Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18413/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18413/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
(P. Iva: ), (C.F. CP P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._3 dall'AVV. GAETANO DEL GIUDICE ed elettivamente domiciliati ai fini del presente atto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Viale Antonio
Gramsci n. 21
-OPPONENTI-
E
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 Tower Controparte_2
A, (cod. fisc. ), Banca iscritta all'Albo delle Banche e P.IVA_2
Capogruppo del Gruppo Bancario Albo dei Gruppi Bancari cod. n. CP_2
3135.1 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, (nella quale sono fuse per incorporazione le seguenti società: Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[...] Controparte_7 [...]
e Controparte_8 Controparte_9
– con effetti giuridici dal 1.11.2010 - per atto pubblico
[...] di fusione notaio di Torino del 19.10.2010 Rep.19430/12674 - Persona_1 registrato in pari data a Torino 1 al n. 6755 serie IT ed iscritto al Reg. Imprese di in data 22.10.2010), in persona della Dott.ssa CP_4 Controparte_10 giusta procura speciale per atti e operazioni della banca rilasciata, a rogito
dott. notaio in Milano del 27/04/2022 rep 54179, racc. 25135 Persona_2 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milani 1 in data 29/04/2022 al n.
34581 serie IT – conferisce mandato a rappresentarla e difenderla nei termini di cui al mandato conferito con separato atto allegato in calce al presente, all'Avv. Andrea Sepe ed elegge domicilio presso il di lui studio in Napoli alla
Via Del Parco Margherita n.24;
-OPPOSTA-
(cf ), nella sua qualità di Controparte_11 P.IVA_3 procuratrice di (ora ), in persona CP2 Controparte_13 del suo legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 13,
-INTERVENTORE-
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.11.2024 le parti concludevano come da verbali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va rilevato che l'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostituendo alla
"concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". A tal proposito in particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito che:
a) in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio
2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864). Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4448 del 14.05.2017 gli opponenti adivano il Tribunale di Napoli chiedendo di accertare e dichiarare la nullità,
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invalidità, inefficacia e/o annullabilità, in virtù delle eccezioni tutte formulate in parte motiva del presente atto ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1283, 1284, 1815, 1325, 1418 ed 1815 c.c., di tutti i rapporti intercorsi, almeno limitatamente alla parte attinente la determinazione dei tassi e delle commissioni accessorie che sul tasso influiscono (giorni valuta, commissione massimo scoperto od altre) in cui erano previsti gli interessi e corrispettivi in misura anatocistica (trimestrale ed annuale) e comunque eccedente quella legale ed in violazione delle disposizioni di cui di cui all'artt. 117, comma 1,
118 del D. Lgs. 385/1993, nonché la non opponibilità delle operazioni rappresentate negli esibiti estratti e delle risultanze dei medesimi;
comunque ed in ogni caso, accertare e dichiarare nulla, invalida e/o comunque inefficace la fideiussione asseritamente gravante sui sig.ri , nato a Parte_1
Napoli il 16 aprile 1952, nella qualità di legale rappresentante della CP
, e , per violazione Parte_2 Parte_3 Parte_4 della disposizione di cui all'art. 1956 c.c. e per indeterminatezza dell'oggetto; per l'effetto di quanto indicato al punto B) e comunque in forza delle eccezioni tutte contenute nei punti dell'atto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo emesso a favore della , anche eventualmente solo nei CP_3 confronti di alcuni dei soggetti ingiunti;
Sempre per l'effetto di quanto sopra,
e ferma ogni eccezione di disconoscimento formulata, dichiarare comunque nullo, invalido, inefficace e/o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 4448/2017 emesso a favore della , nei confronti dei CP_3 sig.ri e , in quanto hanno accettato Parte_3 Parte_4
l'eredità del defunto , asserito fideiussore, con beneficio di Parte_5 inventario;
valutare di ufficio la sussistenza potenziale della condanna ex 96 cpc;
con vittoria di spese di lite del presente giudizio con attribuzione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la la quale CP_2 chiedeva di rigettare l'opposizione proposta dalla nonché dai sig.ri CP
, e avverso il decreto Parte_2 Parte_3 Parte_4 ingiuntivo n. 4448/2017 emesso dal Tribunale di Napoli, perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Ancora più nel merito, ed in via subordinata in caso di parziale ingresso della domanda, determinare le somme dovute dalla CP nonché dai sig.ri , e
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
alla Banca opposta e condannare gli stessi al pagamento di tali
[...] somme, che saranno accertate anche a seguito di CTU che, in via istruttoria si chiede. di rigettare le avverse richieste in quanto infondate in CP4 fatto e in diritto e non provate, con vittoria di spese e competenze di lite. Nel corso del giudizio si procedeva all'attività istruttoria ed all'espletamento delle
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CTU grafologica e contabile;
infine la causa è stata rinviata sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la domanda è procedibile dal momento che è stato espletata la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgvo 28/2010 in data 5.07.2017. Inoltre l'opposizione può essere delibata previo esame della questione attinente al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, che costituisce la ragione più liquida della decisione risultando per altro questione logicamente antecedente alle ulteriori questioni di merito sollevate dall'opponente. In termini generali, occorre ricordare che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario in virtù del quale: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, dunque, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran
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numero dei soggetti interessati. Ciò in quanto “l'art. 58, comma 2, del d.lgs.,
n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. civ. sez. III, ord. n.
10200 del 16/04/2021). Sul piano prettamente processuale, chiarisce la
Suprema Corte, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo.
Tuttavia, si ritiene di aderire a quell'orientamento della Corte di Cassazione
(Cfr., Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024) che ritiene che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Invero, è necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB. Afferma la Corte che“ Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai
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sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cassazione Civile, ord. 8 novembre 2024, n. 28790).
Tanto esposto in termini generali, va rilevato che nel caso di specie, ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna parte opposta ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa relativamente alla posizione della e alla sua procuratrice CP_2
senza che, però, lo stesso possa affermarsi per la Pt_6 [...]
, la quale, all'atto del suo intervento costitutivo ha prodotto CP5
l'avviso sulla gazzetta ufficiale della cessione in blocco di crediti della banca, senza tuttavia indicare specificamente e quindi fornire prova del credito per cui è causa.
Ed infatti, ha versato in atti solo l'estratto della GU Parte Seconda n. 142 del 2.12.2017 relativo all'avviso della cessione in blocco dei crediti alla
[...]
, con la conseguenza che non possono prendersi in Controparte_15 considerazione le ulteriori cessioni con e . CP2 Controparte_13
Come detto, a fronte di una specifica contestazione del debitore che si assume
“ceduto”, occorre una prova certa documentale della legittimazione di chi si assume cessionario del credito e tale prova non può che consistere nella esibizione del contratto di cessione da cui poter ricavare in modo inequivocabile che il credito specifico per cui si agisce è stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione. A tali fini l'estratto pubblicato in Gazzetta
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Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito essendo essenzialmente finalizzato soltanto a rendere opponibile al debitore ceduto l'intervenuta cessione del credito (cfr. Cass. n.
4116/2016).
Va rilevato che si opina che la pattuizione contrattuale intercorsa fra le parti sia nulla sia laddove parametra il tasso debitore al tasso di interesse praticato sulla piazza (cd. clausola uso piazza), giusto il disposto di cui all'art. 1284 III co. c.c., che impone l'obbligo della forma scritta per la pattuizione d'interessi superiori al tasso legale, sia laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per essere la stessa contrastante con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 ult. co. c.c. Per quanto concerne la clausola di rinvio agli usi su piazza e premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse, occorre affrontare il problema della validità di tale tipo di clausole apposte a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge
154/92, in virtù del principio di irretroattività della legge, le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione. In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole sono nulle per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346
c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi
(Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-2000 n. 9465;
Cass. 8-5-1998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12456;
Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n. 10657). In ogni caso le clausole del tipo in esame stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92 sono divenute inoperanti a partire dal 9/7/92, data di acquisto dell'efficacia della legge stessa, atteso che l'art. 4 della citata legge, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 385/93, laddove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso poiché l'innovazione normativa “impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo”(cfr. Cass. S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass.
18-9-2003 n. 13739; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 28-3-2002 n. 4490;
Cass. 2-5-2002 n. 6258). Da ciò deriva che al contratto privato della clausola
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nulla si applicano gli interessi in misura legale e dunque: in quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 (e quindi fino al
8-7-1992); in quella calcolata in applicazione del criterio sostitutivo previsto dall'art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall'art. 117 VII co. lett. a del t.u.l.b. avente identico contenuto) dopo l'entrata in vigore di tale legge (nel caso di specie le norme applicabili ratione temporis sono gli artt. 4 e 5 della legge 154/92 in considerazione della protrazione della loro efficacia operata dall'art. 165 del d. lgs. 385/93 atteso che la delibera del CICR, cui la disposizione fa riferimento, è stata adottata solamente il 4/3/03, con efficacia dall'1/10/03 e, pertanto, solo da quest'ultima data è entrato in vigore l'art. 117 tulb); da quel momento infatti la misura legale degli interessi, per i contratti bancari, deve ritenersi quella prevista dalle citate norme stante la specialità di tali disposizioni rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art. 1284 c.c..
Circa, poi, la clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale, questo giudicante, invero, condivide quell'orientamento del Supremo Collegio che, operando un revirement rispetto al precedente orientamento, ha colto la sensazione diffusa fra gli operatori secondo cui l'uso bancario prevedente la detta capitalizzazione avesse natura negoziale (e cioè mera imposizione, frutto della posizione di contraente più forte propria degli istituti bancari) e non normativa, ovvero regola condivisa dai consociati, accompagnata in quanto tale, oltre che dalla diuturnitas, dall'opinio iuris ac necessitatis. Sotto tale profilo non può sottacersi che nella soggetta materia è intervenuta Cass., 20 agosto 2003, n. 12222, inForo It., 2004, I, 110 la quale, nel dare conferma al detto indirizzo (inaugurato da Cass, 16 marzo 1999, n. 2374), che ha ormai acquisito valore nomofilattico (giusta Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 e per essere stato ribadito in modo granitico da Cass., 30 marzo 1999, n. 3096;
Cass., 11 novembre 1999, n.12507; Cass., 13 giugno 2002, n. 8442; Cass., 28 marzo 2002, n. 4490; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17338; Cass. 20 febbraio
2003, n. 2953, in tema di mutuo bancario;
), è meritevole di ulteriore condivisione, avendo dato (implicitamente) conto delle ragioni giuridiche per cui non può trovare riscontro l'interpretazione ricevuta da alcune (per vero,comunque, minoritarie) pronunce di merito. Segnatamente, non si condividono le argomentazioni talvolta utilizzate da una certa giurisprudenza
(cfr. Trib. Roma 27.1.2003; Trib. Palermo 6.9.2002) a sostegno dell'applicabilità a tale “tipo” negoziale dell'anatocismo cd “indiretto” ( in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta l'applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 1857 c.c. (che non richiama tale
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norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l'interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di ratio tra il conto corrente ordinario-che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c., e conto corrente bancario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283
c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n.
21095/04 già citata;
cfr. Cass. n. 6558/1997; C. App. Lecce n. 598/2001).
Corre l'obbligo a questo punto di affrontare la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto). Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito si è più volte espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283
c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di interessi. In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che “l'art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell'anatocismo in sé (consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale,
l'applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell'anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l'anatocismo semestrale”, conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un “fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale”. Al riguardo, si osserva che “sarebbe possibile individuare nell'art.1284 comma I
c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi)”. Infatti- si osserva- tale norma, nel prevedere che “il saggio degli interessi legali è determinato […] in ragione di anno”, individuerebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del
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danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art.1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che
“ex lege ( in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall'ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale”.
Orbene, a parere di questo Giudice una siffatta tesi non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, e dall'altro della “specialità” dell'obbligazione di interessi rispetto al “genus” delle obbligazioni pecuniarie. Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbligazione di interessi. E' difatti ad opinarsi che il debito per interessi
(anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura” (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. ex multis Cass. n.
2593/2003). Non vi è allora possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria (cfr. le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse. Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale “rinvenuta” nel “sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata “ad hoc” per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia
“frustrare” la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l'art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia “immaginare” un anatocismo generale e “di sistema” ulteriore e “di riserva” (residuale) rispetto all'anatocismo “di cui all'art. 1283 c.c. (così
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degradato da anatocismo “esclusivo”, ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello “generale” annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l'obbligazione di interessi alla
“remuneratività” delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse. Conclusivamente, in coerenza con l'affermata nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale, deve convenirsi che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (in tali termini vedasi, oltre alla citata Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653 in motivazione,
App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it; Trib. Brindisi 13-5-2002 inForo It.,2002,I,1887). A tanto occorre aggiungere che non possono considerarsi dovute né la commissione massimo scoperto (specie laddove non sia prevista la base di calcolo su cui computare la stessa), né le spese, qualora esse non siano oggetto di previa precisa pattuizione fra le parti (in mancanza di adeguata prova della loro pubblicizzazione). Trattasi nuovamente di conclusione asseverata dalle
Sezioni Unite della Cassazione (2 dicembre 2010, n. 24418), le quali, in merito al principio se debba essere applicata la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale o se non debba essere applicata alcuna capitalizzazione, hanno così statuito: detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio juris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale
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degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori.
Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Esame Ctu. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass.,
n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass.
7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492).La Cass.Civ 10688/08 ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro canto non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione
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della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Sulla scorta di tali considerazioni è stato dato incarico al Dott. , il quale secondo la metodologia di calcolo Persona_3 seguita nel suo elaborato ha statuito che Il rapporto tra la e la CP
sviluppato attraverso il conto corrente n. 10406610, è stato Controparte_2 ricostruito al paragrafo 3 del presente elaborato peritale;
le condizioni applicate sono state descritte al paragrafo 4.1.6. L'importo netto accertato di interessi, competenze, spese e commissioni addebitate alla società correntista dal durante l'intero periodo considerato ammonta ad € 138.410,47. Applicando la ricostruzione secondo l'ipotesi A, per cui gli interessi debitori:
o tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB per il periodo dal 28/02/2005 al 17/01/2006; i tassi d'interesse contrattualmente previsti, oppure i tassi effettivamente applicati dalla Banca nel caso in cui questi risultino maggiormente favorevoli alla società correntista, a partire dal 18.01.2006, si ha, in base a tale ipotesi, che si determina un saldo ricostruito del c/c n.
10406610 alla data di estinzione del conto del 30.06.2016 di € 36.427,10 a debito della società correntista. Sono condivisibili pertanto tali argomentazioni offerte dal CTU, in uno alla risposta secondo cui le singole contabili prodotte dalla si riferiscono esclusivamente ad operazioni CP_3 di pagamento. Considerare solo tali documenti, escludendo del tutto i dati contenuti negli estratti conto, provocherebbe l'utilizzo solo delle poste in dare e non permetterebbe in alcun modo di determinare il saldo finale del rapporto, depurato da eventuali illegittimità.
Sulla Fideiussione. In via preliminare va detto che l'eccezione di illegittimità delle fideiussioni prestate in favore della banca è ammissibile poiché la Corte di Cassazione, sez. VI-1 civile, con l'ordinanza 1° luglio – 7 settembre 2020 n. 18546, affronta nuovamente il tema della modifica della domanda e conferma il recente orientamento maturato in materia di emendatio libelli, statuendo che è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Sempre per quanto concerne la fideiussione rilasciata in favore della banca da parte dei sigg. nel Pt_7 contratto è statuito che il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi
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spese tasse ed ogni altro accessorio;
inoltre dalle condizioni contrattuali si evince che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o garante o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che viene derogato, e quindi le eccezioni relative a questa norma non possono essere sollevate. Per la problematica in esame va rilevato che il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Inoltre le S.U., risolvendo il contrasto rilevato dalla Terza Sezione della Corte con ordinanza interlocutoria del 5 marzo 2009 n. 5326, hanno superato quell'orientamento secondo il quale < deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di "pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come
"contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e
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quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria >>; da tali considerazioni ne deriva che l'atto di garanzia sottoscritto dai fideiussori è da considerarsi come tale, ovvero una fideiussione, e pertanto la stessa deve considerarsi come negozio accessorio al contratto bancario principale. Inoltre secondo Cass., sez. unite, sent. n.
3947/2010: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. “La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Per raggiungere tali effetti è pertanto necessario che il contratto di garanzia (che sia chiamato “contratto autonomo di garanzia” o “fideiussione”, poco importa, non rilevando quale sia stata la titolazione del contratto) preveda espressamente l'inciso “senza eccezioni” o neghi comunque, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore. Alla luce di tali considerazioni in diritto e da un esame della documentazione in atti si può evincere che la fideiussione sottoscritta può essere considerata contratto autonomo di garanzia, considerando che il pagamento delle somme può essere effettuato a semplice richiesta e anche nel caso di declaratoria di invalidità della fideiussione prestata. Infatti va precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento
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dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Più recentemente, sempre la Cass. Civ., sez. I, sent. n. 32402/2019: “a differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Al contratto autonomo di garanzia non è di conseguenza applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 c.c., comma 4, e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale. Quindi nel caso di specie in base a quanto disposto dalle clausole in atti è da rilevare che il contratto fideiussorio in favore della Banca sottoscritto dai sigg. e Parte_2
[...
è valido e vincolante, come anche statuito dalla CTU Dott. Parte_5
in sede di consulenza grafologica, che ha accertato l'autenticità Per_4 delle sottoscrizione apposte e disconosciute dalle parti. Quanto alla richiesta di condanna formulata dalla parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria, ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., co. 2, la Suprema Corte, con sentenza n.
26515/2017, ha precisato che “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta”, specificando altresì che “Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio”. Ancora, la Corte di
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Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2024 n. 25012, ha precisato che la: “responsabilità processuale aggravata, di cui al comma 3 dell'articolo 96 cpc, che è quello che viene qui in contestazione, consiste nell'aver abusato dello strumento processuale, e “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionalmente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. 26545/2021)”. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione della domanda secondo le ragioni siccome esposte e che comportano, alla luce delle richieste formulate dalla parte attrice. Sul punto, peraltro la Suprema
Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte
o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito.
Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n.
4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Il tenore stesso
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delle difese delle parti, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n.
132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù di un parziale accoglimento delle ragioni attoree esplicate nella domanda introduttiva, parimenti le spese di
CTU, liquidate con decreti del 4.10.2019, 20.4.2021, 27.5.2022 e 12.5.2023, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio introdotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4448 del
17.05.2017;
-Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 36.427,10, oltre interessi legali dal 30.06.2016 sino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con decreti del 4.10.2019,
20.4.2021, 27.5.2022 e 12.5.2023 a carico delle parti in solido.
Così deciso in Napoli, il 31.03.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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