Sentenza 10 febbraio 2023
Massime • 2
La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).
In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
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È pacifico il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale[1]. La giurisprudenza di legittimità ha, pur tuttavia, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari. Si è ritenuto, dunque, che l'art. 58 TUB3, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta …
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Secondo la giurisprudenza di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Pertanto, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito non rappresenta un'eccezione in senso stretto e come tale è aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio[1]. Ciò premesso, è, del pari, consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza …
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Nella specie, l'opposizione si articolava su sette motivi; segnatamente: difetto di legittimazione della parte precettante per carenza di prova del preteso credito; nullità e/o inesistenza del mandato conferito dalla SPV, ex lege 130/1999; contestazione della somma richiesta; illegittimità del contratto di mutuo per violazione di norme imperative di legge; usurarietà del tasso corrispettivo effettivamente applicato al contratto; indeterminatezza delle condizioni del contratto, nonché violazione della normativa sulla trasparenza bancaria. ***** Con riferimento al motivo sub a), il giudice civitavecchiese osserva che l'orientamento in seno alla giurisprudenza di legittimità[1] non sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
altresì non opportuna la trattazione congiunta, avuto riguardo alla già disposta fissazione dei ricorsi in differenti udienze ed all’avvenuto espletamento dei relativi incombenti di Cancelleria. 2. Con il primo motivo si denuncia «nullità della sentenza per violazione dell’art. 281-quinquies, primo e secondo comma, cod. proc. civ.», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, del codice di rito, nonché «violazione del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo (artt. 24 e 111 della Costituzione)». Ad avviso del ricorrente, il giudice di primo grado «ha abusato dei suoi poteri di direzione del processo» allorché ne ha disposto di ufficio la definizione ai sensi dell’art. 281-quinquies, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero secondo il modello della c.d. trattazione mista, in difetto della necessaria istanza di parte, consentendo alla parte opposta la produzione di un documento (l’ordinanza resa sulla istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo) unitamente alla comparsa conclusionale e provvedendo al deposito della sentenza ben oltre il termine di trenta giorni dalla discussione orale della causa. Da ciò il lamentato pregiudizio al diritto di difesa. 2.1. La doglianza è inammissibile. Al fine di disattendere l’appello in parte qua lamentante l’erroneo svolgimento della fase decisoria, la Corte territoriale ha svolto plurime argomentazioni, ciascuna delle quali idonea, ex se considerata, a giustificare il dictum adottato. Più specificamente, la sentenza gravata ha ritenuto: (a) l’equipollenza tra i modelli decisionali a trattazione scritta ed a trattazione mista, escludendo così qualsivoglia nullità della sentenza;
4 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi (b) la mancata dimostrazione, ad opera della parte appellante a tanto onerata, di uno specifico pregiudizio derivante dall’adozione dello schema decisorio ex art. 281-quinquies, secondo comma, cod. proc. civ., motu proprio imposto dal giudice;
(c) «in ogni caso», la mancata deduzione del vizio nel giudizio di prime cure da parte appellante, non essendo stata sollevata la relativa eccezione «né all’udienza di discussione del dì 07/10/2014, in cui ha regolarmente trattato la causa, e neppure con la comparsa conclusionale del 16/07/2014». Avverso quest’ultimo rilievo (sufficiente, isolatamente apprezzato, a suffragare il convincimento del giudice), parte ricorrente non ha rivolto alcuna considerazione critica, nemmeno generica, nell’unica sede all’uopo deputata e possibile, ovvero il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, irrilevante, al riguardo, il contenuto della memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., avente funzione di mera illustrazione di censure già articolate, con inammissibilità di motivi nuovi o di integrazione di motivi esplicati nell’atto d’impugnazione (cfr. Cass. 27/08/2020, n. 17893; Cass. 12/10/2017, n. 24007; Cass. 20/12/2016, n. 26332). Ed è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell’art.360-bis cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex plurimis, da Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 29/05/2015, n. 11169; Cass. 29/03/2013, n. 7931; Cass. 28/01/2013, n. 1891; Cass. 23/01/2013, n. 1610). 