Articolo 154 del Codice penale
Articolo 153Articolo 146
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1 luglio 1931
Art. 154.

(Piu' querelanti: remissione di uno solo)

Se la querela e' stata proposta da piu' persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra piu' persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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