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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/10/2024, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 31 del mese di ottobre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1501/2014 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. ANTONINO LANZA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte opposta, l'avv. GAETANO SPOTO PULEO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501/2014 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede Parte_1 in via Medici n. 259 (p. i. ), ivi elettivamente domiciliato in via Puglie n. 20, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Lanza, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Sinagra, via Corica n. 36, presso il recapito professionale dell'avv. Gaetano Spoto Puleo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 28 luglio 2014 il Comune di proponeva Parte_2 opposizione contro il decreto n. 259/2014 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 77.801,90 – oltre spese e compensi – a titolo di rimborso delle spese sostenute per studio geologico, indagini geognostiche, indagini strutturali e saldo competenze per la progettazione definitiva dei lavori di miglioramento statico e recupero funzionale della scuola elementare L. Pt_3
Nella resistenza dell'opposto, costituitasi con comparsa del 23 dicembre 2014, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., ratione temporis applicabile e, ritenuta matura per la decisione con ordinanza dell'8 marzo 2019, la causa perveniva per la prima volta
2 dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 24 febbraio 2023
(poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Preso atto del fallimento dei tentativi di conciliazione sollecitati dal Tribunale, il giudizio viene oggi definito sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Va chiarito che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass.,
S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v. anche Cass., n. 11458/2018).
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n. 6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Pertanto, i documenti (come e.g. le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. e segg. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass.,
n. 17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
3 Nella specie, pur esistendo un contratto in forma scritta – recante le sottoscrizioni del
Sindaco e del professionista (v. il disciplinare per il conferimento di incarico depositato in atti) – manca l'impegno di spesa previsto a pena di nullità dall'art. 191 T.U.E.L.
Rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato (Cass., n. 15050/2018), tale mancanza è stata tempestivamente eccepita – senza che fossero necessarie, come noto, particolari forme sacramentali – dall'opponente (v. pagg.
8-12 della citazione in opposizione).
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass., n.
33768/2019; v. pure Cass., n. 15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla
p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
Beninteso, il Tribunale non ignora che con la proposta n. 6 dell'8 agosto 2005 avente per oggetto “conferimento incarico per la progettazione definitiva relativa a “interventi di miglioramento statico e recupero funzionale della scuola elementare L. Capuana” il Comune dà atto che farà fronte alla spesa mediante atto del Dirigente responsabile a valere sul capitolo n. 52605 del bilancio corrente 2005-2007, nondimeno tale impegno è limitato alla minor somma di €
12.300 (poi corretta in € 12.448,13) che, secondo le allegazioni tra le parti (su questo specifico punto, invero, concordi) è stata pagata all'esito della presentazione della fattura del 17 novembre 2010:
Pertanto, i crediti relativi a prestazioni ulteriori rispetto a quelle per cui è stata impegnata la spesa a mezzo di puntuale indicazione del capito di bilancio interessato non possono essere riconosciuti e, in accoglimento del terzo motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato. Ogni altro motivo di censura è assorbito.
4 3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse pertanto vanno poste a carico di e liquidate, come in dispositivo, in CP_1 base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n.
17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000 (determinato in base al petitum), tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1501/2014 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 259/2014 emesso da questo Tribunale il 24 aprile 2014 (dep. 29 aprile 2014);
2) condanna a rifondere al CP_1 Controparte_2
le spese di lite che liquida in € 7.458,50 (di cui € 7.052,00 per compensi e il
[...] resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 31 ottobre 2024 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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