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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4600/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Gaetano La Venuta, rappresentante e difensore
E
, nato Palermo il 7/8/1974 (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Zito Plaia, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 30/1/2025 per l'udienza del 6/2/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 15/6/2002 a RR (PA), e di essere separati in forza di decreto di omologa del 31/1-7/2/2019 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto che ne fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 6 febbraio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel
1 ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 15/6/2002 a RR (PA);
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 31/1-
7/2/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, in questa sede integralmente riportate:
“1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 prevalente presso la madre, dove già abita insieme alla madre e al fratello CP_2
2) Il padre, che svolge attività lavorativa caratterizzata da orari e turni variabili, potrà vedere la figlia minore re giorni la settimana per almeno due ore al giorno, comunicando alla IG.ra Per_1 Parte_1 all'inizio della settimana i giorni e gli orari in cui terrà con sé i minori. Le parti stabiliscono che il padre, in base agli orari di lavoro e previa comunicazione alla madre, potrà tenere la minore per un week-end al mese, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, incluso il pernottamento del sabato.
3) Per consentire alla minore i avere continui e costanti contatti con entrambi i genitori, le Per_1 feste calendate saranno trascorse con ciascun genitore, rispettando il principio dell'alternanza: a titolo di esempio, per le festività natalizie, rascorrerà la Vigilia con la madre e il giorno di Natale Per_1 con il padre, mentre l'anno successivo trascorrerà la Vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre;
analogamente per le feste di fine anno (31 Dicembre e 1° Gennaio) e per quelle pasquali
(Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e via via per gli anni seguenti, assicurando la predetta alternanza.
4) La figlia minore, nel giorno del suo compleanno, sarà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
5) Le parti concordano che la minore rascorrerà le vacanze estive per una settimana con il Per_1 padre nel periodo corrispondente a quello delle ferie del IG. Addelfio.
6) Il figlio essendo divenuto maggiorenne, è libero di scegliere in autonomia i giorni e gli CP_2 orari degli incontri con il padre, anche per le grandi festività e le vacanze estive.
7) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente alla IG.ra per il CP_1 Parte_1
2 mantenimento del figlio e della figlia minore un assegno di €.210,00 (euro CP_2 Per_1 duecentodieci/00 euro) per ciascun figlio, fino a quando non saranno maggiorenni ed economicamente autonomi, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat.
8) Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche, scolastiche sportive, ricreative e straordinarie (es. visite specialistiche, ecc.), es previamente concordate tra loro.
9) Le parti concordano tra loro che l'assegno unico corrisposto dall'INPS sarà erogato in pari misura tra i genitori, fino a che i figli ne avranno diritto. Il genitore che di anno in anno farà richiesta all'INPS, dovrà selezionare nella domanda l'opzione di pagamento al 50%, inserendo nella domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.
10) La casa coniugale sita in RR, via Felicia Bartolotta Impastato n.29 rimarrà assegnata alla
IG.ra , quale genitore collocatario della figlia minore del figlio Parte_1 Per_1 CP_2 maggiorenne non economicamente autonomo. I mobili, inclusi quelli antichi (trittico della camera da letto e vetrina) nonché gli altri arredi e suppellettili costituenti la dotazione della casa, acquistati dal
IG. in vista del matrimonio con la IG.ra rimarranno nella casa coniugale con CP_1 Parte_1 diritto dello stesso di prelevarli quando i figli, saranno divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
11) Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dal IG. alla IG.ra perché così CP_1 Parte_1 consensualmente pattuito dalle parti.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/6/2002 a
RR (Pa) da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato Palermo il 7/8/1974, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2002 al n. 18, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
3 Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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