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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3299/2023 R.G. promossa in opposizione all'ordinanza ex art. 1, commi 47 ss., L. 92/2012 emessa nell'ambito della causa iscritta al n. 1209/2022 R.G.
da
, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_1
Basile
contro
con il patrocinio degli avv.ti Salvatore Battaglia e Controparte_1
Vincenzo Iozzia
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 1, co. 48, L. 92/2012, ha Controparte_1
impugnato il licenziamento disciplinare comminatogli dalla
[...]
con missiva del 7.9.2021, deducendone il motivo Parte_1
antisindacale e, comunque, l'insussistenza dell'addebito a lui contestato.
1 Il giudice della prima fase, all'esito di ampia istruttoria, esclusa la natura discriminatoria del licenziamento, ne ha dichiarato l'illegittimità ai sensi del comma 5 dell'art. 18 St. lav., ritenendo il fatto contestato sussistente e tuttavia inidoneo ad integrare gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa;
quindi, avuto riguardo alle piccole dimensioni dell'impresa risultanti dalla visura storica in atti, ha applicato la disciplina di cui all'art. 8 della L. 604/1966, condannando la datrice al pagamento -
in alternativa alla riassunzione - di un'indennità risarcitoria parametrata a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ha proposto opposizione avverso tale provvedimento, reiterando le doglianze spiegate nella precedente fase e censurando la valutazione delle prove raccolte operata dal giudice.
Il lavoratore ha a propria volta contestato l'ordinanza sommaria, nella parte in cui ha escluso la natura discriminatoria del licenziamento e ritenuto il fatto addebitato sussistente nella sua materialità; in subordine,
dedotto il requisito dimensionale di cui all'art. 18, co. 8, St. lav., ha reclamato l'applicazione della più favorevole disciplina di cui al comma 5
del medesimo articolo.
Ritenuto superfluo il supplemento istruttorio richiesto dalla ricorrente
, essendo già esaustive le testimonianze sul punto raccolte nella Pt_1
precedente fase, ed assunte invece le prove richieste da parte resistente, intese ad appurare il numero effettivo di dipendenti in forza all'atto dell'avversato licenziamento, la causa, discussa dalle parti, viene decisa con la presente sentenza.
2 ***
L'ordinanza sommaria va riformata con esclusivo riferimento alla tutela risarcitoria da riconoscere al lavoratore: da un lato, non si condividono le censure sollevate dalle parti in punto di illegittimità del licenziamento
(natura non discriminatoria del recesso datoriale, sussistenza del fatto addebitato al dipendente, inidoneità dell'addebito ad integrare giustificato motivo), dall'altro non è emersa prova adeguata in ordine alle piccole dimensioni dell'impresa, sicché deve concludersi che il datore di lavoro non abbia assolto all'onere a suo carico e che, pertanto, debba farsi applicazione della diversa (e più favorevole per il lavoratore) disciplina di cui all'art. 18 St. Lav.
Quanto alla sussistenza dell'addebito nella sua materialità ed alla pretestuosità della contestazione, va qui ribadito che, per come acclarato dall'istruttoria ad ammesso dallo stesso questi è stato per _1
lungo tempo dedito ad attività di riparazione meccanica in proprio,
parallela a quella svolta alle dipendenze della e Parte_1
che tale comportamento è potenzialmente idoneo a ledere il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro, consistendo in un'attività comunque astrattamente dannosa per l'azienda.
Di talché la contestazione mossa dalla datrice non è manifestamente pretestuosa, sì da potere affermare che il licenziamento, in realtà, è
sorretto da motivo antisindacale. A tal fine insufficiente è la comprovata circostanza per cui il titolare della fosse da sempre a Pt_1
conoscenza dell'attività parallelamente condotta in proprio dallo ben potendo questa essere stata in origine contenuta e perciò _1
3 ammissibile ed avere solo successivamente - nella prospettiva datoriale - assunto i contorni di un'attività concorrenziale non più tollerabile.
Non sussistono, poi, elementi di giudizio solidi da cui trarre aliunde la natura ritorsiva del licenziamento, ribadito che la contiguità temporale tra la sindacalizzazione del lavoratore e le contestazioni disciplinari a lui mosse è circostanza da sola insufficiente.
Venendo alla inidoneità del fatto commesso dal lavoratore a legittimare il recesso datoriale, va riaffermato il consolidato principio giurisprudenziale alla stregua del quale “lo svolgimento di attività per conto proprio o terzi al di fuori dell'orario di lavoro vale a costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento ove si ponga in concorrenza con quella esercitata in favore del datore”. Solo una condotta concorrenziale, infatti, integra violazione del dovere di lealtà di cui all'art. 2105 c.c., idonea a ledere gli interessi e la fiducia del datore che opera nel medesimo settore produttivo o commerciale.
Incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i comportamenti attraverso i quali si sarebbe realizzata l'infedeltà del dipendente e, pertanto, la gravità della condotta, di inaffidabilità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
Ora, tale prova non è stata raggiunta. Al contrario, dall'istruttoria espletata
è emerso che l'attività in concreto svolta dallo era, per _1
modalità, entità ed utenza, tutt'altro che concorrenziale, risolvendosi in interventi di riparazione/manutenzione di modesta portata, compatibili con i limitati spazi ed attrezzi disponibili presso il garage della sua abitazione,
ed effettuati, a titolo gratuito o a basso costo, in favore di amici e/o clienti di vecchia data.
4 Non costituisce oggetto di contestazione, e comunque risulta ampiamente provato dalle testimonianze assunte nel corso della precedente fase e dalla relazione investigativa acquisita agli atti, il fatto che lo _1
fosse da tempo dedito ad attività di riparazione meccanica in proprio.
Cionondimeno, l'istruttoria ha dato contezza della portata limitata, tutt'altro che concorrenziale, di detta attività, circoscritta a modesti interventi manutentivi o riparativi (controllo del motore, rabbocco di olio, pressione delle gomme, riparazione di una serratura, sostituzione di una cinghia o,
comunque, di piccoli pezzi) dallo eseguiti, nel proprio garage, _1
in favore di amici o clienti acquisiti ancor prima di lavorare per la , Pt_1
sovente a titolo gratuito o, comunque, a fronte di corrispettivi modesti, sì
da ritenere che l'attività in discorso non abbia rivestito l'attitudine idonea a sviare clientela in danno dell'azienda.
Tutti i testimoni escussi al riguardo, nella loro veste di proprietari/possessori delle vetture sulle quali lo è stato _1
sorpreso ad operare, hanno riferito che quest'ultimo, amico e meccanico di fiducia di vecchia data, si è limitato ad effettuare “lavoretti di ordinaria manutenzione di poco conto”, soggiungendo di essersi rivolti, per i lavori più importanti, proprio alla Parte_1
Il quadro probatorio emerso è chiaro ed esaustivo, nel senso di ritenere che l'attività in concreto svolta dallo peraltro da tempo _1
conosciuta ed autorizzata dallo stesso titolare della , è stata Pt_1
modesta e non concorrenziale.
Né tale quadro avrebbe potuto essere utilmente integrato con l'assunzione delle ulteriori prove testimoniali richieste da parte datoriale, volte ad accertare ciò che - si ribadisce - neppure è in contestazione e che è stato ampiamente acclarato con l'istruttoria già espletata, ossia l'effettuazione
5 da parte dello presso il garage della propria abitazione, degli _1
interventi su autovetture avvistati dall'investigatore privato all'uopo incaricato dalla datrice.
I rilievi svolti autorizzano a confermare la dichiarata illegittimità del licenziamento ai sensi del comma 5 dell'art. 18 St. Lav.
Venendo alla soglia dimensionale dell'impresa datrice, giovano due osservazioni preliminari.
Anzitutto, in replica a quanto obiettato in memoria di costituzione, va detto che l'ordinanza sommaria, nella parte in cui ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 8 L. 604/1966 anziché quella di cui all'art. 18 St.
Lav., non viola affatto il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: in disparte la considerazione per cui lo stesso lavoratore ha chiesto - in via subordinata al riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1
e 4 dell'art. 18 - dichiararsi il licenziamento “illegittimo e/o inefficace e/o nullo e/o annullabile, con diritto alle tutele previste dalla legge” (dunque,
anche quella garantita dalla L. 604/1966), rientra nel potere-dovere del giudice individuare la disciplina concretamente operante nel caso di specie, tenuto conto della peculiare ipotesi di illegittimità del recesso e delle dimensioni del datore di lavoro.
In replica, poi, all'eccezione di tardività mossa dall'opponente, va rammentato il principio più volte statuito dalla S.C. secondo cui “in caso di
soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola
delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la
memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la
scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza
6 necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza
di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'articolo 418 del codice di
procedura civile, atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma
produce la ri-espansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado
ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale” (ex plurimis, Cass. Civ., sez. L., n.
13025/2019).
Il lavoratore opposto, dunque, può nel presente giudizio riproporre tutte le domande che non hanno trovato accoglimento nella fase sommaria - quali quelle intese a far dichiarare la natura discriminatoria del licenziamento o,
comunque, l'insussistenza del fatto materiale addebitato e, in ogni caso, a riconoscere le tutele previste dall'articolo 18 St. Lav. - senza che vi osti la scadenza del termine per proporre autonoma opposizione.
Tanto premesso, il supplemento istruttorio disposto in tema di dimensioni dell'impresa - necessario per potere accertare quale tutela risarcitoria riconoscere al lavoratore illegittimamente licenziato - ha restituito un quadro oggettivamente incerto.
Rammentato che l'onere probatorio sul requisito dimensionale di cui all'art. 18, co. 8, grava sul datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. Civ.,
sez. L., n. 38029/2022; n. 9867/2017), le testimonianze assunte non consentono di affermare che, all'epoca del licenziamento oggetto di causa
(7.9.2021), la contasse non oltre quindici dipendenti Parte_1
nell'ambito della stessa unità produttiva ove lo era addetto _1
( . Per_1
7 Invero, il teste ha contato quindici lavoratori dipendenti TE
(tre meccanici Citroen ed altrettanti all'officina Peugeot, due in accettazione, uno alla reception, un lavaggista e cinque venditori). Per
vero, ha ricordato che, per un certo periodo, vi era anche un magazziniere, le cui mansioni sono state poi trasferite agli addetti in accettazione;
tuttavia, non ha saputo precisare quando le due figure professionali siano coesistite e, dunque, se nel settembre 2021 i dipendenti ammontassero invece a sedici, né se e Parte_2 PT
, rispettivamente figlio e genero del legale rappresentante, fossero
[...]
cotitolari o anche loro dipendenti (per un totale di diciassette o diciotto,
comunque superiore a quindici).
Il teste ha elencato diciotto dipendenti (tre Testimone_2
meccanici Citroen e tre Peugeot, due addetti all'accettazione ed al magazzino, uno alla reception, un lavaggista e sette venditori, oltre al genero del titolare - - che era pure dipendente). È incerto se Parte_3
vadano computati o meno il lavaggista ed il meccanico Controparte_2
, i quali, a detta dello stesso teste, nell'ottobre 2021 (data in Testimone_3
cui egli è stato trasferito all'unità produttiva di “già non c'erano Per_1
più in quanto licenziati non so da quando”, sicché è dubbio se essi, alla data del 7 settembre, fossero o meno ancora in forza alla società. Quanto
ai venditori, ricordati come sette in tutto, il teste ha precisato di non sapere quanti e quali fossero dipendenti della o collaboratori esterni. Pt_1
Il teste ha contato sei meccanici (tre Citroen e tre Testimone_4
Peugeot), due addetti all'accettazione ed al magazzino (nonché all'officina) ed uno alla reception, un lavaggista e sette venditori, per un totale di diciassette, oltre a ed a , salvo poi Parte_2 Parte_3
precisare di non ricordare quando il lavaggista ed il meccanico CP_2
8 fossero stati licenziati, oltreché di non sapere se i venditori fossero Tes_3
dipendenti della società o collaboratori esterni e se il figlio ed il genero del titolare fossero subordinati o cotitolari (computati i quali il totale salirebbe a diciannove). Dal conteggio può scomputarsi con certezza solamente il venditore avendo egli stesso, in sede testimoniale, Parte_4
dichiarato di essere stato licenziato già nel mese di luglio del 2021; il numero totale dei dipendenti, così, sarebbe compreso tra sedici e diciotto,
comunque superiore a quindici.
Il teste , infine, ha elencato tre meccanici Citroen e tre Peugeot, Pt_4
due accettatori e magazzinieri, un lavaggista ed otto venditori. Tra questi ultimi, vi erano il figlio ed il genero del titolare “che tuttavia non so se fossero dipendenti o titolari”, che “non era dipendente ma Testimone_5
lavorava a partita IVA”, “mentre gli altri cinque erano dipendenti come me”. Il teste ha soggiunto che , precedentemente Testimone_6
annoverato tra i venditori, era in realtà addetto alla reception. Di talché,
vanno sicuramente conteggiati quattro venditori ( , Persona_2 Per_3
e ), oltre agli altri nove
[...] Persona_4 Persona_5
lavoratori sopra elencati ed al per un totale di quattordici. Non va Tes_6
conteggiato il dichiarante, come detto licenziato nel luglio 2021, ma va considerata la valenza probatoria limitata della sua testimonianza, proprio perché fotografa il contingente ad un'epoca antecedente a quella che qui interessa. Gli altri tre testi, peraltro, hanno ricordato, oltre ai quattro venditori sopra nominati, anche , sicché considerato anche Testimone_7
lui, oltre al figlio ed al genero del titolare, il totale salirebbe a sedici-
diciassette.
9 Riassumendo e coniugando tra loro le testimonianze, la Parte_1
contava presso l'unità produttiva di le seguenti figure Per_1
professionali:
• da 5 a 6 meccanici (tutti i testi hanno discorso di 6 unità, di cui 3 addette all'officina Citroen - e Persona_6 Testimone_8
- e 3 all'officina Peugeot - Pippo Schembari, Testimone_3 Tes_9
e ; rimane dubbio se il sia stato congedato
[...] Testimone_4 Tes_3
prima o dopo l'odierno resistente);
• 2 ( o - Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
che si sono avvicendati tra l di e quella di - e CP_6 Per_1 CP_7
); Persona_7
• da 0 a 1 lavaggista (da tutti i testi identificato in , il Controparte_2
cui licenziamento, però, non è stato esattamente collocato nel tempo;
né può farsi riferimento a quanto accertato nell'ambito di separato giudizio, non risultando in atti che la sentenza n. 536/2023 che lo ha definito sia passata in giudicato);
• 1 addetto alla reception (da tutti i testi identificato in Tes_6
;
[...]
• da 5 a 8 venditori ( Persona_3 Persona_2 Per_4
, e , in dubbio se computare
[...] Persona_5 Testimone_7
anche , e - essendo Parte_2 Parte_3 Testimone_5
incerta la natura del rispettivo rapporto intercorrente con la società -
potendosi escludere con certezza solo che ha Parte_4
collocato il proprio licenziamento in data antecedente a quello oggetto di causa).
10 Non v'è prova, poi, che taluni di detti lavoratori fossero in forza alla in virtù di contratti part-time e/o a termine, sì da non considerarli Pt_1
quale unità piena bensì in proporzione alla rispettiva quota oraria o durata del rapporto di lavoro.
In definitiva, se da un lato le testimonianze hanno smentito le risultanze formali della visura storica della società (che conta appena sette unità
presso la sede di , dall'altro residuano dubbi se dover computare Per_1
o meno, nel contingente del personale in forza in tale all'epoca del CP_6
licenziamento oggetto di causa, un numero imprecisato di venditori che lavoravano invece come collaboratori esterni, nonché i dipendenti e CP_2 Tes_3
V'è da dire che questi ultimi, al pari del , sono stati licenziati a Pt_4
ridosso del resistente, tra il luglio (prima che il venisse anche lui Pt_4
congedato) e l'ottobre 2021 (prima che il venisse trasferito Tes_2
dall' di a quella di e che, per come statuito dalla CP_6 CP_7 Per_1
Cassazione, ai fini del requisito dimensionale di cui all'art. 18, deve farsi riferimento al criterio della “normale occupazione”, ossia “deve aversi
riguardo, in modo elastico, della media di lavoratori occupati nel corso dei
mesi precedenti al licenziamento, senza quindi tener conto di circostanze
contingenti o occasionali riduzioni o aumenti di personale intervenuti a pochissima distanza dal licenziamento impugnato” (cfr. Cass. Civ., sez. L.,
n. 22653/2016; conf. n. 2460/2014).
È dubbio se debbano conteggiarsi, nella veste di lavoratori subordinati,
anche il figlio ed il genero del legale rappresentante della , fermo Pt_1
restando che l'esclusione dei parenti del datore di lavoro dal computo del numero dei dipendenti sancita dal comma 9 dell'art. 18 “non si applica al
11 caso del datore di lavoro organizzato in forma societaria, poiché tale
esclusione mira a salvaguardare il rapporto fiduciario esistente tra le sole
persone fisiche e non è riproducibile rispetto alla persona giuridica,
neppure quando il rapporto di coniugio o di parentela riguardi il legale rappresentante o il socio dell'ente collettivo” (cfr. Cass. Civ., sez. L., n.
24743/2017).
In ogni caso, l'incerto quadro probatorio sopra delineato impone di non ritenere assolto l'onere probatorio in capo al datore di lavoro e, dunque, di applicare la disciplina - più favorevole per il lavoratore - di cui all'articolo
18 St. lav. (in specie, quella di cui al comma 5, che riconosce un'indennità
onnicomprensiva tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
Ebbene, avuto riguardo, da un lato, all'anzianità del lavoratore ed al comportamento della parte datoriale già stigmatizzato nell'ordinanza sommaria e, dall'altro, al numero dei dipendenti occupati (come detto incerto e, comunque, tutt'al più superiore a quindici di una-due unità), si stima equo parametrare l'indennità risarcitoria a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della media complessità della causa e dell'attività
processuale svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara applicabile, per requisito dimensionale, la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 18 St.
lav.;
2) per l'effetto, condanna la società al Parte_1
pagamento, in favore di , di una indennità Controparte_1
risarcitoria onnicomprensiva pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) conferma, nel resto, l'ordinanza sommaria;
4) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 1.4.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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