Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato in [...], il Parte_1 C.F._1
10/07/1963, residente in [...]49 20872 CORNATE
D'ADDA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
PICASSO DANIELA (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3
il 11/12/1968, residente in [...]24/N/8 16154 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PICASSO
DANIELA (C.F. , che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 17/05/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 16.12.2004 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 17/05/2003 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1
la somma di Euro 100,00=(cento/00), oltre Istat, quale Parte_2
contributo al mantenimento del figlio maggiorenne nato a [...] il 10 Per_1
2 ottobre 2003 (diplomato con attività lavorativa occasionale), entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico del predetto importo sul conto corrente bancario della sig.ra Inoltre, Parte_2
il sig. si obbliga a rimborsare il 50% delle spese straordinarie, Parte_1
secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Genova.
2) Nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi.
3) I coniugi dichiarano di aver risolto con apposito strumento ogni eventuale altro loro rapporto di natura economico finanziaria e patrimoniale, nulla pretendendo/potendo pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e comunque rinunciando entrambi, l'uno nei confronti dell'altro (ed entrambi accettando l'altrui rinuncia) per quanto possa occorrere a ogni ulteriore domanda accessoria e/o pretesa anche se mai fatta valere prima d'ora anche solo connessa e o collegata derivante anche implicitamente con i fatti e le domande oggetto del presente giudizio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003, Numero 245, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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