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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3796/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CAVALLARO, 3 MONREALE, presso lo studio dell'Avv. MAMMINA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA FALCONE E BORSELLINO 23, TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'Avv. D'AMICO ILENIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 1 agosto 2025 e sottoscritto il 4 luglio 2025; (matrimonio celebrato in Monreale, il 16 luglio 1999).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) contributo al manteniemtno per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, a carico di da versare Parte_1
a entro il gg. 5 di ogni mese pari a complessivi € 300,00, Parte_2 somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
2) Spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo adottato presso questo Tribunale al 50%;
3) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentae ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monreale (atto n. 95, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3796/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CAVALLARO, 3 MONREALE, presso lo studio dell'Avv. MAMMINA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA FALCONE E BORSELLINO 23, TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'Avv. D'AMICO ILENIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 1 agosto 2025 e sottoscritto il 4 luglio 2025; (matrimonio celebrato in Monreale, il 16 luglio 1999).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) contributo al manteniemtno per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, a carico di da versare Parte_1
a entro il gg. 5 di ogni mese pari a complessivi € 300,00, Parte_2 somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
2) Spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo adottato presso questo Tribunale al 50%;
3) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentae ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monreale (atto n. 95, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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