Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza breve 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 19/07/2021, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2021
N. 00947/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da
Erreemme S.a.s. di SS NA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Ciscato, Luca Pangrazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvano Ciscato in Vicenza, Contrà S. Corona Nr. 9;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto - Sezione Operativa Territoriale di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
LO AL AS, quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale AL AS LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Asiago, via A. Manzoni n. 11/1;
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Verona, prot. /RU, in data 22/01/2021, comunicato a mezzo PEC il 15/02/2021, emesso dal Responsabile della Sezione Giochi e Tabacchi, con il quale sono stati disposti:
- il rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino n. 500050;
- la soppressione con effetto immediato del patentino n. 500050;
- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Verona, prot. n. 54641 del 24/12/2020, non comunicata alla ricorrente;
- se ed in quanto lesivo, del preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino n. 500050, emesso, anche a valere quale comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell'istanza di rinnovo e contestuale revoca/soppressione del patentino n. 603217 (così nel testo) dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige – Sezione Operativa Territoriale di Verona, prot. /RU, in data 30/11/2020, a firma del delegato del Responsabile della Sezione Giochi e Tabacchi;
- se ed in quanto lesivo, del preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino n. 500050, emesso, anche a valere quale comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del predetto patentino n. 500050 e contestuale revoca/soppressione del patentino n. 603217 (così nel testo), dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige – Sezione Operativa Territoriale di Verona, prot. /RU, in data 22/12/2020, a firma del delegato del Responsabile della Sezione Giochi e Tabacchi;
- di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di LO AL AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente, che gestisce in Asiago un pubblico esercizio di somministrazione all’insegna Caffè Nazionale, ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto, previo preavviso, ha rigettato l’istanza di rinnovo del patentino per la vendita generi di monopolio e ha disposto la soppressione del patentino, in considerazione della insufficiente distanza (93 metri invece di 100 metri) dalla rivendita di aggregazione più vicina e dell’insussistenza di particolari esigenze di servizio giustificative della deroga al criterio distanziale.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione della disciplina di settore e difetto di istruttoria e di motivazione in quanto, in sostanza: - il rigetto impugnato si fonderebbe su di un erroneo calcolo della distanza tra l’esercizio in questione e la rivendita di generi di monopoli: nel provvedimento impugnato si afferma che tale distanza è di 93 metri, in luogo dei 100 minimi prescritti, ma tale calcolo sarebbe errato, come risulterebbe dalla relazione tecnica depositata in giudizio, secondo la quale la distanza tra la rivendita di aggregazione n.5 e l’esercizio della ricorrente sarebbe di metri 147,70, per il percorso pedonale più breve; metri 169,20, per il percorso pedonale alternativo e di metri 102,00 in linea d’aria; - non sarebbe stato comunque adeguatamente considerato il dato relativo all’alta affluenza turistica nel Comune di Asiago; - non sarebbero sufficientemente motivate le ragioni del diniego a fronte di una situazione di esigenze di servizio e di localizzazione degli esercizi immutate rispetto al precedente rilascio del patentino.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata contrastando le avverse pretese.
Si è costituito in giudizio il titolare della rivendita di aggregazione n. 5, in adesione e a sostegno delle pretese della ricorrente.
Con ordinanza n. 221 del 2021, il Collegio ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., in ordine alla effettiva distanza tra l’esercizio della ricorrente e la rivendita di aggregazione n. 5 di Asiago, incaricando dell’incombente istruttorio il Responsabile del Comando della Polizia Locale del Comune di Asiago o un suo delegato, appartenente allo stesso ufficio e dotato delle necessarie competenze, e ha rinviato la causa, per l’ulteriore trattazione, alla camera di consiglio del 7 luglio 2021, sospendendo, nelle more, l’efficacia del provvedimento impugnato.
In data 9 giugno 2021, il Comando della Polizia Locale del Comune di Asiago ha depositato il verbale di verificazione, da cui emerge che, dalla misurazione effettuata in loco, la distanza pedonale tra l’esercizio della ricorrente e la rivendita di aggregazione n.5, diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, è superiore, per tutti e tre i percorsi effettuati, alla distanza minima di 100 metri, prescritta dalla disciplina in materia.
L’Amministrazione resistente ha preso atto di tale misurazione ma ha insistito per il rigetto del ricorso, affermando che, comunque, l’Ufficio, tenuto conto della natura complementare del patentino rispetto alla rivendita, avrebbe valutato come non sussistente, in sede di rinnovo: “la necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie” (art. 7 D.M. 38/2013 come modificato da D.M.51/2021)”.
La ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l’annullamento del provvedimento.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso è fondato e va accolto, essendo l’Amministrazione incorsa in un evidente difetto di istruttoria e di motivazione nel negare il rinnovo del patentino la vendita generi di monopolio in questione, considerato che:
- come emerge dal verbale del verificatore, la distanza tra l’esercizio della ricorrente e la rivendita di aggregazione, n. 5 in Asiago, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, è superiore alla distanza minima di 100 metri prescritta, per cui viene meno il presupposto essenziale sulla cui base l’Amministrazione ha motivato il rigetto del rinnovo del patentino;
- nel provvedimento impugnato, inoltre, l’insussistenza di particolari esigenze di servizio non costituisce un ulteriore motivo di diniego a sé stante, bensì è richiamata con riferimento all’art.9, comma 4, del D.M. n.38 del 2013 e alla possibilità di deroga ai criteri minimi previsti;
- le argomentazioni dell’Amministrazione resistente, che ha insistito comunque per il rigetto del ricorso, affermando nelle sue difese che “ per effetto dalla modifica dell’art. 24 comma 421 del D.L. 98/2011 intervenuta con l’art. 4 comma 1 della Legge 3 maggio 2019 n. 37 “Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW”, ai fini del rilascio e del rinnovo dei patentini il criterio della distanza non costituisce un criterio assoluto, sicché l’Ufficio – tenuto conto della natura complementare del patentino rispetto alla rivendita – ha valutato come non sussistente, in sede di rinnovo: “la necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie” ( art. 7 D.M. 38/2013 come modificato da D.M.51/2021) ”, non sono, infatti, rinvenibili nel provvedimento impugnato e costituirebbero una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, a favore di parte ricorrente, mentre vadano compensate nei confronti del titolare della rivendita di aggregazione n. 5, che, pur evocato in giudizio quale possibile controinteressato, è intervenuto in giudizio a sostegno delle ragioni di parte ricorrente, con una limitata attività difensiva sostanzialmente ripetitiva delle censure dedotte da quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Spese compensate nei confronti del titolare della rivendita di aggregazione n. 5.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO