Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 232/2023 promossa da:
, c.f. in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Paoli con domicilio digitale all'indirizzo pec Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Corso Email_1
Cavour, n. 68, giusta delega allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro
(già in persona del Presidente Controparte_2 Controparte_3
e legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Pastorelli rappresentata e difesa da Avv. Giancarlo Pastorelli (pec ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
, Via Flaminia n. 43, CP_3
APPELLATA avente ad
OGGETTO:
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Controparte_1
Spoleto ha respinto le domande di accertamento negativo dalla stessa mosse nei confronti di
[...]
, ora , in riferimento ad un contratto di conto Controparte_3 Controparte_4
corrente e tre contratti di finanziamento gestiti, a detta della ditta attrice, dalla banca convenuta con l'applicazione di tassi usurari, con l'addebito di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, alterati unilateralmente al rialzo e superiori a quelli nominali come documentato da perizia di parte econometrica.
In particolare, in relazione ai singoli rapporti formulava le seguenti specifiche contestazioni:
1) con riferimento al rapporto di conto corrente n. 18087 acceso il 22.08.1996 presso la filiale di
Foligno e chiuso in data 1.12.2017, contestava l'applicazione di un TAEG superiore ai tassi soglia e il conseguente addebito illegittimo di somme a titolo di interessi, C.m.s., oneri e spese con correlato diritto di vedersi restituita la somma complessiva di € 33.357,63;
2) quanto al contratto di finanziamento chirografario a tasso fisso del 12.09.2008 per un importo di € 10.000,00, da rimborsarsi in 48 rate mensili, contestava l'usura originaria dello stesso per la nullità ex art. 1344 della clausola di salvaguardia in esso contenuta e dunque dovendosi riconoscere il contratto affetto da usura originaria in relazione al tasso moratorio pari al 12,49, in quanto superiore al tasso soglia vigente all'atto della stipula pari al 10,21%. In ogni caso, il contratto sarebbe comunque affetto da usura a causa delle altre condizioni economiche previste ed incluse nel TAEG/ISC (sommando al tasso di mora adeguato tutti gli altri oneri e spese contrattualizzati ricompresi nel TAEG, anche costo effettivo di finanziamento tenuto conto nel relativo computo degli interessi moratori e della commissione di estinzione anticipata);
3) quanto al contratto di finanziamento chirografario a tasso variabile del 19.02.2011 per euro
40.000,00 da rimborsarsi in 108 rate mensili, contestava l'usura originaria perché il tasso moratorio era pari al tasso soglia in quanto le condizioni contrattuali contemplavano costi aggiuntivi per spese di istruttoria, assicurazione ed oneri ulteriori. In ogni caso, anche il costo pagina 2 di 11 effettivo del finanziamento, tenuto conto nel relativo computo degli interessi moratori e della commissione di estinzione anticipata, superava il tasso soglia
4) infine, quanto al contratto di finanziamento chirografario a tasso fisso del 28.08.2014 per euro
32.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili, contestava l'usura originaria perché il costo effettivo tenuto conto nel relativo computo degli interessi moratori, della commissione di estinzione anticipata, delle spese di istruttoria ed assicurative, superava il tasso soglia.
Il Tribunale ha respinto le domande attrici ritenendo, quanto al contratto di conto corrente, la ricostruzione proposta solo parziale e dunque inattendibile, avendo l'attrice prodotto una perizia di parte econometrica in assenza, tuttavia, del contratto di conto corrente. Né sarebbe stato legittimo, secondo il Tribunale, supplire all'inerzia probatoria della parte mediante l'uso dei poteri autoritativi del giudice ex art. 210 c.p.c., avendo l'attore soltanto in corso di causa domandato all'istituto di credito la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente, contestato in maniera quindi del tutto esplorativa.
