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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott. Sara Cargasacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 685 /2021 del ruolo generale promossa da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(C.F ) con sede in IO TE (SO) Via Murello n. 11 Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentati e difesi dall'avv. SILVIA POLINELLI che li rappresenta e difende in via congiunta e disgiunta con l'avv. VERONICA GUSLINI, giusta procura in atti ed eleggono domicilio nello studio dell'avv. Silvia Polinelli in Bianzone (SO), Strada del Campin, 5, parte attrice opponente contro
Controparte_1
) in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa, in forza di procura P.IVA_2 rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione, dall'avv.to ALBERTO SFONDRINI del Foro di CP_1
(C.F. - fax 0342/702433 - PEC CodiceFiscale_2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tirano (SO), Largo Risorgimento n. 8 parte convenuta opposta
( ) in persona dell'Amministratore Unico p.t., e Controparte_2 P.IVA_3 per essa, quale Mandataria la ( Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'Avv. DOMENICO
MASSIGNANI (c.f. ) del Foro di Pescara, il quale dichiara di voler ricevere CodiceFiscale_3 le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata presso il Email_2 quale elegge domicilio intervenuto
in punto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte attrice opponente
“IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE IN RITO
- accertare e dichiarare che parte opposta non ha presentato nei termini la domanda di mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare la colpevole inerzia dell'opposta nel presentare la domanda mediazione obbligatoria ope legis e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 142/2021 del 21.04.2021 opposto alla luce del principio di diritto di cui alle S.U. Cassazione n. 19596/2020;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di stante la Controparte_2 mancata prova dell'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB menzionata ex adverso;
IN VIA PRINCIPALE
- in accoglimento della proposta opposizione revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 142/2021 (n. 438/2021 R.G.) del Tribunale di Sondrio in quanto illegittimo e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione e di ogni scritto difensivo, con conseguente condanna dell'opposta alla refusione delle spese di giustizia da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
IN VIA RICONVENZIONALE
-voglia l'adito Tribunale contrariis rejectis, così decidere e provvedere:
IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare con riferimento al rapporto n. 6144445/41 la mancanza di valida pattuizione dei tassi di interessi ultralegali e/o la nullità/annullabilità/inefficacia delle pattuizioni di determinazione e applicazione di tassi ultralegali e di ogni condizione economica ivi prevista anche in violazione degli articoli 1284, 1283, 1418 1346 c.c. 117, 116, 118 e 120 TUB;
accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità l'inefficacia e l'infondatezza di ogni qualsivoglia pretesa della Banca opposta, in relazione ai rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 1996 n. 108 (usura originaria) perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
per l'effetto, condannare la banca alla restituzione/compensazione di quanto riscosso e/o addebitato in eccesso all'opponente nell'importo che si indica in via prudenziale in € 165.0004,80 e/o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria e dalla CTU contabile;
-accertare e dichiarare con riferimento al contratto di mutuo fondiario n. 1183453/33 la nullità, annullabilità inefficacia delle condizioni ivi previste per violazione delle norme di trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del TUB e per tutti i motivi di cui alla narrativa con applicazione dell'articolo 117 del TUB ai fini del ricalcolo del rapporto e per l'effetto condannare la alla CP_1 restituzione/compensazione di quanto riscosso e/o addebitato in eccesso all'opponente nell'importo che si indica in via prudenziale in € 102.239,42 e/o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria e dalla CTU contabile;
accertare e dichiarare previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità/annullabilità/inefficacia e l'infondatezza di ogni qualsivoglia pretesa della Banca opposta, in relazione ai rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge1996 n. 108 (usura originaria) perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento e per l'effetto condannare la banca
2 alla restituzione/compensazione di quanto riscosso e/o addebitato in eccesso all'opponente nell'importo che si indica in via prudenziale in € 101.381,18 e/o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria e dalla CTU contabile;
-accertare e dichiarare con riferimento al mutuo fondiario n. 1216008/93 la nullità, annullabilità inefficacia delle condizioni ivi previste per violazione delle norme di trasparenza ai sensi dell'articolo 116 TUB e per tutti i motivi di cui alla narrativa con applicazione dell'articolo 117 del TUB ai fini del ricalcolo del rapporto e per l'effetto condannare la alla CP_1 restituzione/compensazione di quanto riscosso e/o addebitato in eccesso all'opponente nell'importo che si indica in via prudenziale in € 7.797,44 e/o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria e dalla CTU contabile;
accertare e dichiarare previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità l'inefficacia e l'infondatezza di ogni qualsivoglia pretesa della Banca opposta, in relazione ai rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 1996 n. 108 (usura originaria) perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento e per l'effetto condannare la banca alla restituzione/compensazione di quanto riscosso e/o addebitato in eccesso all'opponente nell'importo che si indica in via prudenziale in € 8.427,31 e/o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria e dalla CTU contabile;
-accertare e dichiarare che con riferimento al contratto di anticipo export n. ADE0030629 la CP_1 non ha assolto all'onere probatorio di produzione degli integrali estratti conto attribuendo del tutto acriticamente all'opponente società un saldo negativo di € 52.695,24 e per l'effetto, e per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione e così anche per il caso di accertata usura, previo ricalcolo delle somme addebitate anche ai sensi dell'articolo 117 del TUB e 1815 c.c. condannare la banca alla restituzione/compensazione di quanto riscosso e/o addebitato illegittimamente all'opponente
Parte_1
-accertare e dichiarare, previa rettifica dei saldi finali, l'esatto dare - avere tra le parti alla luce dei risultati di cui al ricalcolo effettuato e per l'effetto condannare la banca alla restituzione/compensazione delle somme illegittimamente/indebitamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti per cui è causa come risultante dal ricalcolo econometrico che costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di causa e/o nella diversa maggiore e/o minore somma risultante dall'istruttoria e dalla CTU contabile da espletarsi sui rapporti bancari e sulla base della documentazione inerente agli stessi;
- accertare altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 1175, 1375 c.c., 116 e 117 e 118 del T.U.B. relativi ai principi di correttezza e buona fede contrattuale, alla predisposizione formale e sostanziale dei contratti, all'obbligo di trasparenza informativa nei confronti del cliente, alle comunicazioni previste dalla legge e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia dei tassi di interessi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
-condannare l'opposta al risarcimento in favore dell'opponente società dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima condotta assunta ex adverso, danni da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Giudice, finanche in via equitativa;
-accertare e dichiarare per effetto della rettifica del saldo finale l'illegittimità della segnalazione della società opponente alla Centrale Rischi per i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto ordinare alla Banca la cancellazione e condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1
3 patrimoniali patiti dall'opponente che emergeranno nel corso dell'istruttoria del giudizio e/o da liquidarsi dal Giudice in via equitativa;
-accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o la risoluzione delle fideiussioni bancarie prestate dal in favore della Banca per tutti i motivi di cui alla narrativa Parte_2
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 142/2021 del 21.04.2021 (RG. 438/2021) del Tribunale di Sondrio emesso nei confronti del fideiussore;
- accertare e dichiarare che le clausole delle fideiussioni omnibus rilasciate dal in Parte_2 deroga all'articolo 1957 c.c. sono nulle in quanto in contrasto con le norme imperative della legge antitrust n. 287 del 1990 e in forza del principio di diritto affermato dalle S.U. della Cassazione, sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994 e per ogni motivo di cui alla narrativa dell'atto di citazione
e di ogni scritto difensivo e per l'effetto dichiarare la Banca decaduta dall'agire in via giudiziale nei confronti del fideiussore che deve dichiararsi liberato dalle obbligazioni fideiussorie Parte_2 essendo spirato il termine di sei mesi;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 142/2021 (r.g. n.
