Sentenza 8 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2018, n. 11017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11017 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14510/2016 R.G. proposto da: IP RG, legale rappresentante della Confraternita del S.S. Rosario di Pianura rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Mutarelli e Adolfo Mu- tarelli, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13, presso lo studio dell'avv. Aldo Ferrari;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI
- intimato -
avverso la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, depositata in data 7 dicembre 2015; sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 6 giugno 2017 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per il ricorrente l'avv. Adolfo Martorelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dott. Luigi Salvato, il quale ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. Con delibera in data 21 ottobre 1996 il Comune di Napoli dichiara- va la pubblica utilità e l'urgenza del progetto di ampliamento del Ci- mitero del quartiere Pianura. Con successivo decreto in data 18 di- cembre 1997 veniva disposta, in favore di detto ente locale, l'occupazione d'urgenza, fra gli altri, del terreno di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, cui conseguiva l'immissione in possesso con verbali del 18 febbraio e del 13 marzo 1998. 2. Con atto di citazione in data 28 novembre 2011 la Confraternita conveniva in giudizio davanti al locale Tribunale il Comune di Napoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni relativi all'occupazione e all'intervenuta l'irreversibile trasformazione del fon- do senza che fosse stato emanato, entro i termini previsti, il decreto di espropriazione. Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 6186 depositata il 13 maggio 2013 il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione al riguardo formulata dal Comune convenuto, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, attribuita al giudice amministrativo.
3. Il Tar di Napoli, davanti al quale la causa era stata riassunta, con sentenza depositata in data 7 dicembre 2015, affermata la risarcibili- tà del danno conseguente all'occupazione illegittima, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato che la cognizione della pretesa all'indennità di occupazione legittima spettava al giudice ordinario.
4. Il legale rappresentante della Confraternita, sac. Sergio Pipolo, ha quindi, proposto, sulla base del conflitto negativo di giurisdizione esi- stente, ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 362, cod. proc. civ. comma 2, n.
1. La parte intimata non svolge attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, avendo queste Sezioni unite già rilevato che, non avendo l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 coperto l'intero arco delle situazioni processua- li provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 cod. proc. civ.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni unite della Corte di cassazione, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ., a prescindere dalla cir- costanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato (Cass., Sez. U, 5 luglio 2013, n. 16883; Cass., Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10139).
2. Nella specie non può dubitarsi della sussistenza del conflitto nega- tivo in relazione all'indennità di occupazione legittima, avendo il Tar, a fronte di una declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Napoli in relazione a tutte le domande, provveduto in merito alle pretese di natura risarcitoria, ma declinando la propria giurisdizione in ordine a detta indennità.
3. Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, attribuita in unico grado alla Corte di appello. Rilevato che la domanda concernente l'indennità di occupazione legit- tima è stata proposta non in via alternativa, ma cumulativa, deve trovare applicazione il d.lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 2, (come modificato dal d.lgs. n. 194 del 2010, art. 133, lett. g.), a mente del quale « Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espro- priativa o ablativa» (Cass., Sez. U, 24 gennaio 2013, n. 1714).
4. Come ribadito di recente da questa Corte (Cass., Sez. U, 22 marzo 2017, n. 7303), le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (v. anche Cass., Sez. U, 19 aprile 2013, n. 9534).
5. Pertanto, previa cassazione del capo della sentenza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla do- manda in questione, le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d'appel- lo di Napoli, territorialmente e funzionalmente competente a decide- re.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla do- manda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima proposta dalla Confraternita del S.S. Rosario di Pianura contro il Comune di Napoli;
cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6186/2013 e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi alla Co