Con riferimento ai contratti di finanziamento, il giudice di primo grado ha rilevato un'oggettiva contraddittorietà tra quanto argomentato nell'atto di citazione e quanto effettivamente pattuito nei contratti.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato l'erroneità della premessa metodologica su cui parte attrice ha fondato la ricostruzione in punto di interessi usurari che sarebbero stati applicati ai censurati rapporti di finanziamento. Il giudice ha rilevato, in particolare, un'errata qualificazione giuridica della commissione di estinzione anticipata, una mostrata confusione tra i tassi TAEG, TEG e TEGM e l'irrilevanza della penale di estinzione anticipata ai fini dell'integrazione della fattispecie di usura.
Infine, il giudice di prime cure ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta condannando l'attore al pagamento di euro 55.531,31, in quanto la convenuta ha prodotto i piani di ammortamento e i passaggi in sofferenza relativi al contratto di finanziamento chirografario a tasso variabile, sottoscritto il 19.02.2011 e al contratto di finanziamento chirografario a tasso fisso sottoscritto il 28.08.2014 e la documentazione non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte dell'attore.
L'appellante ha chiesto, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello l'accoglimento della domanda svolta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 11 Si è costituita resistendo e chiedendo la conferma della impugnata Controparte_5
sentenza, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 15.01.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 22.05.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
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Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la domanda di accertamento con riferimento al contratto di conto corrente, evidenziando che la ricostruzione proposta nella perizia econometrica prodotta è stata operata sulla scorta di tutti gli estratti conto dalla data di apertura sino alla chiusura del rapporto e prodotti in atti, nonché di tutte le comunicazioni inviate nel corso del tempo dalla relative alle variazioni unilaterali delle condizioni CP_3
contrattuali.
Rileva poi che l'analisi del rapporto è stata eseguita, come da perizia prodotta in atti, calcolando il TAEG effettivamente applicato in ogni trimestre – calcolato includendo nella relativa formula interessi, commissioni di massimo scoperto e spese – e confrontandolo con il tasso soglia vigente nel periodo, escludendo di aver fornito una ricostruzione solo parziale del conto corrente fondata solo su presunzioni e priva della documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della pretesa, come invece ritenuto dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta ex art. 210 c.p.c. di esibizione del contratto di apertura del conto corrente ritenendola esplorativa. Evidenziando che “è vero che l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c, ai fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass., sez. L., 20 dicembre 2007,
n. 26943). Ma detta ipotesi non ricorre nel caso in cui non possa mettersi in dubbio l'esistenza dei rapporti oggetto di indagine (nella specie di conto corrente non contestati dalla banca) e dunque
l'esistenza della documentazione relativa alla loro gestione” (Cassazione 15.03.2016, n.5091).
Con il terzo motivo censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha statuito, in relazione al contratto di finanziamento del 12.09.2008, che “esso non prevede che il tasso moratorio debba essere contenuto entro i limiti di legge (c.d. fluttuazione tendenzialmente aperta), diversamente da quanto
pagina 4 di 11 sostenuto dalla parte attrice, ma prevede l'applicazione di una maggiorazione fissa sul tasso nominale annuo, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge stessa”.
Evidenzia l'appellante che il suddetto contratto di finanziamento prevede che il tasso moratorio, in applicazione della clausola di salvaguardia, sia comunque contenuto nei limiti fissati dalla L. n.
108/1996. L'appellante assume che il finanziamento, in applicazione della maggiorazione prevista dal contratto, era affetto da usura originaria in relazione al tasso moratorio convenuto al momento della stipula (pari al 12,49%) in quanto superiore al tasso soglia vigente a quella data (pari al 10,21%). La sentenza impugnata violerebbe, dunque, le norme di cui all'art. 1344 c.c. alla L. 108/1996 e all'art. 1815 c.c., posto che il riconoscimento della presenza della clausola di salvaguardia e la declaratoria di inefficacia/invalidità della stessa avrebbe comportato l'accertamento dell'usura originaria del contratto in oggetto con conseguente diritto dell'appellante alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi.