43872021) del Tribunale di Sondrio nei confronti di;
Parte_2
-in ogni caso: condannare l'opposta e l'intervenuta alla refusione delle spese di causa, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie in atti, nessuna esclusa e in particolare:
A
Si rinnova la richiesta di CTU contabile al fine di quantificare l'effettivo saldo scaturente dal ricalcolo del rapporto di conto corrente bancario n. 614445/41 da considerarsi come unitario, dei contratti di mutuo e del contratto di anticipo fatture intrattenuti dalla presso la Parte_1
. Controparte_1
Voglia, pertanto, l'Ill.mo Giudice disporre CTU tecnico contabile perché accerti e descriva l'entità delle somme addebitate dalla e quantifichi, quindi, l'esatto saldo finale tenuto conto delle CP_1 anomalie e criticità eccepite dalle parti opponenti di cui all'opposizione e alla perizia ivi allegata.
Le parti opponenti si riservano la nomina di CTP di parte e la formulazione del quesito in contradditorio con il nominando CTU.
B
Si formula ordine di esibizione e produzione ex articolo 210 c.p.c. nei confronti della CP_1
come segue: CP_1
- libri delle fideiussioni e le fideiussioni ricevute dalla Banca opposta a far data dal 3 maggio 2005 ad oggi.
Anche in ragione dell'esercizio dei poteri officiosi di questo Tribunale in materia di antitrust, si chiede, sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare l'esibizione in giudizio del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da un campione significativo di banche presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa;
si chiede, pertanto, di individuare quali periodi di riferimento i mesi di marzo 2011 e luglio 2015 e quali destinatari dell'ordine di esibizione i seguenti istituti bancari (o eventualmente altri che questo
Tribunale vorrà indicare): Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
”
[...] Controparte_10 Controparte_11
4 conclusioni di parte convenuta opposta (come da memorie istruttorie)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis rejectis, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
- confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 142/2021, R.G. 438/2021 rep
291/2021 in data 20/04/2021, depositato in Cancelleria in pari data;
- confermarne la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- accertato il credito di , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, nei confronti di (C.F. e P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
(23014) IO (SO) Via IV novembre n.1, Capitale Sociale euro 77.468,00 i.v., R.E.A. n. SO/45559
(debitore principale) e di (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._1
(SO) il 16/03/1955, residente in [...] (fideiussore) in qualità di fideiussore in via solidale con la debitrice principale nei limiti degli importi garantiti di euro
770.000,00, come da contratti in atti, delle somme di :
- euro 258.548,64 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 9,066 %, e nei limiti del tasso soglia, dal 01/10/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 830.941,18 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850% e nei limiti del tasso soglia dal 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 86.807,41 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850 % e nei limiti del tasso soglia dall' 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 52.695,24 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,600 % e nei limiti del tasso soglia dal 12/10/2020 all'effettivo soddisfo;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 6.000,00 per compensi, euro 870,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
- condannare la società (C.F. e P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
IO TE (SO) Via Murello n.11, Capitale Sociale euro 77.468,00 i.v., R.E.A. n. Numer_1
(debitore principale) e (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._1
(SO) il 16/03/1955, residente in [...] (fideiussore) in qualità di fideiussore in via solidale con la debitrice principale nei limiti degli importi garantiti di euro
770.000,00, a pagare, per le causali di cui al ricorso e per i titoli indicati in atti, a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme di: Controparte_12
- euro 258.548,64 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 9,066 %, e nei limiti del tasso soglia, dal 01/10/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 830.941,18 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850% e nei limiti del tasso soglia dal 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 86.807,41 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850 % e nei limiti del tasso soglia dall' 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 52.695,24 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,600 % e nei limiti del tasso soglia dal 12/10/2020 all'effettivo soddisfo;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 6.000,00 per compensi, euro 870,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.”
5 conclusioni di parte intervenuta
“C o n c l u d e riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria costituzione e negli atti della Banca cedente affinchè voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione, in via principale rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e confermare la provvisoria esecutività del medesimo.
In via subordinata:
- accertato il credito nei confronti di C.F. e P.IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in (23014) IO (SO) Via IV novembre n.1, Capitale Sociale euro 77.468,00 i.v., R.E.A. n.
SO/45559 (debitore principale) e di (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._1
TE (SO) il 16/03/1955, residente in [...] (fideiussore) in qualità di fideiussore in via solidale con la debitrice principale nei limiti degli importi garantiti di euro 770.000,00, come da contratti in atti, delle somme di :
- euro 258.548,64 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 9,066 %, e nei limiti del tasso soglia, dal 01/10/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 830.941,18 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850% e nei limiti del tasso soglia dal 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 86.807,41 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850 % e nei limiti del tasso soglia dall' 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 52.695,24 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,600 % e nei limiti del tasso soglia dal 12/10/2020 all'effettivo soddisfo;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 6.000,00 per compensi, euro 870,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.,
- condannare la società (C.F. e P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
IO TE (SO) Via Murello n.11, Capitale Sociale euro 77.468,00 i.v., R.E.A. n. SO/45559
(debitore principale) e (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._1
(SO) il 16/03/1955, residente in [...] (fideiussore) in qualità di fideiussore in via solidale con la debitrice principale nei limiti degli importi garantiti di euro
770.000,00, a pagare, per le causali di cui al ricorso e per i titoli indicati in atti in favore della parte creditrice, le somme di :
- euro 258.548,64 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 9,066 %, e nei limiti del tasso soglia, dal 01/10/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 830.941,18 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850% e nei limiti del tasso soglia dal 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 86.807,41 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850 % e nei limiti del tasso soglia dall' 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 52.695,24 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,600 % e nei limiti del tasso soglia dal 12/10/2020 all'effettivo soddisfo;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 6.000,00 per compensi, euro 870,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.”
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e di convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_12 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 142/2021, R.G. 438/2021 - rep 291/2021 emesso in data
20/04/2021, con cui il Tribunale Ordinario di Sondrio ingiungeva a debitore Parte_1 principale) e a (fideiussore) in qualità di fideiussore in via solidale con la Parte_2 debitrice principale nei limiti degli importi garantiti di euro 770.000,00, come da contratti in atti, di pagare immediatamente dopo la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, a
[...]
le seguenti somme: - euro 258.548,64 oltre interessi corrispettivi Controparte_12 calcolati al tasso convenzionale del 9,066 %, e nei limiti del tasso soglia, dal 01/10/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 830.941,18 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850% e nei limiti del tasso soglia dal 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 86.807,41 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850 % e nei limiti del tasso soglia dall' 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 52.695,24 oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,600 % e nei limiti del tasso soglia dal 12/10/2020 all'effettivo soddisfo;
oltre interessi e spese del procedimento, in forza dei seguenti rapporti: - euro 258.548,64 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 61 4445/41 sottoscritto con Succursale di Controparte_12
ED , in data 1/08/2012 (doc. 1 fascicolo monitorio) – ora posizione a sofferenza n. CP_13
107995 - oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 9,066 %, e nei limiti del tasso soglia, dal 01/10/2020 all'effettivo soddisfo, sul quale operava un'apertura di credito per euro
200.000,00 giusta contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria di cui all'atto a rogito del notaio di Morbegno in data Persona_1
4/09/2012, rep. 59395 racc. 15922, registrato all'Agenzia delle Entrate di Morbegno in data 5/09/2012 al n. 3165 serie 1 T (doc. 4 fascicolo monitorio); - euro 830.941,18 quale residuo del mutuo fondiario n. 1183453/33 di euro 800.000,00 di cui all'atto a rogito del notaio di Morbegno in data Persona_1
30/12/2015, rep. 62762 racc. 18171, registrato all'Agenzia delle Entrate di in data 5/01/2016 CP_1 al n. 29 serie 1 T (doc. 5 fascicolo monitorio) , oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850% e nei limiti del tasso soglia dal 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro
86.807,41 quale residuo del contratto di mutuo fondiario n. 1216008/93 di euro 88.000,00 di cui all'atto a rogito del notaio di Morbegno in data 27/07/2017, rep. 64386 racc. 19188, Persona_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di in data 28/07/2017 al n. 6332 serie 1 T (doc. 8 fascicolo CP_1 monitorio ), oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,850 % e nei limiti del tasso soglia dall' 11/09/2020 all'effettivo soddisfo;
- euro 52.695,24 quale residuo dell'anticipo export n. ADE0030629 di cui al contratto di anticipo su crediti derivanti da esportazione di merci e/o servizi sottoscritto con Succursale di ED di IO, in data Controparte_12
21/04/2020 (doc. 11 fascicolo monitorio), - ora posizione a sofferenza n. 107995 - oltre interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale del 4,600 % e nei limiti del tasso soglia dal 12/10/2020 all'effettivo soddisfo;
nonché in forza di contratti di fideiussione omnibus in data 10/03/2011 con limitazione d'importo sino alla concorrenza della somma di euro 70.000,00 e in data 13/07/2015 con limitazione d'importo sino alla concorrenza della somma di euro 700.000,00 (unica fascicolazione doc. 13 fascicolo monitorio).
Gli attori opponenti contestavano, in relazione ai predetti rapporti, illegittimi addebiti di spese, competenze e interessi passivi, nonché la sussistenza di usura ab origine, oltre alla violazione dei
7 principi in materia di correttezza e buona fede contrattuale;
nonché la nullità delle fideiussioni dallo stesso stipulate, stante la loro contrarietà alla normativa antitrust, opponendosi in ogni caso alla loro escussione. Gli attori domandavano, inoltre, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, e ciò, oltreché per l'infondatezza dell'iniziativa della banca, anche in ragione, da un lato, delle ampie garanzie patrimoniali offerte dalla società e, dall'altro, del grave e Parte_1 irreparabile danno che la stessa avrebbe subito in caso di aggressione, in via esecutiva, dei beni aziendali.
Si costituiva la parte opposta , contestando tutto quanto dedotto Controparte_12 nell'atto di citazione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, comunque, per la condanna degli opponenti al pagamento di € 1.228.992,47 (quanto alla debitrice principale) e di € 770.000,00 (quanto al garante), oltre interessi e spese legali.
Alla prima udienza, il Tribunale, esclusa la sussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c. sulla base di una delibazione sommaria dei fatti di causa, respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
dopodiché, preso atto che la controversia verteva su materia soggetta a mediazione obbligatoria, assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della relativa domanda.
Nelle more del giudizio spiegava atto di intervento la società quale Controparte_2 cessionaria del credito azionato dalla , riportandosi alle domande e alle Controparte_1 difese da quest'ultima svolte.
Concessi i termini per le memorie istruttorie, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna la causa veniva rinviata all'udienza del 11/12/2024 per la precisazione delle conclusioni celebrata ex art. 127 ter c.p.c.; adempiuto detto onere processuale, con successivo provvedimento venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
1. in punto di procedibilità
In primo luogo deve essere esaminata l'eccepita improcedibilità della domanda per mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione, laddove all'udienza del 20 ottobre 2021 veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione, con scadenza il 5 novembre 2021, mentre la banca trasmetteva la relativa domanda alla CCIAA di solo il 13 CP_1 dicembre 2021. Parte opponente rilevava quindi il mancato rispetto del termine perentorio senza che peraltro fosse stata avanzata istanza di proroga ex art. 154 c.p.
Parte opposta evidenziava invece come la mediazione fosse stata utilmente iniziata entro il termine previsto per l'udienza successivamente fissata e controparte, ingiustificatamente, aveva scelto di non aderirvi.
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità che avendo avuto più volte occasione di esprimersi sul tema ha anche recentemente ribadito come “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art.
8 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del
2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo” (Cassazione civile sez. III,
13/12/2024, n.32454) con ciò confermando il precedente orientamento secondo cui nella mediazione introdotta a seguito di termine assegnato del Giudice, come nella specie, la condizione di procedibilità è assolta quando la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, atteso che il decorso del termine di 15 giorni non renda, di per sé, la domanda improcedibile: ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice
(Cass. 8473/2019; Cass. 40035/2021).
Tanto premesso, nella specie la condizione di procedibilità deve ritenersi debitamente esperita anche se introdotta oltre al termine di 15 giorni assegnato, laddove il primo incontro è avvenuto il 12/1/2022, con conclusione della procedura per la mancata partecipazione della opponente (cfr. verbale doc. IX opposta), entro l'udienza di rinvio fissata per il 2/2/2022. Da tanto deriva il rigetto dell'eccepita improcedibilità della domanda.
2. sulla legittimazione dell'intervenuta
Deve in secondo luogo essere esaminato l'eccepito difetto di legittimazione attiva di
[...]
per la mancata prova dell'effettiva inclusione del credito per cui è causa Controparte_2 nell'operazione di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB sollevata da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni. Si osserva in primo luogo come l'eccezione sia stata genericamente sollevata in sede di precisazione delle conclusioni (nel primo atto utile depositato, ossia nelle note d'udienza depositata in data 8/6/2023, invero, nulla era stato contestato) salvo poi nulla dire in sede di comparsa conclusionale, argomentando la propria eccezione solo in sede di memoria di replica, non consentendo così una piena difesa all'intervenuta.
In ogni caso, sul punto è sufficiente osservare che, come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete" (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, (ud. 27/03/2024, dep. 03/05/2024), Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023, Rv. 668451 – 01, Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277).
Nella specie l'intervenuta ha provato la successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, per effetto delle cessioni dei crediti documentata in allegato alla comparsa di intervento, dimostrando di essere titolare dei crediti monitoriamente azionati dalla cedente. In particolare i crediti oggetto di causa rientrano tra quelli acquistati dall'intervenuta nel contesto di un'operazione di
9 cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato, ex art. 58, 2°, 3° e 4° co., D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148, parte II, del 22.12.2022, atteso che la descrizione dei crediti ceduti è molto ampia avendo ad oggetto “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati
"in sofferenza" dalla rispettiva Cedente, in conformita' alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti) (collettivamente, i
"Crediti"). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 28 febbraio 1973 e il 31 dicembre 2021. In particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Cedente alle ore 23:59 della data indicata all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti (la "Data di Individuazione dei Crediti …".
Peraltro va osservato che l'opposta, cedente del credito, parte nel presente procedimento, nulla ha obiettato, così confermando le deduzioni di parte intervenuta in punto di cessione del credito, documentalmente provato.
In conclusione, a prescindere dall'impossibilità di estromettere formalmente l'originaria opposta, in mancanza di tale richiesta e del consenso di tutte le parti, ritenuta provata la cessione dei crediti in favore dell'intervenuta - in ragione della prova documentale offerta, della mancata tempestiva specifica contestazione ad opera della parte opponente e in assenza di contestazioni da parte della originaria opposta - sussiste in capo all'intervenuta la legittimazione a pretendere il pagamento invocato dalla cedente in sede monitoria e, quindi, a pretendere anche la conferma del decreto ingiuntivo opposto, posto che, per effetto della suddetta cessione è divenuta l'effettiva titolare del credito ( vedi Cass. Civ.
9.11.2017 n. 26512), con conseguente rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dagli opponenti.
3. nel merito – onere probatorio
La creditrice ha agito in giudizio per chiedere il pagamento di quanto dovutole in forza dei seguenti rapporti pacificamente sussistenti tra , di ED di IO e Controparte_1 CP_14 la società opponente: a) conto corrente ipotecario n. 614445/41 sul quale operava un'apertura di credito per euro 200.000,00 giusto contratto di finanziamento assistito da garanzia ipotecaria di cui a rogito del Notaio del 04.09.2012 n. rep. 59395 racc. 15922; b) n. Persona_1 CP_15
1183453/33 di euro 800.000,00 di cui all'atto a rogito del Notaio del 30.12.2015, rep. Persona_1
62762 racc. 18171; c) contratto di mutuo fondiario n. 1216008/93 di Euro 88.000,00 di cui all'atto a rogito del Notaio del 27.07.2017, rep. 64386, racc. 19188; d) contratto di anticipo su Persona_1 crediti derivanti da esportazioni di merci/servizi sottoscritto in data 21.04.2020; nonché in forza di fideiussione omnibus rilasciata da . Parte_2
Giova preliminarmente rammentare che, come noto, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (Cass.
10 sez. un., n. 13533/2001; Cass. n. 341/2002; Cass. n. 11629/1999). Qualora poi, il debitore eccepisca l'estinzione dell'obbligazione in modo diverso dall'adempimento, nella specie a seguito di compensazione, questo è gravato della piena prova dell'esistenza del controcredito. Grava infatti sulla parte che invochi la compensazione l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito (Cass. 292/2016).
Si osserva inoltre che soccorre all'ordinario criterio del riparto dell'onere della prova il principio di non contestazione espresso dall'art. 115 c.p.c. secondo il quale, laddove una circostanza allegata non sia contestata da controparte, deve essere considerata come provata. Sicché, la parte che allega fatti a fondamento della propria pretesa, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c. è esonerato dalla necessità di fornire la prova degli stessi se l'altra parte non li abbia specificamente contestati.
Giova, altresì evidenziare che, il dettato normativo, riferendosi a fatti non specificatamente contestati impone alle parti un onere di contestazione qualificato dalla specificità, affinché la contestazione sia idonea a rendere controverso il fatto e, dunque, bisognoso di prova.
Si procede quindi all'esame di ogni rapporto al fine di verificare le prove offerte e le censure sollevate.
4. del rapporto di conto corrente 614445-41
4.1. In ordine al rapporto di conto corrente n. 614445-41parte opposta ha prodotto: copia del contratto sottoscritto con Succursale di ED di IO, in data Controparte_12
1/08/2012 (doc. 1 fascicolo monitorio), sul quale operava un'apertura di credito per euro 200.000,00
- giusto contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria di cui all'atto a rogito del notaio di Morbegno in data 4/09/2012, Persona_1 rep. 59395 racc. 15922, registrato all'Agenzia delle Entrate di Morbegno in data 5/09/2012 al n. 3165 serie 1 T (doc. 4 fascicolo monitorio); l'estratto delle scritture contabili autenticato e sottoscritto ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 385/93 (doc. 2 fascicolo monitorio); gli estratti conto dall'apertura all'estinzione (doc. 3 fascicolo monitorio), così assolvendo al proprio onere probatorio.
4.2. del contratto
Devono essere rigettate le censura mosse dalla opponente alla validità del contratto in ragione della mancata sottoscrizione del cliente e della banca.
4.2.1. Quanto alla sottoscrizione del contratto da parte del cliente è infatti documentalmente provato che il contratto di conto corrente n. 4445/41 (doc. 1 fascicolo monitorio) - a pag. 14 - reca per ben tre volte la sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società debitrice, con riferimento all'accettazione del suo contenuto e della clausola con cui il sottoscrittore ha dichiarato di aver ricevuto “copia del presente contratto (…)” restando irrilevante la mancata sottoscrizione marginale ad ogni pagina.
4.2.2. Quanto poi alla mancata sottoscrizione della banca, considerata la produzione in giudizio del documento contrattuale sottoscritto dalla correntista, in proposito è sufficiente ricordare come il requisito formale in materia imposto dal Testo Unico Bancario si sottragga all'inquadramento nell'ambito della dicotomia codicistica tradizionale in termini di forma negoziale (ossia forma scritta ad substantiam e ad probationem), trovando la sua origine nella normativa comunitaria e collocandosi
11 nell'alveo delle cosiddette forme di protezione, alle quali può seguire una corrispondente ipotesi di nullità, eccepibile solo dalla parte destinataria della protezione.
La ratio di tale disciplina, quindi, è quella di assicurare protezione alla parte contrattuale ritenuta aprioristicamente meritevole di tutela, in quanto considerata sul piano negoziale più debole, ritenendosi assicurata detta protezione per il solo fatto che il regolamento contrattuale sia trasfuso in un documento, in modo da assicurare al cliente della banca la possibilità di conoscere e consultare in ogni momento le condizioni negoziali pattuite, per definizione complesse a ragione del tecnicismo del rapporto bancario.
Significativo è il fatto che l'art. 117 TUB, dopo avere comminato la nullità del contratto se non stipulato per iscritto, abbia previsto l'obbligo per la banca di consegnare un esemplare del contratto stesso al proprio cliente, obbligo quest'ultimo evidentemente funzionale alla ratio della forma di protezione, come sopra richiamata, e che, viceversa, non troverebbe una coerente giustificazione nella prospettiva di una forma tradizionale ad substantiam.
La produzione in giudizio, pertanto, del contratto di conto corrente regolarmente sottoscritto dal correntista vale ed è sufficiente a soddisfare la forma scritta di protezione imposta dalla normativa di settore, privando di fondamento l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti.
4.3. 119 tub
Parte opponente ha poi eccepito come la banca avrebbe omesso per tutta la durata del rapporto di inviare gli estratti conto, con ciò violando la disposizione di cui all'art. 119 TUB.
Sennonché deve osservarsi come tale contestazione, oltre che risultare francamente poco verosimile, non essendo immaginabile che un correntista movimenti un rapporto di conto corrente per anni, senza mai avere informazione alcuna in ordine all'andamento del rapporto;
in ogni caso rimanga priva di rilievo ai fini del presente giudizio.
L'opponente, infatti, non ha dedotto l'asserito inadempimento della al fine di giustificare o CP_12 introdurre contestazioni riguardanti il saldo del conto;
viceversa, si è limitato a sostenere tale mancato invio degli estratti conto e, quindi, il conseguente inadempimento dell'istituto di credito, con l'intento più o meno dichiarato di porre nel nulla la pretesa creditoria collegata al saldo finale del rapporto.
In realtà, anche qualora si volesse ipotizzare la fondatezza della contestazione, va evidenziato come l'omesso invio degli estratti conto comporterebbe un inadempimento da parte della banca ai propri obblighi di rendiconto o, meglio, ai propri obblighi informativi verso la clientela in ordine all'andamento del rapporto di conto corrente, ma, in difetto di ulteriori contestazioni, non potrebbe certo porre nel nulla il saldo finale del conto e, conseguentemente, la pretesa creditoria.
Non avendo parte opponente dedotto alcun danno patito derivante dalla mancata ricezione degli estratti conto, ne consegue che la contestazione, anche qualora fosse ritenuta fondata, comunque rimarrebbe priva di conseguenza alcuna nel presente giudizio.
4.4. degli addebiti
12 Nel merito delle contestazioni rivolte agli addebiti ritenuti illegittimi, in quanto nulli, in ragione della nullità del contratto e mancata produzione del contratto con riferimento ai conti n. 444-40 e 5556-81, da ritenersi un unico rapporto con il rapporto di conto corrente in esame, e comunque nullità delle condizioni applicate per indeterminatezza, oltre che illegittima applicazione dell'anatocismo e dell'usura oggettiva e soggettiva, queste debbono essere rigettate per genericità, carenza di allegazione prima ancora che di prova. Tale carenza non poteva neppure essere ovviata tramite CTU laddove, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il ricorso al consulente deve essere disposto non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 6.12.2019, n.
31886), pertanto chi voglia far valere in giudizio un vizio idoneo a paralizzare la pretesa creditoria ha l'onere di esporre in maniera chiara e precisa la sua doglianza, senza che possa ritenersi sufficiente ad attivare la verifica istruttoria tramite CTU contabile la sola rappresentazione della applicazione o gestione illegittima di interessi, senza alcun'altra specificazione sul punto, ove non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
Peraltro la consulenza di parte (che nel caso di specie non può neppure ritenersi tecnicamente affidabile a causa delle lacune dei documenti e delle procedure metodologiche su cui si basa, oltre che sul presupposto della inesistenza o nullità della documentazione contrattuale, già sopra smentita) costituisce un semplice allegato difensivo di carattere tecnico, privo di un'autonoma efficacia probatoria e, anche se asseverata con il giuramento, vale quale semplice indizio il cui apprezzamento
è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, che non è obbligato a tenerne conto (cfr. Cass.
22 aprile 2009 n. 9551; Cass. 19 maggio 1997 n. 4437).
L'inaffidabilità con riferimento al rapporto in esame deriva dal fatto che il ricalcolo risulta essere stato effettuato in primo luogo escludendo commissioni, spese, capitalizzazione trimestrali ritenutane la non applicabilità in ragione di errati presupposti. Da un lato è già stata respinta l'eccepita nullità del contratto per la ritenuta mancata sottoscrizione. Dall'altro lato deve essere altresì respinta l'eccepita nullità di ogni addebito e pattuizione in ragione del fatto che di conto corrente n. 4445-41
(intercorso con la banca dall'1.8.12 all'8.10.20) dovrebbe essere considerato in uno al contratto di conto corrente n. 4444-40 (intercorso dal 13.01.10 al 30.11.12) e in uno al contratto di conto corrente n. 5556-85 (intercorso dal 10.01.2017 al 2.8.2017), trattandosi di un unico rapporto sostanziale, laddove sarebbero agevolmente rinvenibili operazioni “collegate” tra i vari conti correnti, senza che l'opposta abbia provveduto alla produzione dei relativi contratti, ragioni per le quali nella perizia econometrica è stato quindi effettuato il ricalcolo ai tassi BOT ex articolo 117 TUB, escludendo commissioni, spese e capitalizzazione trimestrale applicate illegittimamente in assenza di pattuizioni.
Si richiamano i punti precedenti quanto alla validità del contratto in esame. Quanto alla ritenuta unicità del rapporto con altri rapporti di conto corrente è sufficiente rilevare come pur essendo stato azionato in monitorio unicamente il rapporto n. 614445/41, a fronte della eccezione avversa, l'opposta ha prodotto in giudizio documentazione afferente anche agli altri rapporti (contratti doc, III e IV oltre agli estratti conto già prodotti in monitorio doc. 3), in relazione alla quale nulla è stato poi eccepito entro il maturare delle preclusioni assertive, essendosi l'opponente limitata a chiederne la verifica tramite CTU.
13 Le carenze di allegazioni così evidenziate travolgono anche le eccezioni sollevate in punto di violazione dell'art. 117 TUB per indeterminatezza dei tassi previsti.
4.4.1. Quanto poi alle censure in punto di anatocismo, premessa la tardività e inammissibilità delle censure mosse per la prima volta in sede di memoria conclusionale, è sufficiente riscontrare come dal dato testuale del contratto sia stata prevista la pari periodicità trimestrale di tutti gli interessi attivi e passivi
Per quanto attiene a tale ultimo aspetto, va rilevato come il contratto inter partes, stipulato nel 2012, preveda con clausola specificamente sottoscritta dal correntista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB, nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013, e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa.
Nè tali conclusioni possono ritenersi confutate per il fatto che, in relazione allo specifico rapporto in esame, debba registrarsi una evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori, con l'effetto che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante.
Tali circostanze, infatti, attengono alle contingenze del rapporto, ma non sono tali da escludere che sul piano contrattuale sia stata osservata la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, ossia la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, a prescindere dal risultato “quantitativo” discendente da tale prassi.
4.4.2. Con riferimento al finanziamento medio termine mediante apertura in conto corrente con garanzia ipotecaria del 4 settembre 2012 è stata eccepita l'indeterminatezza della clausola relativa a tutti i tassi debitori per assenza di indicazione del divisore euribor, ove viene precisata la durata, specificata in tre mesi, ma non il divisore cioè se 360 o 365.
Premesso che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante
(Cassazione civile sez. I, 25/07/2024, (ud. 22/04/2024, dep. 25/07/2024), n.20801; Cass. n. 8028 del
2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013), la giurisprudenza ha peraltro chiarito che nel contratto di mutuo è irrilevante la mancata indicazione in contratto del coefficiente del divisore
Euribor, fatto che non determina alcuna violazione degli artt. 1345,1418 e 1284 c.c. (Trib. Sondrio, sentenza 30.5.2016 n. 249). Il differenziale fra la base 360 o 365 è “di contenuta misura e non è tale da far ritenere configurabile alcuna indeterminatezza passibile di nullità” e comunque riconducibile a un range individuabile agevolmente con una semplice operazione matematica.. (Tribunale Milano sez. III, 04/01/2023, n.829).
Nella fattispecie, le parti non hanno indicato il differenziale 365, ma tale mancata indicazione non comporta alcuna nullità o indeterminatezza, avendo peraltro la banca indicato il documento di sintesi allegato al contratto precisa che il valore attuale del parametro di indicizzazione è pari a 0,783% Tale valore corrisponde alla media della quotazione mensile dell'Euribor a 3 mesi base 365 pubblicate su
14 “Il sole 24 ore” riferita ai mesi di marzo, aprile, maggio 2012 la cui media delle quotazioni mensili medie è di 0.783. Non è poi contestato che la banca ha peraltro sempre applicato l'Euribor base 365.
4.4.3. Infondata è rimasta altresì la contestazione in ordine all'applicazione di interessi usurari riferita tanto al rapporto di conto corrente che all'apertura di credito: per quanto attiene, in primo luogo, alla contestazione di interessi applicati secondo un tasso superiore al tasso soglia di riferimento, è sufficiente riscontrare come il rilievo risulti essere stato articolato in forza di una consulenza di parte che dichiaratamente pretende di determinare il Tasso Effettivo Globale sulla base di formule differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia e in riferimento alle quali risulta rilevato il Tasso Effettivo
Globale Medio e, di riflesso, il Tasso Soglia;
tale rilievo evidenzia l'inattendibilità dei conteggi prospettati dalla difesa attorea, considerata l'incongruenza dei dati così presi in considerazione, rendendo inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile.
Senza, infatti, voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane comunque il fatto che il raffronto tra il TEG e il in tanto ha una sua logica e può A_ considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il _2
, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazioni di valori tra di loro
[...] disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (Cass.
12965/2016).
4.4.4. Quanto all'eccepita usura soggettiva parte opponente si è limitata ad eccepire che dall'esame del conto corrente e dalla richiesta di ulteriori fideiussioni dimostra come la banca fosse a conoscenza delle difficoltà della debitrice, senza null'altro allegare e provare.
Sennonché deve rilevarsi come non sia stata fornita adeguata prova dei presupposti stessi necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva.
La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
La ricorrenza di sopravvenienze sfavorevoli, quindi, se non può ovviamente assumere rilevanza alcuna rispetto a pattuizioni contrattuali antecedenti, per le ragioni illustrate non può considerarsi sufficiente neppure con riferimento a nuove pattuizioni, a meno che non si provi che le stesse non siano il frutto di una mera valutazione di mercato ricollegata al mutato merito creditorio del cliente, ma siano invece attribuibile a un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l'imposizione di tassi non altrimenti giustificabili.
Non avendo, quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell'usura soggettiva, ne discende che anche sotto tale aspetto la censura mossa debba essere respinta.
15 5. dei contratti di mutuo fondiario n. 1183453/33 e n. 1216008/93
In relazione agli indicati contratti di mutuo, prodotti dalla banca, l'opponente ha eccepito: la violazione della norme sulla trasparenza ex artt. 116 e 117 tub in ragione del fatto che nella pattuizione del tasso di interesse variabile difetta l'indicazione del divisore (360 o 365) del tasso Euribor a 1 mese;
che il contratto non riporta alcuna indicazione in merito al tipo di piano ammortamento (se
“alla francese” o se “all'italiana”); che il contratto non specifica il regime di capitalizzazione
(semplice o composta), nonché in quanto il T.A.E.G., indicato in contratto non tiene conto di tutte le voci di spese (anche occulte) e, pertanto dovrà ritenersi infedele. Secondo parte opponente tali vizi comportano l'applicazione nel ricalcolo del rapporto della sanzione di cui all'art. 117 D.Lgs. 385/93
(T.U.B), con conseguente necessario ricalcolo ex art. 17 TUB.
5.1. dell'indeterminatezza del tasso debitore
Orbene, quanto all'indeterminatezza del tasso per indeterminatezza per omessa indicazione del divisore 360/365 del tasso Euribor devono essere richiamati i principi già sopra richiamati. Quanto alla specie, poi, si osserva che il contratto di mutuo fondiario n. 1183453/33 di euro 800.000,00 (doc.
5 fascicolo monitorio), all'articolo 4, espone il valore del parametro di indicizzazione utilizzato, che corrisponde all'Euribor 360: “..l'ultimo valore disponibile del parametro di indicizzazione è pari a – o,136% .. nominale annuo “. Non è contestato che l'ultimo valore disponibile del parametro di indicizzazione, -0,136%, corrisponde alla quotazione media mensile dell'Euribor a un mese base 360 pubblicata su “Il Sole 24 Ore” riferito al mese antecedente la stipula del contratto e l'applicazione dello stesso valore nel corso del rapporto.
Quanto al contratto di mutuo fondiario n. 1216008/93 di euro 88.000,00 (doc. 8 del fascicolo monitorio) all'articolo 4, espone il valore del parametro di indicizzazione utilizzato, che corrisponde all'Euribor 360: “l'ultimo valore disponibile del parametro di indicizzazione, -0,373% nominale annuo”. Non è contestato che l'ultimo valore disponibile del parametro di indicizzazione corrisponde alla quotazione media mensile dell'Euribor a un mese base 360 pubblicata su “Il Sole 24 Ore” riferito al mese antecedente la stipula del contratto e l'applicazione dello stesso valore nel corso del rapporto.
Pertanto con riferimento a entrambi i contratti, in applicazione dei principi sopra richiamati, non può ritenersi l'indeterminatezza del tasso, ricavabile obiettivamente tramite una operazione matematica, vieppiù considerata l'applicazione del parametro su base 360 maggiormente confacente agli interessi del debitore.
5.2. del piano di ammortamento
In merito alla eccepita genericità del piano di ammortamento, si rileva come anche l'eventuale omessa redazione di tale piano, invero prodotto in atti, da parte dell'istituto di credito non comporta l'invalidità del titolo esecutivo: “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” in quanto “l'ammontare
16 del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione” (cfr. Cass. n. 12922/2020).
Se ne deduce dunque che, anche in presenza di eventuali difformità o mancata specificazione, non deriverebbe la nullità del titolo. Peraltro, l'opposta ha dimostrato l'avvenuta predisposizione del piano di ammortamento mediante deposito dello stesso unitamente al contratto di mutuo ed i relativi allegati da cui è possibile dedurne ogni informazione circa il piano stesso.
5.3. del TAEG
Quanto all'eccepita errata indicazione del TAEG si rileva come nel caso di specie non trovi neppure applicazione la disciplina prevista per il TAEG, la quale sino all'1.7.2016 era riferita ai crediti ai consumatori sino al limite di euro 75.000,00, con esclusione dei finanziamenti ipotecari di durata superiore a 5 anni (dall'1.7.2016, viceversa, l'obbligo di indicare il TAEG in contratto è stato esteso a tutti i contratti stipulati con i consumatori riguardanti finanziamenti garantiti da ipoteca e finalizzati all'acquisto o ristrutturazione di immobile residenziale, senza limiti di importo, artt. 120 quinquies e
122 TUB).
In relazione ai contratti in esame, non essendo stati sottoscritti con un consumatore, pertanto, non operando la disciplina primaria riguardante il TAEG, subentra il parametro equivalente sul piano qualitativo dell'Indice Sintetico di Costo, secondo quanto previsto dalla Delibera CICR del 4.3.2003 e dalle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza contrattuale;
l'ISC, quale indice previsto esclusivamente dalla disciplina regolamentare ai fini di trasparenza, non è un tasso di interesse e, pertanto, anche nel caso di sua erroneità, non comporta l'applicazione in sua vece del tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB, il quale opera solo in caso di assenza o di nullità del tasso debitore.
Invero, si osserva come, l'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice.
L'organo di vigilanza ha provveduto nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (v. dapprima il provvedimento 25/7/2003, che ha modificato le Istruzioni di Vigilanza, Titolo X, cap. I, sez. II, par.
9 e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), stabilendo che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Par Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima Par normativa. L' infatti non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma prevede ciò. Infatti il citato art. 117
17 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.
Par Resta fermo che l'inserimento in contratto dell' costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può comportare il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato;
tuttavia nel presente giudizio nessuna domanda risarcitoria è stata svolta.
Peraltro nello stesso ricalcolo del CTP, ove considera tutte le spese sostenute dal cliente per l'erogazione del finanziamento ottiene un taeg inferiore (3,003%) rispetto a quello indicato in contratto (3,58%) quanto al mutuo fondiario n. 1183453/33, mentre con riferimento al mutuo fondiario n. 1216008/93 è stato ottenuto dal CTP un taeg pari al 3,238% a fronte di quello indicato del 3,36%.
Alla luce di quanto esposto, anche nel caso in cui la doglianza di parte attrice fosse fondata non potrebbe comunque applicarsi il tasso sostitutivo richiesto e quindi è inutile disporre una c.t.u. contabile sul punto.
Pertanto la domanda volta all'applicazione del tasso sostitutivo al mutuo oggetto di causa e alla restituzione delle eccedenze versate è infondata e ciò rende superflua la verifica circa la esattezza o meno dell'ISC calcolato da parte attrice.
5.4. usura
Quanto all'eccepita di usura oggettiva, la difesa attorea ha contestato la pattuizione illecita dei tassi di interesse, pretendendo di verificare il costo complessivo del mutuo considerando la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo e, così facendo, riscontrando il superamento del Tasso Soglia.
Sennonché anche sotto tale profilo la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del mutuo non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del TEGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
Pertanto inattendibili risultano le allegazione dell'opponente, basate su una perizia che si sviluppa tramite formulazione di ipotesi intendendo applicare nel calcolo criteri difformi da quelli indicati dalla Banca d'Italia e considerando oneri espressamente esclusi, rendendo non necessaria ogni indagine tramite ctu che sarebbe stata esplorativa.
6. contratto di anticipo export n. ADE0030629
18 Con riferimento al rapporto in esame la banca ha prodotto il contratto e l'estratto 50 tub. Parte opponente ha eccepito l'insufficienza dell'estratto 50 tub come prova e ha eccepito la nullità del contratto per mancata sottoscrizione, oltre all'indeterminatezza del tasso debitore e dell'usura originaria.
6.1. 50 tub
Con riferimento alla prima eccezione risulta dagli atti che la banca si è limitata a produrre il contratto e l'estratto ex art. 50 tub.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto di rilevare come "la L. 7 marzo 1938, n.
141, art. 102 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, (ud. 16/05/2018, dep. 27/05/2019), n.14357,
Cass. Sez. 2, sent. 19 marzo 2009, n. 6705, Rv. 607111-01).
L'art. 50 del t.u.b. ha valore probatorio solo nell'ambito del procedimento per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre in sede di opposizione operano le generali regole di ripartizione dell'onere probatorio, con la conseguenza che il creditore opposto, attore in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Ne consegue che in caso di opposizione fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, spetta alla banca creditrice produrre il contratto, nonché documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Nella specie, pur avendo l'opposta prodotto solo il saldaconto, tuttavia le contestazioni svolte dalla opponente possono essere considerate di tipo meramente formale e riferite al contro prodotto agli atti di causa, sicché deve ritenersi la pretesa della opposta sufficientemente provata.
6.2. del contratto
In primo luogo il contratto deve ritenersi valido ed efficacie laddove risulta dalla documentazione in atti che sia stato validamente sottoscritto dal cliente. Infatti il contratto di anticipo export n.
ADE0030629 (doc. 11 fascicolo monitorio) - a pag.
4 - reca per ben tre volte la sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società debitrice, sia riguardo all'accettazione del suo contenuto che in riferimento alla clausola in cui il sottoscrittore ha dichiarato di aver ricevuto “copia del presente contratto (…)”. Non è invece richiesta la sottoscrizione a marginale ad ogni pagina nè il timbro della società.
6.2.1. Quanto alla indeterminatezza del tasso debitore, premessa la genericità della predetta eccezione, si rinvia alle condizioni economiche allegate al contrato, risultano pattuite le condizioni economiche del contratto e il relativo tasso debitore applicabile.
6.2.2. Infine quanto alla eccepita usura, è sufficiente rilevare come il calcolo effettuato dalla opponente risulta non corretto, laddove viene sommato il tasso debitore al taeg che già comprende il tasso debitore, con conseguente non attendibilità della perizia richiamata.
19 7. della fideiussione
In relazione alla fideiussione deve essere esaminata l'eccezione riconvenzionale della parte opponete di nullità della fideiussione omnibus oggetto di causa, o in subordine di nullità parziale con specifico riferimento alla clausola n. 6 del contratto che prevede la deroga all'art. 1957 C.C. (sollevata in sede di conclusionale), poiché redatta in conformità allo schema predisposto da ABI nel 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 (doc. 4 di parte opponente), in quanto frutto di un'intesa ritenuta anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 3 L. 287/1990.
Deve sul punto necessariamente essere richiamata la recentissima Cass. Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 che componendo un variegato panorama giurisprudenziale e dottrinale ha espresso il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Con la citata sentenza, dunque, le Sezioni Unite hanno chiarito quali sono gli effetti dell'intesa concorrenziale, “a monte”, sul contratto di fideiussione stipulato, “a valle”, anche da soggetti rimasti estranei all'intesa. Detta sentenza ha infatti statuito che la riproduzione delle clausole vietate comporta la nullità parziale del contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
E' quindi necessario valutare, stante la domanda avanzata dagli opponenti, se sussistano gli estremi per una pronuncia di nullità totale del contratto di fideiussione.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità della singola clausola contrattuale può comportare la nullità dell'intero contratto soltanto nelle ipotesi in cui l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha una sua autonomia, ma si trova, invece, in una “correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass. 5/2/16 n. 2314).
Osserva la sentenza delle Sezioni Unite che “tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore
(nel caso di specie socio della società debitrice principale), salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.
Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
20 In ogni caso, nessun elemento hanno offerto gli opponenti per corroborare la tesi dell'estensione della nullità delle singole clausole all'intero negozio fideiussorio.
L'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni deve pertanto essere rigettata.
L'eccezione di nullità parziale, sollevata in sede di comparsa conclusionale, risulta in ogni caso priva di rilevanza pratica nella fattispecie, in quanto gli opponenti non potrebbero trarne alcuna conseguenza favorevole.
Secondo gli opponenti la nullità dell'art. 6 della fideiussione in atti avrebbe dovuto imporre alla Banca di proporre le proprie istanze nei termini di cui all'art. 1957 c.c., norma che, a detta degli opponenti, non è stata rispettata nel caso di specie.
L'eccezione è infondata.
La clausola n. 7 della fideiussione, non affetta da nullità, prevede che: «Il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio». Si tratta di una clausola c.d. «a prima richiesta», che consente al creditore di evitare le decadenze, rivolgendo al fideiussore una semplice richiesta di adempimento. In particolare, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, non essendovi la necessità di proporre entro lo stesso termine un'azione giudiziale, diversamente da quanto sostenuto dal garante.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, «ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma» (Cass. n. 22346/2017).
Nel caso di specie, dai documenti in atti risulta che la aveva inviato alla debitrice principale e CP_12 alla garante un'intimazione di pagamento stragiudiziale proprio contestualmente al recesso, in data
11/09/2020 (cfr. doc. 15 fascicolo monitorio). Circostanza in fatto non contestata dagli opponenti.
Appare, dunque, rispettato il termine previsto dalla norma citata in quanto nel caso di specie anche la richiesta di pagamento stragiudiziale deve essere considerata idonea a evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, con conseguente rigetto dell'eccepita nullità sollevata dagli opponenti.
7. della segnalazione alla centrale rischi
Deve essere infine rigettata la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla
Centrale rischi, senza essere preceduta da alcun avvertimento e in assenza di rischi di insolvenza della opponente, con conseguente danno in re ipsa all'immagine e alla reputazione della società e conseguente danno patrimoniale.
21 Sul punto occorre precisare che, nel nostro ordinamento, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno - evento, ma anche un danno - conseguenza, in quanto "la tesi del danno in re ipsa "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo", per cui "al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20885; Cass. civ., Sez. I, sent. 25/01/2017, n. 1931).
Ciò, peraltro, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto "il danno da illegittima segnalazione in
Centrale Rischi però non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione e non
è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione" (cfr. Tribunale di Treviso, 15/02/2019).
Ebbene, nel caso di specie, la società attrice ha omesso di provare - e prima ancora di allegare - il concreto pregiudizio patito a cagione del comportamento illegittimo della parte convenuta, limitandosi a lamentare un generico danno all'immagine e alla reputazione e un peggioramento alla affidabilità commerciale, senza peraltro allegare nulla di specifico e senza dimostrare un effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito sul piano dell'estrinsecazione della sua attività imprenditoriale o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito.
Conseguentemente la sua pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
Per queste ragioni le domande dell'opponente devono essere respinte e il decreto ingiuntivo emesso confermato e per l'effetto dichiarato definitivamente esecutivo.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico degli opponenti in solido tra loro, che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi professionali ex DM
147/2022 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00), oltre il
15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte opponente non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
22 - rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_5
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Controparte_12 provvisoriamente esecutivo n. 142/2021, R.G. 438/2021 - rep 291/2021 emesso in data
20/04/2021 dal Tribunale di Sondrio dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna e in solido tra loro a rifondere l'intervenuta Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi 22.457,00 per compensi professionali ex DM
147/2022, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre
I.V.A. e C.P.A.
- Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte opponente non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sondrio, il 03/04/2025
Il Giudice
Sara Cargasacchi
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