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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 25/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli ONsigliere
Dott. Giuliano Berardi ONsigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 774/2023, pubblicata in data 29.12.2023, in punto: intermediazione finanziaria;
contratti di borsa;
causa vertente
TRA
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Franco Maria Grasselli, Rita Boggiani, Federica Grasselli e Carlotta Grasselli per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, ONtroparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo Pedersoli, Elena Marinucci e Alessandra
Fotticchia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
in persona dei Commissari liquidatori, rappresentata e ONtroparte_2
difesa dagli Avv. Giuliano Pavan e Piergianni Medea per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “La difesa di parte Parte_1 Parte_2 Parte_3
appellante, per i motivi esposti nell'atto d'appello, richiamato ogni altro argomento,
tesi ed istanza anche probatoria contenuti negli scritti di primo grado, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia riformare la sentenza n. 774/2023 del 12.12.2023, del
Tribunale di Pordenone (giudice Dott.ssa Lucia Dall'Armellina) pubblicata in data
29.12.2023 e notificata a mezzo pec in data 03.01.2024 e, conseguentemente,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “si chiede che l'ill.mo giudicante voglia rimettere alla corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2017 n. 99, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 121 nella sua interezza e con riferimento specifico alle seguenti norme;
Art. 2, comma 1, lettera c) e comma 2; Art. 3, comma 1
lettere b) e c), comma 2, comma 3 e comma 4; Art. 4 comma 4, comma 5, comma 6 e comma 7; Art. 5 comma 1; Art.
6. Quanto precede per i motivi sopra indicati in atto di citazione (pagg. da 59 a 64) e pergli ulteriori che vorrà individuare, oltre che per
2 quelli indicati nell' Ordinanza n. 179 (Atto di promovimento) del Tribunale di Firenze,
datata 20/7/2021, alla quale si rinvia (doc. P); in via pregiudiziale/preliminare:
accertare e dichiarare la legittimazione passiva e/o la titolarità passiva (sostanziale e processuale) di nel presente giudizio per i motivi esposti nel ONtroparte_1
presente atto, nonché la mancanza di legittimazione/titolarità passiva (sostanziale e processuale) della l.c.a. oltre alla mancanza di interesse in causa (ex art. 100 c.p.c.)
della l.c.a. medesima;
in via principale nel merito: a) la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o l'inopponibilità o comunque l'invalidità delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari, del finanziamento collegato ai predetti strumenti finanziari (c.d. baciata inversa) (modificato nell'importo nel tempo) e della garanzia atipica costituita dal c.d. patto di ritenzione e compensazione, indicati in atti e di seguito descritti: relativamente a : 22/03/2006 Operazione acquisto Parte_1
1.000 ET NC S.c.p.a. (codice titolo 65390) (doc. A - pag 13 e All A6-
operazione 2006 ); 31/10/2011 Operazione acquisto 9.600 azioni ET NC Pt_1
S.c.p.a. (codice titolo 65390) (doc. A - pag 14 e All ); CP_3 Parte_1
07/06/2012 affrancamento per 22.800 azioni ET NC SC (codice titolo 65390)
effettuato al prezzo di euro 40,25 (doc. A - pag 14 e All A8-Affrancamento 2012);
24/01/2013 sottoscrizione per aumento di capitale in 2 tranche (di 1.946 e di 1.454)
obbligazioni ET NC convertibili 2017 (codice titolo 4874361) (doc. A - pag 16
e All A9 aumento di capitale), secondo il seguente dettaglio: preordine per sottoscrizione di n.
1.946 VB obbligazioni CV 2017 (codice titolo 4874361) (doc. A -
pag 18 e All A9 aumento di capitale) nonché adesione alla sottoscrizione di n. 1.454
VB obbligazioni CV 2017 (codice titolo 4874361) (doc. A - pag 19 e All A9 aumento di capitale); rendiconto titoli del 30/06/2017 - deposito 2028189 (ALL A12 ECT
3 30giu2017 2028189) - ); rendiconto titoli del 30/06/2017 deposito Parte_1
2097785 (ALL A13 ECT 30giu2017 dep 2097785); - Estratto Libro Parte_1
soci (All A18 ELS ); - finanziamento concesso da Parte_1 Parte_1
( c.d. baciata inversa) di originari euro 900.000,00, poi elevata a ONtroparte_2
euro 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00 e patto di ritenzione e compensazione
(V. CTP (doc. A – pagg. 3, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e Allegato A24 –
finanziamento e ritenzione e compensazione;
Allegato A25 - CR NC Italia).
Relativamente a Acquisto di strumenti finanziari (n. 1000 azioni Parte_3
emesse dalla banca) emessi dalla banca come da rendiconto titoli del 30/06/2017
Rendiconto titoli del 30/06/2017 (Allegato A19 30giu2017 Anna) ed estratto libro soci
(Allegato A20 . Relativamente a Acquisto di strumenti CP_4 Parte_2
finanziari emessi dalla banca (n. 1000 azioni emesse dalla banca) come da rendiconto titoli del 30/06/2017 (Allegato A21 – ECT 30giu2017 ed estratto libro Parte_2
soci (Allegato A22 – ELS). Per effetto della violazione delle norme di seguito specificate:
1. Articoli: 1325, 1418, 2043, 1343, 1344, 1322 C.C.; 21, TUF;
56 e 57
Del. ONsob 11522/98 (carenze organizzative della banca/ carenze procedurali/
carenze nei controlli interni, mancanza di causa contrattuale, illiceità della causa,
negozio in frode alla legge, violazione del sinallagma contrattuale, mancanza di meritevolezza in termini di tutela giuridica dei contratti – alea irrazionale);
2. Articoli:
1321, 1325, 1346 C.C. (mancanza della volontà, indeterminatezza dell'oggetto del contratto);
3. Articoli: 1375 C.C. (inesigibilità della prestazione);
4. Articoli: 1709,
1710, 1176 C.C. (normativa in materia di mandato);
5. Articoli: 21, 23 TUF;
1175,
1176, 1337, 1338, 1375, 1218 C.C. (principi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale, gravissimo inadempimento, responsabilità precontrattuale /
4 contrattuale, mancata informativa su cause di invalidità) 6. Articoli: 26, 29, 31, 32
(Del. ONsob 11522/98 e Del. 16190/07); 21 TUF;
1375 C.C. (best execution); 7.
Articoli: 21 TUF;
27, 28, 29, 32, 60, 61, 62, 63 (Del. ONsob 11522/98 e Del.
16190/07) (conflitti di interesse, obblighi informativi, inadeguatezza e inappropriatezza delle operazioni, violazione orientamenti ESMA);
8. Articoli: 30, 31
TUF; 76 (Del. ONsob 11522/98 e Del. 16190/07) (attività fuori sede, utilizzo promotori finanziari);
9. Articoli: 1418 C.C. (violazione di norme imperative,
violazione TUF, violazione Del. ONsob 11522/98, Direttiva 2004/39/CE – c.d.
MIFID, Del. ONsob 16190/07, violazione della normativa in materia di tutela dell'interesse del cliente e della integrità dei mercati); 10. Articoli: 23, 24 TUF;
30, 37
Del. ONsob 11522/98; 37 Del. ONsob 16190/07; 1325, 1326, 1346, 1352, 2702,
2704, 1422, 1423 C.C. (obblighi di forma); 11. Articoli: 21 e 23 TUF;
117 TUB
(obblighi di consegna documentazione ai clienti); 12. Articoli: 2050 c.c. (attività
pericolose); 13. Articoli: 77 bis (TUF- vigente all'epoca dei fatti), 19, 49, 22 del regolamento mercati (Del. ONsob 20.10.2007 n. 16191); 14. Articoli: 2, 4, 41 Cost.; 6
e 13 della ONvenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali, nonché con l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea;
principi sull'effettività della tutela giurisdizionale;
15. Articolo:
2358 c.c. (finanziamenti per acquisto di azioni proprie); 16. Articoli: (responsabilità
extracontrattuale) 2043, 2049, 2059, 2622, 2637, 2638, 1418 c.c.; 640 c.p.; 185 c.p. E
conseguentemente condannare (anche ex artt. 2049 e 1228 c.c.) a: ONtroparte_1
restituire ai clienti ex artt. 2033 c.c. tutte le prestazioni effettuate dai clienti in favore
Co della banca e di , intendendosi per tali: tutte le somme versate nel tempo a ET
ON NC SC (poi e a a qualsivoglia titolo a fronte delle ONtroparte_1
5 operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi,
commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna, nonché risarcire ai clienti medesimi tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale,
patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non prevedibili, spettanti agli stessi a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. Allo stato, ed in via del tutto prudenziale si quantificano in importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
: capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 1.370.372,77; Parte_1
capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 51.074,82; Parte_3
capitale e interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: alla restituzione Parte_2
degli interessi debitori corrisposti dal sig. a fronte della c.d. baciata Parte_1
inversa; agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. sulle
Co somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a , Parte_1
e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata, b) Parte_3 Parte_2
accertare e dichiarare quanto segue: la violazione dei seguenti articoli: 1439, 1440 c.c.
(dolo contrattuale); 1428, 1429 (n.1 e n. 2), 1431 c.c. (errore essenziale); e il conseguente diritto dei clienti al risarcimento del danno che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa: : capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro Parte_1
1.370.372,77; capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro Parte_3
51.074,82; capitale e interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: al Parte_2
risarcimento degli importi corrisposti a titolo di interessi debitori dal sig. Parte_1
a fronte della c.d. baciata inversa;
agli ulteriori interessi moratori di cui all'art.
[...]
Co 1284 (quarto comma) c.c. sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a
6 qualsiasi titolo a , e alla rivalutazione Parte_1 Parte_3 Parte_2
monetaria. In via ulteriormente subordinata, c) accertare e dichiarare quanto segue,
per effetto della violazione delle norme come sopra specificate per la domanda in via principale (punto A), che devono intendersi tutte qui richiamate e trascritte: 1) la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. dei negozi, contratti, operazioni indicati al precedente punto A); 2) l'inadempimento della banca, la violazione degli obblighi di diligenza professionale nonché la responsabilità della banca stessa, di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale;
3) l'obbligo di
[...]
di risarcire in ogni caso i danni subiti dai clienti;
e di conseguenza il CP_1
diritto dei clienti al risarcimento del danno che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa: Parte_1
: capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 1.370.372,77;
[...] Parte_3
capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 51.074,82;
[...] Parte_2
capitale e interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: al risarcimento degli importi corrisposti a titolo di interessi debitori dal sig. a fronte della c.d. Parte_1
baciata inversa;
agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a Parte_1
, e alla rivalutazione monetaria. D) In via di
[...] Parte_3 Parte_2
estremo subordine, accertare e dichiarare quanto segue: - l'ingiustificato arricchimento di (ex art. 2041 c.c.) e il conseguente diritto dei clienti al CP_1 CP_1
necessario indennizzo che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa: : capitale e Parte_1
interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 1.370.372,77; capitale e Parte_3
interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 51.074,82; capitale e Parte_2
7 interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: alla corresponsione degli importi corrisposti a titolo di interessi debitori dal sig. a fronte della c.d. baciata inversa;
Parte_1
agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. sulle somme
Co che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a , Parte_1
e alla rivalutazione monetaria e conseguentemente Parte_3 Parte_2
condannare in tutti i casi di accoglimento (anche di una sola) ONtroparte_1
delle domande come sopra formulate in via subordinata (ai punti B, C, D) e in ogni caso (ed anche ex artt. 1228 e 2049 c.c.), a: restituire ai clienti , tutte le prestazioni dai
Co medesimi effettuate in favore della banca e (intendendosi per tali: tutte le somme
Co versate nel tempo alla banca e nel tempo a qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi,
commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna) nonché risarcire ai clienti medesimi (anche a prescindere dagli obblighi restitutori predetti) tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali,
prevedibili e non prevedibili, spettanti agli stessi a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.. Allo stato, ed in via del tutto prudenziale si quantificano negli importi suindicati, non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa: : Parte_1
capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 1.370.372,77; Parte_3
capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 51.074,82; Parte_2
capitale e interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: al risarcimento degli importi corrisposti a titolo di interessi debitori dal sig. a fronte della c.d. Parte_1
baciata inversa;
agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a Parte_1
8 , e alla rivalutazione monetaria. ON vittoria di Pt_1 Parte_3 Parte_2
spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge. In ogni caso e) accertare e dichiarare quanto segue: l'illegittimità e/o illiceità delle predette segnalazioni nella Centrale Rischi contestate con il presente atto più precisamente: le segnalazioni relative a fidi e utilizzi a nome di (cd. baciata inversa), Parte_1
dall'origine sino alla loro estinzione (v. doc. A All. A25); la responsabilità (di natura
Co contrattuale e/o extracontrattuale) di a fronte delle predette segnalazioni;
il diritto di al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale, da quantificarsi in separato giudizio;
nonché ordinare a ONtroparte_1
la cancellazione di tutte le predette segnalazioni, con effetto retroattivo, e quindi
[...]
sin dalla prima segnalazione effettuata a fronte del fido (cd. baciata inversa) da ritenersi nullo, ivi compresi ovviamente gli utilizzi del predetto fido, che costituiscono crediti pregressi della banca da considerarsi inesistenti dall'origine; condannare
[...]
a una penalità di mora (c.d. astreintes) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. CP_1
quale misura di coartazione indiretta per l'adempimento delle obbligazioni di facere infungibile, come quella relativa alla cancellazione delle predette segnalazioni
(illecite/illegittime) nella Centrale Rischi. Penalità che si quantifica in euro 1.000,00
(euro mille/00) per ogni giorno di ritardo nella cancellazione delle segnalazioni citate,
salva migliore determinazione in corso di causa;
in ogni caso: accertare il danno non patrimoniale, anche in via equitativa, che si quantifica in un importo non inferiore a:
euro 250.000,00 relativamente al sig. ; euro 10.000,00 relativamente Parte_1
alla sig.ra euro 20.000,00 relativamente alla sig.ra Parte_3 Parte_2
ON l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Come già richiesto in atto di citazione (pagg.85-87). In via istruttoria, si chiede che
9 venga disposta ctu tecnico/contabile/econometrica finalizzata a quanto segue:
calcolare e quantificare: a) le perdite complessivamente subite dai clienti a fronte delle operazioni contestate nel presente atto;
b) il danno subito dai clienti a fronte delle operazioni predette (anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.); c) gli obblighi restitutori e/o risarcitori nonché di indennizzo (ex art. 2041 c.c.) a carico della banca maggiorati degli interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. e della rivalutazione monetaria. ON facoltà /obbligo per il CTU di: esaminare gli atti e i documenti di causa;
acquisire eventuale ulteriore documentazione che non sia consultabile al pubblico ai sensi dell'art. 198 c.p.c., solo con il consenso di tutte le parti;
operare sempre nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte (CTP); espletare ogni ulteriore accertamento e/o indagine che riterrà utili e/o opportuni e/o necessari;
avvalersi di collaboratori specialisti di sua fiducia, dandone notizia ai consulenti tecnici di parte;
riferire ogni altro elemento utili ai fini della causa;
esperire il tentativo di conciliazione fra le parti e, in caso di esito positivo, redigere verbale di conciliazione. Richiesta di ordine di esibizione. Si chiede inoltre che venga ordinata a l'esibizione, ai sensi delle seguenti norme, della documentazione ONtroparte_1
descritta nel prosieguo. La richiesta è motivata dalla reticenza della banca prima e di
Co
dopo a fornire tutta la documentazione relativa ai rapporti contestati, nonostante le puntuali e reiterate richieste. Documentazione peraltro reiteratamente richiesta in sede
Co stragiudiziale alla banca e a con comunicazioni specifiche citate in atti (V. docc.
da C/1 a C/18). Le principali norme di riferimento: artt. 119 e 127 bis D.Lgs.
385/1993 (TUB); art. 21 TUF;
normativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 18.8.2018 n. 101) oltre che del Reg. 679/2016 (GDPR); artt.
1175, 1176, 1218, 1375 c.c.; obblighi di trasparenza di cui al TUB (art. 115 e 116);
10 artt. 210 e 263 c.p.c. La seguente documentazione, della quale si chiede l'esibizione, è
relativa ai rapporti intrattenuti (prima con e poi con ONtroparte_2 CP_1 CP_1
da , con riferimento al periodo
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
dall'1.1.2006 alla data del presente atto: a) contratti relativi ad operazioni in strumenti finanziari e/o servizi di investimento in genere (es. contratti quadro di: gestione di portafogli e/o negoziazione e/o raccolta d'ordini e/o modelli di sottoscrizione); b)
ordini di acquisto e/o sottoscrizione, nonché le note informative (concernenti le conferme degli acquisti medesimi) relativi all'acquisto e/o alla sottoscrizione, in qualsiasi forma avvenuta, degli strumenti finanziari emessi dalla banca (azioni e obbligazioni più volte specificati nel presente atto); c) schede attestanti il profilo di rischio dei clienti: la loro personale esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
la situazione finanziaria;
gli obiettivi di investimento;
la propensione al rischio. Ci si riferisce espressamente alla documentazione prevista dalle delibere
ONsob 11522/1998 e 16190/2007; d) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari eventualmente sottoscritto dai clienti;
e) modulistica contrattuale di adeguamento alla cd. “MIFID”; f) contratti comunque collegati alle operazioni di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento ai contratti relativi a finanziamenti concessi ai clienti (v. anche Centrale Rischi – doc. A/25), nonché di conto corrente (ordinari, accessori, speciali, anticipi, di mera evidenza), accesi a nome dei clienti (prima presso ET NC SC e poi presso;
g) ONtroparte_1
tutta la modulistica comunque connessa e/o accessoria e/o collegata alle operazioni indicate nella presente;
h) documentazione contabile (ad es: estratti conto, rendiconti investimenti, contabili, evidenze, ecc.) comunque relativa alle operazioni in oggetto indicate. La richiesta appare legittima ed ammissibile anche a fronte del fatto che: a)
11 l'assunzione dei predetti documenti (e informazioni) risulta indispensabile all'accertamento dei fatti di causa;
b) gli istanti hanno diligentemente formulato (alla
Co banca prima e a dopo) formale richiesta di acquisire copia della predetta documentazione (e delle informazioni), ai sensi dell'art. 119 TUB (e delle ulteriori
Co norme suindicate) a cui la banca e hanno dato un sostanziale riscontro negativo;
c)
gli istanti non possono altrimenti produrli in giudizio e si configura il presupposto
Co della necessarietà richiesto dalle norme di riferimento;
d) la banca e erano tenute alla conservazione della documentazione predetta per assolvere agli relativi oneri probatori, come argomentato nel presente atto;
e) l'esibizione dei predetti documenti non travalica i limiti di cui gli artt. 118 e 210 c.p.c..1” con condanna delle controparti al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché
alla restituzione di tutte le somme incassate a qualsiasi titolo (ivi comprese le spese di lite), nelle more del giudizio di appello, a fronte della sentenza di primo grado. Si
rinnova peraltro la richiesta di condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in atti.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e ONtroparte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , e in quanto inammissibile Parte_1 Parte_2 Parte_3
o, comunque, infondato, e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 774/2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023; per il denegato e non creduto caso di accoglimento dell'appello avversario: a) in via preliminare di merito,
accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione/titolarità
passiva in capo a in relazione a tutte le domande avversarie ex ONtroparte_1
art. 3, comma 1, lettere a) e b), D.L. n. 99/2017 (ossia l'ulteriore autosufficiente
12 ragione da cui discende il difetto di legittimazione passiva di;
ONtroparte_1
b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri
[...]
, e in quanto infondate, in fatto e in diritto, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per i motivi esposti in atti, assolvendo da ogni pretesa;
c) in via ONtroparte_1
subordinata rispetto alle precedenti conclusioni di cui ai punti a) e b), in via di appello incidentale condizionato, riformare la sentenza nella parte in cui ha respinto la eccezione di prescrizione formulata da e, conseguentemente, ONtroparte_1
rigettare le domande avversarie indicate in atti per intervenuta prescrizione;
d) in via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni di cui ai punti a), b) e c) nel merito,
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di alcuna delle domande formulate dai sigg.ri e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3
di escludere o ridurre il risarcimento tenuto conto delle difese ONtroparte_1
ed eccezioni svolte in atti, e comunque quantificarlo in conformità alle regole di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., dedotto l'indennizzo che i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno percepito dal FIR o da altro fondo a tutela dei risparmiatori in relazione al titolo oggetto di causa, come meglio descritto in atti;
e) in via istruttoria, respingere ogni avversaria istanza in quanto inammissibile e/o comunque irrilevante, oltre a dichiarare inammissibili le produzioni documentali effettuate da controparte in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., per i motivi già indicati nel corso del giudizio di primo grado e qui riproposti. In ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.”
Per “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e ONtroparte_2
13 deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 774/2023 del Tribunale di Pordenone
pubblicata in data 29 dicembre 2023, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso e per tutti i motivi di cui in atto, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB, delle domande tutte ex adverso svolte nei confronti della l.c.a. di nonché, anche per ONtroparte_2
come meglio specificato in atto, accertarsi in ogni caso l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie;
nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto anche del tutto inammissibili,
improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atto,
confermandosi per l'effetto la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 774/2023 sui capi ex adverso impugnati e accogliersi, comunque, per quanto occorrer possa le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado, qui ritrascritte
“conclusioni: ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche in merito all'esclusiva legittimazione/titolarità passiva sostanziale di come ONtroparte_2
Co chiarito in narrativa (e con ogni conseguenza in punto estromissione di ); in via preliminare: dichiararsi il difetto di competenza del Tribunale di Pordenone a favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Trieste;
accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione notificata da , Parte_1 Parte_3
e per omessa esposizione dei fatti che costituiscono le ragioni
[...] Parte_2
della stessa domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, 4° co., c.p.c., con ogni pronuncia conseguente e con rigetto delle domande attoree tutte;
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta da parte
14 attrice ai sensi dell'art. 83 TUB per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta da parte attrice poiché inammissibile e/o prescritta e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità dei negozi di acquisto di titoli, condannare parte attrice alla restituzione delle azioni ET NC oggetto del presente giudizio e dei dividendi percepiti dalla stessa;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento ed accessori, compreso il rimborso delle spese generali. ON
opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, anche per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. di data 15.12.2022 già dimessa in favore della l.c.a. di ET NC. ON rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione notificato in data 23.7.2021 , e Parte_1 Parte_3
, correntisti e azionisti di avevano convenuto Parte_2 ONtroparte_2
innanzi al Tribunale di Pordenone nella qualità di cessionaria ONtroparte_1
dei rapporti facenti capo al predetto istituto bancario, nelle more posto in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo dichiararsi la nullità o comunque invalidità delle sottoscrizioni di azioni di ET NC da essi attori compiute dal 2006 in poi e dei finanziamenti collegati a tali operazioni;
condannarsi la convenuta alla ripetizione dell'indebito e al risarcimento dei danni;
accertarsi in subordine la violazione degli artt. 1439, 1440, 1428, 1429 e 1431 cod. civ. e il conseguente diritto al risarcimento del danno nonché, in via ulteriormente subordinata, dichiararsi la risoluzione per inadempimento di tutti i negozi, contratti e operazioni indicati ed accertarsi l'obbligo
15 di di risarcire in ogni caso i danni;
in via di estremo subordine, ONtroparte_1
accertarsi l'ingiustificato arricchimento della convenuta e il conseguente obbligo di indennizzo;
condannarsi la convenuta a restituire tutte le prestazioni effettuate in favore della banca e a risarcire il danno patito;
in ogni caso, accertarsi l'illegittimità
delle segnalazioni alla Centrale rischi inerenti ai fidi e agli utilizzi effettuate relativamente al nominativo di con conseguente richiesta di Parte_1
cancellazione e condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio;
condannarsi la convenuta ad una penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c., quale misura di coercizione indiretta per il caso di inadempimento.
si era costituita eccependo l'infondatezza delle domande svolte ONtroparte_1
nei propri confronti, l'incompetenza del Tribunale adito a favore della Sezione
specializzata in materia di impresa e la prescrizione delle pretese attoree, nonché
rilevando che, sulla base della disciplina dettata dal d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 e del contenuto del negozio attuativo intervenuto il 26.6.2017, restavano esclusione dal perimetro della cessione le passività derivanti da pretese azionate dopo la data del
26.6.2017 per atti o fatti verificatisi anteriormente ad essa, con conseguente esdebitazione ex lege della cessionaria.
Radicatosi il contraddittorio era intervenuta associandosi ONtroparte_2
all'eccezione di incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Trieste, nonché eccependo la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e l'improcedibilità ex art. 83 d.lgs. 385/93.
Successivamente la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 29.12.2023
con la quale era stato statuito quanto segue: “rigetta, per le ragioni di cui in premessa,
16 le domande svolte da parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida in euro 10.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
compensa interamente le spese processuali tra parte attrice e l'interveniente.”
ON tale decisione, ritenuta l'infondatezza delle questioni sollevate con le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, incompetenza e prescrizione, era stato osservato che il d.l.
25 giugno 2017, n. 99, conv. in l. 31 luglio 2017 n. 121, all'art. 3 escludeva dal perimetro della cessione “le controversie relative ad atti e fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”; che analoga esclusione era parimenti rinvenibile nell'ambito del contratto di cessione 26 giugno
2017 all'art.
3.1.2 lett. b) e c); che ex art.
3.2 del d.l. 99/2017 il contratto di cessione era opponibile ai terzi dalla data di pubblicazione della notizia sul sito della NC
d'Italia ed era stato iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso e Belluno;
che i contratti impugnati erano stati conclusi tra il 2006 e il 2013, e dunque anteriormente alla cessione, mentre la presente causa era stata instaurata con atto di citazione notificato il 23.7.2021 e pertanto successivamente alla cessione, avvenuta il
26.06.2017; che il termine “controversia” ex d.l. 99/2017 si riferiva alle sole controversie giudiziali: che i dubbi di incostituzionalità prospettati dagli attori risultavano formulati in modo generico e in ogni caso superati dai più recenti arresti giurisprudenziali;
che nessuna domanda era stata svolta da parte attrice nei confronti di legittimamente intervenuta al fine di sostenere le ragioni ONtroparte_2
di al fine di sentir affermare la propria titolarità del diritto ONtroparte_1
oggetto della controversia.
17 ON atto di citazione notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 2.2.2024 e Parte_1 Parte_3 Parte_2
avevano interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe e riproponendo le questioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado;
si era costituita resistendo all'impugnazione e ONtroparte_1
chiedendo in via di appello incidentale condizionato il rigetto delle domande avversarie per intervenuta prescrizione;
si era costituita ONtroparte_2
resistendo all'impugnazione e chiedendo in via di appello incidentale dichiararsi la prescrizione dei diritti azionati dagli attori, nonché l'inammissibilità, improcedibilità o improseguibilità dell'azione ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 385/1993; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON il primo motivo dell'appello principale si lamenta, quanto al tema della titolarità
dei rapporti oggetto di controversia, omessa pronuncia in ordine alla denunciata incompatibilità tra la condotta tenuta da nell'esecuzione del ONtroparte_1
contratto e la volontà di avvalersi del d.l. 99/2017, non essendo stati presi in considerazione elementi fattuali - quali l'invio di documentazione contabile, la conoscenza della controversia stragiudiziale insorta con la banca prima della messa in liquidazione coatta amministrativa, l'acquisizione di rapporti pregressi – idonei ad attestare una sostanziale rinuncia ad avvalersi delle disposizioni di cui al citato d.l. e comunque idonei a generare un legittimo affidamento in ordine alla continuità dei rapporti con la pregressa clientela.
18 ON il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia sulle domande relative alla cd.
“baciata inversa”, alla violazione dell'art. 2358 cod. civ., alla nullità dell'operazione di investimento in azioni, fido e garanzia e ai conseguenti obblighi restitutori a carico della cessionaria ONtroparte_1
ON il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia sulla nullità dell'operazione di investimento in azioni, fido e garanzia anche a prescindere dalla qualificazione come
“baciata inversa” e agli obblighi restitutori a carico di ONtroparte_1
derivanti dalla unitarietà delle situazioni debitorie e situazioni creditorie.
ON il quarto motivo si lamenta omessa pronuncia su ulteriori profili di nullità
dell'operazione di fido e investimento in azioni in quanto “prodotto strutturato sintetico” idoneo ad esporre la clientela ad un'alea irrazionale.
ON il quinto motivo si lamenta omessa pronuncia sulle domande restitutorie conseguenti all'indebito incasso, da parte di di somme ONtroparte_1
afferenti alle denunciate nullità.
ON il sesto motivo si lamenta omessa pronuncia sulla continuità dei rapporti anche sotto il profilo della natura e della fattispecie dei contratti relativi ai servizi di investimento e sulla “evidente l'impossibilità di operare una scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo stesso rapporto”
ON il settimo motivo, premesso che non potrebbe ammettersi una integrazione delle norme di legge ad opera di atti di diritto privato e ribadite le precedenti considerazioni relative alla continuità dei rapporti tra le due banche, si lamenta erronea interpretazione del d.l. n. 99/2017 in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di sul rilievo che la predetta normativa non limitava il ONtroparte_1
concetto di “controversia” alle sole vertenze giudiziarie, che la presente controversia
19 era già stata instaurata in via stragiudiziale anteriormente all'intervenuta cessione, che la deroga all'art. 58 d.lgs. 385/93 di cui all'art. 3 del d.l. n. 99/2017 poteva riguardare i soli contenzioni esclusi dalla cessione, che il contratto di cessione era a vario titolo affetto da nullità per mancanza e illiceità della causa, mancanza di meritevolezza e violazione degli artt. 2 e 4 Cost.
ON l'ottavo motivo si lamenta omessa pronuncia, in erronea applicazione del principio dell'assorbimento, in ordine alla domanda di indebito arricchimento verificatosi a favore di ONtroparte_1
ON il nono motivo si lamenta omessa pronuncia sulle illegittime segnalazioni effettuate da a nome di in ONtroparte_6 Parte_1
relazione agli affidamenti collegati agli investimenti in azioni.
ON il decimo motivo si lamenta che la decisione di primo grado aveva disatteso i dubbi di costituzionalità del d.l. 99/2017 prospettati sotto diversi parametri (artt. 1, 2,
3, 4, 5, 23, 24, 41,42,43,47, 101 e 117) ritenendoli erroneamente formulati in maniera generica.
ON l'undicesimo motivo si lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla banca intervenuta, sul rilievo che nessuna domanda era stata formulata nei confronti della l.c.a., che non poteva dunque vantare alcun interesse giuridicamente rilevante nell'ambito della controversia.
ON il dodicesimo motivo si lamenta erronea statuizione relativa alla spese processuali, come conseguenza della prospettata fondatezza dei precedenti motivi e la ricorrente applicazione della compensazione delle spese di lite in casi analoghi.
* * *
ha chiesto in via di appello incidentale condizionato il rigetto ONtroparte_1
20 delle domande avversarie per intervenuta prescrizione, rilevando che l'eccezione in proposito sollevata era stata erroneamente respinta in primo grado, in quanto le comunicazioni inoltrate dalle controparti non contenevano i requisiti idonei al conseguimento dell'effetto interruttivo, avendo contenuto del tutto generico ed essendo mancanti di un'espressa richiesta di rifusione dei danni lamentati.
* * *
ha censurato in via di appello incidentale la decisione di ONtroparte_2
primo grado sia in considerazione del mancato riconoscimento dell'effetto estensivo automatico delle domande di parte attrice nei propri confronti in conseguenza dello spiegato intervento, rilevando che andava per l'effetto espressamente dichiarata l'improcedibilità delle domande degli attori, con consequenziale condanna alla rifusione delle spese processuali, sia ancora lamentando l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie avversarie.
* * *
Ciò premesso, dovendo essere prioritariamente esaminate le questioni oggetto del settimo e del primo motivo dell'appello principale, in quanto afferenti alla questione relativa alla legittimazione a contraddire di va in proposito ONtroparte_1
evidenziato che l'incontroverso il subentro di quest'ultima nel rapporto derivante dal contratto di finanziamento stipulato con va oggettivamente ONtroparte_2
inquadrato, sotto il profilo normativo, nell'ambito del d.l. 25 giugno 2017 n. 99 e del susseguente contratto attuativo mediante il quale erano state trasferite a
[...]
le “attività, passività e rapporti giuridici” già facenti capo alla banca ONtroparte_1
posta in l.c.a., descritte al punto 3) e definite come “insieme aggregato”, contratto al quale il predetto d.l. aveva espressamente conferito, con l'art. 3, comma 2, efficacia
21 erga omnes a seguito della pubblicazione da parte della NC d'Italia.
Il d.l. 25 giugno 2017 n. 99, all'art. 3, comma 1, prevedeva che “1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo
2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse,
di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741
del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i),
ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche
nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
A sua volta, il contratto di cessione d'azienda del 26.6.2017, nel punto 3.1.4,
espressamente disponeva che “restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte dell'insieme aggregato e non
Co sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a ) le Attività escluse e le
Passività escluse sia di ia di VB” con precisazione che “b) per passività escluse CP_7
22 si intende ogni passività, obbligazione … debito, sopravvenienza passiva,
insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma),
responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in esse, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta,
Co che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero
Co sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in passato e sino alla data di esecuzione, e CP_7
comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come passività incluse” … “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse, passività
incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti che alla data odierna non siano già
oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'insieme aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività escluse e/o le passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti.”
Da tali riferimenti emerge dunque con assoluta chiarezza che la presente vicenda non è
sovrapponibile ad un normale trasferimento di azienda, essendo nel caso di specie la cessione riferibile solo a determinate attività e passività presenti nel patrimonio della banca in liquidazione coatta, tra le quali è espressamente contemplata, al fine di escluderla, ogni conseguenza derivante dal “misselling” di azioni della banca in liquidazione coatta amministrativa sul cessionario, ed è posto dal punto di vista
23 processuale un rigoroso limite temporale inerente al trasferimento del contenzioso
(come, in tal senso, evidenziato dalla sentenza resa da questa Corte d'Appello nella causa n. 261/2020 R.G. e la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del
19.10.2021).
Dal punto di vista sostanziale, tali disposizioni costituiscono un recepimento dei principi del “burden sharing” e del “bail in” di cui alla direttiva 2014/59/UE (Bank
Resolution and Recovery Directive), recepita in Italia con i d.lgs. nn. 180/2015 e
181/2015 – in base ai quali le conseguenze delle crisi bancarie vanno, a scalare,
sopportate in primo luogo da azionisti, obbligazionisti, altri creditori, correntisti e non dal sistema pubblico, di tal che ogni risvolto inerente alla posizione di socio ed alla vendita delle azioni deve trovare il suo regolamento all'interno della procedura concorsuale e non riversarsi su terzi soggetti esterni.
Lungi dal rivestire natura eccezionale, le disposizioni in questione si conformano inoltre ai normali principi concorsuali e civilistici, come emerge da un confronto con l'art. 63, comma 5, del d.lgs. 270/99 sulla vendita delle aziende in amministrazione straordinaria (secondo il quale “salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento”) e con l'art. 105, comma 5, l.fall., vigente all'epoca dei fatti, alla cui stregua “il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività
dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560
del codice civile”.
Si tratta, in altri termini, di un quadro normativo rivolto a rendere appetibile l'azienda e a favorire l'individuazione di un potenziale cessionario anche al costo di sacrificare
24 la soddisfazione di alcune categorie di creditori della cedente, il che giustifica la volontà legislativa di escludere dall'insieme aggregato (ovvero dalle attività e passività
“incluse”) ogni fattispecie originata da un debito connesso ad operazioni di commercializzazione di azioni, ancorché in contrasto con l'art. 2358 cod. civ., in conformità al principio in base al quale l'azionista è tenuto inderogabilmente a farsi carico delle perdite derivanti dal proprio investimento.
Debbono pertanto ritenersi escluse dalla cessione, anche indipendentemente dalla previa pendenza della lite al momento della stessa, tutte le cause relative alla commercializzazione delle azioni e delle obbligazioni delle banche venete, nel cui ambito si iscrive anche il contenzioso collegato agli strumenti finanziari azionari nella fattispecie emessi da ONtroparte_2
Ciò si ricava non soltanto dalla lettera b) dell'art. 3 del d.l. 25 giugno 2017 n. 99 -
dove per debito deve intendersi la responsabilità restitutoria o risarcitoria della banca derivante dalla vendita dei prodotti finanziari, rispetto a cui l'odierna appellante non è
comunque tenuta a rispondere, non essendo tali rapporti stati trasferiti e non potendo ipotizzarsi alcuna sua responsabilità - ma soprattutto la lettera c) dello stesso articolo,
che esclude dal perimetro della cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”
Non vi è dubbio, infatti, che le dedotte nullità relative ai contratti di finanziamento correlati alla sottoscrizione delle azioni di costituiscano un “fatto ONtroparte_2
o atto” antecedente alla cessione, né che tale accertamento configuri un effetto negativo per la cessionaria.
Quanto alla pretesa unitarietà dei rapporti derivante dal prospettato collegamento tra affidamento e sottoscrizione azionaria va inoltre evidenziato che le contrapposte
25 posizioni di credito e debito non potrebbero in ogni caso trovare una sintesi in una reciproca compensazione.
Sul piano cronologico, l'art. 83, comma 3-bis d.lgs. 385/1993 prevede, infatti, che la compensazione potrebbe avere luogo “solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”, laddove l'espressione “fatti valere” sottende la proposizione di una iniziativa giudiziale volta a conferire al credito opposto in compensazione i necessari requisiti di certezza e liquidità, circostanza che nella fattispecie non risulta.
Tali considerazioni depongono, dunque, chiaramente nel senso dell'interpretazione del termine “controversia”, contenuto nel d.l. 25 giugno 2017 n. 99, all'art. 3, comma 1,
come controversia giudiziale, e trovano conferma anche nell'ordinanza n. 35820 del
22/12/2023, con cui il Supremo Collegio ha evidenziato che l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nell'art. 3, primo comma, d.l. n. 99 del 2017 “conduce a
ritenere che anche qualora, come nel caso in esame, si prospetti un credito nei
confronti di una di tali banche discendente dall'esecuzione di un contratto nullo e,
dunque, non da un'attività giuridica bensì da un'attività materiale, consistente in una
attribuzione patrimoniale privo di alcun titolo, lo stesso risulta essere escluso dalla
cessione disciplinata dalla richiamata disposizione, in quanto tra origine da un fatto
occorso prima della cessione, da cui è scaturita una controversia in epoca successiva
a tale cessione;
pertanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla
riconducibilità del credito restitutorio vantato dagli odierni ricorrenti a
un'operazione di commercializzazione di azioni subordinate della banca, la doglianza
si presenta priva di pregio.”
La stessa Corte Costituzionale ha evidenziato, con la sentenza n. 225 del 2022, che il
26 legislatore, nell'ambito di una manovra di salvataggio pubblico di ONtroparte_8
e di entrambe sottoposte a liquidazione coatta
[...] ONtroparte_2
amministrativa, aveva rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento un limite inderogabile, imponendo loro, in particolare, di escludere dal perimetro della cessione sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Va dunque confermata, all'esito di tale disamina, la carenza di titolarità sostanziale in capo a delle posizioni giuridiche cui inerisce la pretesa dedotta ONtroparte_1
in giudizio, essendo queste ultime chiaramente riferite ad “atti o fatti occorsi prima della cessione”, ed essendo invece la presente controversia sorta successivamente alla stessa.
Restano per l'effetto superate, in conseguenza dell'infondatezza dei motivi relativi alla legittimazione a contraddire, le doglianze formulate nei motivi di cui ai punti da 2 a 6,
correttamente ritenute assorbite anche in primo grado, rilievo alla cui stregua deve escludersi la configurabilità, in proposito, del prospettato vizio di omessa pronuncia.
L'esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento, derivando da una precisa disposizione di legge, non può dunque legittimare alcuna pretesa restitutoria al riguardo, ancorché
avanzata sotto il profilo dell'indebito arricchimento, conseguendone dunque
27 l'infondatezza anche delle censure formulate con l'ottavo motivo.
È parimenti infondato anche il nono motivo relativo alle segnalazioni effettuate da in Centrale rischi in relazione agli affidamenti collegati agli ONtroparte_1
investimenti in azioni.
Come può evincersi dalla produzione attorea (all. A25 primo grado) tali segnalazioni si riferiscono, infatti, a “rischi a scadenza” (finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente), “rischi a revoca”
(finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere) e “garanzie ricevute” (garanzie personali che l'intermediario riceve dal soggetto segnalato – garante - in favore di un soggetto – garantito - al quale l'intermediario stesso ha concesso un finanziamento) in relazione alle quali non vengono evidenziati passaggi a sofferenza o escussione di garanzie.
Si è inoltre già detto della insensibilità della posizione della cessionaria rispetto alle cause di nullità relative alle operazioni di sottoscrizione azionaria e alle garanzie e finanziamenti ad essi collegati, mentre va rilevato, quanto alle successive ragioni di illegittimità, che gli appellanti si sono limitati ad allegare la sussistenza di contrarietà
alla normativa sulla privacy, agli artt. 53 e 51 d.lgs. 385/1993, alla deliberazione Cicr
29.3.1994, al provvedimento della NC d'Italia 10.8.1995, alle Istruzioni di vigilanza e agli artt. 1176, 1218, 1175, 1374, 1375, 2043, 2059, 1418 c.c., 185 e 495 c.p., 2, 3, 7,
11 d.lgs. 196/2003; art. 2 Cost. e 7 d.lgs. 30.6.2003 n. 196 omettendo tuttavia ogni ulteriore allegazione volta ad individuare i profili di nullità eventualmente rientranti nell'ambito delle specifiche fattispecie, in modo da non consentire, dunque, alcun obiettivo riscontro in sede di gravame.
28 Anche il decimo motivo è infondato, non potendo i prospettati dubbi di costituzionalità del d.l. 99/2017 ritenersi fondati, tanto in considerazione dei rilievi già
svolti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 225 del 2022, quanto in relazione al fatto che, come già rilevato, le disposizioni del predetto d.l. risultano del tutto conformi ai normali principi concorsuali e civilistici e che nessuna limitazione il predetto d.l. ha comportato in ordine alla possibilità di azionare i crediti restitutori e risarcitori nei confronti della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa.
Ciò premesso, vanno a questo punto esaminati congiuntamente l'undicesimo motivo di appello principale e il motivo di appello incidentale con il quale ONtroparte_2
ha censurato il mancato riconoscimento dell'effetto estensivo automatico delle
[...]
domande di parte attrice nei propri confronti in conseguenza dello spiegato intervento,
rilevando che andava dichiarata l'improcedibilità delle domande degli attori, con consequenziale condanna alla rifusione delle spese processuali.
In proposito va rilevato che nel caso in cui un terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo di essere titolare, in luogo di altra parte originaria del giudizio, del rapporto sostanziale controverso, egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché anche in difetto di espressa istanza le domande della controparte si intendono automaticamente estese nei suoi confronti, dovendo di conseguenza essere assunte le conseguenti statuizioni (Cass. 29/03/2023 n. 8877;
Cass. 25/11/2021, n. 36639; Cass. 19/01/2012, n. 743; Cass. 01/07/2008, n. 17954).
Nel caso di specie, era volontariamente intervenuta in ONtroparte_2
prime cure facendo valere nei confronti degli attori un diritto relativo all'oggetto del processo, qualificandosi come unico titolare del rapporto sostanziale dedotto in
29 giudizio, in tal modo determinando l'estensione automatica degli effetti della domanda, formalmente proposta nei soli confronti di anche nei ONtroparte_1
propri confronti, conseguendone che il giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulle questioni prospettate dall'intervenuta.
A margine delle considerazioni che precedono va dunque dato atto della portata inibitoria dell'art. 83 d. lgs. 385/1993 rispetto ad iniziative processuali proposte in sede ordinaria, trattandosi di una disposizione avente portata notevolmente più ampia rispetto a quella prevista dall'art. 51 l. fall., nel senso di ammettere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa le sole azioni di insinuazione allo stato passivo, opposizione allo stato passivo e contestazione del bilancio finale di liquidazione, senza distinzione tra azioni dirette, pur nella sola forma dell'accertamento e non di condanna, a far valere un credito nei confronti della banca sottoposta alla procedura concorsuale e azioni dirette ad accertare l'inesistenza di un debito.
Tale divieto riguarda, dunque, sia l'accertamento dello stato passivo, sia dell'attivo,
poiché la disciplina del d.lgs. 385/1993 tende alla piena realizzazione della par condicio creditorum, garantendo la consistenza del patrimonio della banca sottoposta alla procedura concorsuale, evitando così la possibilità di alterazioni derivanti da pretese creditorie azionate al di fuori della procedura concorsuale.
Va per l'effetto respinto l'undicesimo motivo dell'appello principale, mentre va accolto l'appello incidentale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree nei confronti di ONtroparte_2
Nel contempo, deve tuttavia essere evidenziato, ai fini del regolamento delle spese processuali, che quest'ultima era intervenuta volontariamente, tanto che gli attori
30 senza modificare le originarie domande avevano proposto eccezione di difetto di interesse;
essendo l'estensione della domanda dipesa da un automatismo processuale,
deve dunque ritenersi giustificata la compensazione delle spese del doppio grado tra attori e interveniente.
Debbono invece ritenersi assorbite, in considerazione della ritenuta infondatezza dell'appello principale, le doglianze relative alla riproposizione dell'eccezione di prescrizione, oggetto dei due appelli incidentali, viepiù in forma condizionata da parte di nonché, stante la necessità di provvedere in questa sede alla ONtroparte_1
riliquidazione delle spese del doppio grado, le doglianze formulate con il dodicesimo motivo di appello principale.
* * *
Sulla base delle considerazioni che precedono dovrà dunque essere respinto l'appello principale ed accolto, per quanto di ragione, quello incidentale proposto da
[...]
assorbito quello proposto da ONtroparte_2 ONtroparte_1
L'impugnata sentenza andrà dunque parzialmente riformata e quanto al regolamento delle spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito del giudizio e sulla base del principio della soccombenza gli appellanti principali andranno condannati alla rifusione nei confronti di le spese processuali andranno invece ONtroparte_1
compensate, per le ragioni sopra espresse, quanto a ONtroparte_2
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza, a carico degli appellati principali, delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
31 nella causa civile in grado di appello promossa da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e Parte_3 ONtroparte_1 ONtroparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 774/2023, pubblicata il
[...]
29.12.2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Respinge l'appello principale, accoglie, per quanto di ragione, quello incidentale proposto da e per l'effetto, in parziale riforma ONtroparte_2
dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, dichiara improcedibili ai sensi dell'art. 83 d. lgs. 385/1993 le domande proposte dagli appellanti principali nei confronti di ONtroparte_2
ONdanna gli appellanti principali alla rifusione delle spese del doppio grado nei confronti di spese che liquida, a titolo di compensi ONtroparte_1
professionali, in complessivi euro 12.000,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza, a carico degli appellati principali, delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli ONsigliere
Dott. Giuliano Berardi ONsigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 774/2023, pubblicata in data 29.12.2023, in punto: intermediazione finanziaria;
contratti di borsa;
causa vertente
TRA
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Franco Maria Grasselli, Rita Boggiani, Federica Grasselli e Carlotta Grasselli per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, ONtroparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo Pedersoli, Elena Marinucci e Alessandra
Fotticchia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
in persona dei Commissari liquidatori, rappresentata e ONtroparte_2
difesa dagli Avv. Giuliano Pavan e Piergianni Medea per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “La difesa di parte Parte_1 Parte_2 Parte_3
appellante, per i motivi esposti nell'atto d'appello, richiamato ogni altro argomento,
tesi ed istanza anche probatoria contenuti negli scritti di primo grado, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia riformare la sentenza n. 774/2023 del 12.12.2023, del
Tribunale di Pordenone (giudice Dott.ssa Lucia Dall'Armellina) pubblicata in data
29.12.2023 e notificata a mezzo pec in data 03.01.2024 e, conseguentemente,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “si chiede che l'ill.mo giudicante voglia rimettere alla corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2017 n. 99, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 121 nella sua interezza e con riferimento specifico alle seguenti norme;
Art. 2, comma 1, lettera c) e comma 2; Art. 3, comma 1
lettere b) e c), comma 2, comma 3 e comma 4; Art. 4 comma 4, comma 5, comma 6 e comma 7; Art. 5 comma 1; Art.
6. Quanto precede per i motivi sopra indicati in atto di citazione (pagg. da 59 a 64) e pergli ulteriori che vorrà individuare, oltre che per
2 quelli indicati nell' Ordinanza n. 179 (Atto di promovimento) del Tribunale di Firenze,
datata 20/7/2021, alla quale si rinvia (doc. P); in via pregiudiziale/preliminare:
accertare e dichiarare la legittimazione passiva e/o la titolarità passiva (sostanziale e processuale) di nel presente giudizio per i motivi esposti nel ONtroparte_1
presente atto, nonché la mancanza di legittimazione/titolarità passiva (sostanziale e processuale) della l.c.a. oltre alla mancanza di interesse in causa (ex art. 100 c.p.c.)
della l.c.a. medesima;
in via principale nel merito: a) la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o l'inopponibilità o comunque l'invalidità delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari, del finanziamento collegato ai predetti strumenti finanziari (c.d. baciata inversa) (modificato nell'importo nel tempo) e della garanzia atipica costituita dal c.d. patto di ritenzione e compensazione, indicati in atti e di seguito descritti: relativamente a : 22/03/2006 Operazione acquisto Parte_1
1.000 ET NC S.c.p.a. (codice titolo 65390) (doc. A - pag 13 e All A6-
operazione 2006 ); 31/10/2011 Operazione acquisto 9.600 azioni ET NC Pt_1
S.c.p.a. (codice titolo 65390) (doc. A - pag 14 e All ); CP_3 Parte_1
07/06/2012 affrancamento per 22.800 azioni ET NC SC (codice titolo 65390)
effettuato al prezzo di euro 40,25 (doc. A - pag 14 e All A8-Affrancamento 2012);
24/01/2013 sottoscrizione per aumento di capitale in 2 tranche (di 1.946 e di 1.454)
obbligazioni ET NC convertibili 2017 (codice titolo 4874361) (doc. A - pag 16
e All A9 aumento di capitale), secondo il seguente dettaglio: preordine per sottoscrizione di n.
1.946 VB obbligazioni CV 2017 (codice titolo 4874361) (doc. A -
pag 18 e All A9 aumento di capitale) nonché adesione alla sottoscrizione di n. 1.454
VB obbligazioni CV 2017 (codice titolo 4874361) (doc. A - pag 19 e All A9 aumento di capitale); rendiconto titoli del 30/06/2017 - deposito 2028189 (ALL A12 ECT
3 30giu2017 2028189) - ); rendiconto titoli del 30/06/2017 deposito Parte_1
2097785 (ALL A13 ECT 30giu2017 dep 2097785); - Estratto Libro Parte_1
soci (All A18 ELS ); - finanziamento concesso da Parte_1 Parte_1
( c.d. baciata inversa) di originari euro 900.000,00, poi elevata a ONtroparte_2
euro 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00 e patto di ritenzione e compensazione
(V. CTP (doc. A – pagg. 3, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e Allegato A24 –
finanziamento e ritenzione e compensazione;
Allegato A25 - CR NC Italia).
Relativamente a Acquisto di strumenti finanziari (n. 1000 azioni Parte_3
emesse dalla banca) emessi dalla banca come da rendiconto titoli del 30/06/2017
Rendiconto titoli del 30/06/2017 (Allegato A19 30giu2017 Anna) ed estratto libro soci
(Allegato A20 . Relativamente a Acquisto di strumenti CP_4 Parte_2
finanziari emessi dalla banca (n. 1000 azioni emesse dalla banca) come da rendiconto titoli del 30/06/2017 (Allegato A21 – ECT 30giu2017 ed estratto libro Parte_2
soci (Allegato A22 – ELS). Per effetto della violazione delle norme di seguito specificate:
1. Articoli: 1325, 1418, 2043, 1343, 1344, 1322 C.C.; 21, TUF;
56 e 57
Del. ONsob 11522/98 (carenze organizzative della banca/ carenze procedurali/
carenze nei controlli interni, mancanza di causa contrattuale, illiceità della causa,
negozio in frode alla legge, violazione del sinallagma contrattuale, mancanza di meritevolezza in termini di tutela giuridica dei contratti – alea irrazionale);
2. Articoli:
1321, 1325, 1346 C.C. (mancanza della volontà, indeterminatezza dell'oggetto del contratto);
3. Articoli: 1375 C.C. (inesigibilità della prestazione);
4. Articoli: 1709,
1710, 1176 C.C. (normativa in materia di mandato);
5. Articoli: 21, 23 TUF;
1175,
1176, 1337, 1338, 1375, 1218 C.C. (principi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale, gravissimo inadempimento, responsabilità precontrattuale /
4 contrattuale, mancata informativa su cause di invalidità) 6. Articoli: 26, 29, 31, 32
(Del. ONsob 11522/98 e Del. 16190/07); 21 TUF;
1375 C.C. (best execution); 7.
Articoli: 21 TUF;
27, 28, 29, 32, 60, 61, 62, 63 (Del. ONsob 11522/98 e Del.
16190/07) (conflitti di interesse, obblighi informativi, inadeguatezza e inappropriatezza delle operazioni, violazione orientamenti ESMA);
8. Articoli: 30, 31
TUF; 76 (Del. ONsob 11522/98 e Del. 16190/07) (attività fuori sede, utilizzo promotori finanziari);
9. Articoli: 1418 C.C. (violazione di norme imperative,
violazione TUF, violazione Del. ONsob 11522/98, Direttiva 2004/39/CE – c.d.
MIFID, Del. ONsob 16190/07, violazione della normativa in materia di tutela dell'interesse del cliente e della integrità dei mercati); 10. Articoli: 23, 24 TUF;
30, 37
Del. ONsob 11522/98; 37 Del. ONsob 16190/07; 1325, 1326, 1346, 1352, 2702,
2704, 1422, 1423 C.C. (obblighi di forma); 11. Articoli: 21 e 23 TUF;
117 TUB
(obblighi di consegna documentazione ai clienti); 12. Articoli: 2050 c.c. (attività
pericolose); 13. Articoli: 77 bis (TUF- vigente all'epoca dei fatti), 19, 49, 22 del regolamento mercati (Del. ONsob 20.10.2007 n. 16191); 14. Articoli: 2, 4, 41 Cost.; 6
e 13 della ONvenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali, nonché con l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea;
principi sull'effettività della tutela giurisdizionale;
15. Articolo:
2358 c.c. (finanziamenti per acquisto di azioni proprie); 16. Articoli: (responsabilità
extracontrattuale) 2043, 2049, 2059, 2622, 2637, 2638, 1418 c.c.; 640 c.p.; 185 c.p. E
conseguentemente condannare (anche ex artt. 2049 e 1228 c.c.) a: ONtroparte_1
restituire ai clienti ex artt. 2033 c.c. tutte le prestazioni effettuate dai clienti in favore
Co della banca e di , intendendosi per tali: tutte le somme versate nel tempo a ET
ON NC SC (poi e a a qualsivoglia titolo a fronte delle ONtroparte_1
5 operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi,
commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna, nonché risarcire ai clienti medesimi tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale,
patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non prevedibili, spettanti agli stessi a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. Allo stato, ed in via del tutto prudenziale si quantificano in importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
: capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 1.370.372,77; Parte_1
capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 51.074,82; Parte_3
capitale e interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: alla restituzione Parte_2
degli interessi debitori corrisposti dal sig. a fronte della c.d. baciata Parte_1
inversa; agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. sulle
Co somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a , Parte_1
e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata, b) Parte_3 Parte_2
accertare e dichiarare quanto segue: la violazione dei seguenti articoli: 1439, 1440 c.c.
(dolo contrattuale); 1428, 1429 (n.1 e n. 2), 1431 c.c. (errore essenziale); e il conseguente diritto dei clienti al risarcimento del danno che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa: : capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro Parte_1
1.370.372,77; capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro Parte_3
51.074,82; capitale e interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: al Parte_2
risarcimento degli importi corrisposti a titolo di interessi debitori dal sig. Parte_1
a fronte della c.d. baciata inversa;
agli ulteriori interessi moratori di cui all'art.
[...]
Co 1284 (quarto comma) c.c. sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a
6 qualsiasi titolo a , e alla rivalutazione Parte_1 Parte_3 Parte_2
monetaria. In via ulteriormente subordinata, c) accertare e dichiarare quanto segue,
per effetto della violazione delle norme come sopra specificate per la domanda in via principale (punto A), che devono intendersi tutte qui richiamate e trascritte: 1) la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. dei negozi, contratti, operazioni indicati al precedente punto A); 2) l'inadempimento della banca, la violazione degli obblighi di diligenza professionale nonché la responsabilità della banca stessa, di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale;
3) l'obbligo di
[...]
di risarcire in ogni caso i danni subiti dai clienti;
e di conseguenza il CP_1
diritto dei clienti al risarcimento del danno che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa: Parte_1
: capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 1.370.372,77;
[...] Parte_3
capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 51.074,82;
[...] Parte_2
capitale e interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: al risarcimento degli importi corrisposti a titolo di interessi debitori dal sig. a fronte della c.d. Parte_1
baciata inversa;
agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a Parte_1
, e alla rivalutazione monetaria. D) In via di
[...] Parte_3 Parte_2
estremo subordine, accertare e dichiarare quanto segue: - l'ingiustificato arricchimento di (ex art. 2041 c.c.) e il conseguente diritto dei clienti al CP_1 CP_1
necessario indennizzo che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa: : capitale e Parte_1
interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 1.370.372,77; capitale e Parte_3
interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 51.074,82; capitale e Parte_2
7 interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: alla corresponsione degli importi corrisposti a titolo di interessi debitori dal sig. a fronte della c.d. baciata inversa;
Parte_1
agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. sulle somme
Co che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a , Parte_1
e alla rivalutazione monetaria e conseguentemente Parte_3 Parte_2
condannare in tutti i casi di accoglimento (anche di una sola) ONtroparte_1
delle domande come sopra formulate in via subordinata (ai punti B, C, D) e in ogni caso (ed anche ex artt. 1228 e 2049 c.c.), a: restituire ai clienti , tutte le prestazioni dai
Co medesimi effettuate in favore della banca e (intendendosi per tali: tutte le somme
Co versate nel tempo alla banca e nel tempo a qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi,
commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna) nonché risarcire ai clienti medesimi (anche a prescindere dagli obblighi restitutori predetti) tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali,
prevedibili e non prevedibili, spettanti agli stessi a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.. Allo stato, ed in via del tutto prudenziale si quantificano negli importi suindicati, non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa: : Parte_1
capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 1.370.372,77; Parte_3
capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 51.074,82; Parte_2
capitale e interessi moratori: euro 51.074,82. Oltre: al risarcimento degli importi corrisposti a titolo di interessi debitori dal sig. a fronte della c.d. Parte_1
baciata inversa;
agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a Parte_1
8 , e alla rivalutazione monetaria. ON vittoria di Pt_1 Parte_3 Parte_2
spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge. In ogni caso e) accertare e dichiarare quanto segue: l'illegittimità e/o illiceità delle predette segnalazioni nella Centrale Rischi contestate con il presente atto più precisamente: le segnalazioni relative a fidi e utilizzi a nome di (cd. baciata inversa), Parte_1
dall'origine sino alla loro estinzione (v. doc. A All. A25); la responsabilità (di natura
Co contrattuale e/o extracontrattuale) di a fronte delle predette segnalazioni;
il diritto di al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale, da quantificarsi in separato giudizio;
nonché ordinare a ONtroparte_1
la cancellazione di tutte le predette segnalazioni, con effetto retroattivo, e quindi
[...]
sin dalla prima segnalazione effettuata a fronte del fido (cd. baciata inversa) da ritenersi nullo, ivi compresi ovviamente gli utilizzi del predetto fido, che costituiscono crediti pregressi della banca da considerarsi inesistenti dall'origine; condannare
[...]
a una penalità di mora (c.d. astreintes) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. CP_1
quale misura di coartazione indiretta per l'adempimento delle obbligazioni di facere infungibile, come quella relativa alla cancellazione delle predette segnalazioni
(illecite/illegittime) nella Centrale Rischi. Penalità che si quantifica in euro 1.000,00
(euro mille/00) per ogni giorno di ritardo nella cancellazione delle segnalazioni citate,
salva migliore determinazione in corso di causa;
in ogni caso: accertare il danno non patrimoniale, anche in via equitativa, che si quantifica in un importo non inferiore a:
euro 250.000,00 relativamente al sig. ; euro 10.000,00 relativamente Parte_1
alla sig.ra euro 20.000,00 relativamente alla sig.ra Parte_3 Parte_2
ON l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Come già richiesto in atto di citazione (pagg.85-87). In via istruttoria, si chiede che
9 venga disposta ctu tecnico/contabile/econometrica finalizzata a quanto segue:
calcolare e quantificare: a) le perdite complessivamente subite dai clienti a fronte delle operazioni contestate nel presente atto;
b) il danno subito dai clienti a fronte delle operazioni predette (anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.); c) gli obblighi restitutori e/o risarcitori nonché di indennizzo (ex art. 2041 c.c.) a carico della banca maggiorati degli interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. e della rivalutazione monetaria. ON facoltà /obbligo per il CTU di: esaminare gli atti e i documenti di causa;
acquisire eventuale ulteriore documentazione che non sia consultabile al pubblico ai sensi dell'art. 198 c.p.c., solo con il consenso di tutte le parti;
operare sempre nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte (CTP); espletare ogni ulteriore accertamento e/o indagine che riterrà utili e/o opportuni e/o necessari;
avvalersi di collaboratori specialisti di sua fiducia, dandone notizia ai consulenti tecnici di parte;
riferire ogni altro elemento utili ai fini della causa;
esperire il tentativo di conciliazione fra le parti e, in caso di esito positivo, redigere verbale di conciliazione. Richiesta di ordine di esibizione. Si chiede inoltre che venga ordinata a l'esibizione, ai sensi delle seguenti norme, della documentazione ONtroparte_1
descritta nel prosieguo. La richiesta è motivata dalla reticenza della banca prima e di
Co
dopo a fornire tutta la documentazione relativa ai rapporti contestati, nonostante le puntuali e reiterate richieste. Documentazione peraltro reiteratamente richiesta in sede
Co stragiudiziale alla banca e a con comunicazioni specifiche citate in atti (V. docc.
da C/1 a C/18). Le principali norme di riferimento: artt. 119 e 127 bis D.Lgs.
385/1993 (TUB); art. 21 TUF;
normativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 18.8.2018 n. 101) oltre che del Reg. 679/2016 (GDPR); artt.
1175, 1176, 1218, 1375 c.c.; obblighi di trasparenza di cui al TUB (art. 115 e 116);
10 artt. 210 e 263 c.p.c. La seguente documentazione, della quale si chiede l'esibizione, è
relativa ai rapporti intrattenuti (prima con e poi con ONtroparte_2 CP_1 CP_1
da , con riferimento al periodo
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
dall'1.1.2006 alla data del presente atto: a) contratti relativi ad operazioni in strumenti finanziari e/o servizi di investimento in genere (es. contratti quadro di: gestione di portafogli e/o negoziazione e/o raccolta d'ordini e/o modelli di sottoscrizione); b)
ordini di acquisto e/o sottoscrizione, nonché le note informative (concernenti le conferme degli acquisti medesimi) relativi all'acquisto e/o alla sottoscrizione, in qualsiasi forma avvenuta, degli strumenti finanziari emessi dalla banca (azioni e obbligazioni più volte specificati nel presente atto); c) schede attestanti il profilo di rischio dei clienti: la loro personale esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
la situazione finanziaria;
gli obiettivi di investimento;
la propensione al rischio. Ci si riferisce espressamente alla documentazione prevista dalle delibere
ONsob 11522/1998 e 16190/2007; d) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari eventualmente sottoscritto dai clienti;
e) modulistica contrattuale di adeguamento alla cd. “MIFID”; f) contratti comunque collegati alle operazioni di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento ai contratti relativi a finanziamenti concessi ai clienti (v. anche Centrale Rischi – doc. A/25), nonché di conto corrente (ordinari, accessori, speciali, anticipi, di mera evidenza), accesi a nome dei clienti (prima presso ET NC SC e poi presso;
g) ONtroparte_1
tutta la modulistica comunque connessa e/o accessoria e/o collegata alle operazioni indicate nella presente;
h) documentazione contabile (ad es: estratti conto, rendiconti investimenti, contabili, evidenze, ecc.) comunque relativa alle operazioni in oggetto indicate. La richiesta appare legittima ed ammissibile anche a fronte del fatto che: a)
11 l'assunzione dei predetti documenti (e informazioni) risulta indispensabile all'accertamento dei fatti di causa;
b) gli istanti hanno diligentemente formulato (alla
Co banca prima e a dopo) formale richiesta di acquisire copia della predetta documentazione (e delle informazioni), ai sensi dell'art. 119 TUB (e delle ulteriori
Co norme suindicate) a cui la banca e hanno dato un sostanziale riscontro negativo;
c)
gli istanti non possono altrimenti produrli in giudizio e si configura il presupposto
Co della necessarietà richiesto dalle norme di riferimento;
d) la banca e erano tenute alla conservazione della documentazione predetta per assolvere agli relativi oneri probatori, come argomentato nel presente atto;
e) l'esibizione dei predetti documenti non travalica i limiti di cui gli artt. 118 e 210 c.p.c..1” con condanna delle controparti al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché
alla restituzione di tutte le somme incassate a qualsiasi titolo (ivi comprese le spese di lite), nelle more del giudizio di appello, a fronte della sentenza di primo grado. Si
rinnova peraltro la richiesta di condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in atti.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e ONtroparte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , e in quanto inammissibile Parte_1 Parte_2 Parte_3
o, comunque, infondato, e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 774/2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023; per il denegato e non creduto caso di accoglimento dell'appello avversario: a) in via preliminare di merito,
accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione/titolarità
passiva in capo a in relazione a tutte le domande avversarie ex ONtroparte_1
art. 3, comma 1, lettere a) e b), D.L. n. 99/2017 (ossia l'ulteriore autosufficiente
12 ragione da cui discende il difetto di legittimazione passiva di;
ONtroparte_1
b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri
[...]
, e in quanto infondate, in fatto e in diritto, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per i motivi esposti in atti, assolvendo da ogni pretesa;
c) in via ONtroparte_1
subordinata rispetto alle precedenti conclusioni di cui ai punti a) e b), in via di appello incidentale condizionato, riformare la sentenza nella parte in cui ha respinto la eccezione di prescrizione formulata da e, conseguentemente, ONtroparte_1
rigettare le domande avversarie indicate in atti per intervenuta prescrizione;
d) in via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni di cui ai punti a), b) e c) nel merito,
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di alcuna delle domande formulate dai sigg.ri e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3
di escludere o ridurre il risarcimento tenuto conto delle difese ONtroparte_1
ed eccezioni svolte in atti, e comunque quantificarlo in conformità alle regole di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., dedotto l'indennizzo che i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno percepito dal FIR o da altro fondo a tutela dei risparmiatori in relazione al titolo oggetto di causa, come meglio descritto in atti;
e) in via istruttoria, respingere ogni avversaria istanza in quanto inammissibile e/o comunque irrilevante, oltre a dichiarare inammissibili le produzioni documentali effettuate da controparte in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., per i motivi già indicati nel corso del giudizio di primo grado e qui riproposti. In ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.”
Per “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e ONtroparte_2
13 deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 774/2023 del Tribunale di Pordenone
pubblicata in data 29 dicembre 2023, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso e per tutti i motivi di cui in atto, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB, delle domande tutte ex adverso svolte nei confronti della l.c.a. di nonché, anche per ONtroparte_2
come meglio specificato in atto, accertarsi in ogni caso l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie;
nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto anche del tutto inammissibili,
improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atto,
confermandosi per l'effetto la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 774/2023 sui capi ex adverso impugnati e accogliersi, comunque, per quanto occorrer possa le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado, qui ritrascritte
“conclusioni: ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche in merito all'esclusiva legittimazione/titolarità passiva sostanziale di come ONtroparte_2
Co chiarito in narrativa (e con ogni conseguenza in punto estromissione di ); in via preliminare: dichiararsi il difetto di competenza del Tribunale di Pordenone a favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Trieste;
accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione notificata da , Parte_1 Parte_3
e per omessa esposizione dei fatti che costituiscono le ragioni
[...] Parte_2
della stessa domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, 4° co., c.p.c., con ogni pronuncia conseguente e con rigetto delle domande attoree tutte;
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta da parte
14 attrice ai sensi dell'art. 83 TUB per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta da parte attrice poiché inammissibile e/o prescritta e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità dei negozi di acquisto di titoli, condannare parte attrice alla restituzione delle azioni ET NC oggetto del presente giudizio e dei dividendi percepiti dalla stessa;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento ed accessori, compreso il rimborso delle spese generali. ON
opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, anche per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. di data 15.12.2022 già dimessa in favore della l.c.a. di ET NC. ON rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione notificato in data 23.7.2021 , e Parte_1 Parte_3
, correntisti e azionisti di avevano convenuto Parte_2 ONtroparte_2
innanzi al Tribunale di Pordenone nella qualità di cessionaria ONtroparte_1
dei rapporti facenti capo al predetto istituto bancario, nelle more posto in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo dichiararsi la nullità o comunque invalidità delle sottoscrizioni di azioni di ET NC da essi attori compiute dal 2006 in poi e dei finanziamenti collegati a tali operazioni;
condannarsi la convenuta alla ripetizione dell'indebito e al risarcimento dei danni;
accertarsi in subordine la violazione degli artt. 1439, 1440, 1428, 1429 e 1431 cod. civ. e il conseguente diritto al risarcimento del danno nonché, in via ulteriormente subordinata, dichiararsi la risoluzione per inadempimento di tutti i negozi, contratti e operazioni indicati ed accertarsi l'obbligo
15 di di risarcire in ogni caso i danni;
in via di estremo subordine, ONtroparte_1
accertarsi l'ingiustificato arricchimento della convenuta e il conseguente obbligo di indennizzo;
condannarsi la convenuta a restituire tutte le prestazioni effettuate in favore della banca e a risarcire il danno patito;
in ogni caso, accertarsi l'illegittimità
delle segnalazioni alla Centrale rischi inerenti ai fidi e agli utilizzi effettuate relativamente al nominativo di con conseguente richiesta di Parte_1
cancellazione e condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio;
condannarsi la convenuta ad una penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c., quale misura di coercizione indiretta per il caso di inadempimento.
si era costituita eccependo l'infondatezza delle domande svolte ONtroparte_1
nei propri confronti, l'incompetenza del Tribunale adito a favore della Sezione
specializzata in materia di impresa e la prescrizione delle pretese attoree, nonché
rilevando che, sulla base della disciplina dettata dal d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 e del contenuto del negozio attuativo intervenuto il 26.6.2017, restavano esclusione dal perimetro della cessione le passività derivanti da pretese azionate dopo la data del
26.6.2017 per atti o fatti verificatisi anteriormente ad essa, con conseguente esdebitazione ex lege della cessionaria.
Radicatosi il contraddittorio era intervenuta associandosi ONtroparte_2
all'eccezione di incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Trieste, nonché eccependo la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e l'improcedibilità ex art. 83 d.lgs. 385/93.
Successivamente la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 29.12.2023
con la quale era stato statuito quanto segue: “rigetta, per le ragioni di cui in premessa,
16 le domande svolte da parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida in euro 10.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
compensa interamente le spese processuali tra parte attrice e l'interveniente.”
ON tale decisione, ritenuta l'infondatezza delle questioni sollevate con le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, incompetenza e prescrizione, era stato osservato che il d.l.
25 giugno 2017, n. 99, conv. in l. 31 luglio 2017 n. 121, all'art. 3 escludeva dal perimetro della cessione “le controversie relative ad atti e fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”; che analoga esclusione era parimenti rinvenibile nell'ambito del contratto di cessione 26 giugno
2017 all'art.
3.1.2 lett. b) e c); che ex art.
3.2 del d.l. 99/2017 il contratto di cessione era opponibile ai terzi dalla data di pubblicazione della notizia sul sito della NC
d'Italia ed era stato iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso e Belluno;
che i contratti impugnati erano stati conclusi tra il 2006 e il 2013, e dunque anteriormente alla cessione, mentre la presente causa era stata instaurata con atto di citazione notificato il 23.7.2021 e pertanto successivamente alla cessione, avvenuta il
26.06.2017; che il termine “controversia” ex d.l. 99/2017 si riferiva alle sole controversie giudiziali: che i dubbi di incostituzionalità prospettati dagli attori risultavano formulati in modo generico e in ogni caso superati dai più recenti arresti giurisprudenziali;
che nessuna domanda era stata svolta da parte attrice nei confronti di legittimamente intervenuta al fine di sostenere le ragioni ONtroparte_2
di al fine di sentir affermare la propria titolarità del diritto ONtroparte_1
oggetto della controversia.
17 ON atto di citazione notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 2.2.2024 e Parte_1 Parte_3 Parte_2
avevano interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe e riproponendo le questioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado;
si era costituita resistendo all'impugnazione e ONtroparte_1
chiedendo in via di appello incidentale condizionato il rigetto delle domande avversarie per intervenuta prescrizione;
si era costituita ONtroparte_2
resistendo all'impugnazione e chiedendo in via di appello incidentale dichiararsi la prescrizione dei diritti azionati dagli attori, nonché l'inammissibilità, improcedibilità o improseguibilità dell'azione ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 385/1993; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON il primo motivo dell'appello principale si lamenta, quanto al tema della titolarità
dei rapporti oggetto di controversia, omessa pronuncia in ordine alla denunciata incompatibilità tra la condotta tenuta da nell'esecuzione del ONtroparte_1
contratto e la volontà di avvalersi del d.l. 99/2017, non essendo stati presi in considerazione elementi fattuali - quali l'invio di documentazione contabile, la conoscenza della controversia stragiudiziale insorta con la banca prima della messa in liquidazione coatta amministrativa, l'acquisizione di rapporti pregressi – idonei ad attestare una sostanziale rinuncia ad avvalersi delle disposizioni di cui al citato d.l. e comunque idonei a generare un legittimo affidamento in ordine alla continuità dei rapporti con la pregressa clientela.
18 ON il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia sulle domande relative alla cd.
“baciata inversa”, alla violazione dell'art. 2358 cod. civ., alla nullità dell'operazione di investimento in azioni, fido e garanzia e ai conseguenti obblighi restitutori a carico della cessionaria ONtroparte_1
ON il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia sulla nullità dell'operazione di investimento in azioni, fido e garanzia anche a prescindere dalla qualificazione come
“baciata inversa” e agli obblighi restitutori a carico di ONtroparte_1
derivanti dalla unitarietà delle situazioni debitorie e situazioni creditorie.
ON il quarto motivo si lamenta omessa pronuncia su ulteriori profili di nullità
dell'operazione di fido e investimento in azioni in quanto “prodotto strutturato sintetico” idoneo ad esporre la clientela ad un'alea irrazionale.
ON il quinto motivo si lamenta omessa pronuncia sulle domande restitutorie conseguenti all'indebito incasso, da parte di di somme ONtroparte_1
afferenti alle denunciate nullità.
ON il sesto motivo si lamenta omessa pronuncia sulla continuità dei rapporti anche sotto il profilo della natura e della fattispecie dei contratti relativi ai servizi di investimento e sulla “evidente l'impossibilità di operare una scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo stesso rapporto”
ON il settimo motivo, premesso che non potrebbe ammettersi una integrazione delle norme di legge ad opera di atti di diritto privato e ribadite le precedenti considerazioni relative alla continuità dei rapporti tra le due banche, si lamenta erronea interpretazione del d.l. n. 99/2017 in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di sul rilievo che la predetta normativa non limitava il ONtroparte_1
concetto di “controversia” alle sole vertenze giudiziarie, che la presente controversia
19 era già stata instaurata in via stragiudiziale anteriormente all'intervenuta cessione, che la deroga all'art. 58 d.lgs. 385/93 di cui all'art. 3 del d.l. n. 99/2017 poteva riguardare i soli contenzioni esclusi dalla cessione, che il contratto di cessione era a vario titolo affetto da nullità per mancanza e illiceità della causa, mancanza di meritevolezza e violazione degli artt. 2 e 4 Cost.
ON l'ottavo motivo si lamenta omessa pronuncia, in erronea applicazione del principio dell'assorbimento, in ordine alla domanda di indebito arricchimento verificatosi a favore di ONtroparte_1
ON il nono motivo si lamenta omessa pronuncia sulle illegittime segnalazioni effettuate da a nome di in ONtroparte_6 Parte_1
relazione agli affidamenti collegati agli investimenti in azioni.
ON il decimo motivo si lamenta che la decisione di primo grado aveva disatteso i dubbi di costituzionalità del d.l. 99/2017 prospettati sotto diversi parametri (artt. 1, 2,
3, 4, 5, 23, 24, 41,42,43,47, 101 e 117) ritenendoli erroneamente formulati in maniera generica.
ON l'undicesimo motivo si lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla banca intervenuta, sul rilievo che nessuna domanda era stata formulata nei confronti della l.c.a., che non poteva dunque vantare alcun interesse giuridicamente rilevante nell'ambito della controversia.
ON il dodicesimo motivo si lamenta erronea statuizione relativa alla spese processuali, come conseguenza della prospettata fondatezza dei precedenti motivi e la ricorrente applicazione della compensazione delle spese di lite in casi analoghi.
* * *
ha chiesto in via di appello incidentale condizionato il rigetto ONtroparte_1
20 delle domande avversarie per intervenuta prescrizione, rilevando che l'eccezione in proposito sollevata era stata erroneamente respinta in primo grado, in quanto le comunicazioni inoltrate dalle controparti non contenevano i requisiti idonei al conseguimento dell'effetto interruttivo, avendo contenuto del tutto generico ed essendo mancanti di un'espressa richiesta di rifusione dei danni lamentati.
* * *
ha censurato in via di appello incidentale la decisione di ONtroparte_2
primo grado sia in considerazione del mancato riconoscimento dell'effetto estensivo automatico delle domande di parte attrice nei propri confronti in conseguenza dello spiegato intervento, rilevando che andava per l'effetto espressamente dichiarata l'improcedibilità delle domande degli attori, con consequenziale condanna alla rifusione delle spese processuali, sia ancora lamentando l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie avversarie.
* * *
Ciò premesso, dovendo essere prioritariamente esaminate le questioni oggetto del settimo e del primo motivo dell'appello principale, in quanto afferenti alla questione relativa alla legittimazione a contraddire di va in proposito ONtroparte_1
evidenziato che l'incontroverso il subentro di quest'ultima nel rapporto derivante dal contratto di finanziamento stipulato con va oggettivamente ONtroparte_2
inquadrato, sotto il profilo normativo, nell'ambito del d.l. 25 giugno 2017 n. 99 e del susseguente contratto attuativo mediante il quale erano state trasferite a
[...]
le “attività, passività e rapporti giuridici” già facenti capo alla banca ONtroparte_1
posta in l.c.a., descritte al punto 3) e definite come “insieme aggregato”, contratto al quale il predetto d.l. aveva espressamente conferito, con l'art. 3, comma 2, efficacia
21 erga omnes a seguito della pubblicazione da parte della NC d'Italia.
Il d.l. 25 giugno 2017 n. 99, all'art. 3, comma 1, prevedeva che “1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo
2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse,
di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741
del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i),
ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche
nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
A sua volta, il contratto di cessione d'azienda del 26.6.2017, nel punto 3.1.4,
espressamente disponeva che “restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte dell'insieme aggregato e non
Co sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a ) le Attività escluse e le
Passività escluse sia di ia di VB” con precisazione che “b) per passività escluse CP_7
22 si intende ogni passività, obbligazione … debito, sopravvenienza passiva,
insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma),
responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in esse, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta,
Co che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero
Co sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in passato e sino alla data di esecuzione, e CP_7
comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come passività incluse” … “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse, passività
incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti che alla data odierna non siano già
oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'insieme aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività escluse e/o le passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti.”
Da tali riferimenti emerge dunque con assoluta chiarezza che la presente vicenda non è
sovrapponibile ad un normale trasferimento di azienda, essendo nel caso di specie la cessione riferibile solo a determinate attività e passività presenti nel patrimonio della banca in liquidazione coatta, tra le quali è espressamente contemplata, al fine di escluderla, ogni conseguenza derivante dal “misselling” di azioni della banca in liquidazione coatta amministrativa sul cessionario, ed è posto dal punto di vista
23 processuale un rigoroso limite temporale inerente al trasferimento del contenzioso
(come, in tal senso, evidenziato dalla sentenza resa da questa Corte d'Appello nella causa n. 261/2020 R.G. e la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del
19.10.2021).
Dal punto di vista sostanziale, tali disposizioni costituiscono un recepimento dei principi del “burden sharing” e del “bail in” di cui alla direttiva 2014/59/UE (Bank
Resolution and Recovery Directive), recepita in Italia con i d.lgs. nn. 180/2015 e
181/2015 – in base ai quali le conseguenze delle crisi bancarie vanno, a scalare,
sopportate in primo luogo da azionisti, obbligazionisti, altri creditori, correntisti e non dal sistema pubblico, di tal che ogni risvolto inerente alla posizione di socio ed alla vendita delle azioni deve trovare il suo regolamento all'interno della procedura concorsuale e non riversarsi su terzi soggetti esterni.
Lungi dal rivestire natura eccezionale, le disposizioni in questione si conformano inoltre ai normali principi concorsuali e civilistici, come emerge da un confronto con l'art. 63, comma 5, del d.lgs. 270/99 sulla vendita delle aziende in amministrazione straordinaria (secondo il quale “salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento”) e con l'art. 105, comma 5, l.fall., vigente all'epoca dei fatti, alla cui stregua “il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività
dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560
del codice civile”.
Si tratta, in altri termini, di un quadro normativo rivolto a rendere appetibile l'azienda e a favorire l'individuazione di un potenziale cessionario anche al costo di sacrificare
24 la soddisfazione di alcune categorie di creditori della cedente, il che giustifica la volontà legislativa di escludere dall'insieme aggregato (ovvero dalle attività e passività
“incluse”) ogni fattispecie originata da un debito connesso ad operazioni di commercializzazione di azioni, ancorché in contrasto con l'art. 2358 cod. civ., in conformità al principio in base al quale l'azionista è tenuto inderogabilmente a farsi carico delle perdite derivanti dal proprio investimento.
Debbono pertanto ritenersi escluse dalla cessione, anche indipendentemente dalla previa pendenza della lite al momento della stessa, tutte le cause relative alla commercializzazione delle azioni e delle obbligazioni delle banche venete, nel cui ambito si iscrive anche il contenzioso collegato agli strumenti finanziari azionari nella fattispecie emessi da ONtroparte_2
Ciò si ricava non soltanto dalla lettera b) dell'art. 3 del d.l. 25 giugno 2017 n. 99 -
dove per debito deve intendersi la responsabilità restitutoria o risarcitoria della banca derivante dalla vendita dei prodotti finanziari, rispetto a cui l'odierna appellante non è
comunque tenuta a rispondere, non essendo tali rapporti stati trasferiti e non potendo ipotizzarsi alcuna sua responsabilità - ma soprattutto la lettera c) dello stesso articolo,
che esclude dal perimetro della cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”
Non vi è dubbio, infatti, che le dedotte nullità relative ai contratti di finanziamento correlati alla sottoscrizione delle azioni di costituiscano un “fatto ONtroparte_2
o atto” antecedente alla cessione, né che tale accertamento configuri un effetto negativo per la cessionaria.
Quanto alla pretesa unitarietà dei rapporti derivante dal prospettato collegamento tra affidamento e sottoscrizione azionaria va inoltre evidenziato che le contrapposte
25 posizioni di credito e debito non potrebbero in ogni caso trovare una sintesi in una reciproca compensazione.
Sul piano cronologico, l'art. 83, comma 3-bis d.lgs. 385/1993 prevede, infatti, che la compensazione potrebbe avere luogo “solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”, laddove l'espressione “fatti valere” sottende la proposizione di una iniziativa giudiziale volta a conferire al credito opposto in compensazione i necessari requisiti di certezza e liquidità, circostanza che nella fattispecie non risulta.
Tali considerazioni depongono, dunque, chiaramente nel senso dell'interpretazione del termine “controversia”, contenuto nel d.l. 25 giugno 2017 n. 99, all'art. 3, comma 1,
come controversia giudiziale, e trovano conferma anche nell'ordinanza n. 35820 del
22/12/2023, con cui il Supremo Collegio ha evidenziato che l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nell'art. 3, primo comma, d.l. n. 99 del 2017 “conduce a
ritenere che anche qualora, come nel caso in esame, si prospetti un credito nei
confronti di una di tali banche discendente dall'esecuzione di un contratto nullo e,
dunque, non da un'attività giuridica bensì da un'attività materiale, consistente in una
attribuzione patrimoniale privo di alcun titolo, lo stesso risulta essere escluso dalla
cessione disciplinata dalla richiamata disposizione, in quanto tra origine da un fatto
occorso prima della cessione, da cui è scaturita una controversia in epoca successiva
a tale cessione;
pertanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla
riconducibilità del credito restitutorio vantato dagli odierni ricorrenti a
un'operazione di commercializzazione di azioni subordinate della banca, la doglianza
si presenta priva di pregio.”
La stessa Corte Costituzionale ha evidenziato, con la sentenza n. 225 del 2022, che il
26 legislatore, nell'ambito di una manovra di salvataggio pubblico di ONtroparte_8
e di entrambe sottoposte a liquidazione coatta
[...] ONtroparte_2
amministrativa, aveva rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento un limite inderogabile, imponendo loro, in particolare, di escludere dal perimetro della cessione sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Va dunque confermata, all'esito di tale disamina, la carenza di titolarità sostanziale in capo a delle posizioni giuridiche cui inerisce la pretesa dedotta ONtroparte_1
in giudizio, essendo queste ultime chiaramente riferite ad “atti o fatti occorsi prima della cessione”, ed essendo invece la presente controversia sorta successivamente alla stessa.
Restano per l'effetto superate, in conseguenza dell'infondatezza dei motivi relativi alla legittimazione a contraddire, le doglianze formulate nei motivi di cui ai punti da 2 a 6,
correttamente ritenute assorbite anche in primo grado, rilievo alla cui stregua deve escludersi la configurabilità, in proposito, del prospettato vizio di omessa pronuncia.
L'esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento, derivando da una precisa disposizione di legge, non può dunque legittimare alcuna pretesa restitutoria al riguardo, ancorché
avanzata sotto il profilo dell'indebito arricchimento, conseguendone dunque
27 l'infondatezza anche delle censure formulate con l'ottavo motivo.
È parimenti infondato anche il nono motivo relativo alle segnalazioni effettuate da in Centrale rischi in relazione agli affidamenti collegati agli ONtroparte_1
investimenti in azioni.
Come può evincersi dalla produzione attorea (all. A25 primo grado) tali segnalazioni si riferiscono, infatti, a “rischi a scadenza” (finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente), “rischi a revoca”
(finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere) e “garanzie ricevute” (garanzie personali che l'intermediario riceve dal soggetto segnalato – garante - in favore di un soggetto – garantito - al quale l'intermediario stesso ha concesso un finanziamento) in relazione alle quali non vengono evidenziati passaggi a sofferenza o escussione di garanzie.
Si è inoltre già detto della insensibilità della posizione della cessionaria rispetto alle cause di nullità relative alle operazioni di sottoscrizione azionaria e alle garanzie e finanziamenti ad essi collegati, mentre va rilevato, quanto alle successive ragioni di illegittimità, che gli appellanti si sono limitati ad allegare la sussistenza di contrarietà
alla normativa sulla privacy, agli artt. 53 e 51 d.lgs. 385/1993, alla deliberazione Cicr
29.3.1994, al provvedimento della NC d'Italia 10.8.1995, alle Istruzioni di vigilanza e agli artt. 1176, 1218, 1175, 1374, 1375, 2043, 2059, 1418 c.c., 185 e 495 c.p., 2, 3, 7,
11 d.lgs. 196/2003; art. 2 Cost. e 7 d.lgs. 30.6.2003 n. 196 omettendo tuttavia ogni ulteriore allegazione volta ad individuare i profili di nullità eventualmente rientranti nell'ambito delle specifiche fattispecie, in modo da non consentire, dunque, alcun obiettivo riscontro in sede di gravame.
28 Anche il decimo motivo è infondato, non potendo i prospettati dubbi di costituzionalità del d.l. 99/2017 ritenersi fondati, tanto in considerazione dei rilievi già
svolti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 225 del 2022, quanto in relazione al fatto che, come già rilevato, le disposizioni del predetto d.l. risultano del tutto conformi ai normali principi concorsuali e civilistici e che nessuna limitazione il predetto d.l. ha comportato in ordine alla possibilità di azionare i crediti restitutori e risarcitori nei confronti della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa.
Ciò premesso, vanno a questo punto esaminati congiuntamente l'undicesimo motivo di appello principale e il motivo di appello incidentale con il quale ONtroparte_2
ha censurato il mancato riconoscimento dell'effetto estensivo automatico delle
[...]
domande di parte attrice nei propri confronti in conseguenza dello spiegato intervento,
rilevando che andava dichiarata l'improcedibilità delle domande degli attori, con consequenziale condanna alla rifusione delle spese processuali.
In proposito va rilevato che nel caso in cui un terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo di essere titolare, in luogo di altra parte originaria del giudizio, del rapporto sostanziale controverso, egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché anche in difetto di espressa istanza le domande della controparte si intendono automaticamente estese nei suoi confronti, dovendo di conseguenza essere assunte le conseguenti statuizioni (Cass. 29/03/2023 n. 8877;
Cass. 25/11/2021, n. 36639; Cass. 19/01/2012, n. 743; Cass. 01/07/2008, n. 17954).
Nel caso di specie, era volontariamente intervenuta in ONtroparte_2
prime cure facendo valere nei confronti degli attori un diritto relativo all'oggetto del processo, qualificandosi come unico titolare del rapporto sostanziale dedotto in
29 giudizio, in tal modo determinando l'estensione automatica degli effetti della domanda, formalmente proposta nei soli confronti di anche nei ONtroparte_1
propri confronti, conseguendone che il giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulle questioni prospettate dall'intervenuta.
A margine delle considerazioni che precedono va dunque dato atto della portata inibitoria dell'art. 83 d. lgs. 385/1993 rispetto ad iniziative processuali proposte in sede ordinaria, trattandosi di una disposizione avente portata notevolmente più ampia rispetto a quella prevista dall'art. 51 l. fall., nel senso di ammettere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa le sole azioni di insinuazione allo stato passivo, opposizione allo stato passivo e contestazione del bilancio finale di liquidazione, senza distinzione tra azioni dirette, pur nella sola forma dell'accertamento e non di condanna, a far valere un credito nei confronti della banca sottoposta alla procedura concorsuale e azioni dirette ad accertare l'inesistenza di un debito.
Tale divieto riguarda, dunque, sia l'accertamento dello stato passivo, sia dell'attivo,
poiché la disciplina del d.lgs. 385/1993 tende alla piena realizzazione della par condicio creditorum, garantendo la consistenza del patrimonio della banca sottoposta alla procedura concorsuale, evitando così la possibilità di alterazioni derivanti da pretese creditorie azionate al di fuori della procedura concorsuale.
Va per l'effetto respinto l'undicesimo motivo dell'appello principale, mentre va accolto l'appello incidentale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree nei confronti di ONtroparte_2
Nel contempo, deve tuttavia essere evidenziato, ai fini del regolamento delle spese processuali, che quest'ultima era intervenuta volontariamente, tanto che gli attori
30 senza modificare le originarie domande avevano proposto eccezione di difetto di interesse;
essendo l'estensione della domanda dipesa da un automatismo processuale,
deve dunque ritenersi giustificata la compensazione delle spese del doppio grado tra attori e interveniente.
Debbono invece ritenersi assorbite, in considerazione della ritenuta infondatezza dell'appello principale, le doglianze relative alla riproposizione dell'eccezione di prescrizione, oggetto dei due appelli incidentali, viepiù in forma condizionata da parte di nonché, stante la necessità di provvedere in questa sede alla ONtroparte_1
riliquidazione delle spese del doppio grado, le doglianze formulate con il dodicesimo motivo di appello principale.
* * *
Sulla base delle considerazioni che precedono dovrà dunque essere respinto l'appello principale ed accolto, per quanto di ragione, quello incidentale proposto da
[...]
assorbito quello proposto da ONtroparte_2 ONtroparte_1
L'impugnata sentenza andrà dunque parzialmente riformata e quanto al regolamento delle spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito del giudizio e sulla base del principio della soccombenza gli appellanti principali andranno condannati alla rifusione nei confronti di le spese processuali andranno invece ONtroparte_1
compensate, per le ragioni sopra espresse, quanto a ONtroparte_2
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza, a carico degli appellati principali, delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
31 nella causa civile in grado di appello promossa da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e Parte_3 ONtroparte_1 ONtroparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 774/2023, pubblicata il
[...]
29.12.2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Respinge l'appello principale, accoglie, per quanto di ragione, quello incidentale proposto da e per l'effetto, in parziale riforma ONtroparte_2
dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, dichiara improcedibili ai sensi dell'art. 83 d. lgs. 385/1993 le domande proposte dagli appellanti principali nei confronti di ONtroparte_2
ONdanna gli appellanti principali alla rifusione delle spese del doppio grado nei confronti di spese che liquida, a titolo di compensi ONtroparte_1
professionali, in complessivi euro 12.000,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza, a carico degli appellati principali, delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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