Ordinanza 13 dicembre 2024
Massime • 1
La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo.
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A cura della Redazione. La mediazione demandata senza limiti soggettivi deve coinvolgere tutte le parti del processo, comprese le parti chiamate in garanzia. Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Bolzano nella sentenza n. 1058/2025. Il caso: Una Compagnia di assicurazioni agiva in surroga ex art. ?1916 c. c. per il recupero di €?325. 365,63, corrisposti al proprio assicurato, Tizio, a seguito di un incendio ... Leggi tutto… Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 26725/2025, pubblicata il 4 ottobre 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla costituzione dell'appellante mediante il deposito di copia cartacea dell'atto di appello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/12/2024, n. 32454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32454 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro -) UG AN, TT LA, TT AU, TT DO;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 11 novembre 2022 n. 3335; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2017 UG AN, NO LA, NO AU e NO DO intimarono a NO TT sfratto per morosità, citandolo per la convalida dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A fondamento del ricorso dedussero di avere concesso in locazione a NO TT un immobile sito a S. Angelo in Formis (CE) con atto del 30.5.2012 e decorrenza dal 1° giugno 2012, e che il conduttore era moroso nel pagamento di 56 canoni. Oggetto: mediazione obbligatoria - violazione del termine di 15 gg. ex art. 5 d. lgs. 28/10 - conseguenze - improcedibilità della causa - esclusione - condizioni. Civile Ord. Sez. 3 Num. 32454 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 13/12/2024 N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 2 2. NO TT si costituì negando la morosità. Dedusse che il negozio qualificato dai ricorrenti come “contratto di locazione” non era tale, ma era solo una puntuazione preparatoria di un futuro accordo mai concluso. In subordine chiese: -) che il suddetto contratto del 30.5.2012 fosse qualificato come “transazione” ex art. 1965 c.c., e fosse dichiarato nullo per mancanza di causa o almeno annullabile per temerarietà, ex art. 1971 c.c.; -) la condanna degli intimanti al rimborso in suo favore di varie somme di denaro: sia per avere restaurato a proprie spese immobili degli intimanti, sia per avere per conto o nell’interesse degli intimanti pagato vari creditori di essi, transigendo le relative controversie. 3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza 20.4.2017 negò la convalida dello sfratto, ordinò la conversione del rito e fissò alle parti termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione di cui al d. lgs. 28/10. Quindi, con sentenza, 14.11.2018 n. 3368 dichiarò improcedibili ambo le contrapposte domande, sul presupposto che nessuna delle parti aveva avviato la procedura di mediazione. La sentenza fu appellata da NO TT in via principale, e da UG AN, NO LA, NO AU e NO DO in via incidentale. 4. Con sentenza 11.11.2022 n. 3335 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame principale proposto da NO TT, ed accolse quello incidentale. La Corte d’appello ritenne che il termine fissato dal Tribunale a NO TT per dare avvio alla procedura di mediazione in merito alle proprie domande riconvenzionali fosse perentorio;
che NO TT non lo rispettò; che di conseguenza correttamente il Tribunale ritenne le sue N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 3 domande riconvenzionali improponibili, a nulla rilevando che la mediazione fu comunque tentata, e portata (infruttuosamente) a termine prima dell’udienza cui il Tribunale, nel fissare il termine suddetto, aveva rinviato la causa. Dopo avere stabilito ciò (pp.
6-10 della sentenza d’appello) la Corte d’appello esaminò comunque nel merito tutte le deduzioni svolte da NO TT nell’atto d’appello, ivi comprese le domande riconvenzionali riproposte in appello di annullamento della transazione e condanna al pagamento di somme di denaro. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da NO TT con ricorso fondato su due motivi. UG AN, NO LA, NO AU e NO DO non risultano avere notificato controricorso, ma risultano avere depositato una memoria (avente i contenuti di un controricorso). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata da UG AN, NO LA, NO AU e NO DO in data 20 settembre 2024 ed intitolata “Memoria di trattazione ex art. 378 c.p.c.”. Le parti controinteressate al ricorso infatti sono rimaste intimate, e non hanno depositato alcun controricorso nel termine stabilito dall’art. 370 c.p.c.. Il mancato deposito del controricorso preclude la possibilità di compiere altri atti del giudizio di legittimità, salva la partecipazione alla discussione in pubblica udienza quando il giudizio sia celebrato in tale forma (ex permultis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2599 del 29/01/2024; Sez. 3 - , Sentenza n. 4049 del 09/02/2023; Sez. 5 - , Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021). 2. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente. N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 4 Con essi è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato il giudizio di primo grado di improcedibilità delle domande (qualificate dal giudice di merito) “riconvenzionali”, proposte da NO TT. Deduce il ricorrente che il termine previsto dall’art. 5, comma 1, quarto periodo, del d. lgs.
