Sentenza 26 settembre 2017
Massime • 1
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
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L'intimazione stragiudiziale di pagamento è un atto idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 cc. Questo il principio espresso dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n.920/2025, pubblicata il 1 aprile 2025, che nel confermare la decisione di primo grado, è ritornata ad affrontare il rapporto tra la clausola c.d. a prima richiesta e la decadenza di cui all' 1957 c.c. nell'ambito della fideiussione. In particolare, la Corte, in adesione all'orientamento di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078) ha ribadito che “ laddove la fideiussione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/09/2017, n. 22346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22346 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2017 |
Testo completo
ORIGINALE 22346-20 17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA GARANZIA O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA RICHIESTA E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICHIAMO DELL' ART. 1957 TERZA SEZIONE CIVILE C.C. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5168/2015 Presidente Dott. ROBERTA VIVALDI Cron.
1.22346 Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere 1. 0.1. Rep. Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI Ud. 12/06/2017 Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO PU Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5168-2015 proposto da: GE S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI, in persona ELl'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore MASSIMO FIORI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio ELl'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la 2017 difende unitamente 1336 rappresenta e DOMENICO CAPUTI giusta procura all'avvocato speciale in calce al ricorso;
1 - ricorrente-
contro
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. quale cessionaria ELl'intero portafoglio, in persona EL Dirigente Procuratore Dott. GIUSEPPE MARIO D'AVENIO nella qualità di legale rappresentante preposto ELla sede secondaria italiana di AT Credit Insurance N.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio ELl'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO NAPOLEONI giusta procura speciale in calce al controricorso;
COMUNITA' MONTANA DEL SAVUTO-GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona EL Commissario Straordinario Dott. CARMINE ΜΑΙΟ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO, 16, presso lo studio ELl'avvocato MASSIMO CARAVETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato RINALDO TALARICO giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrente nonchè
contro
ASTALDI SPA, IMPREPAR IMPREGILO 2 PARTECIPAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1515/2014 ELla CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/10/2014; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 12/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
Udito il P.M. in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha chiesto il rigetto 1° e 2° motivo;
accoglimento 3° motivo;
udito l'Avvocato DOMENICO CAPUTI;
udito l'Avvocato RINALDO TALARICO;
udito l'Avvocato SAVERIO GIANNI per ELega;
3 R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) FATTI DI CAUSA 1. La OG S.p.a. OS AL ha proposto ricorso per cassazione contro la NI MO EL AV, la Atriadus Credit Insurance N.V. (già S.I.C. Società Italiana Cauzioni S.p.A.), la Astaldi - S.p.A. (già Italstrade S.p.A.) e la Imprepar - LO Partecipazioni S.p.A., avverso la sentenza ELla Corte d'Appello di Catanzaro EL 27 ottobre 2014, che, provvedendo sull'appello principale ELla NI MO EL AV e su quello incidentale condizionato, ha accolto totalmente il primo e parzialmente il secondo e, in riforma ELla sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Cosenza nel marzo EL 2007, ha rigettato l'opposizione proposta dalla S.I.C. e poi coltivata dalla AT contro un decreto ingiuntivo emesso da quel Tribunale nel giugno EL 2008 in favore ELla NI MO ed ha condannato la OG al pagamento ELla somma di € 641.377,41 a favore ELla AT.
2. La vicenda decisa dal Tribunale originava dall'opposizione, proposta dalla SIC, avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla NI MO EL AV, in forza ELla fideiussione prestata a favore ELla OG, quale società facente parte di un'A.T.I. assegnataria dei lavori di appalto ELla strada a scorrimento veloce Medio AV-Piano Lago. Con l'opposizione al decreto la SIC conveniva in giudizio la GE, quale società garantita, e le altre partecipanti all'A.T.I, cioè le allora RA s.p.a. ed LO s.p.a. All'esito ELl'istruzione e dopo l'emissione di un'ordinanza- ingiunzione ai sensi ELl'art. 186-ter cod. proc. civ. a favore ELla SIC ed a carico ELla sola GE per l'importo di € 641.377,81 in relazione all'avvenuto pagamento di detta somma, il Tribunale cosentino, previa qualificazione ELla fideiussione, al contrario di quanto sostenuto dall'opposta, non già come contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, bensì come fideiussione soggetta al primo comma ELl'art. 1957 cod. civ., accoglieva l'opposizione ELla SIC (con caducazione EL decreto opposto e ELl'ordinanza de qua), ritenendo che l'azione 3-b Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) proposta con il ricorso monitorio fosse stata esercitata tardivamente ai sensi di quella norma, non potendosi ritenere utile ad impedire la decadenza di cui ad essa la richiesta di pagamento stragiudiziale EL dicembre 1997, per non essere stata convenuta, all'atto EL richiamo nel contratto ELla citata norma, l'equivalenza di essa alla domanda giudiziale. Il Tribunale, invece, dichiarava "prive di effetti" le domande proposte verso le altre società, per essere esse subordinate all'eventuale dichiarazione di sussistenza ELl'obbligazione nei confronti ELla SIC.
3. Al ricorso per cassazione hanno resistito con separati controricorsi la NI MO EL AV e la AT Credit Insurance N.V.
4. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1939, 1945 e 1957 c.c. ai sensi ELl'articolo 360 comma 1, n. 3) c.p.c.", nonché "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi ELl'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.". Vi vengono svolte due gradate censure.
1.1. Con la prima si critica la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto di qualificare la polizza fideiussoria come garanzia a prima richiesta. Secondo la ricorrente la Corte d'Appello di Catanzaro si sarebbe limitata ad affermare la natura di garanzia a prima richiesta ELla polizza fideiussoria, ritenendo il testo ELl'accordo inequivoco, ma tale qualificazione sarebbe invece smentita dal contenuto ELl'accordo con cui venne conferita la garanzia. Per dimostrare questo assunto la ricorrente riproduce la clausola di cui all'art. 5 ELle condizioni di polizza. Essa nel primo comma dispone che: il pagamento ELle somme dovute in base alle presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento ELla richiesta scritta EL 3-In Est. Cons Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) Beneficiario, restando inteso che, ai sensi ELl'art. 1944 c.c., la Società non godrà EL beneficio ELla preventiva escussione EL contraente.>>. Nel secondo comma prevede che: Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno EL preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.>>. Il terzo comma è EL seguente tenore: Fermo restando quanto disposto agli art. 2 e 3, si pattuisce che il termine di sei mesi di cui al primo comma ELl'art. 1957 c.c., decorre dalla data di approvazione definitiva degli atti di collaudo dei lavori ovvero in caso di anticipata risoluzione EL contratto per fatto o colpa EL contraente dalla data di approvazione degli atti di collaudo ELla parte dei lavori eseguiti.>>.
1.1.1. L'esegesi ELla polizza nel senso che essa abbia avuto natura di garanzia a prima richiesta viene contraddetta dalla ricorrente con le seguenti osservazioni: a) il primo comma ELla clausola riportata prevedrebbe esclusivamente la fissazione di un termine dalla richiesta scritta, entro il quale la società garante deve corrispondere il risarcimento al beneficiario, nonché la previsione ELl'esclusione EL beneficio di escussione in capo alla garante;
b) il secondo comma riguarderebbe esclusivamente, con la dicitura "il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente", il preventivo avviso da parte ELla garante alla propria garantita e da esso non si potrebbe inferire, come aveva prospettato la difesa ELla NI MO EL AV, la natura di garanzia a prima richiesta ELla polizza;
c) il terzo comma concernerebbe solo la pattuizione ELl'applicabilità ELl'art. 1957 cod. civ. A tali asserti segue l'affermazione che la Corte Catanzarese, chiamata ad interpretare il contratto secondo la comune intenzione ELle parti, in violazione degli artt. 1362, 1945 1 957 c.c., con asserzione assolutamente apodittica e EL tutto carente di argomentazione motivazionale >> sarebbe pervenuta ad individuare la natura di garanzia 4 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) a prima richiesta ELla polizza senza che esistessero elementi di fatto concretamente accertati>> che giustificassero quella qualificazione.
1.1.2. La censura è inammissibile in primo luogo perché EL tutto generica e carente ELl'attività argomentativa in iure che escluderebbe che sia corretta la lettura ELla clausola contrattuale nel senso ELla natura a prima richiesta ELl'obbligazione di garanzia. Invero, postulare che i commi ELl'art. 5 prevedono quello che prevedono ed inferire in modo assertorio che in essi non si coglie alcunché che esprima la natura ELla garanzia ritenuta dalla sentenza impugnata, astenendosi dallo spiegare in particolare - dato che si pone un problema di esegesi contrattuale e si è indicata come violata espressamente la norma ELl'art. 1362 cod. civ. come e perché e secondo quale dei criteri esegetici ch'essa prevede non sarebbe consentita e corretta quella esegesi, si risolve proprio nello svolgimento EL motivo in modo assolutamente privo EL requisito ELla specificità, la cui osservanza avrebbe richiesto tale spiegazione. Non solo: la genericità ELla prospettazione si coglie anche perché, essendo il criterio ELl'art. 1362 cod. civ. solo uno dei criteri esegetici c.d. soggettivi e risultando l'art. 5 composto da più previsioni contrattali, bene si sarebbe dovuto argomentare ponendo in collegamento ogni comma ELla clausola contrattuale con gli altri e procedendo all'applicazione EL criterio ELl'art. 1363 cod. civ. Ancora: bene si sarebbe dovuto evocare il criterio c.d. intermedio fra quelli soggettivi e quelli oggettivi, rappresentato dall'art. 1366 cod. civ. L'assoluta carenza argomentativa EL motivo sotto i profili indicati lo rende, già sulla base ELla sua lettura e senza che occorra confrontarsi con la sentenza impugnata, EL tutto aspecifico e come tale inammissibile, giusta il principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 EL 2005, ribadito da numerose conformi, ed ora da Cass., Sez. Un., n. 7074 EL 2017. 5 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) 1.1.3. La censura risulta, poi, inammissibile ulteriormente se la si confronta con la motivazione ELla sentenza impugnata: essa, infatti, si occupa di motivare la qualificazione ELla garanzia a prima richiesta con considerazioni specifiche che iniziano dal decimo rigo ELla pagina 8 e terminano con il diciassettesimo rigo ELla pagina successiva, dopo il quale viene affrontato il problema ELla previsione ELl'applicabilità ELl'art. 1957, primo comma, cod. civ. Il motivo afferma, dunque, in modo EL tutto privo di fondamento che la Corte calabrese non avrebbe motivato ed anzi la mancanza di critica ELla motivazione esistente, si risolve in una ulteriore ragione inammissibilità, alla stregua EL principio di diritto di cui a Cass. n. 359 EL 2005, condiviso da numerose successive, ed ora riaffermato da Cass., Sez. Un. n. 16598 EL 2016. La prima censura è, dunque, inammissibile.
1.2. Con la seconda censura si asserisce che la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 1362 e 1957 cod. civ., pur nella logica ELla qualificazione come garanzia a prima richiesta ELla polizza, avrebbe EL tutto erroneamente sulla base ELl'unico precedente di - questa Corte richiamato, quello di cui a Cass. n. 13078 EL 2008. - affermato che, pur in presenza di specifica legittima previsione, il termine di decadenza, di cui all'art. 1957 cod. civ., entro cui far valere il diritto, si sarebbe dovuto ritenere osservato mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento anziché mediante l'esercizio di azione giudiziale e ciò in conseguenza ELla natura giuridica attribuita al contratto di garanzia. Secondo la ricorrente, viceversa il richiamo dei contraenti alla previsione ELla clausola di decadenza di cui al primo comma ELl'art. 1957 si dovrebbe intendere effettivo, nonostante la qualificazione come garanzia a prima richiesta ELla polizza. Sarebbe infatti consolidato il principio, secondo il quale, una volta adottata dalle parti, la clausola di decadenza spiegherebbe tutti gli effetti suoi propri in modo EL tutto identico, sia che acceda a un contratto autonomo di garanzia, sia che cn 8= 6 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) acceda a un contratto che tale natura non abbia. In questa logica si sostiene che erroneamente la previsione EL termine “istanza", di cui al primo comma ELl'art. 1957 cod. civ. sarebbe stata equiparabile alla quella EL termine "richiesta". Da tanto si inferisce che la richiesta informale di pagamento avanzata dalla comunità montana verso la SIC il 9 dicembre 1997 non aveva potuto assolvere all'onere di cui a detta norma.
1.2.1. La seconda censura è priva di fondamento. Il Collegio intende dare continuità al precedente EL 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione anche al di là ELl'esauriente motivazione ELla sentenza impugnata, ELla quale nuovamente ci si è disinteressati nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione EL primo comma ELl'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio ELl'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi ELla norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento ELl'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio ELl'azione in giudizio la dimostrazione EL bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto ELl'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da 7 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) una richiesta di adempimento ELl'obbligo di garanzia in ragione ELl'inadempimento EL debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausla contrattuale di un richiamo EL paradigma ELl'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio ELl'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione EL caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta ELla garanzia, l'impedimento ELla decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.
1.3. Il primo motivo è, dunque, rigettato.
2. Con il secondo motivo si deduce "nullità ELla sentenza Violazione ELl'art. 112 c.p.c. ai sensi ELl'articolo 360, comma 1, n. 4) c.p.c. - Violazione ELl'art. 111 ELla Costituzione (tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati) degli artt. 112 e 132 c.p.c. hai sentito art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c. Omessa motivazione circa- un fatto controverso e decisivo per il giudizio.”. Ci si duole che la corte catanzarese abbia disatteso la prospettazione, con cui la ricorrente aveva sostenuto, in replica all'appello principale ELla NI MO EL AV (che aveva chiesto la riforma ELla sentenza EL Tribunale di Cosenza e aveva insistito per il rigetto ELl'opposizione al decreto inventivo), che, a tutto voler concedere, si sarebbe dovuto riconoscere dovuta alla NI una somma pari a lire 17.177.214. L'illustrazione EL motivo riproduce le conclusioni ELla comparsa di risposta di primo grado in cui ciò si era sostenuto;
riproduce, inoltre, quanto si è argomentato nelle pagine 12-13 ELla comparsa di risposta di secondo grado, per sostenere la prospettazione svolta nel suddetto senso, e riproduce ancora la parte ELla comparsa conclusionale in cui detta prospettazione era stata ripresa. Dopo tali riproduzioni, vi si sostiene che la Corte calabrese avrebbe detto omesso ogni riguardo, in violazione EL principio diapprofondimento al 8 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, incorrendo inoltre nel vizio di omesso esame e difetto di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Infatti, la parte motiva ELla sentenza impugnata non avrebbe dedicato alcuno spazio alla questione, sebbene prospettata in primo grado e coltivata in appello anche dalla difesa ELla SIC. Inoltre, la medesima Corte sarebbe incorsa in violazione ELle norme poste a base EL motivo di impugnazione, in quanto avrebbe erroneamente riferito l'eccezione spiegata dalla OG al rapporto intercorrente tra essa e la AT e non già, come prospettato già in primo grado, alla pretesa ELla NI MO EL AV. Per questa ragione sarebbe stato violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c. Si adduce ancora che la motivazione circa la risultanze contabili, mentre apoditticamente avrebbe riconosciuto in capo alla NI MO il credito recato dal monitorio opposto, avrebbe omesso ogni approfondimento sulle inequivoche ammissioni ELla NI MO EL AV nell'atto di appello principale di avere essa già recuperato complessivamente la somma di lire 3.482.583.436 a fronte di una anticipazione erogata per complessive lire 3.499.760.650. 2.1. Il motivo è privo di fondamento.
2.1.1. In primo luogo si deve osservare che la censura di violazione ELl'art. 112 cod. proc. civ. è priva di fondamento per il sol fatto che la Corte territoriale risulta aver esaminato la prospettazione di cui discute il motivo. Infatti a pagina 11 si occupa di tale questione nella seconda, terza e quarta proposizione di cui a detta pagina, così esprimendosi: la tesi secondo la quale l'importo da restituire non avrebbe potuto essere superiore a sole dire 17.177.204, pari alla differenza fra quanto complessivamente dovuto dall'A.T.I. alla NI MO per la restituzione degli acconti (lire 3.499.160.650) e quanto già corrisposto mediante escussione ELle altre garanzie e sugli acconti erogati e 9 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) ulteriori trattenute (lire 3.482.500.136) [...] non ha pregio per due ordini di ragioni. Viene in rilievo, in primo luogo, la clausola contrattuale sottoscritta tra le parti in ragione ELla quale la società garante non avrebbe potuto proporre alcuna eccezione a fronte ELla richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti per l'escussione ELle garanzie a prima richiesta operata dalla società garante. Peraltro, la tesi secondo la quale sussisterebbe soltanto un credito ELla NI MO per poco più di 17 milioni non risulta affatto provata, avuto altresì riguardo all'analitica esposizione dei dati supportata dai documenti versati nel fascicolo ELla odierna parte appellante principale, a mente dei quali sussisteva ancora nei confronti ELla dante causa ELla OG S.p.A. un credito, comprensivo di IVA, pari a lire 770.983.226.>>. Ebbene, come emerge da quanto riportato, la Corte territoriale si è occupata ELla questione cui si riferisce il motivo in esame ed ha fornito una motivazione. Tanto palesa che, avendo provveduto sulla eccezione prospettata dalla ricorrente, risulta pretestuoso imputarle di avere omesso di pronunciare ai sensi ELl'art. 112 cod. proc. civ.
2.1.2. In secondo luogo si rileva che, pur nella prospettiva ulteriore, quella relativa alla violazione ELl'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.," in disparte che la riproduzione ELla motivazione qui effettuata palesa l'assoluta inconsistenza di questa prospettazione, atteso che la motivazione si articola con due gradate argomentazione;
si deve anche rilevare che la prospettazione EL motivo si disinteressa completamente ELla prima ELle due motivazioni fornite, quella che fa derivare l'infondatezza ELl'eccezione direttamente dall'essere la garanzia a prima richiesta. Tanto evidenzierebbe un profilo di inammissibilità ELla motivo per il fatto che si contesta solo una ELle due rationes decidendi fornite dalla Corte.
2.1.3. Ulteriormente si deve anche rilevare che, avendo con la seconda motivazione la Corte territoriale fatto riferimento alle risultanze contabili ELle allegazioni ELla parte appellante per smentire 10 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) il conteggio effettuato dalla ricorrente, sarebbe stato onere ELla stessa articolare il motivo con una puntuale considerazione ELle risultanze ELle produzioni avversarie (anche agli effetti ELl'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.).
3. Con il terzo motivo si deduce "Violazione ELl'art. 112 c.p.c. ai sensi ELl'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. - Violazione ELl'art. 111 ELla Costituzione (tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati) degli artt. 112 e 132 c.p.c. ai sensi ELl'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c. Difetto di motivazione (motivazione apparente, obiettivamente incomprensibile, contraddittoria). Il motivo si riferisce alla riconoscimento ELla pretesa avanzata dall'AT nei confronti ELla ricorrente.
3.1. Si rileva che in sede di appello incidentale condizionato la AT aveva dato atto di avere corrisposto alla NI MO EL AV, durante il corso EL giudizio di primo grado (e precisamente all'udienza EL 14 giugno 2002, in cui la SIC depositava documentazione comprovante l'avvenuto pagamento in favore ELla NI MO EL AV) la somma di euro 641.377,813 in data 22 aprile 2002. Di tale somma la AT aveva chiesto la restituzione con gli interessi e il maggior danno dalla data EL pagamento. Ciò, in aderenza alla pattuizione di polizza, di cui all'art. 6, secondo cui nel regolare i rapporti tra garantita (allora AT ed oggi OG) e garante (allora SIC, oggi AT), si era previsto che "il contraente si impegnava a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza ELla presente polizza per capitale, interessi e spese". Ci si duole che la corte catanzarese abbia condannato la GE OS AL al pagamento in favore ELla AT degli interessi e EL maggior danno a far data dal 9 novembre EL 1990 e si sostiene, circa la data di decorrenza degli interessi e EL maggior danno adottata dalla corte catanzarese, che nessuna motivazione sarebbe stata da essa fornita e neanche nella parte motiva ELla sentenza: in particolare, a pagina 11, si sarebbe affermato solamente che, "versandosi in tema di Est. Cons. Raffaele Frasca กา R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) obbligazione pecuniaria, sulla citata somma a decorrere dal 9 novembre 1990 deve essere calcolata la maggiorazione degli interessi legali ELl'eventuale maggior danno". Poiché la stessa sentenza, nel riportare le conclusioni di AT, riferisce che essa aveva chiesto il riconoscimento degli accessori dal 22 aprile 2002, secondo la ricorrente la decisione ELla corte catanzarese avrebbe allora violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed inoltre avrebbe fornito una motivazione EL tutto apparente ed incomprensibile, non essendosi illustrate in alcun modo le ragioni per cui interessi e maggior danno siano stati fatti decorre dal 9 novembre 1990. Inoltre palese sarebbe la contraddizione con quanto è stato riferito riguardo alle conclusioni preso dall'AT.
3.2. Il motivo, che concerne la statuizione resa a favore ELla AT, è fondato. Dalla stessa sentenza impugnata si evince che gli accessori avrebbero dovuto liquidarsi dal 22 aprile 2002 al soddisfo, come aveva richiesto la AT. Quest'ultima, EL resto, come sottolinea la memoria ELla ricorrente, nel suo implicitamente controricorso lo ha anche riconosciuto.
3.3. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, cassata sul punto e, non occorrendo per decidere nel merito accertamenti di fatto, si può pronunciare al riguardo con la condanna alla decorrenza degli accessori di cui al capo B) EL dispositivo ELla sentenza dal 22 aprile 2002 al saldo.
4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato quanto a primo e secondo motivo. E' accolto quanto al terzo con la conseguente decisione nel merito nei termini indicati. Le spese EL giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra ricorrente e NI MO EL AV. Vanno riliquidate nel rapporto processuale fra ricorrente e AT ed all'uopo si conferma la statuizione per le spese EL giudizio di merito di cui al 12 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5168-15 (p.u. 12.6.2017) capo E) ELla sentenza, mentre, quanto alla fase di cassazione, le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo al valore ELla parte di rapporto processuale oggetto ELla cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione di decorrenza degli accessori sulla somma di cui al capo B) dal 9 novembre 1990. Pronunciando nel merito quanto a tale decorrenza dispone che essa abbia luogo dal 22 aprile 2002 al saldo effettivo. Conferma la statuizione sulle spese correlata alla disposta cassazione parziale e di cui al capo E) ELla sentenza. Condanna la AT alle spese EL giudizio di cassazione, liquidate in euro tremila, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge ed un decimo EL contributo unificato se corrisposto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Terza Sezione Civile il 12 giugno 2017.ཤv0 % Cons, Est. Il Presidente M Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATE 6 SET. 2017.....IN CANCELLERIA Oggi Funzionario Biudiziario Innocenzo BATTISTA ༡༨ Et. Cons. Raffaele Frasca