Deduce inoltre che, anche qualora il tasso moratorio dovesse essere ricondotto entro il limite del tasso soglia, il contratto risulterebbe comunque affetto da usura a causa delle altre condizioni economiche previste ed incluse nel calcolo del TAEG/ISC.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il contratto di finanziamento del 19.02.2011 “non prevede che il tasso moratorio sia pari al tasso soglia, ma al tasso medio risultante tempo per tempo dalla rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale”, erroneità a suo dire derivante da una lettura parziale della clausola contrattuale di cui all'art. 4 del suddetto contratto.
Il finanziamento pertanto sarebbe usurario ab origine, in quanto le condizioni contrattuali contemplano costi aggiuntivi per spese di istruttoria, assicurazione ed oneri ulteriori, di talché il tasso soglia sarebbe inevitabilmente superato. Infine, deduce che, in ogni caso, il costo effettivo del finanziamento, tenuto conto nel relativo computo degli interessi moratori, della commissione di estinzione anticipata, delle spese di assicurazione, delle spese di incasso rata e di invio di comunicazioni, supera il tasso soglia.
Con il quinto motivo censura la sentenza anche in relazione al contratto di finanziamento del
28.08.2014 che risulterebbe affetto da usura originaria posto che il costo effettivo delle stesso, indicato in contratto come pari al 10,59%, supererebbe il tasso soglia, tenuto conte nel relativo computo degli interessi moratori convenuti nella misura del 12%, della commissione di estinzione anticipata, delle spese di istruttoria, delle commissioni di incasso per singola rata, delle spese di invio comunicazioni e delle spese per certificazione di interessi. Non avendo il giudice di prime cure nulla motivato si sostanzierebbe una violazione dell'art. 112 c.p.c.
pagina 5 di 11 Con il sesto motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, in quanto esplorativa, la c.t.u. richiesta evidenziando che la stessa non può essere negata e dichiarata esplorativa senza che sia stato dimostrato che la documentazione esibita e prodotta dal correntista presenti un carattere irrilevante , elemento che non può di certo caratterizzare i contratti e gli estratti conto relativi al rapporto contestati e prodotti in giudizio, nonché i contratti di finanziamento in atti.
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Il primo motivo è infondato.
Va premesso che non è condivisibile la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda sul presupposto della parziarietà della produzione documentale della ditta attrice. Invero secondo la recente giurisprudenza di legittimità “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)” (Cass.37800/2022).
Tuttavia, indipendentemente da ciò, la censura non coglie comunque nel segno.
Difatti, nella perizia econometrica allegata e posta a fondamento già in primo grado della domanda di accertamento negativo in relazione al conto corrente n. 18087 (doc. 7 fascicolo di primo grado appellante), il consulente include, per il calcolo del tasso, la C.m.s. e dichiaratamente disapplica la formula di matematica finanziaria della AN d'IT. La doglianza non risulta, quindi, attendibile perché la Suprema Corte ha fornito precise indicazioni su come calcolare l'incidenza della C.m.s. sul tasso complessivo del rapporto.
In particolare, in base all'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. S. U. n. 16303/ 2018) con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art.
2- bis D.L. n.185/2008 - come quello in esame - la Commissione di massimo scoperto va inclusa all'interno del calcolo del Tasso Effettivo Globale secondo il principio del margine: effettuato il confronto tra pagina 6 di 11 l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. C.M.S. soglia), calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S media pubblicata nelle tabelle, deve verificarsi se l'importo della eventuale eccedenza rientri nel “margine” pari alla differenza tra l'importo degli interessi praticati e la soglia di legge, ovvero superi tale margine, solo in quest'ultimo caso potendosi far derivare, dall'applicazione della percentuale prevista per la c.m.s., il carattere usurario del tasso di finanziamento (Cass. SS.UU n. 16303 cit.).
Le allegazioni sul punto dell'appellante, già in primo grado, erano basate sulla pura sommatoria della al tasso debitore effettivo annuo (pag. 5 perizia di parte, doc.7), pervenendosi ad un risultato del Pt_2
tutto inattendibile ai fini della reale verifica del tasso contrattuale.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato da tempo che il metodo utilizzato dalla AN d'IT è il criterio più omogeneo applicato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, avallato da ultimo anche dalle Sezioni Unite (sent. 19597/2020) al contrario della formula di matematica finanziaria, da altri utilizzata per la verifica del rispetto della legge n. 108/96 che è assolutamente disomogenea (cfr anche Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n. 1247/2021).
Questa Corte non può quindi ritenere corretto il calcolo da cui l'appellante farebbe discendere il preteso superamento del tasso soglia (cfr. CTP in atti), in quanto “ogni verifica di tassi “usurari”, originari o sopravvenuti, va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni AN d'IT pro- tempore vigenti, e ciò per l'assorbente considerazione che, alla luce di questi stessi criteri la AN
d'IT (operando in base a normativa regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura di cui agli artt.2 L.108/96 e 2bis DL 185/08), rilevava il tasso medio trimestralmente applicato dagli intermediari finanziari, in relazione al quale è conteggiato il tasso soglia. A tal riguardo, infatti, pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della AN d'IT, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la AN d'IT, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/AN d'IT per rilevare trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente. Ed infatti, il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule
pagina 7 di 11 matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (per il principio cfr. Cass. 12965/2016;
Cass. 22270/16)” (Corte di Appello di Milano, sentenza n. 2243/2022 confermata da Cassazione n.
29794/2024).
Ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
Infatti, è vero che il diritto del cliente sancito dall'art. 119, comma d.lgs n. 385/1983 può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. n. 24641/2021;
Cass. n. 23861/2022; Cass. n. 9082/2023). Tuttavia, la rilevata inattendibilità della censura formulata dall'appellante rende l'acquisizione documentale non necessaria e del tutto ininfluente per la decisione, non sussistendo quindi i presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c., sussistendo in ogni caso l'onere dell'attore di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto che vuol far valere in giudizio.
Si rivela privo di fondamento anche il terzo motivo.
L'appellante eccepisce l'usura originaria del tasso moratorio per inefficacia della clausola di salvaguardia e comunque perché rispetto a tale tasso vanno aggiunti gli oneri e spese previsti contrattualmente.
Quanto alla clausola di salvaguardia, vale evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che essa opera da un punto di vista pratico a favore della banca e, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. oggettiva, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca.
Nondimeno la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubbliche che fa divieto di pattuire interessi usurari. La stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto (Cass. 13144/2023). La legittimità della clausola in parola è quindi ormai pacificamente accolta dalla giurisprudenza.
Alla luce dei principi richiamati, l'art. 3 del contratto in esame (doc.2 fascicolo di primo grade appellante) nel prevedere che l'importo del tasso di mora debba essere contenuto nei limiti fissati dalla pagina 8 di 11 L. n. 108/1996 sul controllo dell'usura, ha dunque stabilito che l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi deve essere comunque mantenuta entro i limiti del tasso soglia legalmente previsto.
Ciò posto, a fronte della pacifica legittimità di una siffatta clausola, la censura è mal formulata, oltre che assolutamente generica, dovendosi riscontrare un difetto di specifica allegazione dei fatti posti a suo fondamento.
Invero, la domanda sul punto non è sufficientemente circostanziata, limitandosi l'appellante ad affermare l'inefficacia della clausola di salvaguardia prevista nel contratto di finanziamento senza, tuttavia, eccepire specificamente l'avvenuto effettivo superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, né tantomeno ha indicato l'intervallo temporale nel quale ritiene che il tasso soglia sia stato effettivamente superato dalla banca, posto che non è dato nemmeno comprendere se in relazione a detto finanziamento siano stati in concreto applicati interessi moratori.
L'appellante ha prodotto solo il contratto di finanziamento (doc. 2 fascicolo di primo grado) e la documentazione prodotta dalla banca sembra riguardare solo gli altri due finanziamenti, non quello oggetto della presente censura. In ogni caso, l'appellante non ha specificamente indicato la documentazione sulla base della quale ritiene possa evincersi l'applicazione di interessi di mora in concreto al di sopra del tasso soglia, in violazione della suddetta clausola;
né tantomeno, come già evidenziato, ha allegato espressamente e specificatamente il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, invocando una responsabilità contrattuale della AN per violazione della clausola di salvaguardia.
Altresì infondata deve ritenersi la censura secondo cui il contratto sarebbe in ogni caso usurario.
Quanto al superamento dell'ISC questo risulta del 9,90%, quindi al disotto della soglia del 10,21% indicata come usuraria dall'appellante. Peraltro, lo stesso non ha indicato in base a quali parametri dovrebbe ritenersi che gli oneri e le spese indicati nel contratto non sarebbero già ricompresi nella percentuale indicata.
Inoltre, l'appellante muove da una premessa concettualmente errona, là dove assume il superamento del tasso soglia aggiungendo, però, al tasso di mora anche oneri e spese, i quali, tuttavia, incidono sulla fisiologia del rapporto e quindi sull'interesse corrispettivo, non su quello moratorio che invece attiene alla fase “patologica” del rapporto.
Giova a tal proposito osservare infatti che gli interessi convenzionali di mora sono pacificamente soggetti alla disciplina dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 (Css. Sez. U. n. 19597/2020), ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non possono essere sommati né agli interessi pagina 9 di 11 corrispettivi, né ai costi dell'operazione di finanziamento, stante l'ontologica alternatività degli stessi, che hanno basi di calcolo diverse.
Infine, il costo effettivo (TEG) non può tener conto della sommatoria dei costi di estinzione anticipata e tasso moratorio. Tale commissione non può ritenersi “costo collegato all'erogazione del credito” perché tale debito viene ad esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto, quale espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può inferire;
né la banca ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, non può affermarsi il superamento della soglia dell'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito.
Anche i motivi quarto e quinto sono infondati.
Le stesse considerazioni valgono, infatti, per i contratti di finanziamento del 19.02.2011 e del
28.08.2014 rispetto ai quali l'appellante eccepisce un tasso moratorio usurario perché ab origine pari al tasso soglia e sommando costi aggiuntivi del mutuo oltre che l'usura del costo effettivo aggiungendo i costi per l'estinzione anticipata e interessi moratori.
Come già evidenziato, i costi ed oneri del contratto incidono sugli interessi corrispettivi, attenendo anch'essi alla fisiologia del rapporto, e non su quelli moratori, tanto si desume dalla diversa natura e funzione degli stessi che non ne permette la sommatoria. La diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi, di quelli moratori e della penale per l'anticipata risoluzione non consentono la loro sommatoria ai fini del confronto con il tasso soglia del periodo, come invece dedotto dall'appellante.
Le censure si rilevano pertanto infondate.
Infine, anche il sesto motivo non può trovare accoglimento.
Alla luce delle esposte considerazioni la richiesta c.t.u. si palesa irrilevante ai fini della decisione, considerata l'inattendibilità delle censure formulate oltre alla loro estrema genericità, concretizzandosi un evidente difetto di allegazione che non permette di individuare quali sarebbero i fatti costitutivi posti a fondamento del diritto fatto valere.
Ciò è sufficiente a ritenere la c.t.u. meramente esplorativa, volta a colmare le lacune probatorie e quindi inammissibile.
Rigettato integralmente l'appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Spoleto 709/2022 del 3/11/2022, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per compensi professionali in euro 6.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Perugia, 11.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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