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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati:
Presidente -Istruttore
Filippo Labellarte relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 889 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza dell'11 aprile 2025 e vertente
TRA
, e , elettivamente domiciliati in Bari alla Via N. Parte_1 Controparte_1
Putignani n. 56, presso e nello studio dell'Avv. Andrea D'Agosto, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata secondo le regole del PTC, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 080 5232130 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTORI IN REVOCAZIONE
E azioni, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Capobianco, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: o a mezzo fax al numero Email_2
080.554.31.70, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Giuseppe Di Vagno n.
19
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
pagina 1 di 4 All'udienza, trattata in presenza, dell'11 aprile 2025, davanti al Presidente Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo concordemente dichiararsi estinto il giudizio per rinuncia agli atti, da parte degli attori in revocazione, accettata dalla banca convenuta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione per revocazione ordinaria in appello notificato in data 27 giugno 2023 i signori e convenivano in giudizio la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Bari pronunciare la revocazione della sentenza resa il 10-16.05.2023 n. 779, mai
notificata, inter partes da questa Corte di Appello nella causa civile iscritta al numero 507 del registro
generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, il 1016.05.2023 n. 779 e,
conseguentemente, accogliere le conclusioni già rassegnate a favore dei fideiussori nel precedente
giudizio, che ora si riportano: 1. Nel merito per le ragioni indicate nel corpo del presente atto
accogliere l'appello così come formulato e proposto dai Sigg.rri e Parte_1 CP_1
, quali fideiussori, in totale riforma della sentenza n. n. 930, emessa e pubblicata in data 03-
[...]
04.03.2021, del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, G.U. Dott. N. Magaletti, nella causa civile
iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14962 dell'anno 2016,
promossa dagli appellanti contro in opposizione al Controparte_3
Decreto Ingiuntivo n. 2996 del 19.07.2016, emesso dal Tribunale di Bari, Sez. IV, G.U. Dott. N.
Magaletti; 2. Per l'effetto accertare e dichiarare che la sentenza impugnata è erronea e deve essere
integralmente riformata per le ragioni ampiamente indicate nel corpo del presente atto, stante che i
dedotti contratti bancari erano radicalmente nulli e non potevano spiegare alcun effetto, così come
richiesto dalla 3. Accertare e dichiarare che il Giudice di primo grado ha omesso di rilevare ex CP_2
officio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1421 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 1957 cod. civ. la
nullità delle fideiussioni e la liberazione da ogni garanzia e conseguente obbligazione da parte dei
fideiussori nei confronti della 4. Per l'effetto accertare e dichiarare che la sentenza impugnata CP_2
è erroneo nella parte in cui non ha dichiarato nulle le fideiussioni per violazione dell'art. 2 della Legge
10.10.1990, n. 287; 5. Per l'effetto revocare nei confronti dei fideiussori il Decreto Ingiuntivo n. 2996
pagina 2 di 4 del 19.07.2016, emesso dal Tribunale di Bari, G.U. Dott. N. Magaletti;
5. Con vittoria di spese e competenza del giudizio”.
Gli attori assumevano che questa Corte avesse fondato la sua decisione, violando, l'art. 395, n. 4),
c.p.c., per essersi basato su di un “errore di fatto”, avendo ritenuto l'inesistenza di un fatto, la cui verità
– per
contro
- era stata positivamente stabilita e non aveva costituito un punto controverso sulla quale la sentenza si era pronunciata.
Si costituiva la , la quale, nel richiamare espressamente le domande, eccezioni Controparte_2
e deduzioni tutte formulate nel primo e nel secondo grado del giudizio, da intendersi espressamente ribadite, deduceva l'integrale infondatezza dell'atto di citazione in revocazione della sentenza che andava, di conseguenza, respinto con vittoria di spese.
All'udienza, trattata in presenza, in presenza dell'11 aprile 2025, davanti al Presidente Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo concordemente dichiararsi estinto il giudizio per rinuncia agli atti, da parte degli attori in revocazione, rinuncia accettata espressamente dalla banca convenuta, come risulta in atti.
Indi, il Presidente – Istruttore, ha immediatamente riferito la causa all'intestato collegio, che, attesa la rinuncia agli atti del giudizio ha deciso subitaneamente la causa.
**********
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti effettuata, a mezzo del loro procuratore, munito dei relativi poteri, dagli attori in revocazione, ritualmente accettata dalla convenuta in revocazione, a mezzo del suo procuratore, anch'egli munito dei relativi poteri.
Invero, con atto del 6/2/2025, la banca convenuta, ha così rassegnato le proprie conclusioni.
“Preso atto del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente procedimento compare virtualmente per la l'avv. Ernesto Capobianco, il quale, preso atto Controparte_2 della rinuncia agli atti ed all'azione di cui all'atto depositato in data 19 dicembre 2024 e dato altresì atto della accettazione della rinuncia (di cui innanzi) di cui all'atto depositato dalla Banca in data 6 febbraio 2025, chiede la declaratoria di estinzione del presente giudizio stante la intervenuta transazione fra le parti”.
Orbene, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza (vedi in tal senso Cass. 1991/n. 5163, Cass. 2000/n.
14936; cfr. anche Cass. 2007/n. 11434 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative pagina 3 di 4 dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme cfr. anche Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2001/n. 5610/ 2001; da ultimo, Cass. 2020/n. 26914, che cita in motivazione Cass. 2008/n. 3128 che testualmente afferma che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello e la derivante estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza”). Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere compensate, non avendone chiesto la rifusione la banca, in sede di accettazione della rinuncia, sì che deve ritenersi perfezionato, se pure in maniera tacita, un accorso sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c., proposta da , e nei confronti della Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza resa il 10 -16.05.2023 n. Controparte_4
779, inter partes, da questa Corte di Appello, nella causa civile iscritta al numero 507 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, così provvede: 1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11/4/2025.
IL PRESIDENTE - estensore
Filippo Labellarte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati:
Presidente -Istruttore
Filippo Labellarte relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 889 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza dell'11 aprile 2025 e vertente
TRA
, e , elettivamente domiciliati in Bari alla Via N. Parte_1 Controparte_1
Putignani n. 56, presso e nello studio dell'Avv. Andrea D'Agosto, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata secondo le regole del PTC, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 080 5232130 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTORI IN REVOCAZIONE
E azioni, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Capobianco, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: o a mezzo fax al numero Email_2
080.554.31.70, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Giuseppe Di Vagno n.
19
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
pagina 1 di 4 All'udienza, trattata in presenza, dell'11 aprile 2025, davanti al Presidente Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo concordemente dichiararsi estinto il giudizio per rinuncia agli atti, da parte degli attori in revocazione, accettata dalla banca convenuta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione per revocazione ordinaria in appello notificato in data 27 giugno 2023 i signori e convenivano in giudizio la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Bari pronunciare la revocazione della sentenza resa il 10-16.05.2023 n. 779, mai
notificata, inter partes da questa Corte di Appello nella causa civile iscritta al numero 507 del registro
generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, il 1016.05.2023 n. 779 e,
conseguentemente, accogliere le conclusioni già rassegnate a favore dei fideiussori nel precedente
giudizio, che ora si riportano: 1. Nel merito per le ragioni indicate nel corpo del presente atto
accogliere l'appello così come formulato e proposto dai Sigg.rri e Parte_1 CP_1
, quali fideiussori, in totale riforma della sentenza n. n. 930, emessa e pubblicata in data 03-
[...]
04.03.2021, del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, G.U. Dott. N. Magaletti, nella causa civile
iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14962 dell'anno 2016,
promossa dagli appellanti contro in opposizione al Controparte_3
Decreto Ingiuntivo n. 2996 del 19.07.2016, emesso dal Tribunale di Bari, Sez. IV, G.U. Dott. N.
Magaletti; 2. Per l'effetto accertare e dichiarare che la sentenza impugnata è erronea e deve essere
integralmente riformata per le ragioni ampiamente indicate nel corpo del presente atto, stante che i
dedotti contratti bancari erano radicalmente nulli e non potevano spiegare alcun effetto, così come
richiesto dalla 3. Accertare e dichiarare che il Giudice di primo grado ha omesso di rilevare ex CP_2
officio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1421 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 1957 cod. civ. la
nullità delle fideiussioni e la liberazione da ogni garanzia e conseguente obbligazione da parte dei
fideiussori nei confronti della 4. Per l'effetto accertare e dichiarare che la sentenza impugnata CP_2
è erroneo nella parte in cui non ha dichiarato nulle le fideiussioni per violazione dell'art. 2 della Legge
10.10.1990, n. 287; 5. Per l'effetto revocare nei confronti dei fideiussori il Decreto Ingiuntivo n. 2996
pagina 2 di 4 del 19.07.2016, emesso dal Tribunale di Bari, G.U. Dott. N. Magaletti;
5. Con vittoria di spese e competenza del giudizio”.
Gli attori assumevano che questa Corte avesse fondato la sua decisione, violando, l'art. 395, n. 4),
c.p.c., per essersi basato su di un “errore di fatto”, avendo ritenuto l'inesistenza di un fatto, la cui verità
– per
contro
- era stata positivamente stabilita e non aveva costituito un punto controverso sulla quale la sentenza si era pronunciata.
Si costituiva la , la quale, nel richiamare espressamente le domande, eccezioni Controparte_2
e deduzioni tutte formulate nel primo e nel secondo grado del giudizio, da intendersi espressamente ribadite, deduceva l'integrale infondatezza dell'atto di citazione in revocazione della sentenza che andava, di conseguenza, respinto con vittoria di spese.
All'udienza, trattata in presenza, in presenza dell'11 aprile 2025, davanti al Presidente Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo concordemente dichiararsi estinto il giudizio per rinuncia agli atti, da parte degli attori in revocazione, rinuncia accettata espressamente dalla banca convenuta, come risulta in atti.
Indi, il Presidente – Istruttore, ha immediatamente riferito la causa all'intestato collegio, che, attesa la rinuncia agli atti del giudizio ha deciso subitaneamente la causa.
**********
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti effettuata, a mezzo del loro procuratore, munito dei relativi poteri, dagli attori in revocazione, ritualmente accettata dalla convenuta in revocazione, a mezzo del suo procuratore, anch'egli munito dei relativi poteri.
Invero, con atto del 6/2/2025, la banca convenuta, ha così rassegnato le proprie conclusioni.
“Preso atto del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente procedimento compare virtualmente per la l'avv. Ernesto Capobianco, il quale, preso atto Controparte_2 della rinuncia agli atti ed all'azione di cui all'atto depositato in data 19 dicembre 2024 e dato altresì atto della accettazione della rinuncia (di cui innanzi) di cui all'atto depositato dalla Banca in data 6 febbraio 2025, chiede la declaratoria di estinzione del presente giudizio stante la intervenuta transazione fra le parti”.
Orbene, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza (vedi in tal senso Cass. 1991/n. 5163, Cass. 2000/n.
14936; cfr. anche Cass. 2007/n. 11434 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative pagina 3 di 4 dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme cfr. anche Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2001/n. 5610/ 2001; da ultimo, Cass. 2020/n. 26914, che cita in motivazione Cass. 2008/n. 3128 che testualmente afferma che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello e la derivante estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza”). Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere compensate, non avendone chiesto la rifusione la banca, in sede di accettazione della rinuncia, sì che deve ritenersi perfezionato, se pure in maniera tacita, un accorso sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c., proposta da , e nei confronti della Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza resa il 10 -16.05.2023 n. Controparte_4
779, inter partes, da questa Corte di Appello, nella causa civile iscritta al numero 507 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, così provvede: 1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11/4/2025.
IL PRESIDENTE - estensore
Filippo Labellarte
pagina 4 di 4