5 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3. Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza impugnata - in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. - per violazione degli artt. 474 e 480, secondo comma, cod. proc. civ., a causa dell’errata individuazione del titolo esecutivo azionato con l’atto di precetto» nonché «violazione degli artt. 2934 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.». Si assume come erronea l’individuazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 583/1998 quale unico titolo esecutivo fondante l’azione minacciata con l’atto di precetto. A parere dell’impugnante, invece, per effetto della sentenza della Suprema Corte n. 9791/1994, di parziale cassazione della pronuncia n. 30/1991 della Corte d’appello di Campobasso, quest’ultima aveva acquisito efficacia ed autorità di giudicato in ordine all’accertamento sulla sorte capitale e sul saggio degli interessi dovuti dalla scadenza delle singole ricevute bancarie, mentre la sentenza n. 583/1998 della Corte d’appello di Napoli aveva validità ed efficacia di titolo esecutivo unicamente circa il debito relativo agli interessi inerenti lo scoperto di conto corrente acceso dalla società presso l’istituto bancario. Per conseguenza, il diritto di credito nella sua interezza era da reputarsi estinto per prescrizione, dovendo ancorarsi il dies a quo del relativo termine alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, risalente al giorno 11 aprile 1994. 3.1. Il motivo è infondato. Giova, per dare conto della enunciata conclusione, riportare, in successione cronologica, gli accadimenti processuali rilevanti ai fini dello scrutinio della doglianza: - con decreto ingiuntivo del 30 maggio 1985, provvisoriamente esecutivo, il Presidente del Tribunale di Campobasso ingiunse alla s.r.l. PP UC e figli il pagamento in favore del Banco di Napoli della somma di lire 108.350.134, oltre interessi nella misura del 6 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 24,50% dal 17 aprile 1994 su lire 62.647.787 e dalla scadenza delle singole ricevute bancarie insolute su lire 46.702.347; - l’opposizione al decreto ingiuntivo venne disattesa in ambedue i gradi di merito: in appello, più precisamente, con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 30/1991 del 27 febbraio 1991; - con sentenza n. 9791/1994 resa il giorno 11 aprile 1994, la Suprema Corte, in accoglimento del motivo di ricorso concernente l’entità degli interessi spettanti sullo scoperto di conto corrente, cassò la sentenza di appello e dispose rinvio alla Corte d’appello di Napoli;
- con sentenza n. 593/1998 pubblicata il 4 marzo 1998, la Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio, revocò il decreto ingiuntivo del 30 maggio 1985 e condannò la s.r.l. PP UC e figli al pagamento della somma di lire 108.350.134, con gli interessi nella misura legale dal 17 aprile 1994 su lire 62.647.787 e nella misura del 24,50% dalla scadenza delle singole ricevute bancarie insolute su lire 46.702.347, con capitalizzazione trimestrale;
- in forza di quest’ultima sentenza, la S.G.A. S.p.A., con atto notificato nel settembre 2011, ha intimato il precetto di pagamento avverso il quale è stata sollevata l’opposizione in discorso. 3.2. Tale il (pacifico) svolgimento della vicenda controversa, non è conforme a diritto la (pur diffusamente articolata) tesi del ricorrente circa la ravvisabilità di un duplice titolo esecutivo: l’uno, costituito dalla combinazione tra il decreto ingiuntivo e la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 30/1991, azionabile in executivis, dopo la pronuncia della Suprema Corte del 1994, limitatamente al capitale portato dalle ricevute bancarie, con i relativi interessi;
l’altro, rappresentato dalla sentenza resa in sede di rinvio, suscettibile di coatta attuazione unicamente per gli importi ascrivibili a interessi su scoperto di conto corrente (e non già per l’intero credito, come invece illegittimamente intimato). 7 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi È dirimente osservare, onde confutare l’argomentazione, come la pretesa creditoria dell’istituto bancario trovi fondamento in un decreto ingiuntivo sin dalla sua genesi provvisto di idoneità esecutiva e che tale attitudine ha conservato pur all’esito dei vari gradi del giudizio di opposizione e fino alla sentenza resa in sede di rinvio, recante espressa statuizione di revoca del provvedimento monitorio. Orbene, secondo il costante indirizzo del giudice della nomofilachia, in ipotesi di integrale rigetto dell’opposizione dispiegata avverso un decreto ingiuntivo, l’unico titolo legittimante l’esecuzione forzata è costituito, in ragione dell’inequivoco disposto dell’art. 653 cod. proc. civ., dal decreto monitorio, quanto a sorte capitale, accessori e spese dallo stesso recati, rappresentando, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute. Specificamente, il rigetto integrale dell’opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall’art. 642 cod. proc. civ.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d’ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell’opposizione al medesimo: sicché, fino a quando «il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l’unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto» (così, testualmente, Cass. 27/08/2013, n. 19595; conforme, da ultimo, Cass. 26/08/2021, n. 23500; in precedenza, nello stesso senso, Cass. 03/06/1978, n. 2795; Cass. 30/12/1968, n. 4082). E tale natura di titolo esecutivo del decreto perdura anche quando la sentenza di rigetto dell’opposizione sia cassata con rinvio dalla Suprema Corte: a conferma di ciò, basti por mente al fatto che in ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto dell’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo si produce il passaggio in giudicato del decreto opposto, ancora una volta in virtù della disposizione dell’art. 8 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 653, primo comma, cod. proc. civ., che, limitatamente a questo caso, prevale sul dettato dell’art. 393 cod. proc. civ. (così Cass., Sez. U, 22/02/2010, n. 401; Cass. 06/04/2011, n. 7871). 3.3. In applicazione degli illustrati princìpi, nella fattispecie deve ritenersi che il decreto ingiuntivo del 30 maggio 1985, dichiarato ab origine provvisoriamente esecutivo, abbia integrato il titolo fondante un’azione esecutiva per la soddisfazione della pretesa ivi accertata per l’intero corso del giudizio e sino alla pronuncia adottata in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Napoli n. 583/1998, la quale (non rileva qui se in maniera conforme a diritto o meno) ha espressamente disposto la revoca del decreto stesso e reso statuizione condannatoria sostitutiva, avente ad oggetto il credito dell’istituto bancario nella sua interezza e nelle sue plurime ragioni causali considerato. Ben correttamente, pertanto, in forza di quest’ultima sentenza è stato intimato il precetto contestato dalla società oggi ricorrente. 4. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali (artt. 2934 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.) in tema di prescrizione del diritto azionato con l’atto di precetto opposto, sul riflesso dell’art. 499 cod. proc. civ. (in riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.), intendendo il ricorso per intervento svolto in altra procedura esecutiva quale valido atto interruttivo della prescrizione». Si sostiene, in sintesi, che all’epoca dell’intervento del precettante in altra procedura esecutiva, il credito oggetto della intimazione era prescritto, stante l’integrale trascorrere del periodo temporale di dieci anni «dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 583/1998, avvenuta il 19.03.1998, data che rappresenta il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale». 4.1. La doglianza è destituita di fondamento. 9 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Ne è errato l’assunto fondativo, cioè a dire la individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dalla data di pubblicazione della sentenza in sede di rinvio. Per scolastica nozione, positivamente scolpita nell’art. 2953 cod. civ., la c.d. actio iudicati, ovvero l’azione diretta all’esecuzione di diritti riconosciuti in provvedimenti giudiziali di condanna a carattere definitivo, si prescrive infatti con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato del provvedimento stesso. Nel caso in esame, individuata (con accertamento operato dalla gravata sentenza e non contestato dal ricorrente) nel 24 novembre 1998 l’irrevocabilità della sentenza n. 583/1998 della Corte di Appello di Napoli, al momento del deposito del ricorso per intervento in altra procedura esecutiva (sia esso risalente al 16 aprile 2008, come acclarato dalla sentenza impugnata oppure al 2 maggio 2008, come asserito dal ricorrente), il richiamato termine prescrizionale decennale non era di certo elasso. Ed è appena il caso di rammentare che - come condivisibilmente affermato dal giudice territoriale – nell’espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla «domanda proposta nel corso di un giudizio» idonea, ai sensi dell’art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (da ultimo, Cass. 09/07/2020, n. 14602; conf. Cass. 19/12/2014, n. 26929). Sul decorso del termine di prescrizione non spiega infine alcuna incidenza la successione dal lato attivo nella titolarità del credito, nella specie peraltro verificatasi in epoca anteriore alla formazione del titolo esecutivo poi azionato con il precetto de quo. 5. Il quarto motivo di ricorso prospetta la nullità della sentenza - per violazione dell’art. 479, primo e secondo comma, cod. proc. civ., 10 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. - nella parte in cui essa ha ritenuto che la creditrice non avesse bisogno di notificare alla ricorrente il titolo esecutivo prima di procedere alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Si evidenzia inoltre il vizio logico e giuridico in cui è incorso il giudice territoriale nel reputare correttamente notificata la sentenza posta a base della azione esecutiva presso il domicilio del procuratore costituito e non direttamente alla parte interessata. 5.1. La censura conduce alla cassazione in parte qua della gravata sentenza, ancorché per ragioni differenti da quelle illustrate da parte impugnante. Preliminare, al riguardo, è il corretto inquadramento sub specie iuris della questione sollevata con l’atto introduttivo dell’opposizione, segnatamente al fine della riconduzione del motivo nell’alveo della opposizione all’esecuzione oppure della opposizione agli atti esecutivi. Sotto tale profilo, non è dubbio che la deduzione dell’invalidità della notificazione del titolo esecutivo integri ragione di opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cod. proc. civ. (tra le tantissime, cfr. Cass. 21/01/2021, n. 1096; Cass. 26/06/2015, n. 13212; Cass. 31/10/2013, n. 24662). Da ciò deriva che, avendo il giudice di prime cure statuito su un’opposizione sul punto configurabile come agli atti esecutivi, l’appello interposto sul relativo capo di pronuncia doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 617 del codice di rito. Infatti, quando un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e in parte riconducibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass. 11/02/2020, n. 3166; Cass. 27/08/2014, n. 18312; Cass. 31/05/2010, n. 13203). 11 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Nemmeno può invocarsi, a giustificazione del mezzo impiegato dall’opponente per reagire alla decisione di primo grado, il principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno (in tema di opposizioni esecutive, tra le tante, Cass. 08/11/2021, n.32514; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 31/08/2020, n. 18061; Cass. 03/03/2020, n. 5712; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578): nella specie, non risulta né dal tenore della sentenza di primo grado, né da quella qui impugnata e neppure è stato dedotto dal ricorrente con l’illustrazione dei fatti di causa, che il Tribunale avesse espressamente qualificato l'opposizione come proposta ai sensi dell’art. 615 del codice di rito. In definitiva, la corte territoriale, valutando nel merito il gravame, ha deciso su una sentenza non appellabile. Tanto acclarato, l’inammissibilità dell’appello è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, trattandosi di questione che determina l’accertamento dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non ritualmente impugnata (ex multis, Cass. 12/02/2019, n. 3967; Cass. 19/10/2018, n. 26525; Cass. 25/09/2017, n. 22256). Sulla scorta delle esposte argomentazioni, a mente dell’art. 382 cod. proc. civ., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito sulla ritualità della notifica del titolo esecutivo, in quanto l’appello non poteva essere proposto. 6. Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., perpetrata mediante il rigetto delle eccezioni relative alla carenza di legittimazione ad agire della S.G.A. S.p.A. ed alla carenza di titolarità del credito in capo alla stessa. 12 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Nell’assunto dell’impugnante, l’error iuris dell’impugnata sentenza risiede nell’aver ritenuto assolto l’onere, gravante sulla S.G.A. S.p.A., di provare la qualità di cessionaria del credito azionato mediante il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997 ed il mero richiamo della scrittura privata autenticata (atto per notar Marzocca del 31 dicembre 1996) di cessione «in blocco» dei crediti dal Banco di Napoli alla S.G.A. S.p.A., necessariamente occorrendo invece, a tal fine, la (nel caso mancata) produzione del contratto di cessione. 6.1. Il motivo è infondato. In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui 13 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell’istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). 6.2. Ciò precisato, sulla questione oggetto della censura de qua, la Corte d’appello si è così espressa: «la cessione di tutti i crediti che risultavano nella contabilità del Banco di Napoli alla data del 30/06/1996, è effettivamente avvenuta con atto del 31/12/1996 per notar Mazzocca di Napoli, rep. n. 45847, ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/01/1997 (doc. n. 5 fasc. prime cure parte appellata) e ha avuto come oggetto appunto tutti i crediti c.d. “in sofferenza” e cioè anche quelli “incagliati”, da intendersi con tale lemma quelli che erano stati oggetto di contestazione giudiziale del debitore, tra cui anche quello qui contestato dalla s.r.l. appellante con l’opposizione al decreto ingiuntivo, che era stato reso il 30/05/1985 dal Presidente del Tribunale di Campobasso, definita alla fine, in seguito a rinvio, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 593/1998». Il trascritto passaggio motivazionale pone in luce come il giudice territoriale abbia ritenuto l’idoneità asseverativa dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (versato agli atti del giudizio) in ordine a plurime circostanze: l’esistenza di una cessione di crediti «in blocco» 14 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi dal Banco di Napoli alla S.G.A. S.p.A., la chiara determinazione dell’oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l’inclusione nell’àmbito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto. Si tratta allora, in tutta evidenza, di accertamenti di fatto, devoluti tipicamente al prudente apprezzamento degli elementi istruttori ad opera del giudice di merito: valutazione, dunque, sottratta al sindacato di legittimità, se non nell’angusto recinto delle anomalie motivazionali rilevanti in base all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., anomalie pervero qui nemmeno adombrate. Né è sollecitabile in questa sede, siccome del tutto estraneo alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità, un riesame della valenza probatoria dell’avviso di pubblicazione della cessione, di cui, peraltro, in ricorso non si riporta né si trascrive il contenuto, in chiara inosservanza del requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.). 7. Il sesto motivo deduce nullità della sentenza per omesso esame ovvero per motivazione inesistente o apparente circa il motivo di appello con cui era stata contestato l’utilizzo ad opera della S.G.A. S.p.A. ai fini della intimazione del precetto di un titolo esecutivo spedito in forma esecutiva in favore di altro soggetto (Banco di Napoli S.p.A.). 7.1. Analogamente a quanto statuito sopra con riferimento al quarto motivo di ricorso e sulla scorta di argomentazioni in tutto sovrapponibili a quelle ivi (§ 5.1.) rappresentate (cui, pertanto, si opera ampia relatio), va pronunciata la cassazione senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. della sentenza in parte qua. Indubbio che i vizi inerenti alla spedizione in forma esecutiva del titolo integrino fattispecie di opposizione agli atti esecutivi (da ultimo, Cass. 05/05/2022, n. 14275; Cass. 09/11/2021, n. 32838; in passato, 15 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Cass. 18/11/2014, n. 24548; Cass. 03/09/1999, n. 9297), la Corte d’appello ha deciso su sentenza sul punto non appellabile. 8. Il settimo motivo di ricorso evoca la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 primo comma, num. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto legittima la sentenza di primo grado che, «senza motivazione alcuna ma semplicemente richiamando per relationem l’ordinanza» resa sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ha respinto i motivi di opposizione a precetto. 8.1. Il motivo è infondato. A tacer della generica articolazione della doglianza (nemmeno si chiarisce in cosa consisterebbe l’error in procedendo inficiante la decisione), la Corte territoriale, nel disattendere il motivo di appello, ha sottolineato come il richiamo della sentenza di primo grado alla ordinanza cautelare emessa ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., fosse circoscritto a due (su cinque) motivi di opposizione (essendo stati gli altri tre motivi esaminati ex professo con autonoma motivazione), rimarcando che «il dibattito processuale» dipanatosi successivamente al provvedimento interinale non aveva «evidenziato ulteriori elementi di giuridica novità sui proposti temi di opposizione». Orbene, appare del tutto legittimo, in linea di principio, che nella sentenza conclusiva di un grado di giudizio il giudice espliciti le ragioni del proprio convincimento anche mediante il richiamo all’apparato argomentativo sulle medesime questioni litigiose già illustrato in un provvedimento reso precedentemente in corso di causa, dunque ben conosciuto dai contraddittori: nella specie, peraltro, detto richiamo è stato operato soltanto per estrinsecare l’apprezzamento compiuto su alcuni motivi della spiegata opposizione a precetto. Al fondo, poi, è del tutto improprio il riferimento di parte ricorrente alla nozione di motivazione «per relationem», situazione che invece vizia le sentenze rese in grado di appello formulate in termini di mera ed acritica adesione alla pronuncia di prime cure, colpite da nullità 16 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi dacché non consentono di comprendere se alla condivisione della prima decisione il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, cioè previa un’adeguata considerazione delle allegazioni difensive e degli elementi di prova addotti (sul concetto di motivazione «per relationem», cfr., tra le tante, Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass. 06/05/2015, n. 9068). 9. L’ottavo motivo prospetta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132 e 183, sesto comma cod. proc. civ., per aver ritenuto legittimo l’utilizzo, ai fini della decisione di primo grado, della ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare, quantunque detta ordinanza fosse stata depositata dalla parte opposta soltanto con la memoria conclusionale, «allorché la fase istruttoria era conclusa e non vi era stata rimessione in termini». 10. Il nono motivo denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. e per violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., per aver disatteso la eccezione di inutilizzabilità della documentazione (precisamente, della ordinanza resa in primo grado sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo) prodotta da parte appellata in uno alla comparsa di costituzione in grado di appello. 11. I motivi - da scrutinare congiuntamente, in ragione del vincolo di stretta connessione che li avvince - sono infondati. L’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo integra un provvedimento giudiziale reso in seno alla controversia (a struttura monofasica unitaria) di opposizione all’esecuzione soltanto minacciata: essa, pertanto, compone, facendone parte integrante, il fascicolo di ufficio del relativo giudizio. 17 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Esclusa così, in radice, ogni equiparazione (o anche soltanto una qualche suggestiva assimilazione) agli atti ed ai documenti che si formano all’infuori del giudizio e che in questo fanno ingresso per iniziativa delle parti o per impulso officioso, non è neppure ipotizzabile l’operatività – postulato dalle doglianze in esame – del regime dettato in tema di produzioni documentali e, nello specifico, delle preclusioni all’uopo stabilite nel primo e nel secondo grado di giudizio. 12. In conclusione: pronunciando sul ricorso, va disposta la cassazione senza rinvio dei capi della sentenza impugnata relativi ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, sopra in dettaglio specificati;
è dichiarato inammissibile il primo motivo e sono rigettati gli altri. 13. Le spese del grado di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, avuto riguardo alla complessiva e globale soccombenza. Resta fermo il regolamento delle spese di lite concernenti il giudizio di secondo grado, non incidendo la diversa statuizione che avrebbe dovuto rendere il giudice d’appello (inammissibilità, e non rigetto, del gravame relativo ai motivi integranti opposizione agli atti esecutivi) sull’esito finale della lite, cui va riferito il criterio della soccombenza (da ultimo, Cass. 18/05/2021, n. 13356), la quale resta in ogni caso integrale in capo ai destinatari della relativa condanna. 14. Il tenore della presente pronunzia – che è di parziale cassazione della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame - esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. 18 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi
P. Q. M.
Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio i capi della sentenza impugnata relativi ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, nei sensi di cui in motivazione. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta per il resto. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione