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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 370/2024
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.370/2024 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Parte_1 C.F._1
Atteritano, presso il cui studio sito in Gioia Tauro Trav. Via Mascagni, n. 1 è elettivamente domiciliata, pec:
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Sorrenti, CP_1 C.F._2
(C.F.: ), presso il cui studio sito in Palmi via B. Buozzi n. 73 è elettivamente domiciliato, C.F._3
pec: Email_2
Appellato
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
interventore ex lege
OGGETTO: Separazione giudiziale –appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 361/2024,
pubblicata il 16.05.2024.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 2.11.2020 adiva il Tribunale di Palmi chiedendo di Parte_1 pronunciarne la separazione dal marito e di disporre l'affidamento condiviso delle figlie CP_1 minori e , con collocamento, rispettivamente, della prima presso il padre, salvo diversa Per_1 Persona_2 volontà della minore e della seconda presso la madre.
Chiedeva la statuizione dell'obbligo, in capo al resistente, di contribuzione al mantenimento della IA
nella misura di € 300,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%. Con vittoria di spese di lite. Persona_2
Allegava in fatto che il legame sentimentale tra le parti era iniziato nel 2005 con una convivenza, insieme al figlio primogenito della ricorrente, avuto in giovanissima età.
Dall'unione nasceva nel 2006 la IA . Dieci anni più tardi la coppia contraeva matrimonio in Per_1 regime di comunione dei beni.
Nel 2019 nasceva la IA . L'anno successivo l'odierna appellante manifestava la volontà di Persona_2 separarsi dal marito e contestualmente si allontanava dalla casa coniugale portando con sé la IA più piccola e lasciando a vivere con il il proprio figlio maggiorenne e l'altra IA della coppia, all'epoca adolescente, CP_1 che rifiutava di seguire la madre nell'abitazione del nuovo compagno di lei.
Nelle more della notifica del ricorso introduttivo, con istanza del 23.11.2020 la chiedeva Parte_1
l'anticipazione dell'udienza di comparizione dei coniugi per l'acutizzarsi della conflittualità tra le parti a seguito dei risultati del test del DNA da cui emergeva che il padre biologico dell'ultima genita non era il CP_1 bensì il nuovo compagno della ricorrente, Nella medesima istanza venivano mutate le Persona_3 domande relative ai provvedimenti provvisori, chiedendo l'affido esclusivo alla madre della minore Per_2
e l'esclusione del dall'esercizio del diritto di visita.
[...] CP_1
Con memoria depositata il 17.03.2021si costituiva il quale, contestando la ricostruzione CP_1 in fatto della ricorrente, chiedeva dichiararsi la separazione personale tra i coniugi, con riserva di promuovere domanda di addebito nei confronti della moglie;
con affido esclusivo al padre e coabitazione con lo stesso della IA minore , disponendo a carico della madre un assegno a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
€ 300,00 mensili, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
si opponeva alla richiesta di parte avversa di affido esclusivo alla madre della minore;
chiedeva di non determinare Persona_2 alcun assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli e di non disporre assegno di mantenimento in favore della moglie per violazione da parte della stessa dei doveri coniugali, nonchéin quanto già convivente con altro uomo munito di reddito. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi il 23.03.2021, parte ricorrente dava atto della pendenza del procedimento di disconoscimento della paternità di nei confronti della IA CP_1
e dell'espletamento di controlli dei servizi sociali sulle condizioni delle minori, su incarico del Persona_2
Tribunale per i minorenni.
2 All'udienza del 13.05.2021 veniva sentita la minore . Successivamente, con ordinanza del Per_1
19.05.2021 veniva disposta un'indagine sociopsicologica sull'intero nucleo familiare, a cura della Equipe Cont interdisciplinare permanente presso l' di Reggio Calabria e fissata l'udienza di comparazione e trattazione.
Con sentenza parziale del 11.01.2022 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi e rimessa la causa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio.
Innanzi al giudice istruttore la ricorrente insisteva nelle richieste e domandava che venissero modificati i provvedimenti relativi alla prole, in particolare la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente nei riguardi della minore . Il resistente chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie e Persona_2 domandava l'affido esclusivo in suo favore della minore e l'affido congiunto di ad Per_1 Persona_2 entrambi i coniugi.
Concessi i termini ex art. 183 cpc e depositate le relative memorie, il giudice disponeva l'audizione della minore , di anni 16 e ammetteva l'audizione di tre testimoni per parte, escussi all'udienza del Per_1
9.02.2023.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con rimessione al collegio.
In esito al giudizio de quo veniva emessa la sentenza n. 361/2024 del 16.05.2024 con la quale il Tribunale di Palmi, ferma restando la disposizione relativa allo status, addebitava la separazione a , Parte_1 onerandola del contributo al mantenimento della IA nella misura di € 200,00, da corrispondere Per_1 mensilmente e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché della partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%; compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 29.06.2024 e iscritto a ruolo il 3.07.2024 proponeva Parte_1 appello deducendo i seguenti motivi:
1– Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.
4. c.p.c. - apparente e/o omessa motivazione – mancata valutazione di circostanze e prove decisive, per aver il Tribunale accolto la richiesta di addebito della separazione ritenendo non emersa l'anteriorità della crisi coniugale dall'escussione testimoniale oltreché per aver il Collegio ricondotto la causa dell'addebito nell'avere la “fatto riconoscere al marito” la IA Parte_1
, affermando erroneamente che il giudizio di disconoscimento della paternità della bambina fosse Persona_2 stato azionato nelle more di quello per la separazione.
2- Difetto di motivazione in relazione al contributo di mantenimento per la IA , oggi Per_1 maggiorenne, per aver il giudice di prime cure posto in capo alla ricorrente l'obbligo di mantenimento senza valutare le ragioni sottese al rifiuto della giovane di frequentare la madre e determinandone la misura in assenza di indagini sulle condizioni economiche dell'obbligata. Ed ancora censurava il fatto che <l'estensore della sentenza appellata, ancora una volta con inaccettabile superficialità, si è limitato ad enunciare che "quanto all'affidamento della IA , il raggiungimento della maggiore età nelle more del giudizio esime Per_1 questo Collegio da ogni disposizione in merito, fermo ed incontestata libertà di di decidere in quali Per_1 modalità frequentare la madre">>.
3 Sulla scorta dei su riportati motivi di gravame l'appellante chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza rigettando la domanda di addebito della separazione nei propri confronti e la richiesta di contribuzione al mantenimento della IA maggiorenne o, in subordine, riducendo l'importo dell'assegno dovuto Per_1 dalla madre ad €50,00 mensili, da corrispondere direttamente all'avente diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa del 29.11.2024 si costituiva in giudizio , ribadendo le difese già articolate CP_1 in prime cure. In particolare, ribadiva non essere assolutamente vero che i coniugi erano separati , e che il momento della fine del rapporto era datato il 12/09/2020, alle ore 10,30 circa, quando la lo aveva Parte_1 contatta telefonicamente dicendogli di recarsi a casa della madre poichè doveva parlargli;
ivi giunto la moglie non si era limitata a preannunciargli di volersi separare, ma gli aveva comunicato e che sarebbe andata via di casa insieme al compagno, quest'ultimo ad attenderla sotto casa, e, contestualmente gli aveva comunicato che avrebbe portato con se la bambina , non essendo IA sua. Persona_2
Ribadiva quindi la addebitabilità della separazione alla controparte, allontanatasi dall'abitazione coniugale senza consenso, e per convivere con il nuovo compagno.
Quanto all'obbligo di mantenimento imposto per la IA , che era rimasta a vivere con il e Per_1 CP_1 per la quale la non aveva mai versato quanto dovuto, richiamava le pronunce che ribadivano l'obbligo Parte_1 del genitore di contribuire al mantenimento dei figli in ragione del rapporto di filiazione e senza che potessero essere addotte a giustificazioni le impossidenze di redditi, perché “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo
a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”. Da ultimo evidenziando che il rifiuto della IA di vedere la madre non sollevava quest'ultima dall'obbligo di contribuire al mantenimento, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del presente grado.
La causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
per la quale entrambe le parti hanno presentato note precisando le conclusioni come in atti. Con ordinanza del 17 aprile 2025 la causa è stata assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato sotto entrambi i profili prospettati.
I
Con il primo motivo, attinente alla pronuncia di addebito della separazione in capo alla moglie, l'appellante contesta al Tribunale di aver fondato il proprio convincimento sull'esperimento della prova orale, tralasciando il corredo istruttorio documentale (denunce Nava, esposto chat telefoniche, corrispondenza tramite Parte_1
4 legali e relazioni dei servizi sociali contenenti dichiarazioni dei coniugi ed accertamenti sulla loro situazione familiare).
Il riesame degli elementi probatori allegati al primo grado deve necessariamente prendere le mosse dalla considerazione del diverso peso probatorio delle dichiarazioni di soggetti terzi alle vicende di causa(prova testimoniale) rispetto a quello delle dichiarazioni direttamente rese dalle parti, anche a terzi (esposti, denunce, accertamenti dei servizi sociali ecc.).
Entrando poi nel merito delle risultanze della prova per testi, vi sono elementi per condividere e confermare il convincimento del giudice di prime cure, dovendosi ritenere avvaloratala ricostruzione dei fatti dedotti dal resistente e smentita quella avversaria. In particolare, ne esce confutato il tentativo della di sottrarsi Parte_1 alla responsabilità di aver causato la crisi familiare, adducendo l'anteriorità della stessa rispetto al momento della infedeltà coniugale, cristallizzata dall'accertamento della paternità biologica della IA , Persona_2 nata in [...] matrimonio.
È significativo, al riguardo, chela teste madre della e dalla stessa intimata a Testimone_1 Parte_1 rendere testimonianza, abbia dichiarato di non aver avuto conoscenza della relazione extra coniugale della IA fino alla data in cui questa lasciava la casa familiare per trasferirsi nell'abitazione del nuovo compagno.
Inoltre, la testimone smentiva che in precedenza vi fosse una separazione di fatto, asseritamente riconducibile al trasferimento della nella casa materna, che era invece consuetudine legata a motivi logistici , Parte_1 ovvero la maggiore prossimità al mare della casa materna, che rendeva più agevole per la portarvi Parte_1
i ragazzi .
Circostanza sostanzialmente ammessa nell'atto introduttivo dell'appello, ove si legge <<col passare degli anni la ha iniziato a trascorrere le sue giornate per lo più a casa dei propri genitori (…) in Parte_1 quanto più vicina al mare ed al centro abitato (…) rispetto all'abitazione familiare (…).Colà l'appellante - sprovvista della patente di guida - aveva la possibilità di spostarsi a piedi o in bici (…) e di uscire in auto con la madre per fare la spesa, atteso che il compagno lavorava tutto il giorno. >>>
In generale, anche dalle deposizioni dei testi e emerge che il rapporto coniugale era Tes_2 Tes_3 solido fino al momento dell'uscita di casa della Tutti e tre i testi confermano, inoltre, che l'unico a Parte_1 provvedere alle necessità economiche della famiglia era il che non faceva mancare supporto economico CP_1 alla moglie. Al riguardo, il resistente allegava fotografie di effetti personali della in specie calzature Parte_1
e borse, per smentire l'assunto avversario secondo cui avrebbe fatto vivere la moglie in ristrettezze economiche, negandole piccoli acquisti personali;
il eccepiva persino di aver dovuto far fronte al CP_1 pagamento di una fattura per il consumo di energia elettrica della suocera, dal momento che la ricorrente, incaricata dalla madre di pagarla per suo conto, aveva speso per sé i soldi ricevuti a tale scopo.
L'unica testimonianza divergente rispetto a quelle precedentemente esaminate è resa da , Persona_3 compagno della che non può avere alcuna prevalenza rispetto alle opposte risultanze, per almeno Parte_1 tre ordini di ragioni.
Innanzitutto, il ha interesse indiretto all'esito del procedimento, posto che qualsiasi statuizione di tipo Per_3 economico nei confronti della convivente, disoccupata, si ripercuoterebbe sulla condizione reddituale del
5 . In secondo luogo, trattandosi di testimonianza de relato actoris, non potrebbe avere alcuna efficacia Per_3 probatoria (Cass. Ord. n. 4530 del 20.02.2025):egli, infatti, dichiara<per quanto a mia conoscenza Pt_1 ha comunicato quel giorno del 12.9.2020 al marito che voleva andare via e lei era a casa della madre. Lo ha chiamato al telefono e lui è arrivato, dopo io sono andato a prenderla ed il marito è sopraggiunto>>. In ultimo, anche nel merito della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese, la deposizione del è Per_3 inficiata da non verosimiglianza laddove dichiara:<sono il compagno attuale di dal Parte_1
12.9.2020>>.Il fatto di post-datare il proprio ruolo di partner della al giorno in cui la stessa lasciava Parte_1 il marito, quando la IA aveva già compiuto 18 mesi, rende evidente il mal riuscito tentativo Persona_2 di avvalorare la ricostruzione della ricorrente tesa a non incorrere nella responsabilità della crisi coniugale.
Dunque la relazione extra coniugale con il risulta pienamente provata, e viene univocamente Per_3 indicata da tutti i convergenti elementi come la causa dell'abbandono traumatico dell'abitazione coniugale e della altrettanto repentina e improvvisa rottura del rapporto con il coniuge, per indiscutibile unilaterale iniziativa della Parte_1
Per contro, non è stata dimostrata né emerge da alcun verificabile ed attendibile elemento indiziario l'anteriorità della crisi di coppia che avrebbe escluso il nesso causale, avendo tutti i testimoni più attendibili escluso che fosse persino nota ai familiari più stretti alcuna incrinatura dei rapporti fra i coniugi .
Pertanto la sentenza di primo grado è del tutto condivisibile in quanto valorizza l'allontanamento della dalla casa coniugale e l'abbandono del coniuge, condotta del tutto ingiustificata e contrastante con Parte_1
i fondamentali obblighi coniugali : cfr, ex multis Cass., fra Sez. 1 - , Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021 “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge
(anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.”
Oltre a non emergere alcuna altra ragione dell'allontanamento se non l'intento di di andare Parte_1
a convivere con il nuovo compagno, e quindi in violazione del dovere di fedeltà, quale unica causa della frattura del rapporto coniugale, ad aggravare la condotta di quest'ultima è l'ulteriore profilo dell'inganno perpetrato ai danni del marito, a cui aveva fatto credere che la piccola fosse sua Persona_2 IA e consentendogli di attribuirle la paternità, poi impugnata e revocata con sentenza n. 561/2022 pubblicata il 17.05.2022 resa nel procedimento RG n. 499/2021.
Va pienamente confermata quindi la pronuncia di addebito della separazione, ed integralmente respinto l'appello proposto avverso questa statuizione.
II
Il secondo motivo di gravame attiene al contributo economico al mantenimento della IA di cui Per_1
è stata onerata l'appellante.
6 Preliminarmente è utile ribadire che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati, prescinde da qualsivoglia domanda e non cessa ipso facto al raggiungimento della maggiore età di questi ultimi.
La regola generale in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti impone la valutazione dei presupposti di esclusione del diritto,che sono integrati dall'età del figlio, in rapporto di proporzionalità inversa, e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione lavorativa, accertamento da effettuarsi in concreto e non in modo standardizzato.
Il punto controverso è, semmai, la ripartizione dell'onere della prova tra genitori e figli, in ordine alle circostanze legittimanti il diritto al mantenimento dei maggiorenni. Il contrasto giurisprudenziale tra i due opposti orientamenti è tutt'altro che sopito e oscilla tra l'affermazione del principio di automatismo della misura e la presunzione di idoneità del reddito al compimento della maggiore età, salvo, in entrambi i casi, prova contraria.
L'onere della prova circa i presupposti di esclusione del diritto deve ritenersi resti in capo al genitore che si oppone alla domanda, anche in considerazione del fatto che la gravosità della prova è destinata gradualmente a ridursi, sino al sorgere di una vera e propria presunzione di autosufficienza, in rapporto al crescere dell'età del beneficiario ed al decorso di una congrua distanza temporale dal completamento della formazione – per una puntuale disamina degli orientamenti cfr. Cassazione civile sez. I, 08/06/2022, n. 18451.
Pertanto, grava sul genitore interessato a cessare il versamento del mantenimento l'onere di dimostrare che non vi siano più i presupposti, vale a dire che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per essere economicamente autosufficiente e che tuttavia, per scelta o colpa, non vi abbia tratto profitto. Ciò trova conforto anche nella più recente giurisprudenza di legittimità:<L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero
è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337- septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155- quinquies c.c. - prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico>> - Cass. n. 8892 - 04/04/2024
Orbene, nel caso di specie ricorre indubbiamente il presupposto dell'età secondo la rilevanza inversamente proporzionale del dato, posto che il soggetto passivo del rapporto ha oggi soltanto 19 anni, mentre riguardo l'ulteriore presupposto, l'appellante non soltanto non fornisce prova dell'indipendenza economica della IA, ma afferma chiaramente di non sapere se questa abbia trovato o anche soltanto cercato un'occupazione lavorativa.
Non può darsi alcun valore sostituivo dell'obbligo economico alla disponibilità dell'appellante di fornire accudimento diretto alla IA in luogo del contestato onere economico in ogni caso, è Parte_1 disoccupata (…) rappresenta, pertanto, di essere sempre stata disponibile a prestare ai figli la stessa
7 assistenza morale e materiale di cui hanno beneficiato prima della separazione genitoriale (fatta di dialogo, affetto, condivisione del tempo libero, preparazione dei pasti, cura del bucato, etc.) e potrebbe ancora offrirla direttamente a ] dal momento che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli non Per_1
è qualificabile come obbligazione alimentare, bensì deve essere definito in ragione della sua funzione, che non si esaurisce nel soddisfacimento di bisogni vitali, ma include apporti finalizzati alla crescita e formazione del figlio. In particolare, <'elasticità e la flessibilità che caratterizza il rapporto intersoggettivo tra genitori e figlio determina una variazione nel tempo del contenuto del dovere di mantenimento, correlata alle mutevoli esigenze e all'età del figlio, la cui crescita comporta, di regola, un incremento delle necessità di spesa per i suoi bisogni e una progressiva riduzione degli impegni legati all'accudimento materiale dello stesso, fino a quando, con la maggiore età, il compito dei genitori diventa essenzialmente un supporto al percorso del figlio verso l'indipendenza anche economica>> – Cass. Ord. n. 3329/2025 del 10.02.2025.
Emerge incontestato in entrambi i gradi del giudizio che la non abbia un'occupazione ma non Parte_1 emerge che abbia neppure mai seriamente tentato di trovarla: pur essendo in età da lavoro (40 anni) e non avendo mai addotto patologie invalidanti o qualsivoglia motivo ostativo allo svolgimento di un'attività lavorativa, non ha dimostrato di essersi neppure attivata per reperire un impiego retribuito.
L'escussione testimoniale avvalora la tesi della volontarietà della condizione di disoccupata e l'assenza di impedimenti. La teste dichiarava: <mia IA non ha mai lavorato, solo per poco tempo ha lavorato Tes_1 in un bar. Non so dire perché mia IA (…) abbia smesso di lavorare>>; analogamente la teste : Tes_3
<so che la ha lavorato in un bar ma non so se veniva pagata e del perché ha lasciato il lavoro>>. Parte_1
Nessun argomento o elemento utile per giustificare lo stato di disoccupazione è stato addotto dalla Parte_1 che peraltro ha fondato il motivo di appello non già – se non marginalmente – sul proprio stato di disoccupazione, quanto piuttosto sul fatto che la IA non aveva più voluto incontrarla. Per_1
Argomento del tutto irrilevante per la determinazione sia del dovere al versamento dell'assegno di mantenimento, sia dell'importo dello stesso, il fatto che il figlio abbia voluto sospendere gli incontri con il genitore, quando ciò è dovuto a una scelta volontaria del primo - Cass.n.2735 del 30/01/2019.
Dunque, l'appellante è verosimilmente nelle condizioni di produrre reddito da lavoro con cui far fronte all'obbligo di contribuzione al mantenimento della IA , peraltro stabilito in misura contenuta Per_1 rispetto ai reali bisogni stimabili per l'età della ragazza;
peraltro non è stato possibile effettuare più precise valutazioni reddituali specifiche , dal momento che entrambe le parti in causa hanno depositato unicamente delle attestazioni ISEE (nel caso dell'appellante per giunta ad essa non riferibili, in quanto il dichiarante è
) che, basandosi su autocertificazioni, non possono assumere valore probatorio in giudizio. Persona_3
Altresì, è da respingere l'auspicata indagine sui redditi che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio, che non può servire a sopperire alla mancanza di prova che la parte è tenuta a fornire.
Ad ogni buon conto, dalle risultanze processuali si evince la sussistenza di una sostanziale equiparazione reddituale tra le parti in causa. In specie, emerge incontestata la circostanza che l'appellato (di anni 57), già operaio portuale, svolga occupazioni saltuarie (teste <posso dire che conosco il in quanto Tes_2 CP_1
8 lavoravamo insieme al porto poi il è stato licenziato (…) ma io l'ho chiamato per aiutarmi per dei lavori CP_1 di muratura a casa di mia IA>>).
Pertanto deve respingersi anche questo motivo d'appello e confermarsi l'obbligo in capo a Parte_1 di versare per la IA un assegno mensile di € 200,00, maggiorato dell'adeguamento
[...] Per_1
ISTAT nel frattempo maturato, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie
III
L'integrale rigetto dell'appello impone la condanna alle spese del presente grado a carico dell'appellante, cui non osta l' ammissione al PSS.
La controversia deve ritenersi di valore indeterminabile e a bassa complessità, secondo i parametri del DM
55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, e con riferimento ai parametri minimi , le somme che a tal titolo dovrà corrispondere a sono pari ad euro 4.996,00 ( di cui per fase di studio della controversia, Parte_1 CP_1 valore minimo:€ 1.029,00,fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), oltre spese forfetarie, IVA
e CPA cme per legge .
Attesta ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto ala
Sentenza n. n. 361/2024 emessa dal Tribunale di Palmi il 16.05.2024, nel procedimento portante il NRG
1598/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in favore Parte_1 della parte appellata per € 4.996,00, oltre IVA e CPA, spese forfetarie come per legge.
