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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/11/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1622 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: responsabilità extracontrattuale T R A
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Indipendente in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in in Gragnano, alla Via Vittorio Veneto n. 196 -ATTORE- E
(in proprio), elettivamente dom.to in Torre Controparte_2 ia Carlo Poerio,11, presso lo studio dell'avv. Maria Pirozzi dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposte su foglio separato
-CONVENUTO- E
quale impresa designata per la regione Controparte_3
Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Micaela Ottomano ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in San Gennaro Vesuviano alla Via Ottaviano, 215
-CONVENUTA- E
, , Controparte_4 CP_5 CP_6 ed , ,
[...] Controparte_7 CP_8 [...]
e , rapp.ti e difesi dall'avv. CP_9 CP_10
ON LE in virtù di procura apposta in calce all'atto di intervento ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Gragnano, alla Via Vittorio Veneto n. 19 -INTERVENTORI CP_11
E
, rapp.to e difesa in virtù di giusta Controparte_12 omparsa di costituzione e risposta
1 dall'avv. Fausto Benigni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Prato in via A. Simintendi n. 29
-TERZA CHIAMATA-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1
in persona dell'amministrator
[...] evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_3
, quale FGVS, la ed
[...] CP_13 Controparte_2 di sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità di quest'ultimi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in euro 90.644,92 in seguito al sinistro verificatosi in data 1-08-2022, alle ore 2.00 circa in Lettere. In particolare, l'istante premetteva che il Controparte_1
era costituito su un'autorimessa composta da 21
[...] box di pertinenza di unità immobiliari ( foglio 24, p.lla 422, sub da 1 a 23) ed esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura di marca Jaguar Land Rover, modello Limited Range Rover, targata ES521PS, di proprietà di CP_13
, dopo aver varcato con la parte anteriore il ca
[...] ingresso dell'autorimessa, prendeva fuoco che si propagava all'intera autorimessa, rendendola inagibile. (cfr. ordinanza n. 3 del 01.08.2022). Aggiungeva che al momento del fatto, l'autovettura era condotta da il quale non provvedeva a spostarla Controparte_2 dall' rimessa aggravando il propagarsi dell'incendio, nonché che la stessa risultava priva di copertura assicurativa. Spiegavano intervento volontario , Controparte_4
NT , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e , nella qualità di
[...] Controparte_9 CP_10 ie sen sa, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente e del proprietario dell'autovettura Jaguar Range Rover, targata ES521PS, nella causazione del sinistro nonché la condanna dei convenuti al risarcimento danni per un totale di €. 86.132,23. Si costituiva , in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro tempore, eccependo in via preliminare l'improcedibilità ed improponibilità delle domande. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto e diritto. Si costituiva , in proprio e in qualità di rapp.te Controparte_2 legale della , il quale chiedeva di essere autorizzato CP_13 alla chiama a della Ditta Individuale Auto A.D.A. di
, quale venditore dell'auto, essendo il sinistro CP_12
d un vizio del bene venduto. Autorizzata la chiamata in causa, e depositate le memorie integrative 171 ter c.p.c., disposta l'istruttoria con l'escussione
2 di testi, la causa veniva interrotta per l'apertura della procedura giudiziale di CP_13
Riassunto il giudizio da parte dell'attore e degli interventori, e limitata la domanda di risarcimento nei confronti della sola
– FGVS, si costituiva Controparte_3 CP_12 CP_12
, eccependo la propria mancanza di responsabilità in
[...]
ai fatti di causa, chiedendo la sua estromissione dal giudizio. Disposta la consulenza tecnica, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto il la condanna dei CP_1 convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso. Va inoltre dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché
3 inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096
- Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Nella specie, la convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, osservando che il sinistro per cui è causa non rientra nella ipotesi di operatività del fondo, giacché trattasi di un evento – nella specie un incendio- di natura dolosa e conseguentemente senza alcun nesso causale con la circolazione. Tale eccezione va rigettata, in quanto come evidenziato da parte attorea, giurisprudenza recente, adottando un'interpretazione conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha chiarito il significato da attribuire alla nozione di "circolazione". Sul punto la Giurisprudenza delle Corte di Giustizia Europea ha statuito : “L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione VI, sentenza 20 giugno 2019, causa C-100/18). Invero Secondo la Corte di Giustizia, la nozione di circolazione dei veicoli non va limitata alle ipotesi di circolazione stradale nelle vie pubbliche ma va estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (sentenza C-334/16 del 2017). Va inoltre disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla secondo la quale risultano Controparte_3 violate le dispos s. 209/2005. Ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione
4 dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'attore ha prodotto la costituzione in mora, inviate a mezzo pec in data 18.11.2022 dalla società assicuratrice e dalla Consap s.p.a., dimostrando di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005. La richiesta di risarcimento, inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 148, comma 2, d.lgs. 209/2005, contiene l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, la dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2. Infine, va rammentato che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni e che, nella specie, non risulta allegata alcuna richiesta di integrazione. Va inoltre rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, essendo presente agli atti invito ad esperire negoziazione assistita, inviate dal a mezzo pec in data CP_1
13.03.2023 depositate telematicamente in data 06.04.2023. In diritto va rammentato che “in tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa designata ai sensi dell'art. 286 Dlgs 209/2005, è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13-1-2015). Peraltro la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione dei veicoli” che statuisce l'obbligo per il proprietario del veicolo di risarcire i danni prodotti a cose o persone, derivanti dalla circolazione, salvo che non provi di aver fatto di tutto al fine di evitare il danno. L'attore inoltre ha dimostrato che ricorre il presupposto per la proposizione della domanda nei confronti della convenuta, quale Impresa designata dal F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett. b) d.lgs. 209/2005, avendo offerto sufficienti elementi di prova per ritenere accertato che il veicolo di proprietà di CP_13 fosse privo di copertura assicurativa al momento Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei danni subiti nel Condominio e nei relativi box, derivanti dall'incendio dell'autoveicolo Range Rover ivi parcheggiato, oltre che documentalmente provati, sono pacifici e riconosciuti da parte convenuta la quale ha, però, contestato la
5 propria responsabilità, ritenendola da attribuire ad un vizio di costruzione o manutenzione del bene e chiedendo la chiamata in causa della società di , quale venditrice CP_12 CP_12 del bene. Gli stessi inoltre risultano provati dalla documentazione versata agli atti, (verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro al momento dell'incendio, denuncia del comando dei carabinieri), nonché dalla prova testimoniale espletata nel corso del relativo giudizio. Parte attrice, ha inoltre prodotto perizia, a firma dell'Ing.
[...]
in cui oltre alla descrizione dello stato dei luog Per_1 relativi danni, vengono quantificati anche i lavori necessari per il ripristino nella somma di euro 90.644,92. (cfr. consulenza tecnica Ing. ). Persona_1
Quanto alla prova testimoniale va evidenziato che i testi attorei escussi , e ) hanno Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 tutti co ica tazione. Invero il primo teste escusso , all'udienza del Tes_1
5/04/2024, oltre ad aver confermato le circostanze dei capi di prova dichiarava che “…verso le 2 di notte abbiamo sentito urlare ci siamo svegliati e m sono affacciato al balcone ed ho visto una macchia arancione poi sono sceso ed ho visto che era una Jaguar. Preciso che abito vicino al luogo dell'evento, non sono un condomino… preciso che vicino l'auto in fiamme c'era solo il sig. state necessarie circa due Controparte_14 ore per spe he non sono stato ascoltato da alcuna autorità intervenuta sul luogo…. la mattina del 31 luglio avevo visto l'auto circolare perché transitata dinanzi al mio negozio e dalla stessa ho sentito un forte odore di gasolio. L'auto è stata parcheggiata in piazzetta e dopo quando è ripartita ha lasciato una macchia a terra. Confermo che l'auto di cui ho riferito era quella del sig. poiché ho visto lui alla CP_2 guida e la stessa aveva un colore champagne. Inoltre dichiarava“…ho visto che in seguito all'incendio il sig.
ha provato a spegnerlo mediante l'utilizzo di Controparte_2 una canna dell'acqua privata…alla pompa privata utilizzata da
usciva acqua…. Posso precisare che l'idrante CP_2 funzionava e che la verifica veniva eseguita da un vigile del fuoco”. Tali circostanze confermate peraltro dai testi escussi Tes_2
e , non possono considerarsi smentite
[...] Testimone_4 da quanto affermato dalla teste di parte convenuta
[...]
, le cui dichiarazioni risultano contrastare co Tes_5 emerso dal verbale dei vigili del fuoco. Invero la stessa dichiarava “…posso riferire che alle ore 02.30 sono stata svegliata da mia figlia la quale mi avvisava del fatto che l'auto di NI stava emettendo del fumo… dopo essere stata svegliata sono scesa subito nell'autorimessa e dalla
6 macchina stava uscendo del fumo nero. Preciso che in quel momento il motore era spento. L'auto non si era ancora incendiata…. ho visto che ha slacciato la manichetta CP_2 dell'impianto antincendio ma non usciva acqua. L'auto non si era ancora incendiata ma c'era solo fumo….quando ho visto che l'idrante non funzionava, e sono stata io stessa a passare una pompa da giardino a . L'auto non era ancora in fiamme CP_2 ma quando ha iniziato a buttare acqua con la pompa che CP_2 gli avevo p sono cominciate a divampare le fiamme. Sul luogo c'ero io ed un signore che abita di fronte il quale prese anche lui una sua pompa ma ciò non servì per la poca quantità di acqua. C'era anche mia figlia che una volta viste le fiamme chiamò i pompieri. Tale testimonianza è da considerarsi inattendibile sia per il rapporto di familiarità che lega la teste al convenuto, essendo la mamma del responsabile civile, sia perché non coincidente con quanto affermato, in ordine alle tempistiche, sia dai testi che dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del sinistro. (la teste ha dichiarato che alle 02.30 veniva svegliata ed informata dalla figlia che dall'autovettura Range Rover fuoriusciva del fumo, che l'auto si incendiava allorquando il figlio vi gettava l'acqua e che dopo aver visto le fiamme venivano chiamati i pompieri;
dal verbale dei vigili emerge che la chiamata veniva fatta alle 02.33, e che l'auto era in fiamme). Tanto premesso, appare evidente il comportamento negligente ed imprudente del conducente dell'autovettura e la sua esclusiva responsabilità nel sinistro di cui è causa, non avendo lo stesso, come confermato anche dai testimoni escussi, provveduto ad effettuare una corretta manutenzione del bene, nonostante le anomalie segnalate (perdite di carburante, fuoriuscita di fumo) che interessavano l'autovettura nei giorni precedenti il sinistro, che se effettuata avrebbero certamente evitato il prodursi dell'evento dannoso. In merito ai danni riportati, il consulente d'Ufficio, Ing. Per_2
dopo aver descritto lo stato dei luoghi, ha conferm
[...] circostanza che l'autorimessa ha subito danni per effetto dell'incendio verificatosi. Sono stati inoltre valutati i danni cagionati dall'incendio, nonché gli interventi da effettuare per il ripristino degli stessi. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato “ in merito agli intonaci, pareti e soffitto, considerato che in sede di sopralluogo questi non sono apparsi lesionati, degradati, rigonfiati, distaccati e/o polverizzati, non si è ritenuto opportuno procedere alla ricostruzione, bensì ad una ripresa degli stessi, parziale spicconatura delle parti maggiormente danneggiate, nella misura del 30% nelle autorimesse prossime e/o investite dalla fonte delle fiamme , mentre si è ritenuto procedere con una spicconatura inferiore nella misura del 20% nei locali garage
7 lontani dall'evento dannoso. Oltre alla suddetta spicconatura sono stati previsti interventi di idropulitura, rifacimento degli intonaci spicconati, fondo isolante, tinteggiatura e successive opere di trasporto e smaltimento a discarica delle parti demolite. Nei locali prossimi all'incendio, rilevando serrande deformate e componenti impiantistiche completamente distrutte (motore, serratura, chiave elettronica), è stata prevista la totale sostituzione. In particolare, unitamente ai convenuti, sono state ispezionati tutte le autorimesse, verificati i motori delle serrande funzionanti e quindi proceduto alla individuazione delle componenti impiantistiche da sostituire. E' stato valutato il rifacimento totale degli impianti completamente distrutti dall'incendio al servizio dei locali maggiormente investiti dalle fiamme/temperature elevate, mentre per i restanti è stata valutata solo la manutenzione e/o la sostituzione dei cavi elettrici.” Quanto alle parti comuni, il consulente ha evidenziato che
“L'area d'ingresso e la corsia di accesso alle autorimesse è stata danneggiata sia nelle parti murarie (pareti e soffitto), sia in quelle impiantistiche in proporzione alla maggiore/minore distanza dal punto di innesco (vedere la planimetria allegata che riporta la gradualità delle zone in cui l'incendio ha prodotto più o meno danni)”. Il c.t.u ha inoltre provveduto alla quantificazione dei danni, che per il lato comune ammontano ad euro 77.109,83 più opere provvisionali di messa in sicurezza pari a euro 7.746,04, per un totale di euro 84.855,87. Quanto alle parti afferenti ai box privati, la quantificazione dei danni ammonta ad euro 76.955,16 suddiviso tra le unità immobiliari:
sub.2 euro 5.734,61; sub. 3 euro 7.414,32; Controparte_4
4; sub 8 2.082,51; sub 11 2.277,40; sub 12 euro 2.995,01, sub. 13 2.899,51; sub. 14 euro 3.303,61; sub. 15 euro 1.925,65, sub. 16 3.427,38; sub. 17 euro 2.623,51; sub. 20 euro 3.329,20; sub. 21 4.927,44, sub. 22 euro 5.785,85, sub. 23 euro 1.528,33; : sub 4 euro 5.158,52; sub. 5 euro 4.923,44; Controparte_5
: sub 6 euro 3.296,19; Controparte_15
0; CP_8
: sub 10 euro 2.898,44; Controparte_9
: sub 18 euro 2.202,73; sub 19. euro 2.910,87. Controparte_10
A tale somma, pari ad euro 161.811,03 va aggiunto il 10% del totale degli importi stimati per un totale pari complessivo di euro 177,992,133, oltre l'IVA di legge e oneri previdenziali per le prestazioni professionali. In definitiva, per tutto quanto sopra, essendo stata la domanda limitata alla sola , Fondo Garanzia Vittime Controparte_3 della Strada, la stessa andrà condannata al pagamento in favore
8 del condominio e degli interventori dell'importo pari ad euro 177,992,133, ciascuno per la sua parte, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta CP_3
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] mento, in favore del , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, e degli interventori ciascuno per la sua parte alla somma di euro 177,992,133 (così come ripartita in motivazione) oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
- condanna , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., in favore del e degli CP_1 intervenuti al pagamento delle sp uali che liquida in euro 550,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, all'avvocato Alessandro Indipendente ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
- condanna , in persona del legale Controparte_3 rappresent del e degli CP_1 intervenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 550,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, all'avvocato ON LE ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
- nei rapporti tra e Controparte_3 CP_12
tenuto conto della limitazione della domanda a
[...] seguito di apertura di liquidazione giudiziale di CP_13 in corso di giudizio, si compensano le spese
[...]
- Le spese di ctu si pongono a carico della Controparte_3
.
[...]
Torre Annunziata, 15 novembre 2025 Il giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
9
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Indipendente in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in in Gragnano, alla Via Vittorio Veneto n. 196 -ATTORE- E
(in proprio), elettivamente dom.to in Torre Controparte_2 ia Carlo Poerio,11, presso lo studio dell'avv. Maria Pirozzi dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposte su foglio separato
-CONVENUTO- E
quale impresa designata per la regione Controparte_3
Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Micaela Ottomano ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in San Gennaro Vesuviano alla Via Ottaviano, 215
-CONVENUTA- E
, , Controparte_4 CP_5 CP_6 ed , ,
[...] Controparte_7 CP_8 [...]
e , rapp.ti e difesi dall'avv. CP_9 CP_10
ON LE in virtù di procura apposta in calce all'atto di intervento ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Gragnano, alla Via Vittorio Veneto n. 19 -INTERVENTORI CP_11
E
, rapp.to e difesa in virtù di giusta Controparte_12 omparsa di costituzione e risposta
1 dall'avv. Fausto Benigni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Prato in via A. Simintendi n. 29
-TERZA CHIAMATA-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1
in persona dell'amministrator
[...] evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_3
, quale FGVS, la ed
[...] CP_13 Controparte_2 di sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità di quest'ultimi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in euro 90.644,92 in seguito al sinistro verificatosi in data 1-08-2022, alle ore 2.00 circa in Lettere. In particolare, l'istante premetteva che il Controparte_1
era costituito su un'autorimessa composta da 21
[...] box di pertinenza di unità immobiliari ( foglio 24, p.lla 422, sub da 1 a 23) ed esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura di marca Jaguar Land Rover, modello Limited Range Rover, targata ES521PS, di proprietà di CP_13
, dopo aver varcato con la parte anteriore il ca
[...] ingresso dell'autorimessa, prendeva fuoco che si propagava all'intera autorimessa, rendendola inagibile. (cfr. ordinanza n. 3 del 01.08.2022). Aggiungeva che al momento del fatto, l'autovettura era condotta da il quale non provvedeva a spostarla Controparte_2 dall' rimessa aggravando il propagarsi dell'incendio, nonché che la stessa risultava priva di copertura assicurativa. Spiegavano intervento volontario , Controparte_4
NT , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e , nella qualità di
[...] Controparte_9 CP_10 ie sen sa, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente e del proprietario dell'autovettura Jaguar Range Rover, targata ES521PS, nella causazione del sinistro nonché la condanna dei convenuti al risarcimento danni per un totale di €. 86.132,23. Si costituiva , in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro tempore, eccependo in via preliminare l'improcedibilità ed improponibilità delle domande. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto e diritto. Si costituiva , in proprio e in qualità di rapp.te Controparte_2 legale della , il quale chiedeva di essere autorizzato CP_13 alla chiama a della Ditta Individuale Auto A.D.A. di
, quale venditore dell'auto, essendo il sinistro CP_12
d un vizio del bene venduto. Autorizzata la chiamata in causa, e depositate le memorie integrative 171 ter c.p.c., disposta l'istruttoria con l'escussione
2 di testi, la causa veniva interrotta per l'apertura della procedura giudiziale di CP_13
Riassunto il giudizio da parte dell'attore e degli interventori, e limitata la domanda di risarcimento nei confronti della sola
– FGVS, si costituiva Controparte_3 CP_12 CP_12
, eccependo la propria mancanza di responsabilità in
[...]
ai fatti di causa, chiedendo la sua estromissione dal giudizio. Disposta la consulenza tecnica, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto il la condanna dei CP_1 convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso. Va inoltre dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché
3 inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096
- Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Nella specie, la convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, osservando che il sinistro per cui è causa non rientra nella ipotesi di operatività del fondo, giacché trattasi di un evento – nella specie un incendio- di natura dolosa e conseguentemente senza alcun nesso causale con la circolazione. Tale eccezione va rigettata, in quanto come evidenziato da parte attorea, giurisprudenza recente, adottando un'interpretazione conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha chiarito il significato da attribuire alla nozione di "circolazione". Sul punto la Giurisprudenza delle Corte di Giustizia Europea ha statuito : “L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione VI, sentenza 20 giugno 2019, causa C-100/18). Invero Secondo la Corte di Giustizia, la nozione di circolazione dei veicoli non va limitata alle ipotesi di circolazione stradale nelle vie pubbliche ma va estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (sentenza C-334/16 del 2017). Va inoltre disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla secondo la quale risultano Controparte_3 violate le dispos s. 209/2005. Ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione
4 dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'attore ha prodotto la costituzione in mora, inviate a mezzo pec in data 18.11.2022 dalla società assicuratrice e dalla Consap s.p.a., dimostrando di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005. La richiesta di risarcimento, inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 148, comma 2, d.lgs. 209/2005, contiene l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, la dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2. Infine, va rammentato che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni e che, nella specie, non risulta allegata alcuna richiesta di integrazione. Va inoltre rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, essendo presente agli atti invito ad esperire negoziazione assistita, inviate dal a mezzo pec in data CP_1
13.03.2023 depositate telematicamente in data 06.04.2023. In diritto va rammentato che “in tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa designata ai sensi dell'art. 286 Dlgs 209/2005, è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13-1-2015). Peraltro la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione dei veicoli” che statuisce l'obbligo per il proprietario del veicolo di risarcire i danni prodotti a cose o persone, derivanti dalla circolazione, salvo che non provi di aver fatto di tutto al fine di evitare il danno. L'attore inoltre ha dimostrato che ricorre il presupposto per la proposizione della domanda nei confronti della convenuta, quale Impresa designata dal F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett. b) d.lgs. 209/2005, avendo offerto sufficienti elementi di prova per ritenere accertato che il veicolo di proprietà di CP_13 fosse privo di copertura assicurativa al momento Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei danni subiti nel Condominio e nei relativi box, derivanti dall'incendio dell'autoveicolo Range Rover ivi parcheggiato, oltre che documentalmente provati, sono pacifici e riconosciuti da parte convenuta la quale ha, però, contestato la
5 propria responsabilità, ritenendola da attribuire ad un vizio di costruzione o manutenzione del bene e chiedendo la chiamata in causa della società di , quale venditrice CP_12 CP_12 del bene. Gli stessi inoltre risultano provati dalla documentazione versata agli atti, (verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro al momento dell'incendio, denuncia del comando dei carabinieri), nonché dalla prova testimoniale espletata nel corso del relativo giudizio. Parte attrice, ha inoltre prodotto perizia, a firma dell'Ing.
[...]
in cui oltre alla descrizione dello stato dei luog Per_1 relativi danni, vengono quantificati anche i lavori necessari per il ripristino nella somma di euro 90.644,92. (cfr. consulenza tecnica Ing. ). Persona_1
Quanto alla prova testimoniale va evidenziato che i testi attorei escussi , e ) hanno Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 tutti co ica tazione. Invero il primo teste escusso , all'udienza del Tes_1
5/04/2024, oltre ad aver confermato le circostanze dei capi di prova dichiarava che “…verso le 2 di notte abbiamo sentito urlare ci siamo svegliati e m sono affacciato al balcone ed ho visto una macchia arancione poi sono sceso ed ho visto che era una Jaguar. Preciso che abito vicino al luogo dell'evento, non sono un condomino… preciso che vicino l'auto in fiamme c'era solo il sig. state necessarie circa due Controparte_14 ore per spe he non sono stato ascoltato da alcuna autorità intervenuta sul luogo…. la mattina del 31 luglio avevo visto l'auto circolare perché transitata dinanzi al mio negozio e dalla stessa ho sentito un forte odore di gasolio. L'auto è stata parcheggiata in piazzetta e dopo quando è ripartita ha lasciato una macchia a terra. Confermo che l'auto di cui ho riferito era quella del sig. poiché ho visto lui alla CP_2 guida e la stessa aveva un colore champagne. Inoltre dichiarava“…ho visto che in seguito all'incendio il sig.
ha provato a spegnerlo mediante l'utilizzo di Controparte_2 una canna dell'acqua privata…alla pompa privata utilizzata da
usciva acqua…. Posso precisare che l'idrante CP_2 funzionava e che la verifica veniva eseguita da un vigile del fuoco”. Tali circostanze confermate peraltro dai testi escussi Tes_2
e , non possono considerarsi smentite
[...] Testimone_4 da quanto affermato dalla teste di parte convenuta
[...]
, le cui dichiarazioni risultano contrastare co Tes_5 emerso dal verbale dei vigili del fuoco. Invero la stessa dichiarava “…posso riferire che alle ore 02.30 sono stata svegliata da mia figlia la quale mi avvisava del fatto che l'auto di NI stava emettendo del fumo… dopo essere stata svegliata sono scesa subito nell'autorimessa e dalla
6 macchina stava uscendo del fumo nero. Preciso che in quel momento il motore era spento. L'auto non si era ancora incendiata…. ho visto che ha slacciato la manichetta CP_2 dell'impianto antincendio ma non usciva acqua. L'auto non si era ancora incendiata ma c'era solo fumo….quando ho visto che l'idrante non funzionava, e sono stata io stessa a passare una pompa da giardino a . L'auto non era ancora in fiamme CP_2 ma quando ha iniziato a buttare acqua con la pompa che CP_2 gli avevo p sono cominciate a divampare le fiamme. Sul luogo c'ero io ed un signore che abita di fronte il quale prese anche lui una sua pompa ma ciò non servì per la poca quantità di acqua. C'era anche mia figlia che una volta viste le fiamme chiamò i pompieri. Tale testimonianza è da considerarsi inattendibile sia per il rapporto di familiarità che lega la teste al convenuto, essendo la mamma del responsabile civile, sia perché non coincidente con quanto affermato, in ordine alle tempistiche, sia dai testi che dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del sinistro. (la teste ha dichiarato che alle 02.30 veniva svegliata ed informata dalla figlia che dall'autovettura Range Rover fuoriusciva del fumo, che l'auto si incendiava allorquando il figlio vi gettava l'acqua e che dopo aver visto le fiamme venivano chiamati i pompieri;
dal verbale dei vigili emerge che la chiamata veniva fatta alle 02.33, e che l'auto era in fiamme). Tanto premesso, appare evidente il comportamento negligente ed imprudente del conducente dell'autovettura e la sua esclusiva responsabilità nel sinistro di cui è causa, non avendo lo stesso, come confermato anche dai testimoni escussi, provveduto ad effettuare una corretta manutenzione del bene, nonostante le anomalie segnalate (perdite di carburante, fuoriuscita di fumo) che interessavano l'autovettura nei giorni precedenti il sinistro, che se effettuata avrebbero certamente evitato il prodursi dell'evento dannoso. In merito ai danni riportati, il consulente d'Ufficio, Ing. Per_2
dopo aver descritto lo stato dei luoghi, ha conferm
[...] circostanza che l'autorimessa ha subito danni per effetto dell'incendio verificatosi. Sono stati inoltre valutati i danni cagionati dall'incendio, nonché gli interventi da effettuare per il ripristino degli stessi. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato “ in merito agli intonaci, pareti e soffitto, considerato che in sede di sopralluogo questi non sono apparsi lesionati, degradati, rigonfiati, distaccati e/o polverizzati, non si è ritenuto opportuno procedere alla ricostruzione, bensì ad una ripresa degli stessi, parziale spicconatura delle parti maggiormente danneggiate, nella misura del 30% nelle autorimesse prossime e/o investite dalla fonte delle fiamme , mentre si è ritenuto procedere con una spicconatura inferiore nella misura del 20% nei locali garage
7 lontani dall'evento dannoso. Oltre alla suddetta spicconatura sono stati previsti interventi di idropulitura, rifacimento degli intonaci spicconati, fondo isolante, tinteggiatura e successive opere di trasporto e smaltimento a discarica delle parti demolite. Nei locali prossimi all'incendio, rilevando serrande deformate e componenti impiantistiche completamente distrutte (motore, serratura, chiave elettronica), è stata prevista la totale sostituzione. In particolare, unitamente ai convenuti, sono state ispezionati tutte le autorimesse, verificati i motori delle serrande funzionanti e quindi proceduto alla individuazione delle componenti impiantistiche da sostituire. E' stato valutato il rifacimento totale degli impianti completamente distrutti dall'incendio al servizio dei locali maggiormente investiti dalle fiamme/temperature elevate, mentre per i restanti è stata valutata solo la manutenzione e/o la sostituzione dei cavi elettrici.” Quanto alle parti comuni, il consulente ha evidenziato che
“L'area d'ingresso e la corsia di accesso alle autorimesse è stata danneggiata sia nelle parti murarie (pareti e soffitto), sia in quelle impiantistiche in proporzione alla maggiore/minore distanza dal punto di innesco (vedere la planimetria allegata che riporta la gradualità delle zone in cui l'incendio ha prodotto più o meno danni)”. Il c.t.u ha inoltre provveduto alla quantificazione dei danni, che per il lato comune ammontano ad euro 77.109,83 più opere provvisionali di messa in sicurezza pari a euro 7.746,04, per un totale di euro 84.855,87. Quanto alle parti afferenti ai box privati, la quantificazione dei danni ammonta ad euro 76.955,16 suddiviso tra le unità immobiliari:
sub.2 euro 5.734,61; sub. 3 euro 7.414,32; Controparte_4
4; sub 8 2.082,51; sub 11 2.277,40; sub 12 euro 2.995,01, sub. 13 2.899,51; sub. 14 euro 3.303,61; sub. 15 euro 1.925,65, sub. 16 3.427,38; sub. 17 euro 2.623,51; sub. 20 euro 3.329,20; sub. 21 4.927,44, sub. 22 euro 5.785,85, sub. 23 euro 1.528,33; : sub 4 euro 5.158,52; sub. 5 euro 4.923,44; Controparte_5
: sub 6 euro 3.296,19; Controparte_15
0; CP_8
: sub 10 euro 2.898,44; Controparte_9
: sub 18 euro 2.202,73; sub 19. euro 2.910,87. Controparte_10
A tale somma, pari ad euro 161.811,03 va aggiunto il 10% del totale degli importi stimati per un totale pari complessivo di euro 177,992,133, oltre l'IVA di legge e oneri previdenziali per le prestazioni professionali. In definitiva, per tutto quanto sopra, essendo stata la domanda limitata alla sola , Fondo Garanzia Vittime Controparte_3 della Strada, la stessa andrà condannata al pagamento in favore
8 del condominio e degli interventori dell'importo pari ad euro 177,992,133, ciascuno per la sua parte, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta CP_3
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] mento, in favore del , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, e degli interventori ciascuno per la sua parte alla somma di euro 177,992,133 (così come ripartita in motivazione) oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
- condanna , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., in favore del e degli CP_1 intervenuti al pagamento delle sp uali che liquida in euro 550,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, all'avvocato Alessandro Indipendente ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
- condanna , in persona del legale Controparte_3 rappresent del e degli CP_1 intervenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 550,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, all'avvocato ON LE ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
- nei rapporti tra e Controparte_3 CP_12
tenuto conto della limitazione della domanda a
[...] seguito di apertura di liquidazione giudiziale di CP_13 in corso di giudizio, si compensano le spese
[...]
- Le spese di ctu si pongono a carico della Controparte_3
.
[...]
Torre Annunziata, 15 novembre 2025 Il giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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