Sentenza 5 febbraio 2016
Massime • 1
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
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La nullità del contratto – indice: Cos'è Il tipo di sentenza Quando Gli effetti La conversione Nullità parziale Contratti plurilaterali I termini per l'azione Per i vizi più gravi del contratto o più generalmente del negozio giuridico, il legislatore ha previsto l'istituto della nullità. Dalla nullità del contratto discende l'invalidità del contratto stesso che non produrrà gli effetti voluti fra le parti. La sanzione civilistica della nullità è riconosciuta nel nostro ordinamento come la più grave e diffusa di invalidità contrattuale. La disciplina sulla nullità del contratto ha la propria fonte principale nell'articolo 1418 del codice civile, che dispone: “Il contratto è nullo quando è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2016, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2016 |
Testo completo
- 23 14/ 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Banca. Interessi LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ultralegali. Clausola del PRIMA SEZIONE CIVILE contratto. Interpretazione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Art. 1419 C.C.. Usura. Presidente Dott. SALVATORE DI PALMA R.G.N. 28317/2009 - Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI Cron. 2314 Dott. ANTONIO VALITUTTI Consigliere Rep. C-I, Dott. MAURO DI MARZIO Consigliere Ud. 15/12/2015 Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Rel. Consigliere PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28317-2009 proposto da: IN MO, RT RI IA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso l'avvocato RI CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIO DI GIUSEPPE DI BELLUCCI, giusta procura aTUORO, margine del ricorso;
2015
- ricorrenti -
2074
contro
BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP. S.R.L.; - intimata 1 avverso la sentenza n. 2715/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/09/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per 0 in subordine rigetto del l'inammissibilità ricorso. ५ 2 Svolgimento del processo + 1. CO RI e RT IA RO hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, su richiesta della Banca di Credito Popolare, oltre interessiper il pagamento di £. 42.390.579, convenzionali, quale scoperto del conto corrente n. 58661 e residuo importo di cambiali a loro firma scontate, deducendo la nullità della clausola del contratto di conto corrente stipulato nel 1989 che per gli interessi rinviava agli usi bancari su piazza e la usurarietà e nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali. -2. Il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione. 3 3.- La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 19 settembre 2009, ha giudicato nulla (per mancanza di forma scritta ad substantiam) la clausola contrattuale sugli interessi ultralegali nella sola parte in cui faceva rinvio agli usi praticati su piazza, ma valida nella parte in cui li determinava secondo il prime rate maggiorato di cinque trattandosi di un indice periodicamente rilevato punti, adeguatamente pubblicizzato e, quindi, dall'ABI e facilmente verificabile dai clienti;
ha giudicato nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivo e ha ritenuto inapplicabile la normativa sull'usura, introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 106 e interpretata dall'art. 1 del 3 d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, conv. in legge 28 febbraio 2001 n. 24, trattandosi di un rapporto esaurito prima della sua entrata in vigore;
di conseguenza, in parziale accoglimento del gravame della banca, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato i correntisti, in solido, a corrispondere gli importi rideterminati in € 9.129,10, per lo scoperto di conto corrente, oltre interessi al tasso del 17,75% dal 1 gennaio 1993 al soddisfo, e in € 10.425,77, per le cambiali scadute, oltre interessi al tasso del 19% dal 17 maggio 1993 al soddisfo, con compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi del giudizi di merito. 4.- CO RI e RT IA RO hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
la banca non ha svolto difese. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa 1.- applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1419 c.c., per avere ritenuto invalida la sola parte della clausola del contratto di conto corrente (art. 7) che per la determinazione degli interessi rinviava alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, avendo escluso erroneamente che tale invalidità si trasmettesse anche alla parte della clausola che determinava gli interessi con riferimento al prime rate ABI maggiorato di cinque punti;
nonché per avere ritenuto 4 inapplicabile la normativa sull'usura e, quindi, dovuti gli interessi convenzionali ultralegali relativi alle cambiali scadute.
2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere ritenuto che la clausola relativa agli interessi fosse invalida solo in parte, omettendo di leggerla nella sua interezza;
denuncia, inoltre, malgoverno delle spese avendole poste a carico dei ricorrenti inprocessuali, misura dei due terzi, anziché integralmente a carico della banca. 3.- Le plurime censure proposte nei motivi, connessi tra loro e da esaminare congiuntamente, sono infondate. 3.1.- La prima riguarda la mancata estensione del giudizio - invalidità della clausola relativa agli interessi di ultralegali, nella parte che li determinava con rinvio agli usi su piazza, a quella parte di essa che faceva rinvio al prime rate maggiorato di cinque punti e, di conseguenza, all'intera clausola. Tuttavia, ai fini della trasmissione del vizio da una parte all'intera clausola, ex art. 1419 C.C. sulla nullità parziale, è richiesta la prova che le parti non avrebbero ९. concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità. Tale prova deve essere fornita dall'interessato e il giudizio sul punto è riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità, quando come nel caso in esame sia sorretto da 5 motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici (v. Cass. n. 2340/1995, n. 1023/1976). La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola nel sistema del codice civile, secondo il quale, quando la nullità investe singole clausole о anche parti di clausole, l'estensione degli effetti della nullità all'intero contratto ° anche all'intera clausola deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che all'uopo è tenuta a dimostrare che la parte colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le 5 parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr. Cass. n. 5675/1987). negativa si perviene 3.2.- Ad un' analoga conclusione nella censura in esame il profilo della valorizzando prospettata invalidità diretta (e non più solo derivata ex art. 1419 c.c.) della clausola, per risultare gli interessi ultralegali di per sé indeterminati a causa del rinvio al 9. prime rate maggiorato. Ad essere censurata, in tale prospettiva, è la interpretazione del contenuto e degli effetti della clausola in parte qua, ma si tratta di un F insindacabile in sede diaccertamento di fatto, legittimità. Il ricorrente non ha specificato in quale modo 6 e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di interpretazione del applicaticontratto, asseritamente violati, ° li abbia sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti. 3.3.- Con riguardo al contestato giudizio di inapplicabilità della legge sull'usura (del 7 marzo 1996 n. 108 e successiva interpretazione autentica ex art. 1 del d.l. n. 394/2000, conv. in legge n. 24/2001), la Corte del evidenziando che il rapporto eramerito l'ha esclusa, "completamente esaurito prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi in senso contrario la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute". Questa ratio decidendi, che è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. b 11632/2010), non è stata in alcun modo censurata. 3.4.- Non si comprende quale sia l'interesse che muove i ricorrenti a dolersi (nel primo motivo) delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivo per il cliente, atteso che la sentenza impugnata in questa sede le ha ritenute "nulle, in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.". inammissibile, 3.5.- La doglianza sulle spese della Q. risolvendosi nella contestazione della misura disposta compensazione, cioè dell'esercizio di un potere discrezionale attribuito al giudice di merito. M -4. In conclusione, il ricorso è rigettato. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 15 dicembre 2015. IlI cons. rel. Haurrar1 Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 5 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Andre SANCHI 0 0