3) Attesta ai fine dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002 di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso il 17 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
9
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.370/2024 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Parte_1 C.F._1
Atteritano, presso il cui studio sito in Gioia Tauro Trav. Via Mascagni, n. 1 è elettivamente domiciliata, pec:
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Sorrenti, CP_1 C.F._2
(C.F.: ), presso il cui studio sito in Palmi via B. Buozzi n. 73 è elettivamente domiciliato, C.F._3
pec: Email_2
Appellato
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
interventore ex lege
OGGETTO: Separazione giudiziale –appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 361/2024,
pubblicata il 16.05.2024.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 2.11.2020 adiva il Tribunale di Palmi chiedendo di Parte_1 pronunciarne la separazione dal marito e di disporre l'affidamento condiviso delle figlie CP_1 minori e , con collocamento, rispettivamente, della prima presso il padre, salvo diversa Per_1 Persona_2 volontà della minore e della seconda presso la madre.
Chiedeva la statuizione dell'obbligo, in capo al resistente, di contribuzione al mantenimento della IA
nella misura di € 300,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%. Con vittoria di spese di lite. Persona_2
Allegava in fatto che il legame sentimentale tra le parti era iniziato nel 2005 con una convivenza, insieme al figlio primogenito della ricorrente, avuto in giovanissima età.
Dall'unione nasceva nel 2006 la IA . Dieci anni più tardi la coppia contraeva matrimonio in Per_1 regime di comunione dei beni.
Nel 2019 nasceva la IA . L'anno successivo l'odierna appellante manifestava la volontà di Persona_2 separarsi dal marito e contestualmente si allontanava dalla casa coniugale portando con sé la IA più piccola e lasciando a vivere con il il proprio figlio maggiorenne e l'altra IA della coppia, all'epoca adolescente, CP_1 che rifiutava di seguire la madre nell'abitazione del nuovo compagno di lei.
Nelle more della notifica del ricorso introduttivo, con istanza del 23.11.2020 la chiedeva Parte_1
l'anticipazione dell'udienza di comparizione dei coniugi per l'acutizzarsi della conflittualità tra le parti a seguito dei risultati del test del DNA da cui emergeva che il padre biologico dell'ultima genita non era il CP_1 bensì il nuovo compagno della ricorrente, Nella medesima istanza venivano mutate le Persona_3 domande relative ai provvedimenti provvisori, chiedendo l'affido esclusivo alla madre della minore Per_2
e l'esclusione del dall'esercizio del diritto di visita.
[...] CP_1
Con memoria depositata il 17.03.2021si costituiva il quale, contestando la ricostruzione CP_1 in fatto della ricorrente, chiedeva dichiararsi la separazione personale tra i coniugi, con riserva di promuovere domanda di addebito nei confronti della moglie;
con affido esclusivo al padre e coabitazione con lo stesso della IA minore , disponendo a carico della madre un assegno a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
€ 300,00 mensili, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
si opponeva alla richiesta di parte avversa di affido esclusivo alla madre della minore;
chiedeva di non determinare Persona_2 alcun assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli e di non disporre assegno di mantenimento in favore della moglie per violazione da parte della stessa dei doveri coniugali, nonchéin quanto già convivente con altro uomo munito di reddito. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi il 23.03.2021, parte ricorrente dava atto della pendenza del procedimento di disconoscimento della paternità di nei confronti della IA CP_1
e dell'espletamento di controlli dei servizi sociali sulle condizioni delle minori, su incarico del Persona_2
Tribunale per i minorenni.
2 All'udienza del 13.05.2021 veniva sentita la minore . Successivamente, con ordinanza del Per_1
19.05.2021 veniva disposta un'indagine sociopsicologica sull'intero nucleo familiare, a cura della Equipe Cont interdisciplinare permanente presso l' di Reggio Calabria e fissata l'udienza di comparazione e trattazione.
Con sentenza parziale del 11.01.2022 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi e rimessa la causa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio.
Innanzi al giudice istruttore la ricorrente insisteva nelle richieste e domandava che venissero modificati i provvedimenti relativi alla prole, in particolare la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente nei riguardi della minore . Il resistente chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie e Persona_2 domandava l'affido esclusivo in suo favore della minore e l'affido congiunto di ad Per_1 Persona_2 entrambi i coniugi.
Concessi i termini ex art. 183 cpc e depositate le relative memorie, il giudice disponeva l'audizione della minore , di anni 16 e ammetteva l'audizione di tre testimoni per parte, escussi all'udienza del Per_1
9.02.2023.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con rimessione al collegio.
In esito al giudizio de quo veniva emessa la sentenza n. 361/2024 del 16.05.2024 con la quale il Tribunale di Palmi, ferma restando la disposizione relativa allo status, addebitava la separazione a , Parte_1 onerandola del contributo al mantenimento della IA nella misura di € 200,00, da corrispondere Per_1 mensilmente e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché della partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%; compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 29.06.2024 e iscritto a ruolo il 3.07.2024 proponeva Parte_1 appello deducendo i seguenti motivi:
1– Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.
4. c.p.c. - apparente e/o omessa motivazione – mancata valutazione di circostanze e prove decisive, per aver il Tribunale accolto la richiesta di addebito della separazione ritenendo non emersa l'anteriorità della crisi coniugale dall'escussione testimoniale oltreché per aver il Collegio ricondotto la causa dell'addebito nell'avere la “fatto riconoscere al marito” la IA Parte_1
, affermando erroneamente che il giudizio di disconoscimento della paternità della bambina fosse Persona_2 stato azionato nelle more di quello per la separazione.
2- Difetto di motivazione in relazione al contributo di mantenimento per la IA , oggi Per_1 maggiorenne, per aver il giudice di prime cure posto in capo alla ricorrente l'obbligo di mantenimento senza valutare le ragioni sottese al rifiuto della giovane di frequentare la madre e determinandone la misura in assenza di indagini sulle condizioni economiche dell'obbligata. Ed ancora censurava il fatto che <l'estensore della sentenza appellata, ancora una volta con inaccettabile superficialità, si è limitato ad enunciare che "quanto all'affidamento della IA , il raggiungimento della maggiore età nelle more del giudizio esime Per_1 questo Collegio da ogni disposizione in merito, fermo ed incontestata libertà di di decidere in quali Per_1 modalità frequentare la madre">>.
3 Sulla scorta dei su riportati motivi di gravame l'appellante chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza rigettando la domanda di addebito della separazione nei propri confronti e la richiesta di contribuzione al mantenimento della IA maggiorenne o, in subordine, riducendo l'importo dell'assegno dovuto Per_1 dalla madre ad €50,00 mensili, da corrispondere direttamente all'avente diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa del 29.11.2024 si costituiva in giudizio , ribadendo le difese già articolate CP_1 in prime cure. In particolare, ribadiva non essere assolutamente vero che i coniugi erano separati , e che il momento della fine del rapporto era datato il 12/09/2020, alle ore 10,30 circa, quando la lo aveva Parte_1 contatta telefonicamente dicendogli di recarsi a casa della madre poichè doveva parlargli;
ivi giunto la moglie non si era limitata a preannunciargli di volersi separare, ma gli aveva comunicato e che sarebbe andata via di casa insieme al compagno, quest'ultimo ad attenderla sotto casa, e, contestualmente gli aveva comunicato che avrebbe portato con se la bambina , non essendo IA sua. Persona_2
Ribadiva quindi la addebitabilità della separazione alla controparte, allontanatasi dall'abitazione coniugale senza consenso, e per convivere con il nuovo compagno.
Quanto all'obbligo di mantenimento imposto per la IA , che era rimasta a vivere con il e Per_1 CP_1 per la quale la non aveva mai versato quanto dovuto, richiamava le pronunce che ribadivano l'obbligo Parte_1 del genitore di contribuire al mantenimento dei figli in ragione del rapporto di filiazione e senza che potessero essere addotte a giustificazioni le impossidenze di redditi, perché “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo
a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”. Da ultimo evidenziando che il rifiuto della IA di vedere la madre non sollevava quest'ultima dall'obbligo di contribuire al mantenimento, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del presente grado.
La causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
per la quale entrambe le parti hanno presentato note precisando le conclusioni come in atti. Con ordinanza del 17 aprile 2025 la causa è stata assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato sotto entrambi i profili prospettati.
I
Con il primo motivo, attinente alla pronuncia di addebito della separazione in capo alla moglie, l'appellante contesta al Tribunale di aver fondato il proprio convincimento sull'esperimento della prova orale, tralasciando il corredo istruttorio documentale (denunce Nava, esposto chat telefoniche, corrispondenza tramite Parte_1
4 legali e relazioni dei servizi sociali contenenti dichiarazioni dei coniugi ed accertamenti sulla loro situazione familiare).
Il riesame degli elementi probatori allegati al primo grado deve necessariamente prendere le mosse dalla considerazione del diverso peso probatorio delle dichiarazioni di soggetti terzi alle vicende di causa(prova testimoniale) rispetto a quello delle dichiarazioni direttamente rese dalle parti, anche a terzi (esposti, denunce, accertamenti dei servizi sociali ecc.).
Entrando poi nel merito delle risultanze della prova per testi, vi sono elementi per condividere e confermare il convincimento del giudice di prime cure, dovendosi ritenere avvaloratala ricostruzione dei fatti dedotti dal resistente e smentita quella avversaria. In particolare, ne esce confutato il tentativo della di sottrarsi Parte_1 alla responsabilità di aver causato la crisi familiare, adducendo l'anteriorità della stessa rispetto al momento della infedeltà coniugale, cristallizzata dall'accertamento della paternità biologica della IA , Persona_2 nata in [...] matrimonio.
È significativo, al riguardo, chela teste madre della e dalla stessa intimata a Testimone_1 Parte_1 rendere testimonianza, abbia dichiarato di non aver avuto conoscenza della relazione extra coniugale della IA fino alla data in cui questa lasciava la casa familiare per trasferirsi nell'abitazione del nuovo compagno.
Inoltre, la testimone smentiva che in precedenza vi fosse una separazione di fatto, asseritamente riconducibile al trasferimento della nella casa materna, che era invece consuetudine legata a motivi logistici , Parte_1 ovvero la maggiore prossimità al mare della casa materna, che rendeva più agevole per la portarvi Parte_1
i ragazzi .
Circostanza sostanzialmente ammessa nell'atto introduttivo dell'appello, ove si legge <<col passare degli anni la ha iniziato a trascorrere le sue giornate per lo più a casa dei propri genitori (…) in Parte_1 quanto più vicina al mare ed al centro abitato (…) rispetto all'abitazione familiare (…).Colà l'appellante - sprovvista della patente di guida - aveva la possibilità di spostarsi a piedi o in bici (…) e di uscire in auto con la madre per fare la spesa, atteso che il compagno lavorava tutto il giorno. >>>
In generale, anche dalle deposizioni dei testi e emerge che il rapporto coniugale era Tes_2 Tes_3 solido fino al momento dell'uscita di casa della Tutti e tre i testi confermano, inoltre, che l'unico a Parte_1 provvedere alle necessità economiche della famiglia era il che non faceva mancare supporto economico CP_1 alla moglie. Al riguardo, il resistente allegava fotografie di effetti personali della in specie calzature Parte_1
e borse, per smentire l'assunto avversario secondo cui avrebbe fatto vivere la moglie in ristrettezze economiche, negandole piccoli acquisti personali;
il eccepiva persino di aver dovuto far fronte al CP_1 pagamento di una fattura per il consumo di energia elettrica della suocera, dal momento che la ricorrente, incaricata dalla madre di pagarla per suo conto, aveva speso per sé i soldi ricevuti a tale scopo.
L'unica testimonianza divergente rispetto a quelle precedentemente esaminate è resa da , Persona_3 compagno della che non può avere alcuna prevalenza rispetto alle opposte risultanze, per almeno Parte_1 tre ordini di ragioni.
Innanzitutto, il ha interesse indiretto all'esito del procedimento, posto che qualsiasi statuizione di tipo Per_3 economico nei confronti della convivente, disoccupata, si ripercuoterebbe sulla condizione reddituale del
5 . In secondo luogo, trattandosi di testimonianza de relato actoris, non potrebbe avere alcuna efficacia Per_3 probatoria (Cass. Ord. n. 4530 del 20.02.2025):egli, infatti, dichiara<per quanto a mia conoscenza Pt_1 ha comunicato quel giorno del 12.9.2020 al marito che voleva andare via e lei era a casa della madre. Lo ha chiamato al telefono e lui è arrivato, dopo io sono andato a prenderla ed il marito è sopraggiunto>>. In ultimo, anche nel merito della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese, la deposizione del è Per_3 inficiata da non verosimiglianza laddove dichiara:<sono il compagno attuale di dal Parte_1
12.9.2020>>.Il fatto di post-datare il proprio ruolo di partner della al giorno in cui la stessa lasciava Parte_1 il marito, quando la IA aveva già compiuto 18 mesi, rende evidente il mal riuscito tentativo Persona_2 di avvalorare la ricostruzione della ricorrente tesa a non incorrere nella responsabilità della crisi coniugale.
Dunque la relazione extra coniugale con il risulta pienamente provata, e viene univocamente Per_3 indicata da tutti i convergenti elementi come la causa dell'abbandono traumatico dell'abitazione coniugale e della altrettanto repentina e improvvisa rottura del rapporto con il coniuge, per indiscutibile unilaterale iniziativa della Parte_1
Per contro, non è stata dimostrata né emerge da alcun verificabile ed attendibile elemento indiziario l'anteriorità della crisi di coppia che avrebbe escluso il nesso causale, avendo tutti i testimoni più attendibili escluso che fosse persino nota ai familiari più stretti alcuna incrinatura dei rapporti fra i coniugi .
Pertanto la sentenza di primo grado è del tutto condivisibile in quanto valorizza l'allontanamento della dalla casa coniugale e l'abbandono del coniuge, condotta del tutto ingiustificata e contrastante con Parte_1
i fondamentali obblighi coniugali : cfr, ex multis Cass., fra Sez. 1 - , Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021 “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge
(anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.”
Oltre a non emergere alcuna altra ragione dell'allontanamento se non l'intento di di andare Parte_1
a convivere con il nuovo compagno, e quindi in violazione del dovere di fedeltà, quale unica causa della frattura del rapporto coniugale, ad aggravare la condotta di quest'ultima è l'ulteriore profilo dell'inganno perpetrato ai danni del marito, a cui aveva fatto credere che la piccola fosse sua Persona_2 IA e consentendogli di attribuirle la paternità, poi impugnata e revocata con sentenza n. 561/2022 pubblicata il 17.05.2022 resa nel procedimento RG n. 499/2021.
Va pienamente confermata quindi la pronuncia di addebito della separazione, ed integralmente respinto l'appello proposto avverso questa statuizione.
II
Il secondo motivo di gravame attiene al contributo economico al mantenimento della IA di cui Per_1
è stata onerata l'appellante.
6 Preliminarmente è utile ribadire che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati, prescinde da qualsivoglia domanda e non cessa ipso facto al raggiungimento della maggiore età di questi ultimi.
La regola generale in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti impone la valutazione dei presupposti di esclusione del diritto,che sono integrati dall'età del figlio, in rapporto di proporzionalità inversa, e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione lavorativa, accertamento da effettuarsi in concreto e non in modo standardizzato.
Il punto controverso è, semmai, la ripartizione dell'onere della prova tra genitori e figli, in ordine alle circostanze legittimanti il diritto al mantenimento dei maggiorenni. Il contrasto giurisprudenziale tra i due opposti orientamenti è tutt'altro che sopito e oscilla tra l'affermazione del principio di automatismo della misura e la presunzione di idoneità del reddito al compimento della maggiore età, salvo, in entrambi i casi, prova contraria.
L'onere della prova circa i presupposti di esclusione del diritto deve ritenersi resti in capo al genitore che si oppone alla domanda, anche in considerazione del fatto che la gravosità della prova è destinata gradualmente a ridursi, sino al sorgere di una vera e propria presunzione di autosufficienza, in rapporto al crescere dell'età del beneficiario ed al decorso di una congrua distanza temporale dal completamento della formazione – per una puntuale disamina degli orientamenti cfr. Cassazione civile sez. I, 08/06/2022, n. 18451.
Pertanto, grava sul genitore interessato a cessare il versamento del mantenimento l'onere di dimostrare che non vi siano più i presupposti, vale a dire che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per essere economicamente autosufficiente e che tuttavia, per scelta o colpa, non vi abbia tratto profitto. Ciò trova conforto anche nella più recente giurisprudenza di legittimità:<L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero
è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337- septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155- quinquies c.c. - prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico>> - Cass. n. 8892 - 04/04/2024
Orbene, nel caso di specie ricorre indubbiamente il presupposto dell'età secondo la rilevanza inversamente proporzionale del dato, posto che il soggetto passivo del rapporto ha oggi soltanto 19 anni, mentre riguardo l'ulteriore presupposto, l'appellante non soltanto non fornisce prova dell'indipendenza economica della IA, ma afferma chiaramente di non sapere se questa abbia trovato o anche soltanto cercato un'occupazione lavorativa.
Non può darsi alcun valore sostituivo dell'obbligo economico alla disponibilità dell'appellante di fornire accudimento diretto alla IA in luogo del contestato onere economico in ogni caso, è Parte_1 disoccupata (…) rappresenta, pertanto, di essere sempre stata disponibile a prestare ai figli la stessa
7 assistenza morale e materiale di cui hanno beneficiato prima della separazione genitoriale (fatta di dialogo, affetto, condivisione del tempo libero, preparazione dei pasti, cura del bucato, etc.) e potrebbe ancora offrirla direttamente a ] dal momento che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli non Per_1
è qualificabile come obbligazione alimentare, bensì deve essere definito in ragione della sua funzione, che non si esaurisce nel soddisfacimento di bisogni vitali, ma include apporti finalizzati alla crescita e formazione del figlio. In particolare, <'elasticità e la flessibilità che caratterizza il rapporto intersoggettivo tra genitori e figlio determina una variazione nel tempo del contenuto del dovere di mantenimento, correlata alle mutevoli esigenze e all'età del figlio, la cui crescita comporta, di regola, un incremento delle necessità di spesa per i suoi bisogni e una progressiva riduzione degli impegni legati all'accudimento materiale dello stesso, fino a quando, con la maggiore età, il compito dei genitori diventa essenzialmente un supporto al percorso del figlio verso l'indipendenza anche economica>> – Cass. Ord. n. 3329/2025 del 10.02.2025.
Emerge incontestato in entrambi i gradi del giudizio che la non abbia un'occupazione ma non Parte_1 emerge che abbia neppure mai seriamente tentato di trovarla: pur essendo in età da lavoro (40 anni) e non avendo mai addotto patologie invalidanti o qualsivoglia motivo ostativo allo svolgimento di un'attività lavorativa, non ha dimostrato di essersi neppure attivata per reperire un impiego retribuito.
L'escussione testimoniale avvalora la tesi della volontarietà della condizione di disoccupata e l'assenza di impedimenti. La teste dichiarava: <mia IA non ha mai lavorato, solo per poco tempo ha lavorato Tes_1 in un bar. Non so dire perché mia IA (…) abbia smesso di lavorare>>; analogamente la teste : Tes_3
<so che la ha lavorato in un bar ma non so se veniva pagata e del perché ha lasciato il lavoro>>. Parte_1
Nessun argomento o elemento utile per giustificare lo stato di disoccupazione è stato addotto dalla Parte_1 che peraltro ha fondato il motivo di appello non già – se non marginalmente – sul proprio stato di disoccupazione, quanto piuttosto sul fatto che la IA non aveva più voluto incontrarla. Per_1
Argomento del tutto irrilevante per la determinazione sia del dovere al versamento dell'assegno di mantenimento, sia dell'importo dello stesso, il fatto che il figlio abbia voluto sospendere gli incontri con il genitore, quando ciò è dovuto a una scelta volontaria del primo - Cass.n.2735 del 30/01/2019.
Dunque, l'appellante è verosimilmente nelle condizioni di produrre reddito da lavoro con cui far fronte all'obbligo di contribuzione al mantenimento della IA , peraltro stabilito in misura contenuta Per_1 rispetto ai reali bisogni stimabili per l'età della ragazza;
peraltro non è stato possibile effettuare più precise valutazioni reddituali specifiche , dal momento che entrambe le parti in causa hanno depositato unicamente delle attestazioni ISEE (nel caso dell'appellante per giunta ad essa non riferibili, in quanto il dichiarante è
) che, basandosi su autocertificazioni, non possono assumere valore probatorio in giudizio. Persona_3
Altresì, è da respingere l'auspicata indagine sui redditi che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio, che non può servire a sopperire alla mancanza di prova che la parte è tenuta a fornire.
Ad ogni buon conto, dalle risultanze processuali si evince la sussistenza di una sostanziale equiparazione reddituale tra le parti in causa. In specie, emerge incontestata la circostanza che l'appellato (di anni 57), già operaio portuale, svolga occupazioni saltuarie (teste <posso dire che conosco il in quanto Tes_2 CP_1
8 lavoravamo insieme al porto poi il è stato licenziato (…) ma io l'ho chiamato per aiutarmi per dei lavori CP_1 di muratura a casa di mia IA>>).
Pertanto deve respingersi anche questo motivo d'appello e confermarsi l'obbligo in capo a Parte_1 di versare per la IA un assegno mensile di € 200,00, maggiorato dell'adeguamento
[...] Per_1
ISTAT nel frattempo maturato, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie
III
L'integrale rigetto dell'appello impone la condanna alle spese del presente grado a carico dell'appellante, cui non osta l' ammissione al PSS.
La controversia deve ritenersi di valore indeterminabile e a bassa complessità, secondo i parametri del DM
55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, e con riferimento ai parametri minimi , le somme che a tal titolo dovrà corrispondere a sono pari ad euro 4.996,00 ( di cui per fase di studio della controversia, Parte_1 CP_1 valore minimo:€ 1.029,00,fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), oltre spese forfetarie, IVA
e CPA cme per legge .
Attesta ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto ala
Sentenza n. n. 361/2024 emessa dal Tribunale di Palmi il 16.05.2024, nel procedimento portante il NRG
1598/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in favore Parte_1 della parte appellata per € 4.996,00, oltre IVA e CPA, spese forfetarie come per legge.
3) Attesta ai fine dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002 di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso il 17 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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