4.3.2010 n. 28 (nel testo applicabile ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. 149/22), non è un termine perentorio, e che in ogni caso la circostanza che la mediazione sia comunque iniziata, e si sia infruttuosamente conclusa prima della dell’udienza cui il giudice ha rinviato la causa, era circostanza di per sé sufficiente a soddisfare la ratio legis e rendere procedibile la domanda. 2.1. La censura è fondata, a prescindere da qualsiasi rilievo sulla correttezza della qualificazione delle difese svolte in primo grado da NO TT come “domande riconvenzionali”, piuttosto che come meri accertamenti incidentali ex art. 34 c.p.c.. Infatti l’affermazione del Tribunale e della Corte d’appello, secondo cui sarebbe improcedibile la domanda riconvenzionale non preceduta da mediazione iniziata entro il termine di 15 gg. di cui all’art. 5, comma 1, quarto periodo, d. lgs. 28/10 è erronea in diritto sotto tre aspetti. 2.2. In primo luogo è erronea l’affermazione secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere preceduta da mediazione, in virtù di quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, pronunciata ex art. 363 bis c.p.c., secondo cui “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali”. 2.3. In secondo luogo, non è condivisibile l’affermazione secondo cui la domanda (qualsiasi domanda: principale o riconvenzionale) sarebbe improcedibile se la mediazione ordinata dal giudice non venga iniziata nel N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 5 termine di 15 gg. previsto dall’abrogato quarto periodo del primo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/10, anche nell’ipotesi in cui la mediazione si fosse comunque conclusa prima dell’udienza cui il processo è stato rinviato contestualmente alla fissazione di quel termine. 2.4. Stabiliva infatti l’art. 5 cit. ne testo applicabile ratione temporis: “il giudice (…) fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di [tre mesi] quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. Lo scopo della norma è favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità. Se quindi le parti cercano una mediazione senza riuscirvi, e la mediazione si concluda con un nulla di fatto prima che il processo riprenda il suo corso, lo scopo della norma è raggiunto ed il processo è procedibile. In questi casi infatti ben poco rilievo potrà avere la circostanza che la mediazione sia stata iniziata prima o dopo la scadenza del termine di 15 giorni di cui al vecchio testo dell’art. 5 d. lgs. 28/10 (termine, non a caso, abrogato dal d. lgs. 149/22). Quel che conta ai fini della ratio legis è il momento in cui la mediazione termina, non il momento in cui la mediazione inizia. 2.5. L’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata, per contro, capovolge lo scopo della norma nel suo contrario. Infatti è proprio quando le parti, pur avendo cercato una mediazione, non l’abbiano trovata, che c’è bisogno del giudice. La sentenza impugnata invece, qualificando come “perentorio” il termine di cui all’art. 5, comma primo, vecchio testo, d. lgs. 28/10, è pervenuta al paradossale risultato di negare alle parti una pronuncia sul merito della lite proprio là dove una tale pronuncia era ormai l’extrema ratio. Né va sottaciuto che l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello ha adottato una interpretazione onerosa per le parti, senza vantaggio per N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 6 l’amministrazione della giustizia. Quell’interpretazione, infatti, produce i seguenti effetti paradossali: -) costringe le parti ad una seconda mediazione, nonostante ne abbiano già tentata una (con duplicazione di costi e tempi), ed in assenza di fatti nuovi;
-) eleva al rango di circostanza ad litis ingressum impediens una condotta (iniziare la mediazione dopo il 15° giorno del provvedimento giudiziale di rinvio della causa) che nessun effetto avrebbe avuto sui tempi del processo: -) sperpera l’attività processuale, costringendo le parti ad introdurre una nuova causa. 2.5. In terzo luogo, ma non per ultimo, quand’anche per mera ipotesi si ammettesse che la lettera dell’art. 5 d. lgs. 28/17 non escluda di per sé la rigorosa interpretazione adottata dalla sentenza qui impugnata, tale interpretazione non sarebbe comunque compatibile con l’ordinamento comunitario e con i princìpi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che del diritto comunitario formano parte integrante ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con l.
2.8.2008 n. 130). Tra i princìpi della CEDU “comunitarizzati” viene in rilievo ai nostri fini l’art. 6, § 1, CEDU, ovvero il diritto di accesso alla giustizia. L’interpretazione che di tale norma ha dato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo impedisce di condividere l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello. La Corte EDU infatti ha ripetutamente stabilito che, in caso di ambiguità d’una norma processuale, i giudici degli Stati membri hanno l’obbligo di preferire l’interpretazione che consenta una decisione piena sul merito, piuttosto che l’interpretazione la quale conduca ad un non liquet (così Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42- N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 7 44; Corte EDU, sez. II, 18.10.2016, ES c. Belgio, in causa n. 31517/12, §§ 71-73). Pertanto, anche ad ammettere che l’art. 5 d lgs. 28/10 fosse una norma ambigua, proprio per questa ragione il giudice di merito avrebbe dovuto interpretarla in modo consentaneo alla prosecuzione del giudizio, invece che alla sua conclusione. 2.6. I princìpi appena esposti trovano conferma nella motivazione della già ricordata decisione pronunciata da S.U. 3452/24, là dove si afferma che “i tanti distinguo [sulla necessità della previa conciliazione rispetto alle domande riconvenzionali] rivelano l’imbarazzo, percepito dalle stesse decisioni che li propongono, di ritardare il processo con ulteriori oneri, quando le parti comunque non siano addivenute ad un accordo bonario palesando una indisponibilità al riguardo”. Il che è esattamente quanto è accaduto nel presente giudizio: il Tribunale ad aprile del 2017 fissò alle parti 15 giorni per tentare la mediazione, e rinviò la causa ad ottobre dello stesso anno. La mediazione fu tentata da NO TT il 23 maggio, e non andò a buon fine per espressa indisponibilità dichiarata dal legale delle controparti. La mediazione si concluse a luglio del 2017, cioè tre mesi prima della successiva udienza. Dunque nessun frutto le parti, il giudicante o l’amministrazione della giustizia avrebbero potuto trarre dalla tempestiva introduzione della procedura di mediazione, posto che essa comunque non è andata a buon fine. In conclusione, reputa la Corte che le misure alternative alla giurisdizione, anche quando imposte a pena di improcedibilità, restino pur sempre degli strumenti rispetto al fine di deflazionare il contenzioso, e non debbano trasformarsi in totem da idolatrare. 3. Tutte le restanti censure formulate dal ricorrente sono inammissibili per difetto di rilevanza. N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 8 Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato - anche a Sezioni Unite - che quando il giudice di merito dichiari inammissibile od improcedibile una domanda od una impugnazione, si spoglia per ciò solo della potestas iudicandi circa il merito di essa, sicché tutte le ulteriori considerazioni o statuizioni sul merito della controversia da lui svolte debbono ritenersi tamquam non essent, e non vi è necessità per il soccombente di impugnarle (così Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 - 01; Sez. U - , Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019, Rv. 656074 - 01). 4. La causa va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, la quale tornerà ad esaminare l’appello proposto da NO TT applicando il seguente principio di diritto: “la circostanza che la mediazione imposta dalla legge a pena di improcedibilità della domanda sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1, quarto periodo, d. lgs 28/10 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d. lgs. 149/22), non rende improcedibile la domanda, se la mediazione si sia comunque infruttuosamente conclusa prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio”. 5. La cassazione della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto improcedibile la domanda proposta da NO TT comporta, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., la caducazione della sentenza d’appello anche nella parte in cui ha deciso, accogliendolo, sull’appello incidentale proposto da UG AN, TT LA, TT AU e TT DO.
P.q.m.
(-) accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
dichiara inammissibili i restanti motivi;
N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 9 (-) dichiara caducata, ex art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il gravame proposto da UG AN, TT LA, TT AU, TT DO;
(-) rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile