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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 02.04.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1426/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GROSSO ANTONIETTA MARCELLA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO PANTALEO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 07.07.2024, ha proposto parziale Parte_1 impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249004750154000, notificata in data 12.06.2024, eccependo: a) la nullità dell'atto per omessa notifica degli avvisi di addebito;
b) il mancato avveramento delle condizioni previste dal disposto dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973 nonché la violazione delle disposizioni previste dalla L. n. 212/2000; c)
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335/1995; d) la sussistenza di vizi di forma dell'avviso di addebito e del procedimento esattoriale.
1 L'opponente ha quindi convenuto in giudizio l e l CP_1 Controparte_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento n. 29920249004750154/000 dell'importo di €
24.044,10, anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, stante il gravissimo ed irreparabile danno e pregiudizio che subirebbe la sig.ra nel sottostare ad una Parte_1 procedura esecutiva;
Nel merito accertare la illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento e dichiarare la nullità e la infondatezza e la illegittimità dell'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa, per mancata notifica e per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria del diritto al recupero del credito;
Nel merito, altresì, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare, e/o dichiarare nulle gli avvisi di addebito invi contenute per prescrizione dei tributi iscritti a ruolo e l'illegittimà dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali riportati nella intimazione di pagamento impugnata, e, per l'effetto, annullare la detta intimazione ed i sottostanti avvisi di addebito impugnati ed in particolare i seguenti avvisi n. 59920160000239088000 per un credito di €2.776,19, n. 59920160002121433000 per un credito di € 2.749,32,
n.59920170001152592000 per un credito di € 5.522,81 e n.59920170001972919000 per un credito CP_ di € 2.857,19, emesse dall' sede di Trapani, per un totale di € 13.905,51”.
2. L' e l' , con separate memorie depositate in CP_1 Controparte_2 data 31.7.2024 ed in data 26.09.2024, hanno contestato in fatto ed in diritto il ricorso di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, accolto in via prudenziale il chiesto provvedimento cautelare, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Il ricorso non può trova accoglimento alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni.
5. Il primo motivo va respinto atteso che l' ha dimostrato di avere notificato: a) CP_1
l'ava n. 59920160000239088000 in data 04.04.2016; b) l'ava n. 59920160002121433000 in data 18.11.2016; c) l'ava n. 59920170001152592000 in data 12.10.2017; d) l'ava n.
59920170001972919000 in data 08.11.2017.
6. Anche il secondo motivo di impugnazione appare privo di pregio.
L'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che:
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
2 Dalla lettura della norma emerge che il concessionario può procedere ad espropriazione forzata solo in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e può procedere alla notifica dell'avviso di intimazione solo se l'espropriazione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della citata cartella di pagamento.
Nella specie, è pacifico che l' non ha dato avvio alla Controparte_3 fase di espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito e pertanto, conformemente al dettato normativo di cui al comma 2 dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, ha notificato, solo decorso tale periodo, l'avviso di intimazione oggi impugnato.
La condotta dell'amministrazione resistente appare pertanto conforme al dettato normativo di cui sopra, alle disposizioni previste nello Statuto dei contribuenti ed ai principi di buona fede e correttezza.
7. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Non possono ritenersi estinti i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59920170001152592000 del 12.10.2017 e n. 59920170001972919000 del 08.11.2017 in quanto l' nel costituirsi, ha documentato di avere Controparte_2 interrotto la prescrizione dei termini in data 14.05.2022 ovvero decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa.
Quanto agli avvisi n. 59920160000239088000 del 4.4.2016 e n. 59920160002121433000 del 18.11.2016 si osserva quanto segue.
Prima del decorso del quinquennio dalla data di notifica dei suddetti avvisi è intervenuta la normativa emergenziale, la quale, per far fronte alla diffusione del Covid 19, ha introdotto una specifica disciplina all'art. 68 del D.L. 18/2020.
In particolare, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8
3 marzo 2020 - 31 agosto 2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione.
Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di Controparte_4 sospensione di cui al comma 1.”
In altri termini, l'art. 12, al comma 1, del D.lgs. n. 159/2015, prevede, per lo stesso periodo individuato dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 2, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione per la riscossione dei contributi contenuti nell'avviso di addebito n. 59920160000239088000 andava a scadere in data 4.4.2021 ovvero nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021; sicché, in ragione della sospensione dei 542 giorni previsti dalle sopramenzionate disposizioni e della scadenza del versamento al 28.9.2022, le pretese creditorie non possono ritenersi prescritte stante il citato e documentato atto interruttivo del 14.5.2022.
Con riferimento all'avviso n. 59920170001972919000 del 08.11.2017, la prescrizione sarebbe maturata in data 8.11.2021 e quindi ex lege, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del
4 D.lgs. n. 159/2012, al 31.12.2023; in ragione della notifica dell'atto interruttivo del
14.5.2022, va dunque respinta l'eccezione di prescrizione.
8. L'opposizione agli atti esecutivi introdotta con il quarto motivo è inammissibile.
L'art. 617 c.p.c., infatti, prevede che simile opposizione si propone, prima che sia iniziata l'esecuzione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità. Nel caso di specie, la proposizione della presente opposizione in data
7.7.2024 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 12.06.2024 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
9. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso e condanna Pt_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dall' e dall'
[...] CP_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuno, in € 2.697,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie
[...] come per legge.
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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