Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione. monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 01.04.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1068/2024
tra
IO PA, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Pirrò, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano, alla Via Marconi, 48, giusta procura in atti;
ricorrente e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ed UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA-UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, in persona del Direttore in carica p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e domiciliati ex lege in Napoli alla via Diaz n.11, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.01.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe deduceva:
a) di essere stata docente d'italiano presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Rocco Scotellaro" in San Giorgio a Cremano;
b) che, in data 17 marzo 2023, non poteva intraprendere regolarmente le lezioni poiché, entrata nella classe 1^ ATM del predetto Istituto, trovava l'alunna E.A. che sedeva alla cattedra ed altri studenti che non occupavano il proprio posto;
c) che richiamava reiteratamente ed inutilmente l'allieva, invitandola a ritornare al proprio banco ed a spostarsi dalla cattedra indebitamente occupata;
d) che, per tutta risposta, l'alunna, proferendo insulti nei suoi confronti, scatenava un'ulteriore reazione tra i compagni di classe che iniziavano anch'essi ad inveire nei suoi confronti;
f) che, in classe, nell'occasione, era presente anche la docente di sostegno professoressa Chiarastella AC;
g) che tali fatti venivano riferiti, nell'immediatezza, alla Dirigente scolastica del predetto Istituto di Istruzione Superiore "Rocco Scotellaro"; h) che quest'ultima, sulla scorta di quanto riportatole, attivava un procedimento disciplinare introdotto con nota prot. 10191 del 22.03.2023; i) che, a seguito di tale procedimento, il Ministero competente emetteva decreto con cui le veniva inflitta la sospensione dall'insegnamento per il periodo di un mese e la riduzione della retribuzione pari al 50% della retribuzione fissa mensile.
Tanto premesso chiedeva, pertanto, a codesto Tribunale di:
1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la prof.ssa ZI NE ha osservato, nelle circostanza di tempo e di luogo sopra indicate, una condotta conforme alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione affidatale;
2. Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del decreto contraddistinto dal prot. n. 194 del 29.05.2023 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio procedimenti disciplinari, per i motivi esposti in premessa e, in particolare, per l'insussistenza del fatto contestato, revocando detto provvedimento;
3. Condannare parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spettanze indebitamente non erogate (in forza del decreto in scrutinio) e pari al 50% della retribuzione fissa mensile o a quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata con decorrenza dalla maturazione del predetto credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
4. Condannare parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata possibilità di prender parte alle Commissioni di esame per l'anno 2023, somma da quantificarsi in virtù dell'equo apprezzamento da parte del Sig. Giudicante;
5. In subordine, ove l'Ill.mo Tribunale ritenesse la ricorrente responsabile di una condotta non conforme alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione affidatale, condannare la ricorrente ad una sanzione minore rispetto a quella irrogatale che appare del tutto ingiustificata e sproporzionata rispetto ai fatti di causa;
6. Con vittoria di spese e competenze di lite, iva e cpa, ed attribuzione ex art. 93 срс.
Si costituiva il resistente Ministero, che chiedeva di rigettare tutte le domande di controparte in quanto inammissibili ed infondate, nonché di dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da parte ricorrente in via subordinata di rideterminazione dell'entità della sanzione disciplinare applicabile, per difetto assoluto di giurisdizione del Giudice del Lavoro rispetto alla P.A.. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
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Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va preliminarmente puntualizzato che l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 L. n.604/66 (arg., ex plurimis, da Cass., Sez lav. 17.8.2002 n.11153)
Il Tribunale non ignora poi che in materia di ius corrigendi, applicabile al settore dell' insegnamento scolastico, i principi generali dell'ordinamento, siccome ormai radicati nella coscienza generale, sono approdati ad una significativa evoluzione rispetto ai tempi passati dove il rapporto tra insegnante ed alunni era spiccatamente connotato da un ruolo quasi gerarchico del primo nei riguardi dei secondi.
Infatti, costituisce innegabile conquista dell'evoluzione della società la maturata consapevolezza che il "metodo educativo" non può ricomprendere né tanto meno legittimare atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico fisica dell'individuo, come emerge dalla riconosciuta centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2), prima ancora del valore attribuito all'istruzione ed all'educazione (artt. 33 e 34). Vedasi ex plurimis, la recentissima Cassazione civile sez. lav., 09/05/2024, (ud. 03/04/2024, dep. 09/05/2024) n.12746.
Pertanto, a titolo esemplificativo, la condotta della docente, consistente in "reiterati comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di minori", non solo non può essere considerata un "metodo educativo" secondo l'assunto fondativo del
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ragionamento espresso nella sentenza esaminata dalla Suprema Corte nella pronuncia su indicata ma, addirittura, non può di per sé rientrare nella nozione di attività educativa, ponendosi in radicale contrapposizione con le finalità dalla stessa perseguite, secondo gli standard valutativi attuali della coscienza sociale. A maggior ragione, rimarca la Cassazione, ove si consideri la qualità di insegnante della scuola. elementare e l'età degli alunni (sei - sette anni), elementi della fattispecie che implicano l'esigenza di considerare con particolare attenzione lo stato psicologico dei minori affidati ad una persona che avrebbe dovuto piuttosto rappresentare un modello di riferimento per il loro sviluppo.
Orbene, fermo restando che il Tribunale condivide e fa propri i principi espressi nel dictum giudiziale della Suprema Corte a cui si è accennato, va tuttavia rilevato che nella fattispecie di cui è causa, all'esito del procedimento disciplinare avviato in seguito alla segnalazione del Dirigente Scolastico dell' Istituto Superiore "Rocco
Scotellaro" di San Giorgio a Cremano, l' unico comportamento imputato alla Prof. VE in sede di irrogazione della sanzione disciplinare conservativa in questa sede impugnata, consiste, a ben vedere, nell' aver strattonato un' alunna durante l' orario di servizio. ( c.f.r. provvedimento disciplinare applicato dall' UPD del Ministero convenuto con nota REGISTRO UFFICIALE U. 0024525 del 26.5.2023 in atti)
Lo strattonamento contestato, che trova conferma nelle dichiarazione della collega di sostegno, Prof. Chiarastella AC, non può però certamente integrare quegli atti "in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione docente, consistenti in percosse ai danni di un' alunna, in gravi abusi di autorità, in contegni nell' ambiente di lavoro integranti gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell' onore e della dignità personale altrui" pur richiamati in sede disciplinare e nell' atto irrogativo della sanzione.
L'unica condotta posta a fondamento della sospensione dal servizio per mesi uno con conseguente decurtazione della retribuzione è difatti consistita nello strattonamento di un' alunna, comportamento che, a ben vedere, va letto nell'ambito di un complessivo atteggiamento della classe assimilabile, si badi, ad una vera e propria sommossa. In sede applicativa della sanzione alcun altra violazione viene imputata all' insegnante.
E' difatti pacifico che il giorno dei fatti (17.3.2023) la professoressa di italiano, entrata nella classe I ATM, abbia trovato gli allievi fuori dai banchi, un' alunna addirittura seduta alla cattedra al suo posto, un' altra distesa su due sedie a giocare al cellulare;
che, nel vano tentativo di riportare l' ordine in classe, nella pressochè totale ribellione della scolaresca, la ricorrente fu anche fatta segno di insulti e grida da parte della platea degli studenti;
che una delle alunne lamentò, senza tuttavia che la collega di sostegno presente ai fatti abbia mai confermato la circostanza né che sia seguito certificato medico dell' evidente "rossore” su una guancia, di aver ricevuto dalla NE uno schiaffo;
che un gruppo di studenti ne fecero parola alle collaboratrici scolastiche, testimoni anch' esse del grave disordine e delle urla provenienti dall' aula;
che la Prof. AC sentì anche un oggetto rovinare per terra ( vedasi le sue dichiarazioni scritte) e che la Dirigente Scolastica, allertata da una parte degli studenti, giunta sul posto poteva verificare che gli studenti erano ancora in subbuglio ed un banco si presentava rovesciato per terra;
che non vi è riscontro alcuno che il banco fosse stato gettato a terra dalla ricorrente.
Questa essendo la cornice della ricostruzione fattuale emergente dagli atti, la circostanza che, all' esito del procedimento disciplinare, il Ministero ricollegò la sanzione applicata all' unico episodio di strattonamento di un'alunna risultato provato, non può che condurre ad escludere che nella fattispecie siano integrati i presupposti per l'applicazione della sanzione disciplinare comminata. Lo strattonamento fu nel caso di specie, a parere del Tribunale, una misura necessitata nell' ambito di una situazione di emergenza fuori controllo e per di più non recò alcuna conseguenza fisica all'allieva certificata in atti.
Non sussistono difatti, come sopra evidenziato, quei contegni contemplati dalla norma richiamata nel provvedimento ministeriale e cioè l'art. 494 comma 1 lettera a) del D.lgs. 297/1994 che testualmente recita: " La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio".
La sanzione impugnata va conseguentemente annullata con condanna del Ministero convenuto a restituire alla Prof. VE la somma ingiustamente decurtata in conseguenza del periodo di un mese di sospensione dall' insegnamento subito dalla stessa in ragione di euro 437,67, oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo. Si precisa che detto importo risulta per tabulas detratto dallo stipendio di Maggio 2024 come documentato dall' interessata in corso di causa.
Non può invece accogliersi la domanda risarcitoria per mancato inserimento nelle commissioni di esami 2023 in mancanza di prova certa che l'istante avrebbe ottenuto detto inserimento se non avesse ricevuto la sanzione né essendo dedotta, prima ancora che provata, la misura del danno lamentato.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda rigettata, annulla la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con nota ministeriale n. REGISTRO UFFICIALE U. 0024525 del 26.5.2023 impugnata e, per l' effetto, condanna il Ministero convenuto a restituire alla Prof. VE ZI la somma ingiustamente decurtata in conseguenza del periodo di un mese di sospensione dall' insegnamento subito dalla stessa in ragione di euro 437, 67, oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta alle spese del giudizio, che quantifica in complessivi euro 2.400,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 1°.4.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero