Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Sentenza breve 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 14/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 01072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2025, proposto da
SI Di MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri e Marco Picchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia;
U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la AN, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione e il PNRR - struttura di missione per il PNRR, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NO ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rosario De Crescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CH TA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la AN, pubblicato in data 5.12.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 2575 del 2023 con riferimento alla cl. B021-Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto;
- per quanto occorrer possa del DDG 2575/2023 del 6.12.2023 e degli allegati in parte qua delle successive disposizioni ministeriali applicative;
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di merito cl. B021-Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita in posizione 1 con punti 194 e conseguente diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato dal 1.09.2025 (dopo l’assunzione a ciò finalizzata con decorrenza dal 1.09.2024);
e comunque per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subìti dalla ricorrente per la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato dal 1.09.2025 (dopo l’assunzione a ciò finalizzata con decorrenza dal 1.09.2024).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del sig. NO ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha preso parte al concorso per titoli ed esami, su base regionale, bandito con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023, per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzato alla copertura dei posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La stessa, segnatamente, ha presentato domanda per la classe di concorso “B021-Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita”, con riferimento al posto comune e a quello di sostegno (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
In data 29 novembre 2024 l’Amministrazione ha pubblicato il documento contenente l’esito della valutazione dei titoli dichiarati da ciascun candidato e ha invitato gli interessati ad inviare eventuali reclami e segnalazioni, entro il primo dicembre 2024 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
La ricorrente si è quindi avveduta che per il posto comune non era stato valutato il titolo di specializzazione per le attività di sostegno (comunemente detto “TFA sostegno”) e ha chiesto all’Amministrazione di rettificare il punteggio attribuitole, con l’assegnazione dei 5 punti aggiuntivi previsti dal bando per tale voce (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 3 dicembre 2024, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza, evidenziando che il titolo di specializzazione per le attività di sostegno risultava indicato soltanto nella sezione della domanda relativa al posto di sostegno, come titolo di partecipazione, ma non era riportato nella sezione specifica destinata ai “titoli ulteriori” valutabili ai fini del punteggio per il posto comune (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
In data 5 dicembre 2024, l’Amministrazione ha quindi pubblicato la graduatoria di merito per il posto comune della classe di concorso “B021-Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita”, relativa alla regione AN, nell’ambito della quale la ricorrente si è collocata al terzo posto, con 159 punti, in posizione non utile per l’assunzione (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
La ricorrente, al riguardo, evidenzia che, se le fossero stati attribuiti i 5 punti aggiuntivi per il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, con il punteggio complessivo di 194 punti, si sarebbe collocata al primo posto della graduatoria, superando il primo e il secondo classificato (che hanno ottenuto, rispettivamente, 192 e 154 punti).
2. Avverso i citati provvedimenti è insorta la ricorrente, per chiedere l’annullamento del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria finale del concorso e l’accertamento del suo diritto ad ottenere il punteggio aggiuntivo relativo al titolo di specializzazione, ad essere inserita nella graduatoria di merito della medesima classe di concorso in prima posizione, con 194 punti, e alla conseguente stipula di un contratto a tempo indeterminato dal primo settembre 2025.
La stessa chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, di natura patrimoniale e non patrimoniale, che la stessa avrebbe subìto a causa della mancata stipula di un contratto a tempo indeterminato.
2.1. Con una prima censura la ricorrente lamenta l’illogicità della mancata valutazione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dal bando di concorso per il posto comune; il titolo, infatti, pur essendo stato indicato una sola volta, per mero errore materiale, nella sezione A.2.1., relativa al posto di sostegno, quale titolo di accesso, era comunque riportato nell’unica domanda di partecipazione per la classe di concorso B021 e si sarebbe perciò dovuto valorizzare anche con riferimento al posto comune, per l’attribuzione del punteggio premiale.
In ogni caso, la scelta dell’Amministrazione di non procedere alla rettifica sarebbe stata assunta senza tenere conto del reclamo presentato dalla ricorrente, che confermava la (ovvia) volontà di avvalersi del titolo anche per il posto comune, e senza fornire una motivazione esaustiva in ordine alle ragioni del diniego.
La ricorrente lamenta anche che la decisione assunta dall’Amministrazione sarebbe eccessivamente rigorosa e sproporzionata e si porrebbe in contrasto con il principio del soccorso istruttorio desumibile dall’art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990. Tanto più che nel caso di specie è stata la stessa Amministrazione a sollecitare l’invio di eventuali reclami e la ricorrente ha segnalato tempestivamente la mancata valutazione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno, prima della pubblicazione della graduatoria finale.
2.2. Con una seconda censura la ricorrente lamenta che l’Amministrazione, negando la correzione del punteggio ricevuto, avrebbe contraddittoriamente disatteso quanto previsto nell’avviso del 29 novembre 2024, con cui si dava notizia dell’esito della valutazione dei titoli e si invitavano gli interessati a presentare eventuali reclami.
3. Si è costituito il Ministero resistente per chiedere il rigetto del ricorso; lo stesso invoca - in estrema sintesi - il principio di autoresponsabilità che, nell’ambito di procedure concorsuali, come quella in esame, impone ai candidati di compilare le domande di partecipazione in modo completo e corretto ed esclude la possibilità di rettificare le domande errate, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
4. Con ordinanza collegiale n. 361 del 6 marzo 2025, rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto alla seconda classificata in graduatoria, alla parte ricorrente è stato assegnato un termine di venti giorni per provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti nei confronti del sig. NO ET, primo classificato, giacché lo stesso, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe stato quanto meno superato dalla ricorrente e quindi collocato in una posizione deteriore.
L’adempimento è stato posto in essere tempestivamente.
