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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2024, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1267/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristian Parte_1
Puzzoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in data 2 maggio 2018, prot. n. 2105/2018, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Marco Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 marzo 2019, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di (in forma abbreviata P.P.S.), esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 21 ottobre 2010, con qualifica di custode inquadrato nel livello A1 del C.C.N.L. Portieri e Custodi;
- che il rapporto era cessato per licenziamento il 2 gennaio 2015;
- di aver sempre operato presso i cantieri in cui di volta in volta era spedito in missione dalla datrice di lavoro e precisamente: “a) Cartiera di IA (CA) con a capo il
Direttore e Responsabile il Sig. (maggiormente presente in Parte_2 Parte_3
sede); b) Reno Srl di Portovesme (Ex Ila) con a capo il Sig. da Giugno 2013 a Parte_4
Dicembre 2014; c) Ristorante CE in Torre delle Stelle AG (CA); d) Cava di
AG (CA); e) Cantiere Eurospin di Decimomannu (CA); f) Ex Cardnet (Intelicard) di Iglesias ove il ricorrente ha prestato maggiormente servizio da Marzo 2011 a Maggio
2013; g) Cantiere Edile in Via Quintino Sella in Cagliari con a capo l'ing. h) CP_2
pagina 1 di 10 Rivendita Edile C.F. nella zona Industriale di Selargius i) Alfa Romeo di in CP_3
Viale Elmas (CA); j) Editar nella zona Industriale di Elmas (CA); k) I Feudi della Medusa
Hotel Ristorante di Santa Margherita di Pula (CA)”;
- che “le mansioni svolte dal ricorrente, in tutti i posti di lavoro sopra indicati, erano principalmente le seguenti: di giorno oltre alle normali ronde, faceva lavoro di portineria
(prendendo nota dei nomi dei soggetti che entravano e uscivano, constatando il peso dei mezzi etc.) mentre la notte ronde (a seconda dei luoghi o in bici o in macchina); verificava e videosorvegliava dai monitor il complesso custodito (Cardnet); monitorava i mezzi in entrata
e uscita, segnava i nomi dei visitatori durante l'arco dell'intera giornata preparando i badge”,
- di aver prestato attività lavorativa per 60/72 ore settimanali in fascia diurna, notturna e festiva, ossia un numero ben superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, e di non aver ricevuto il compenso dovuto per lo straordinario, né per il lavoro festivo e notturno.
Sulla base della premessa in fatto che precede, il ricorrente ha domandato al Tribunale di
Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna di al Controparte_1
pagamento di somme per prestazione di lavoro straordinario e per lavoro festivo e notturno e a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di maggior trattamento di fine rapporto;
ha inoltre invocato la condanna della controparte alla “regolarizzazione contributiva”. si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando la Controparte_1
domanda ed invocandone il rigetto.
Pregiudizialmente, la convenuta ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti dedotti a suo fondamento, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
In via preliminare, ha anche eccepito la prescrizione dei crediti di lavoro vantati dalla controparte, precisando che l'unico atto di costituzione in mora ricevuto dal lavoratore sarebbe consistito in una richiesta di pagamento del t.f.r. e di altre generiche e non meglio precisate differenze retributive, risalente al 15 novembre 2015.
All'udienza del 17 luglio 2024, il ricorrente ha limitato la domanda alle sole pretese retributive, con rinuncia alla richiesta di regolarizzazione contributiva.
2. L'eccezione di nullità della domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda è sanabile e la sanatoria deve ritenersi consentita non solo ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma anche per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.; in questo caso, ai fini dell'identificazione pagina 2 di 10 dell'oggetto della domanda, il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti;
la sanatoria non vale soltanto a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso (Cass. civ.,
S.U., 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. civ., Sez. L, 23 dicembre 2004, n. 23929; Cass. civ.,
Sez. L, 28 marzo 2018, n. 7705) o rispetto a quelli che siano stati dedotti in violazione della disciplina processuale posta a presidio di interessi pubblicistici, come nel caso di omissione dell'indicazione specifica dei fatti su cui i testi devono essere chiamati a deporre, che rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. civ., Sez. VI - 3, 19 gennaio 2018, n. 1294), salvo il potere del giudice di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Nel caso di specie, la domanda di condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario è stata adeguatamente argomentata, attraverso l'allegazione della prestazione di lavoro per un numero di ore settimanali oscillante tra le 60 e le 72, ed un numero di ore mensili analiticamente riportato nel corpo dello stesso ricorso, presso ciascuno dei cantieri in cui sarebbe stato chiamato a svolgere la propria Parte_1
opera.
Sufficientemente articolata per consentire alla resistente di svolgere le proprie difese è anche la domanda di pagamento somme a titolo di compenso per lavoro festivo e notturno e di indennità sostitutiva di ferie non godute, giustificate, la prima, in base al numero di ore di lavoro festivo e notturno riportate nei conteggi allegati al ricorso, con indicazione del mese e dell'anno di pertinenza, la seconda in base al numero di giornate di ferie non godute conteggiate al tempo della cessazione del rapporto.
3. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è infondata e deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come le retribuzioni mensili, comprensive della componente destinata a compensare il lavoro straordinario e quello notturno e festivo;
lo stesso articolo di legge, al n. 5, ricomprende pure le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, tra cui rientrano anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e il t.f.r.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948,
pagina 3 di 10 n. 4, c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
A fondamento di tale pronuncia si è osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604,
e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - a norma dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una "giusta causa"
o di un "giustificato motivo", e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata
(nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la riposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto (stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trova applicazione per i rapporti che siano assistiti da stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., nel settore privato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato – essendo venuti meno i presupposti di pagina 4 di 10 predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata - non è più assistito da un regime di stabilità assimilabile a quello precedente, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), “il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, settembre
2022, n. 26246).
Nel caso di specie i crediti litigiosi sono riferiti al periodo corrente a partire dal mese di ottobre 2010.
Il termine di prescrizione ha cessato di decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge Fornero, per i crediti fino ad allora maturati, prima di raggiungere la soglia del quinquennio;
per i crediti maturati dal luglio 2012 in poi, non è mai decorso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta pacificamente il 2 gennaio 2015.
Successivamente, il termine di prescrizione è stato interrotto una prima volta con la richiesta di pagamento dei compensi per cui è causa mediante missiva datata 13 novembre
2015 e recapitata a mezzo posta il 18 novembre 2015 (doc. 4 allegato al ricorso, recante la lettera e l'avviso di ricevimento postale).
Nel quinquennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro si colloca anche la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza relativi a questo stesso giudizio, eseguita dall'ufficiale giudiziario presso la “sede e/ o domicilio in Sestu (CA), via VIII Marzo
1908 n. 10” e “presso il domicilio e/o residenza dell'amministratore unico in Controparte_4
Quartu S. NA (CA) Via dei Giacinti n. 4”.
La notifica destinata alla società presso l'indirizzo di Sestu, via 8 marzo 1908, n. 10, risulta essere stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 31 maggio 2019.
Quella indirizzata all'amministratore unico della società, invece, non si è perfezionata per precedente trasferimento.
A proposito della prima notifica, devono essere svolte alcune considerazioni.
Innanzitutto, l'art. 145 c.p.c. richiede che la notifica alle società di capitali avvenga presso la loro sede.
Nella specie, l'indirizzo di recapito non coincide con quello della sede legale della CP_5
che anche nel ricorso viene collocata in Selargius, via Peretti n. 2 (identico indirizzo risulta sotto la voce “sede legale” nella visura camerale prodotta dalla convenuta all'atto della costituzione in giudizio).
Tuttavia, si tratta di un luogo che non è privo di collegamento con la società, poiché la pagina 5 di 10 stessa convenuta ha prodotto gli atti di una procedura esecutiva (in particolare l'atto di pignoramento) che le erano stati notificati a Sestu, via 8 marzo 1908, n. 10, senza mettere in dubbio di averli ricevuti.
Dalla visura camerale prodotta, inoltre, si ricava che nella via 8 marzo 1908 di Sestu
CP_ risiedesse quello che fino al settembre 2019 era il socio unico della resistente, Pt_5
che ancora nel maggio 2021 aveva posto in essere atti in nome e per conto della
[...] società (proprio la convenuta ha prodotto un'istanza datata 3 maggio 2021, quando dalla visura camerale risultava suo legale rappresentante , firmata invece da Persona_1 Pt_5
ivi dichiaratosi come “titolare” della società P.P.S., per acquisire gli estratti conto
[...] bancari su un conto corrente trattenuto presso il Banco di Sardegna s.p.a., filiale di “Su Planu”
– doc. 24; è poi comparso all'udienza del 3 febbraio 2023 per rispondere Parte_5 all'interrogatorio formale, come legale rappresentante della P.P.S.).
In secondo luogo, l'art. 145 c.p.c. non solo richiede la notifica presso la sede sociale, ma prescrive anche che questa avvenga mediante consegna a specifiche persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c. (Cass. civ., Sez. VI-I,
13 settembre 2011, n. 18762; Sez. I, 16 marzo 2018, n. 6654).
La notifica eseguita alla società il 31 maggio 2019, presso l'indirizzo di Sestu, nelle forme dell'art. 140 c.p.c., quindi, deve considerarsi nulla, ma non inesistente, essendo sufficiente per la sua esistenza che sia stata effettuata, anche se con modalità differenti da quelle prescritte dall'art. 145 c.p.c., in un luogo che, per documentato collegamento, apparteneva alla sfera di dominio o di controllo della società (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 14916 del 20 luglio
2016, secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento - in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita - restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga pagina 6 di 10 restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa).
Proprio sul presupposto della nullità (e non dell'inesistenza) della notifica del ricorso indirizzata alla convenuta, all'udienza del 25 novembre 2020 ne è stato ordinato il rinnovo, che è andato a buon fine ed ha condotto alla costituzione della con memoria depositata CP_5
il 7 maggio 2021.
Premesso quanto sopra, questo Tribunale, pur consapevole delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto, ritiene di fare applicazione del principio in forza del quale “la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 2016), il cui insegnamento, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative
(se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt.
2043 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla” (Cass. civ., Sez.
III, 25 maggio 2018, n. 13070).
4. La domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
L'istruzione probatoria ha consentito di appurare innanzitutto che avesse Parte_1
realmente dispiegato le proprie energie alle dipendenze della convenuta, tra i cantieri e nei periodi indicati in ricorso (il legale rappresentante della resistente lo ha confessato, rispondendo all'interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 3 febbraio 2023).
I testi escussi ( e all'udienza del 3 febbraio 2023; Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 5 maggio 2023), ex colleghi di lavoro del ricorrente, hanno tutti Testimone_3
ricordato turni di 12 ore al giorno, per sei giorni alla settimana.
I testi e hanno precisato che i turni si svolgevano, con alternanza, tra le ore Tes_2 Tes_3
6.00 e le ore 18.00 e tra le ore 18.00 e le ore 6.00.
Il teste ha anche precisato che solo nel cantiere “Eurospin” (quello che, per Tes_1
confessione del legale rappresentante della convenuta, ha impegnato il ricorrente da dicembre pagina 7 di 10 2010 a febbraio 2011) si lavorava su turni di 8 ore al giorno.
5. E' fondata anche la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturate nel corso del rapporto di lavoro per 132,5 giorni.
E' infatti ormai superato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. L, 27 aprile
2015, n. 8521) che poneva a carico del lavoratore l'onere della prova di non aver goduto delle ferie contrattualmente dovute, soppiantato da quello, opposto, secondo cui le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un'obbligazione del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (Cass. civ.,
Sez. L, 8 luglio 2022, n. 21780).
Nella specie, la resistente non ha offerto alcuna prova sul punto.
6. Tenuto conto degli elementi a disposizione, il Tribunale ha chiesto alla parte ricorrente di depositare conteggi aggiornati delle spettanze retributive rivendicate, considerando la retribuzione dovuta ad un custode di livello A1 secondo il C.C.N.L. Portieri e Custodi, con orario di lavoro distribuito su sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo alla settimana non necessariamente coincidente con la domenica, con turni di 12 ore giornaliere svolti in alternanza nella fascia oraria 6/18 o 18/6 (per il solo periodo compreso tra il dicembre 2010 e il febbraio 2011 si è chiesto di considerare invece turni da otto ore giornaliere nelle fasce orarie 6/14 – 14/22 – 22/6, secondo la descrizione fatta dal legale rappresentante della convenuta nel corso dell'interrogatorio formale), portando a deconto le retribuzioni che, per quelle stesse voci, risultino dalle buste paga emesse nel corso del rapporto di lavoro, protrattosi dal 21 ottobre 2010 al 2 gennaio 2015.
Nel termine assegnatogli, il ricorrente ha depositato i conteggi richiesti, mentre la resistente non ha depositato osservazioni.
Il Tribunale ritiene di dover riporre affidamento sui conteggi di parte ricorrente, analitici e chiari.
Sulla base di questi, considerando esclusivamente le voci creditorie oggetto di causa, è possibile quantificare i crediti del ricorrente nella misura che segue:
- euro 14.081,00, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, notturno e festivo;
- euro 5.399,12 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- euro 640,82, a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto.
pagina 8 di 10 Il credito residuo di è quindi di euro 20.120,94 (euro 14.081,00 + euro Parte_1
5.399,12 + euro 640,82).
7. La convenuta deve essere, in definitiva, condannata al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli sopra precisati, della complessiva somma lorda di euro 20.120,94, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
8. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia (causa di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
E' appena il caso di rammentare che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La liquidazione dei compensi segue le regole ordinarie e, soprattutto, non deve esservi necessaria corrispondenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e
130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato al difensore del non abbiente.
Infatti, benché la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI-II, ordinanze 19 settembre 2017, n. 21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. pen., Sez. VI, 8 novembre-14 dicembre 2011, n. 46537) abbia inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n.
115 del 2002 e quella erogata dallo Stato al difensore della parte non abbiente e liquidata ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R. (in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall'apposito decreto ministeriale e poi ridotti della metà), tuttavia la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta alla conclusione opposta, affermando che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. II, sentenza 16 novembre
2023, n. 31928; ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sentenza 19 gennaio 2021, n. 777;
pagina 9 di 10 ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sentenza 3 gennaio 2020, n. 19; Sez. L, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34190; Sez. VI-II, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688; Sez. L, sentenza
26 marzo 2019, n. 8387; Sez. VI - L, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590; Sez. II, ordinanza
11 settembre 2018, n. 22017).
A detto orientamento – di recente anche autorevolmente avallato dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 64 del 19 aprile 2024 – intende ormai conformarsi anche questo Tribunale.
In definitiva, nel caso di specie, trattandosi di una causa di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, si ritiene liquidabile il compenso per la difesa della parte vittoriosa (oltre accessori) in complessivi euro 4.689,00 (gli importi per ogni fase sono i seguenti: fase di studio, euro 1.200,00; fase introduttiva, euro 700,00; fase istruttoria, euro
1.172,00; fase decisoria, euro 1.617,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 20.120,94, per i titoli esplicitati in parte motiva, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in euro 4.689,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 19 novembre 2024.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1267/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristian Parte_1
Puzzoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in data 2 maggio 2018, prot. n. 2105/2018, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Marco Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 marzo 2019, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di (in forma abbreviata P.P.S.), esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 21 ottobre 2010, con qualifica di custode inquadrato nel livello A1 del C.C.N.L. Portieri e Custodi;
- che il rapporto era cessato per licenziamento il 2 gennaio 2015;
- di aver sempre operato presso i cantieri in cui di volta in volta era spedito in missione dalla datrice di lavoro e precisamente: “a) Cartiera di IA (CA) con a capo il
Direttore e Responsabile il Sig. (maggiormente presente in Parte_2 Parte_3
sede); b) Reno Srl di Portovesme (Ex Ila) con a capo il Sig. da Giugno 2013 a Parte_4
Dicembre 2014; c) Ristorante CE in Torre delle Stelle AG (CA); d) Cava di
AG (CA); e) Cantiere Eurospin di Decimomannu (CA); f) Ex Cardnet (Intelicard) di Iglesias ove il ricorrente ha prestato maggiormente servizio da Marzo 2011 a Maggio
2013; g) Cantiere Edile in Via Quintino Sella in Cagliari con a capo l'ing. h) CP_2
pagina 1 di 10 Rivendita Edile C.F. nella zona Industriale di Selargius i) Alfa Romeo di in CP_3
Viale Elmas (CA); j) Editar nella zona Industriale di Elmas (CA); k) I Feudi della Medusa
Hotel Ristorante di Santa Margherita di Pula (CA)”;
- che “le mansioni svolte dal ricorrente, in tutti i posti di lavoro sopra indicati, erano principalmente le seguenti: di giorno oltre alle normali ronde, faceva lavoro di portineria
(prendendo nota dei nomi dei soggetti che entravano e uscivano, constatando il peso dei mezzi etc.) mentre la notte ronde (a seconda dei luoghi o in bici o in macchina); verificava e videosorvegliava dai monitor il complesso custodito (Cardnet); monitorava i mezzi in entrata
e uscita, segnava i nomi dei visitatori durante l'arco dell'intera giornata preparando i badge”,
- di aver prestato attività lavorativa per 60/72 ore settimanali in fascia diurna, notturna e festiva, ossia un numero ben superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, e di non aver ricevuto il compenso dovuto per lo straordinario, né per il lavoro festivo e notturno.
Sulla base della premessa in fatto che precede, il ricorrente ha domandato al Tribunale di
Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna di al Controparte_1
pagamento di somme per prestazione di lavoro straordinario e per lavoro festivo e notturno e a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di maggior trattamento di fine rapporto;
ha inoltre invocato la condanna della controparte alla “regolarizzazione contributiva”. si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando la Controparte_1
domanda ed invocandone il rigetto.
Pregiudizialmente, la convenuta ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti dedotti a suo fondamento, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
In via preliminare, ha anche eccepito la prescrizione dei crediti di lavoro vantati dalla controparte, precisando che l'unico atto di costituzione in mora ricevuto dal lavoratore sarebbe consistito in una richiesta di pagamento del t.f.r. e di altre generiche e non meglio precisate differenze retributive, risalente al 15 novembre 2015.
All'udienza del 17 luglio 2024, il ricorrente ha limitato la domanda alle sole pretese retributive, con rinuncia alla richiesta di regolarizzazione contributiva.
2. L'eccezione di nullità della domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda è sanabile e la sanatoria deve ritenersi consentita non solo ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma anche per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.; in questo caso, ai fini dell'identificazione pagina 2 di 10 dell'oggetto della domanda, il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti;
la sanatoria non vale soltanto a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso (Cass. civ.,
S.U., 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. civ., Sez. L, 23 dicembre 2004, n. 23929; Cass. civ.,
Sez. L, 28 marzo 2018, n. 7705) o rispetto a quelli che siano stati dedotti in violazione della disciplina processuale posta a presidio di interessi pubblicistici, come nel caso di omissione dell'indicazione specifica dei fatti su cui i testi devono essere chiamati a deporre, che rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. civ., Sez. VI - 3, 19 gennaio 2018, n. 1294), salvo il potere del giudice di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Nel caso di specie, la domanda di condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario è stata adeguatamente argomentata, attraverso l'allegazione della prestazione di lavoro per un numero di ore settimanali oscillante tra le 60 e le 72, ed un numero di ore mensili analiticamente riportato nel corpo dello stesso ricorso, presso ciascuno dei cantieri in cui sarebbe stato chiamato a svolgere la propria Parte_1
opera.
Sufficientemente articolata per consentire alla resistente di svolgere le proprie difese è anche la domanda di pagamento somme a titolo di compenso per lavoro festivo e notturno e di indennità sostitutiva di ferie non godute, giustificate, la prima, in base al numero di ore di lavoro festivo e notturno riportate nei conteggi allegati al ricorso, con indicazione del mese e dell'anno di pertinenza, la seconda in base al numero di giornate di ferie non godute conteggiate al tempo della cessazione del rapporto.
3. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è infondata e deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come le retribuzioni mensili, comprensive della componente destinata a compensare il lavoro straordinario e quello notturno e festivo;
lo stesso articolo di legge, al n. 5, ricomprende pure le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, tra cui rientrano anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e il t.f.r.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948,
pagina 3 di 10 n. 4, c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
A fondamento di tale pronuncia si è osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604,
e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - a norma dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una "giusta causa"
o di un "giustificato motivo", e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata
(nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la riposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto (stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trova applicazione per i rapporti che siano assistiti da stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., nel settore privato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato – essendo venuti meno i presupposti di pagina 4 di 10 predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata - non è più assistito da un regime di stabilità assimilabile a quello precedente, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), “il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, settembre
2022, n. 26246).
Nel caso di specie i crediti litigiosi sono riferiti al periodo corrente a partire dal mese di ottobre 2010.
Il termine di prescrizione ha cessato di decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge Fornero, per i crediti fino ad allora maturati, prima di raggiungere la soglia del quinquennio;
per i crediti maturati dal luglio 2012 in poi, non è mai decorso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta pacificamente il 2 gennaio 2015.
Successivamente, il termine di prescrizione è stato interrotto una prima volta con la richiesta di pagamento dei compensi per cui è causa mediante missiva datata 13 novembre
2015 e recapitata a mezzo posta il 18 novembre 2015 (doc. 4 allegato al ricorso, recante la lettera e l'avviso di ricevimento postale).
Nel quinquennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro si colloca anche la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza relativi a questo stesso giudizio, eseguita dall'ufficiale giudiziario presso la “sede e/ o domicilio in Sestu (CA), via VIII Marzo
1908 n. 10” e “presso il domicilio e/o residenza dell'amministratore unico in Controparte_4
Quartu S. NA (CA) Via dei Giacinti n. 4”.
La notifica destinata alla società presso l'indirizzo di Sestu, via 8 marzo 1908, n. 10, risulta essere stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 31 maggio 2019.
Quella indirizzata all'amministratore unico della società, invece, non si è perfezionata per precedente trasferimento.
A proposito della prima notifica, devono essere svolte alcune considerazioni.
Innanzitutto, l'art. 145 c.p.c. richiede che la notifica alle società di capitali avvenga presso la loro sede.
Nella specie, l'indirizzo di recapito non coincide con quello della sede legale della CP_5
che anche nel ricorso viene collocata in Selargius, via Peretti n. 2 (identico indirizzo risulta sotto la voce “sede legale” nella visura camerale prodotta dalla convenuta all'atto della costituzione in giudizio).
Tuttavia, si tratta di un luogo che non è privo di collegamento con la società, poiché la pagina 5 di 10 stessa convenuta ha prodotto gli atti di una procedura esecutiva (in particolare l'atto di pignoramento) che le erano stati notificati a Sestu, via 8 marzo 1908, n. 10, senza mettere in dubbio di averli ricevuti.
Dalla visura camerale prodotta, inoltre, si ricava che nella via 8 marzo 1908 di Sestu
CP_ risiedesse quello che fino al settembre 2019 era il socio unico della resistente, Pt_5
che ancora nel maggio 2021 aveva posto in essere atti in nome e per conto della
[...] società (proprio la convenuta ha prodotto un'istanza datata 3 maggio 2021, quando dalla visura camerale risultava suo legale rappresentante , firmata invece da Persona_1 Pt_5
ivi dichiaratosi come “titolare” della società P.P.S., per acquisire gli estratti conto
[...] bancari su un conto corrente trattenuto presso il Banco di Sardegna s.p.a., filiale di “Su Planu”
– doc. 24; è poi comparso all'udienza del 3 febbraio 2023 per rispondere Parte_5 all'interrogatorio formale, come legale rappresentante della P.P.S.).
In secondo luogo, l'art. 145 c.p.c. non solo richiede la notifica presso la sede sociale, ma prescrive anche che questa avvenga mediante consegna a specifiche persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c. (Cass. civ., Sez. VI-I,
13 settembre 2011, n. 18762; Sez. I, 16 marzo 2018, n. 6654).
La notifica eseguita alla società il 31 maggio 2019, presso l'indirizzo di Sestu, nelle forme dell'art. 140 c.p.c., quindi, deve considerarsi nulla, ma non inesistente, essendo sufficiente per la sua esistenza che sia stata effettuata, anche se con modalità differenti da quelle prescritte dall'art. 145 c.p.c., in un luogo che, per documentato collegamento, apparteneva alla sfera di dominio o di controllo della società (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 14916 del 20 luglio
2016, secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento - in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita - restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga pagina 6 di 10 restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa).
Proprio sul presupposto della nullità (e non dell'inesistenza) della notifica del ricorso indirizzata alla convenuta, all'udienza del 25 novembre 2020 ne è stato ordinato il rinnovo, che è andato a buon fine ed ha condotto alla costituzione della con memoria depositata CP_5
il 7 maggio 2021.
Premesso quanto sopra, questo Tribunale, pur consapevole delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto, ritiene di fare applicazione del principio in forza del quale “la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 2016), il cui insegnamento, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative
(se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt.
2043 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla” (Cass. civ., Sez.
III, 25 maggio 2018, n. 13070).
4. La domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
L'istruzione probatoria ha consentito di appurare innanzitutto che avesse Parte_1
realmente dispiegato le proprie energie alle dipendenze della convenuta, tra i cantieri e nei periodi indicati in ricorso (il legale rappresentante della resistente lo ha confessato, rispondendo all'interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 3 febbraio 2023).
I testi escussi ( e all'udienza del 3 febbraio 2023; Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 5 maggio 2023), ex colleghi di lavoro del ricorrente, hanno tutti Testimone_3
ricordato turni di 12 ore al giorno, per sei giorni alla settimana.
I testi e hanno precisato che i turni si svolgevano, con alternanza, tra le ore Tes_2 Tes_3
6.00 e le ore 18.00 e tra le ore 18.00 e le ore 6.00.
Il teste ha anche precisato che solo nel cantiere “Eurospin” (quello che, per Tes_1
confessione del legale rappresentante della convenuta, ha impegnato il ricorrente da dicembre pagina 7 di 10 2010 a febbraio 2011) si lavorava su turni di 8 ore al giorno.
5. E' fondata anche la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturate nel corso del rapporto di lavoro per 132,5 giorni.
E' infatti ormai superato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. L, 27 aprile
2015, n. 8521) che poneva a carico del lavoratore l'onere della prova di non aver goduto delle ferie contrattualmente dovute, soppiantato da quello, opposto, secondo cui le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un'obbligazione del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (Cass. civ.,
Sez. L, 8 luglio 2022, n. 21780).
Nella specie, la resistente non ha offerto alcuna prova sul punto.
6. Tenuto conto degli elementi a disposizione, il Tribunale ha chiesto alla parte ricorrente di depositare conteggi aggiornati delle spettanze retributive rivendicate, considerando la retribuzione dovuta ad un custode di livello A1 secondo il C.C.N.L. Portieri e Custodi, con orario di lavoro distribuito su sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo alla settimana non necessariamente coincidente con la domenica, con turni di 12 ore giornaliere svolti in alternanza nella fascia oraria 6/18 o 18/6 (per il solo periodo compreso tra il dicembre 2010 e il febbraio 2011 si è chiesto di considerare invece turni da otto ore giornaliere nelle fasce orarie 6/14 – 14/22 – 22/6, secondo la descrizione fatta dal legale rappresentante della convenuta nel corso dell'interrogatorio formale), portando a deconto le retribuzioni che, per quelle stesse voci, risultino dalle buste paga emesse nel corso del rapporto di lavoro, protrattosi dal 21 ottobre 2010 al 2 gennaio 2015.
Nel termine assegnatogli, il ricorrente ha depositato i conteggi richiesti, mentre la resistente non ha depositato osservazioni.
Il Tribunale ritiene di dover riporre affidamento sui conteggi di parte ricorrente, analitici e chiari.
Sulla base di questi, considerando esclusivamente le voci creditorie oggetto di causa, è possibile quantificare i crediti del ricorrente nella misura che segue:
- euro 14.081,00, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, notturno e festivo;
- euro 5.399,12 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- euro 640,82, a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto.
pagina 8 di 10 Il credito residuo di è quindi di euro 20.120,94 (euro 14.081,00 + euro Parte_1
5.399,12 + euro 640,82).
7. La convenuta deve essere, in definitiva, condannata al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli sopra precisati, della complessiva somma lorda di euro 20.120,94, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
8. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia (causa di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
E' appena il caso di rammentare che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La liquidazione dei compensi segue le regole ordinarie e, soprattutto, non deve esservi necessaria corrispondenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e
130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato al difensore del non abbiente.
Infatti, benché la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI-II, ordinanze 19 settembre 2017, n. 21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. pen., Sez. VI, 8 novembre-14 dicembre 2011, n. 46537) abbia inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n.
115 del 2002 e quella erogata dallo Stato al difensore della parte non abbiente e liquidata ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R. (in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall'apposito decreto ministeriale e poi ridotti della metà), tuttavia la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta alla conclusione opposta, affermando che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. II, sentenza 16 novembre
2023, n. 31928; ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sentenza 19 gennaio 2021, n. 777;
pagina 9 di 10 ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sentenza 3 gennaio 2020, n. 19; Sez. L, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34190; Sez. VI-II, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688; Sez. L, sentenza
26 marzo 2019, n. 8387; Sez. VI - L, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590; Sez. II, ordinanza
11 settembre 2018, n. 22017).
A detto orientamento – di recente anche autorevolmente avallato dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 64 del 19 aprile 2024 – intende ormai conformarsi anche questo Tribunale.
In definitiva, nel caso di specie, trattandosi di una causa di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, si ritiene liquidabile il compenso per la difesa della parte vittoriosa (oltre accessori) in complessivi euro 4.689,00 (gli importi per ogni fase sono i seguenti: fase di studio, euro 1.200,00; fase introduttiva, euro 700,00; fase istruttoria, euro
1.172,00; fase decisoria, euro 1.617,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 20.120,94, per i titoli esplicitati in parte motiva, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in euro 4.689,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 19 novembre 2024.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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