Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
Grava sulla parte che invochi la compensazione (nella specie, per crediti da conguaglio vantati nei confronti dell'INAIL, ex art. 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965) l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2016, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
00292. 162 GEN 2016 AULA 'A' MOTIVAZIONG SEMPUFICATA Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 25694/2010 Cron. 292 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 19/11/2015 Dott. LUIGI MACIOCE Consigliere - PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Rel. Consigliere - Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25694-2010 proposto da: PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L. C. F. 04963770013, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CASELLATO, che la rappresenta e difende LO FIEGO, VITTORIO unitamente agli avvocati MATELDA 2015 LO FIEGO, giusta delega in atti;
4437 ricorrente contro 小 I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
EQUITALIA ESATRI S.P.A. (già ESATRI ESAZIONI TRIBUTI S.P.A.); intimata avverso la sentenza n. 478/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2010 R.G.N. 1208/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l'Avvocato CASELLATO ADRIANO;
udito l'Avvocato FRASCONA' LORELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto. егор FATTO La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva revocato la cartella esattoriale notificata da Esatri s.p.a. a RY Cavi e Sistemi Energia Italia s.r.l. per il pagamento, in favore dell'Inail ed a titolo di rimborso compensato con mod. F24 e sanzioni, dell'importo di € 257.776,23, con sentenza 11 giugno 2010, rigettava l'opposizione proposta dalla società avverso la predetta cartella. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva: in via preliminare, l'inammissibilità per tardività dell'opposizione relativa alla denuncia di vizi formali della cartella, qualificabile agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 29, secondo comma d.lg. 46/1999 e 617 c.p.c., senza peraltro nullità della sentenza impugnata per omessa indicazione di una tale pronuncia nel suo dispositivo, in difetto di contrasto con la motivazione;
nel merito della pretesa contributiva, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione, per la mancata prova (non già dei crediti R iscritti a ruolo, a carico dell'Inail, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma) dei crediti, opposti in compensazione ai primi, vantati dalla società, onerata della relativa prova. Con atto notificato il 26 e 27 ottobre 2010, RY Cavi e Sistemi Italia s.r.l. ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resiste l'Inail con controricorso, rimanendo intimata Equitalia Esatri s.p.a. Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1453, 1218 c.c. e 44 d.lg. 1124/1965, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., per erronea allocazione dell'onere della prova, anziché all'ente impositore attore sostanziale, in ragione dei crediti vantati, alla società ingiunta, in relazione alla sussistenza dei presupposti della dedotta compensazione (conguaglio) ai sensi dell'art. 44 d.lg. cit. Il motivo è infondato. L'onere probatorio spetta, infatti, alla parte deducente la compensazione dei propri crediti da rimborso (Cass. 26 ottobre 2012, n. 18427; Cass. 7 aprile 2008, n. 8988; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2847; Cass. 24 luglio 2007, n. 16351), quale fatto estintivo del proprio debito incontestato. 1 3 Nel caso di specie e come esattamente colto dalla Corte territoriale (al penultimo capoverso della parte motiva di pg. 3 della sentenza impugnata: "non è l'Inail che deve provare l'esistenza del credito fatto valere mediante l'iscrizione a ruolo, ma grava sull'impresa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la ricorrenza delle condizioni legittimanti l'effettuata compensazione"), non è in discussione la dimostrazione della pretesa creditoria per contributi dell'ente impositore, quanto piuttosto di quella opposta in compensazione da RY Cavi e Sistemi Italia s.r.l. (Cass. 15 gennaio 2007, n. 712): a ciò pertanto tenuta senza avervi prestato adempimento. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna RY Cavi e Sistemi Italia s.r.l. alla rifusione, in favore dell'Inail, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015 Il Presidente Il consigliere est. (dott. Luigi Macioce) (Сичекой, (dott. Adrano Patti) IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Caldarola Depositato in Cancelleria il 12 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Caldarola 2