5. Il sig. ET si è costituito e, in via preliminare, ha evidenziato che la procedura concorsuale di cui si controverte è stata finanziata con fondi PNRR, dovendosi perciò integrare ulteriormente il contraddittorio, ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni nella l. n. 108/2022, nei confronti delle Amministrazioni statali coinvolte.
Con ordinanza n. 845 del 9 maggio 2025 il collegio ha ordinato quindi alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso al Ministero competente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle altre eventuali amministrazioni centrali coinvolte nel procedimento PNRR.
Anche tale adempimento è stato posto in essere.
6. Nella camera di consiglio del 5 giugno 2025, è stato formulato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Uditi i difensori, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
7. Il giudizio, stante l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi del citato art. 60 c.p.a..
8. Nel merito, le censure formulate dalla ricorrente, che si possono esaminare congiuntamente, sono fondate, nei termini di seguito precisati.
Come già rammentato in un recente precedente della Sezione, occorre sottolineare, preliminarmente, che “il soccorso istruttorio costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche, è volto a consentire la massima partecipazione alla procedura, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza sottostare a rigidi formalismi nella compilazione delle domande (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2019, n. 4).
Per giurisprudenza consolidata, tale istituto, nell’ambito delle procedure concorsuali, trova tuttavia alcuni limiti, legati all’esigenza, da un lato, di tutelare la speditezza e l’efficienza dell’azione amministrativa – specie nei casi in cui vi è un numero elevato di partecipanti – e, dall’altro, di assicurare la parità tra concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241).
Si deve pertanto ritenere sussistente, a carico di ciascun partecipante, uno specifico obbligo di correttezza – riconducibile ai generali principi di buona fede, solidarietà e auto responsabilità – che impone l’assolvimento di oneri minimi di cooperazione, consistenti, tra l’altro e per quanto qui interessa, nel dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, secondo le specifiche modalità prescritte dal bando. Adempimenti che non possono ritenersi abnormi o eccessivi di per sé, in quanto finalizzati ad assicurare il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti, pubblici o privati che siano (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Id., sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28).
In particolare, in forza del principio di auto responsabilità, ciascuno è dunque tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, che possano incidere anche sulla posizione di altri candidati.
In ogni caso, non è consentita l’integrazione della domanda di partecipazione al concorso, dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione, mediante indicazione di un requisito o di un titolo non dichiarato sin dall’inizio, poiché ciò significherebbe attribuire un vantaggio all’interessato, a danno degli altri candidati, in palese violazione della par condicio ” (cfr. T.A.R. AN, sez. I, 2 aprile 2025, n. 632).
Anche la vicenda della quale oggi si discute deve essere analizzata alla luce dei suddetti principi, tenendo tuttavia conto delle sue peculiarità.
Ebbene, nel caso di specie, a differenza del caso esaminato nella sentenza appena citata, in cui il titolo di cui si lamentava la mancata valutazione era stato indicato nella domanda di partecipazione ad una diversa classe di concorso, la specializzazione per le attività di sostegno - seppure indicata, come detto, una sola volta, nella sezione relativa ai titoli di accesso per il posto di sostegno - compare comunque, sin dall’inizio, all’interno dell’unica domanda di partecipazione alla classe di concorso B021, che riguardava sia il posto comune, sia il posto di sostegno (cfr. doc. 2 di parte ricorrente cit.).
Il titolo, dunque, non è stato indicato in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda e, per consentirne la valutazione, non era necessario procedere alla sua tardiva integrazione, acquisendo documenti ed elementi ultronei, non ricavabili dalla documentazione prodotta per la partecipazione al concorso per la classe B021.
Inoltre, l’unicità della domanda di partecipazione, l’esplicita indicazione del titolo di specializzazione e, ancor più, la segnalazione della ricorrente in merito alla mancata valutazione dello stesso con riferimento al posto comune (sollecitata dalla stessa Amministrazione con l’avviso del 29 novembre 2024) hanno reso l’errore compiuto nella compilazione immediatamente riconoscibile e palesato la volontà della ricorrente di far valere tale titolo sia come requisito di accesso per il posto di sostegno, sia come elemento premiale per il posto comune, secondo quanto previsto dal bando di concorso (cfr. doc. 2, pag. 15 e doc. 4, pag. 4 del Ministero).
Tenuto conto di tali specifiche circostanze, si può ritenere che la ricorrente abbia sostanzialmente adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione del modulo di domanda, secondo il principio dell'auto responsabilità, ma che sia incorsa in una inesattezza che, in base ai principi generali di buona fede e correttezza, meritava di essere regolarizzata, senza comportare l’alterazione della par condicio dei candidati (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2226; Id., sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241; sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).
9. In conclusione, il ricorso è fondato e, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura, deve essere accolto.
Per l’effetto, va disposto l’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso bandito con decreto n. 2575 del 2023 per la classe “B021-Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita”, per la regione AN; va inoltre riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio aggiuntivo previsto per la valutazione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno anche con riguardo al posto comune per la classe di concorso “B021-Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita” e ad essere collocata nella posizione in graduatoria corrispondente al punteggio complessivamente attribuitole, con ogni conseguenza di legge.
La domanda di risarcimento per equivalente contenuta nella sola epigrafe del ricorso, invece, è inammissibile, perché formulata in termini assolutamente generici; la stessa, in ogni caso, è infondata, poiché attraverso la rideterminazione del punteggio spettante e la collocazione al primo posto della graduatoria utile ai fini dell’assunzione alla ricorrente è assicurato il risarcimento in forma specifica dei danni scaturiti dal diniego di rettifica illegittimamente opposto dall’Amministrazione.
10. Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento del danno per equivalente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO