Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1770/2023 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1773/2023 R.G, proposta da:
(CF ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
M erno 5 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe MAZZONE e dall'avv. Sonia ZUCCARO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in Prato (PO), Viale della Repubblica n. 40, i n virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
E Pec: vvocati.prato. Email_1
Pec: ati.prato.it Email_3
Ricorrente nei confronti di nata il [...] a [...] e residente in Prato (PO), CP_1 le n. 105 (c.f. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'Avv. Sara ARRIGONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia (PT), Via Amendola n. 27, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax n. 0572/477764 Pec: Email_4
Resistente Avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 12 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“ rinunciare alle reciproche domande svolte negli atti introduttivi della causa di separazione giudiziale;
- i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
- i coniugi danno atto che la casa coniugale, sita in Prato (PO), Piazza Mercatale n. 105, già condotta in locazione dal sig. rimarrà in uso e nella Pt_1 disponibilità esclusiva di quest'ultimo, e che la sig.ra dimora CP_1 provvisoriamente dai suoi genitori in attesa di reperire utonoma sistemazione abitativa;
- i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio. - in merito agli
pagina 1 di 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24 luglio 2023 ha proposto Parte_1 domanda di separazione del matrimonio contratto con rito civile in data 21.06.2019 si è unito in matrimonio con la (CF CP_1
) nata il [...] in [...] residente in C.F._3
Prato (PO) Piazza Mercatale n. 105 -Interno 5, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Prato al N. 109 P.1 anno 2019 ; A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni e dal matrimonio non sono nati figli;
- che la casa coniugale è stata individuata nell'abitazione sita in Prato, Piazza Mercatale n. 105- Interno 5 presa in locazione dal ed il canone di Pt_1 locazione è di 700,00 euro mensili è sempre stato pagato dal medesimo;
- che dopo un periodo di armonia e reciproco sostegno, però, l'unione si è andata progressivamente deteriorando;
- che, in particolare, dal mese di maggio 2023 la ha abbandonato, senza CP_1 alcun preavviso, la casa familiare e da allora non vi ha più fatto ritorno lasciando in essa tutti i suoi effetti personali;
-che l'istante è un libero professionista e percepisce un reddito mensile medio di circa euro 2.000,00 come da dichiarazioni dei redditi allegate e entrambi i coniugi sono autosufficienti;
- che era intenzione dunque del ricorrente richiedere la separazione dei coniugi, prevedendo che ognuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento . Dopo la comparizione innanzi al Giudice designato , si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di separazione confermando le circostanze allegate. Attese le dichiarazioni delle parti e la rinunzia ai termini di cui all'art 189 cpc la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE La separazione e il divorzio tra le odierne parti sono regolati dalla legge italiana e sussiste la competenza di questo Tribunale, trattandosi di cittadini italiani, tenuto conto anche che la residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda si trova a Prato. Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso ed alla narrazione dei fatti pagina 2 di 3 contenuta nell'atto introduttivo, dai quali emerge l'assunto che i coniugi vivono completamente separati e che non intendono riconciliarsi. D'altra parte, parte resistente, costituendosi in giudizio nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dal ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile. Sulla scorta della situazione reddituale e patrimoniale, non ricorrono le condizioni per disporre assegno di separazione per il mantenimento di alcuna delle parti e in assenza di prole non ricorrono le condizioni per adottare alcun ulteriore provvedimento. Quanto alla casa familiare, non è contestato che la stessa è condotta in locazione con contratto stipulato dal solo ricorrente e che lo stesso la abita tutt'ora, senza alcuna pretesa da parte della resistente che si è allontanata definitivamente. In assenza di prole minorenne, quindi, non ricorrono le condizioni per un provvedimento formale di assegnazione, atteso che il ricorrente può continuarne a godere in forza del contratto di locazione, senza pretese della resistente. Entrambi i coniugi hanno espressamente prestato il proprio consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio. Infine, le spese del procedimento possono essere compensate in ragione dell'adesione da parte della resistente alla domanda introdotta dal Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
14.01.1975 e nata il 29. (MA), uniti in CP_1 matrimonio con civile in data 21.06.2019, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Prato al N. 109 P.1 anno 2019, autorizzandoli a vivere separati Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Ordina
l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza .
Così deciso in data 4.6.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
pagina 3 di 3