Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/09/2020, n. 19596
CASS
Sentenza 18 settembre 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 7 luglio 2020. Le parti in causa, da un lato, hanno contestato un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca, sostenendo che gli interessi applicati fossero usurari e chiedendo un risarcimento danni. Dall'altro lato, la banca ha chiesto il rigetto dell'opposizione. La questione centrale riguardava l'onere di attivare la mediazione obbligatoria nel contesto di un'opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha stabilito che tale onere grava sul creditore opposto, contrariamente all'orientamento precedente che lo attribuiva all'opponente. La decisione si basa su considerazioni testuali, logiche e sistematiche, evidenziando che l'opponente, in quanto debitore, non può essere costretto a promuovere un procedimento che non riguarda la sua pretesa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarando l'improcedibilità della domanda principale e riconvenzionale, e revocando il decreto ingiuntivo. La decisione mira a garantire una maggiore certezza giuridica e a preservare il diritto di difesa, evitando che l'inerzia di una parte conduca a conseguenze preclusive per l'altra.

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Massime1

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/09/2020, n. 19596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19596
Data del deposito : 18 settembre 2020

Testo completo