TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE rel. Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1518/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
Sorrento alla Via degli Aranci n. 59/G
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]di Parte_2
Sorrento alla Via San Liborio 89, entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Fortunata d'Esposito, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Piazza Cota n. 8 a Piano di Sorrento, in virtù di mandati in calce al ricorso;
RICORRENTI NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 2.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso;
Il P.M. in data 21.03.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17.07.2024, e Parte_1 Pt_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 28.08.2016 in Sorrento.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che in data 28.08.2016 gli istanti contraevano matrimonio concordatario trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sorrento;
2. dalla loro unione non nascevano figli;
3. che i coniugi ottenevano omologa della separazione consensuale con decreto n. 7050/2020 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 05.10.2020; All'udienza del 2.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, la causa veniva riservata in decisione al Collegio previo parere favorevole del PM. Il Pm in data 21.03.2025 esprimeva parere favorevole. La domanda è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (09.09.2020) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Le parti in sede di ricorso dalle stesse sottoscritto, e in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso e si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare i coniugi dichiaravano di essere economicamente indipendenti, rinunciando pertanto, reciprocamente, alla corresponsione dell'assegno divorzile. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 17.07.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sorrento in data 28.08.2016 da e (atto Parte_1 Parte_2
n. 109, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Sorrento, anno 2016);
2. i coniugi continueranno a vivere separatamente;
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. I coniugi rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile;
4. dà atto che i coniugi convengono che le spese legali relative alla presente procedura verranno pagate interamente dal Sig. Parte_2
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.03.2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE rel. Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1518/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
Sorrento alla Via degli Aranci n. 59/G
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]di Parte_2
Sorrento alla Via San Liborio 89, entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Fortunata d'Esposito, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Piazza Cota n. 8 a Piano di Sorrento, in virtù di mandati in calce al ricorso;
RICORRENTI NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 2.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso;
Il P.M. in data 21.03.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17.07.2024, e Parte_1 Pt_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 28.08.2016 in Sorrento.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che in data 28.08.2016 gli istanti contraevano matrimonio concordatario trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sorrento;
2. dalla loro unione non nascevano figli;
3. che i coniugi ottenevano omologa della separazione consensuale con decreto n. 7050/2020 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 05.10.2020; All'udienza del 2.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, la causa veniva riservata in decisione al Collegio previo parere favorevole del PM. Il Pm in data 21.03.2025 esprimeva parere favorevole. La domanda è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (09.09.2020) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Le parti in sede di ricorso dalle stesse sottoscritto, e in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso e si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare i coniugi dichiaravano di essere economicamente indipendenti, rinunciando pertanto, reciprocamente, alla corresponsione dell'assegno divorzile. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 17.07.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sorrento in data 28.08.2016 da e (atto Parte_1 Parte_2
n. 109, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Sorrento, anno 2016);
2. i coniugi continueranno a vivere separatamente;
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. I coniugi rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile;
4. dà atto che i coniugi convengono che le spese legali relative alla presente procedura verranno pagate interamente dal Sig. Parte_2
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.03.2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato