza a carico” del genitore
2 deceduto. Nella specie, l' evidenzia che nell'atto introduttivo il ricorrente, pur CP_2 avendo sostenuto la sussistenza di una condizione di non autosufficienza economica, aveva tuttavia omesso di indicare gli elementi di prova su cui poggiava tale fondamentale profilo di fatto;
oppone, inoltre, che il primo giudice non avrebbe dovuto ritenere dimostrato il requisito della “vivenza a carico” in ragione della mera produzione in giudizio dello stato di famiglia. 6.2. Con il secondo motivo l' stigmatizza la scelta del Tribunale di fondare CP_2
l'accoglimento della domanda sulle valutazioni medico-legali del nominato CTU, il quale – a sua volta – si sarebbe affidato esclusivamente alla valutazione espressa nel 1999 dalla Commissione Medica Superiore (che aveva modificato la diversa valutazione della Commissione Medica di primo grado) senza che il ricorrente avesse depositato in giudizio documentazione medica idonea a consentire un'autonoma valutazione del consulente officiato.
6.3. Con il terzo motivo l' contesta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale CP_2 per aver ritenuto infondata la sollevata eccezione di prescrizione estintiva quinquennale dei ratei pensionistici ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011 ed aver applicato il termine ordinario di prescrizione decennale.
7. Il primo motivo è infondato. Va premesso che la “vivenza a carico” è stata interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che “il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile deve aver avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. n. 15440 del 2004; Cass. n. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente” (Cass. n. 23058/2020). In particolare, secondo Cass. n. 2630/2008 la nozione di “vivenza a carico” è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: “agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”. Siffatta disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e mantenimento da parte del de cuius), necessari “come due facce dello stesso fenomeno” (Cass. n. 18520/2006). In relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti) Cass. n. 14996/2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286/2019) ha osservato come “ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000…”, sicché devono “considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31 ottobre 2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”. A tal fine è necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante
3 e continuativa al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto che l'assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente;
invero, il requisito della vivenza a carico non si “identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3678/2013, n. 9237/2018 e n. 15041/2024). Nella specie, l'appellato ha versato in atti fin dal giudizio di primo grado il certificato storico di famiglia attestante la sua coabitazione con la madre e la stampa anagrafica da cui emerge che ha lavorato per soli tre mesi nell'anno 2004. Inoltre, in grado di appello ha prodotto la certificazione reddituale da cui risulta che nel 1999 (anno del decesso della madre) non ha percepito alcun reddito;
produzione documentale che il Collegio reputa affatto ammissibile, alla stregua dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, intervenendo a Sezioni unite con la decisione n. 8202 del 2005, ha chiarito come il rigoroso sistema di preclusioni e decadenze proprio del processo del lavoro trovi un contemperamento – ispirato all'esigenza della ricerca della verità materiale cui è doverosamente finalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. Poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le stesse parti (così Cass., Sez. L., n. 2577/2009), incontrando il carattere discrezionale del potere ufficioso del giudice il solo limite dell'arbitrarietà (Cass., Sez. un., n. 11353/2004); sicché quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine il giudice, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite anche in grado di appello può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 2379/2007, n. 12856/2010 e n.
6753/2012). Pertanto – attesa l'ammissibilità della documentazione prodotta in seconde cure dall'appellato, che fin dal ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto di essere stato a carico della madre ed aveva supportato detta allegazione difensiva con alcuni documenti – da un'attenta disamina degli atti di causa e dei documenti allegati (da cui si desume l'assenza di redditi in capo all'appellato nel periodo in cui si è verificato il decesso della madre) emerge che quest'ultima certamente concorreva in maniera rilevante e continuativa al suo mantenimento. 8. Il secondo motivo è parimenti destituito di fondamento. Va premesso che rispetto all'inabilità al lavoro, secondo l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. n. 10953/2016), la L. n.
4 222 del 1984, art. 8, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla L. 9 agosto 1954, n. 657 – che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari – e quelle di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 692 – che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia e ai loro familiari – e la stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8, che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c. In base all'art. 8 sopra menzionato si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39, che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro”. La L. n. 222 del 1984, art. 8 – viceversa - attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la Suprema Corte: si vedano Cass. n. 16955/2004, n. 9970/2009, n. 9946/2014 nonché, da ultimo, n. 8678/2018). 8.1. Orbene, per corrispondere compiutamente alle doglianze dell'Istituto sull'insufficienza motivazionale della pronuncia di prime cure in merito alla sussistenza dell'inabilità assoluta in capo al ricorrente questa Corte ha disposto la rinnovazione dell'accertamento peritale, all'esito del quale il CTU ha confermato la sussistenza, in capo all'appellato, dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della madre. Il consulente ha preliminarmente ricostruito la storia clinica del sulla base della CP_1 documentazione sanitaria in atti, rilevando che il ricorrente “presenta insufficienza della valvola mitrale di grado avanzato e cardiopatia ischemica in esiti di intervento cardiochirurgico in circolazione extracorporea di plastica della valvola mitrale con tecnica di Alfieri + by-pass aortocoronarico (BPAC) e successivo trattamento cardio chirurgico in circolazione extracorporea di sostituzione bio-protesica della valvola mitrale per failure della plastica della valvola mitrale + by-pass aortocoronarico (BPAC) per progressione della malattia aterosclerotica”. Tanto premesso, il CTU ha poi chiarito che il “era persona portatrice di CP_1 scompenso cardiaco avanzato per la valenza patologica della sindrome metabolica, per la grave condizione cardioischemica che ha necessitato di trattamento cardiochirurgico di BPAC, per la grave condizione valvolare, che ha necessitato di trattamento cardiochirurgico di valvuloplastica mitrale al mese di dicembre del 1996”;
5 per tali ragioni, ha ritenuto oltremodo corretto il giudizio di cui al verbale della Commissione medica superiore del 1999 laddove ha riconosciuto il Volpe “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”. Conseguentemente, il consulente ha chiarito che nella specie il ricorrente è portatore
“a far data dal 1996…di un quadro di scompenso cardiaco avanzato per la coesistenza delle co-infermità cardiache, gli esiti della correzione cardiochirurgica del 1996, la evoluzione del quadro clinico con esiti stabilizzati di carattere aritmico (fibrillazione atriale permanente) e vasculopolmonari (ipertensione polmonare) nonostante trattamento chirurgico, la ridotta efficacia dei trattamenti dell'epoca, la intolleranza del ricorrente a terapia medica ottimizzata (intolleranza al Coumadin) e la ridotta conoscenza della farmacoterapia del tempo”. Il consulente ha quindi concluso che “ era persona fragile per un CP_1 quadro di scompenso cardiaco avanzato con andamento fluttuante e tale da determinare nel complesso l'assenza di stabilità clinica permanente, a far data dal 1996, condizione questa in cui si può configurare la presenza di energie lavorative residue ai sensi dell'art. 8 della legge n. 222/1984 ma in misura discontinua e NON idonea , a giudizio dello scrivente , ad una occupazione con continuità ed efficacia lavorativa, delineando pertanto un quadro clinico di assenza di una vera e propria capacità lavorativa in termini di proficuità in capo al ricorrente”. Il CTU ha poi puntualmente corrisposto alle osservazioni formulate dall'appellato, specificando che la condizione, in capo al di persona “non idonea ad una CP_1 occupazione con continuità ed efficacia lavorativa” era certamente presente alla data del 2 febbraio 1999 (di decesso della madre). Orbene, questa Corte reputa affatto condivisibili le conclusioni della ctu, in quanto fondate sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte e sulla compiuta disamina della certificazione medico-sanitaria in atti, oltre che motivate in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni. 9. Il terzo motivo è fondato, in ossequio all'indirizzo già espresso da questa Corte (con la sentenza n. 1834/2022) e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi. 9.1. Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 47 bis del d.P.R. n. 639 del 1970 (introdotto con il D. L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011), «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». Ad avviso della Corte, il tenore letterale della disposizione non lascia adito a dubbi: il termine di prescrizione è quinquennale per tutte le prestazioni pensionistiche e temporanee, sia che il credito riguardi l'intero importo del trattamento sia che si tratti di soli incrementi, e tanto nel caso in cui manchi una liquidazione pregressa quanto nell'eventualità in cui la liquidazione faccia seguito ad una sentenza dichiarativa del diritto.
La norma, quindi, segna il superamento del precedente regime in forza del quale alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate
6 si applicava la prescrizione ordinaria decennale e non già quella quinquennale ex art. 2948 c.c., giacché quest'ultima presupponeva la liquidità del credito, con l'ulteriore precisazione che detta nozione era da intendere alla luce del disposto dell'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935 secondo cui si prescrivono in cinque anni le rate di pensione
“non riscosse”. 9.2. Il tema controverso è, piuttosto, se nella specie possa o meno trovare applicazione il regime prescrizionale introdotto dal legislatore nel 2011. È vero che – com'è risaputo – con la sentenza n. 69 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del D. L. n. 98 del 2011 (il quale stabiliva che «Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto»), sicché la declaratoria di incostituzionalità ha dunque attinto la disposizione che regolava il regime transitorio (anche) dell'art. 47 bis cit., introdotto per l'appunto dal comma 1, lett. d), cit. Va tuttavia considerato che la ratio di tale declaratoria risiede nel travalicamento, da parte della norma censurata, di quel particolare limite all'efficacia retroattiva della legge che la Consulta ha reiteratamente individuato nel “principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico”, il cui mancato rispetto si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (sentenze nn. 206 e 236/2009, 71 e 271/2011, 103 e 170/2013). Ciò perché – soprattutto nel caso delle liquidazioni di prestazioni non ancora riconosciute, e quindi di ratei non liquidi – il titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, che il suo diritto ai ratei illiquidi fosse soggetto alla prescrizione decennale, sicché il suo affidamento è vulnerato dalla norma che in corso di giudizio interviene a dimezzare il relativo termine (cfr., ancora, Corte cost., sent. n. 69/2014, soprattutto il punto 2.3 del “considerato in diritto”). È chiaro, però, che questo limite non opera nel caso di specie, in cui l'intera vicenda amministrativo-giudiziaria relativa alla pensione rivendicata dal si colloca “a CP_1 valle” dell'innovazione legislativa del 2011 (si ribadisce, difatti, che l'istanza amministrativa è stata presentata il 28 febbraio 2018), per cui non v'è da salvaguardare alcuna esigenza di tutela dell'affidamento. Di conseguenza, l'applicazione nel caso concreto del termine di prescrizione quinquennale introdotto con il D.L. n. 98 cit. non contrasta con il principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, per cui è da escludere che l'operatività dell'art. 47 bis si risolva in un'irragionevole applicazione retroattiva della norma. 9.3. La conclusione cui si è giunti non muterebbe ove in thesi si ritenesse di dover fare applicazione del peculiare meccanismo – che costituisce principio generale dell'ordinamento (così Cass., Sez. un., n. 15352/2015) – di computo del termine di nuova introduzione stabilito dall'art. 252 disp. att. c.c. (v., ad esempio, Cass. n. 11909/2021 in tema di operatività della decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 per le riliquidazioni di prestazioni pensionistiche già in essere), essendo al riguardo sufficiente rilevare che tra la data di entrata in vigore del D. L. n. 98 del 2011
7 (6 luglio 2011) e quella di proposizione dell'istanza amministrativa (28 febbraio 2018) è comunque trascorso un lasso di tempo maggiore di cinque anni, ossia superiore al termine di prescrizione più breve introdotto nel 2011.
9.4. Di conseguenza, il ha diritto ai ratei pensionistici maturati a partire dal CP_1 quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa, vale a dire dal 28 febbraio 2013.
10. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto di alla percezione della pensione di reversibilità CP_1 in conseguenza del decesso della madre e l' va condannato ad erogargli detta Pt_1 pensione con decorrenza dal 28 febbraio 2013, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
11. In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si ritiene di disporne la compensazione tra le parti per metà e di porre la metà residua – liquidata come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ex D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della sua modesta complessità e dell'attività processuale espletata) – nonché le spese di ctu – sì come già liquidate in corso di causa – definitivamente a carico dell' , in forza della sua prevalente Pt_1 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato l'11 aprile 2023 avverso la Pt_1 sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 28 febbraio 2023, nei confronti di così provvede: CP_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara il diritto di alla percezione della pensione di reversibilità CP_1 in conseguenza del decesso della madre;
2. condanna l ad erogargli detta pensione con decorrenza dal 28 febbraio 2013, Pt_1 con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' a rifondere all'appellato la metà delle spese processuali di entrambi Pt_1
i gradi del giudizio, che liquida nell'intero in euro 4.700,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 5.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Antonella Ventimiglia e Francesco Bellomo, dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese processuali tra le parti nella metà residua;
- pone le spese della ctu, sì come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell' . Pt_1
Così deciso in Bari, il 10 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore
8 dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
9