Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2023, n. 3858
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Sentenza 8 febbraio 2023

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In tema di rimborso di imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum", ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l'accertamento, all'Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consenta di evitare un esborso, e non invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe la affermazione di un credito dell'Amministrazione. Comunque, essa è coerente con il principio di diritto che si trae dall'art. 1442, quarto comma, codice civile, secondo il quale il contraente legittimato all'azione di annullamento del contratto può far valere la causa di annullabilità a titolo di eccezione, anche decorso il termine di prescrizione dell'azione, per contrastare l'iniziativa della controparte che lo abbia convenuto per ottenere l'adempimento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2023, n. 3858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3858
    Data del deposito : 8 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

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