Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 60/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CERASE FRANCESCA, CP_1 C.F._1
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CERASE CP_2 C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 09/01/2025;
- rilevato che sono nati a Modena i figli e in data 02/03/2014; Per_1 Per_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 31/03/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 6
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione anagrafica presso la madre nella propria residenza in Modena (MO), in Via T.
Pelloni n. 34;
2. I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sui figli minori per quanto riguarda le questioni di straordinaria amministrazione (con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse riguardo ai minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi) mentre, ciascun genitore, eserciterà separatamente ed autonomamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. In particolare, i ricorrenti, condividendo in pari misura la responsabilità genitoriale, si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la residenza, l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie per i figli (con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé i minori dovrà preventivamente informare l'altro su eventuali visite mediche ed esami ai quali i minori dovranno essere sottoposti e sulle relative anamnesi e diagnosi, fermo restando che, in caso di irreperibilità dell'altro, ciascun genitore potrà adottare le decisioni urgenti necessarie ed opportune).
3. Quanto alla disciplina delle frequentazioni con figli e , in ossequio al Per_1 Per_2
principio della bigenitorialità, i genitori decidono di optare per una divisione dei tempi di permanenza, che vengono così determinati:
a) Nella prima settimana: la madre lunedì mattina accompagnerà i figli a scuola e li riprenderà all'uscita, quindi passando con loro il pomeriggio e la sera e la giornata del martedì, riaccompagnandoli il mercoledì mattina a scuola. Il mercoledì il padre preleverà i figli al termine dell'orario scolastico e li terrà con sé il pomeriggio e la sera e il giovedì, con pernottamento presso la casa dello stesso e il venerdì li riporterà a scuola alla mattina. Sarà poi la madre ad andare a prendere i figli all'uscita da scuola, tenendoli con sé il weekend, sino al lunedì mattina, quando avrà cura di ricondurli a scuola all'inizio dell'orario scolastico.
b) Nella seconda settimana: la madre terrà con sé i figli lunedì dall'uscita della scuola, quindi passando con loro il pomeriggio e la sera e la giornata del martedì e del mercoledì, riaccompagnandoli il giovedì mattina a scuola. Sarà poi il padre ad andare a prendere i figli all'uscita da scuola il giovedì, tenendoli con sé per tutto il weekend, sino alla pagina 2 di 6 domenica sera, quando avrà cura di ricondurli a casa per l'ora di cena.
Nei periodi di astensione scolastica o durante le feste, gli scambi avverranno presso la casa dell'altro genitore. Il suddetto calendario potrà subire variazioni, solamente in presenza del consenso di entrambi i genitori e sempre nel supremo interesse di e nel rispetto Per_2 Per_1
degli impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi, nonché delle aspirazioni e desideri dei minori.
4. Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, entrambi potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanze di almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere previamente concordati, entro la data del 31 marzo di ogni anno. Resta inteso che entrambi i genitori hanno la facoltà di poter chiamare o videochiamare i figli mentre questi ultimi si trovano in vacanza con l'altro genitore.
Nell'ipotesi in cui i genitori abbiano a disposizione la/le medesima/e settimana/e di ferie gestiranno il periodo suddividendolo tra loro, in modo che ogni genitore abbia a disposizione lo stesso numero di giorni.
In ogni caso i genitori dovranno, previamente e reciprocamente, comunicarsi il luogo e il recapito del posto scelto per la villeggiatura insieme ai figli e ciascuno provvederà ai relativi costi.
5. Durante le vacanze Natalizie, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli 7 (sette) giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale e il 31/12 o il Capodanno. Per il 2024 la madre potrà trascorrere con i figli la Vigilia e il periodo dal 26 al 31 dicembre;
il padre, potrà trascorrere con i figli il giorno di Natale e il periodo dal 1 al 6 gennaio. Tale regime si applicherà in modo alternato, di anno in anno.
Durante il periodo in argomento, sfruttando il periodo di sospensione scolastica, ciascun genitore potrà organizzare e trascorrere un periodo di vacanza, anche di più giorni consecutivi, comunque non più di una settimana, che, se effettuato, dovrà essere previamente concordato tra le parti entro e non oltre la data del 15 novembre dell'anno di riferimento.
6. Durante le vacanze Pasquali, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli 3 (tre) giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
7. I figli, ogni anno, trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori.
8. I figli, ogni anno, trascorreranno il giorno del compleanno della madre con la sig.ra CP_1
ed il giorno del compleanno del padre con il signor CP_2
9. Il Signor si obbliga a corrispondere alla RA , entro il giorno 15 di ogni CP_2 CP_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 650,00, da rivalutarsi pagina 3 di 6 annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate.
10. Quanto alle spese straordinarie, esse sono individuate sulla base del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena e qui di seguito elencate, a mero titolo esemplificativo:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In parziale deroga rispetto al protocollo di cui sopra, le spese mediche dei figli minori saranno a carico al 100% del signor in quanto coperte dalla propria polizza assicurativa sanitaria. CP_2
Qualora venga meno tale copertura le spese mediche saranno equamente divise tra i genitori come sopra specificato.
In ulteriore parziale deroga rispetto al protocollo di cui sopra, per quanto riguarda le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, in particolare le spese per il centro estivo pagina 4 di 6 dei figli minori, queste saranno a carico al 50% di ciascun genitore, se in accordo. Quando in disaccordo, qualora un genitore voglia far frequentare ai figli il centro estivo e l'altro genitore non sia in accordo in relazione a determinate settimane, solo in questo caso, il genitore proponente si accollerà al 100% le relative spese e l'altro genitore ne sarà ritenuto esente. A titolo di esempio, per il
2025, i genitori concordano già che i figli verranno iscritti e frequenteranno il centro estivo per due settimane indicativamente dal 16 giugno al 27 giugno 2025 e le relative spese saranno a carico al 50% di ciascun genitore. Per quanto riguarda le residue settimane delle vacanze scolastiche estive (dal 30 giugno al 15 settembre 2025), per una parte i minori frequenteranno il centro estivo con spese a carico del genitore che lo riterrà necessario e per la restante parte i figli minori saranno accuditi dalla madre o dal padre o dai nonni materni o paterni o da persone da loro delegate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11. Quanto all'assegno unico universale, i Signori e concordano che CP_1 CP_2
l'emolumento (il cui importo sarà, come per legge, determinato dall'Ente competente) verrà percepito dalla RA nella misura del 100%. CP_1
12. Con riferimento all'abitazione dove la coppia viveva in costanza di convivenza more uxorio, sita nel Comune di Modena (MO), Via T. Pelloni n. 34, int. 4, cointestata tra le parti, sarà assegnata alla RA , che continuerà a vivere all'interno, ivi mantenendo la CP_1
propria residenza unitamente a quella dei figli minori e . Per_1 Per_2
13. L'abitazione della coppia, di cui al punto precedente, resterà cointestata tra le parti. Le spese di ordinaria amministrazione saranno a carico della RA , mentre quelle di CP_1
straordinaria amministrazione verranno corrisposte dalle parti al 50% ciascuno. Le spese condominiali, invece, verranno ripartite ai sensi di legge.
14. Con riferimento alle utenze relative all'abitazione in argomento, che sono attualmente intestate al Signor la RA provvederà alle rispettive volture portando tutto in capo CP_2 CP_1
a sé. La RA provvederà, inoltre, alla domiciliazione sul proprio conto corrente dei CP_1 costi di cui al presente punto, nulla lasciando gravare sull'ex compagno.
pagina 5 di 6 15. I genitori si autorizzano reciprocamente fin da ora al rilascio delle carte di identità valide per l'estero e dei passaporti, sia per sé stessi che per i figli minori.
16. La RA e il Signor dichiarano di avere così regolato i propri rapporti di CP_1 CP_2
carattere patrimoniale–economico e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, diritto o ragione.
17. Le parti concordano che le condizioni ivi indicate abbiano valenza dalla firma del presente accordo, quindi antecedentemente alla data di udienza che verrà fissata”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 CP_2 il 10/09/1981
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6