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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 9484/2025 V.G. da
, con l'avv. PORTENTO FRANCO Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. DE SIMONI GIANLUCA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
04.11.2025:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il dr. Parte_1
e la sig.ra in data 02/08/2013;
[...] Controparte_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
FATTO E DIRITTO 2
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in NO RO (PD) in data 02.08.2013, atto presente nei
Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 10, p. I, anno 2013, optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per CP_1 vedere pronunciata la loro separazione personale, la quale veniva dichiarata con
Sentenza n. 607/2021 del 30.03.2021.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , il 02.08.2013 nel Comune di
[...] Controparte_1
NO RO (PD), trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 10, p.
I, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato