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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 27 maggio 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24019/2023 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. TOZZI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. CHIARIELLO GIUSEPPINA
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, l'istante , dipendente della con Controparte_1
assunzione dall'1/10/2020 e sino al giorno 1/6/2023, deduceva che in data 6/5/2023 aveva presentato le dimissioni volontarie con preavviso per cui il rapporto andava a scadere al 24/6/2023, nel pieno rispetto della disposizione prevista dall'art. 1 del Titolo VIII Sezione Quarta del CCNL di settore che prevede per gli operai di categoria C2 con un'anzianità di servizio fino a 5 anni, un termine di preavviso lavorato di 1 mese e 15 giorni;
che tuttavia dopo aver continuato a lavorare regolarmente sino al 10/5/2023, gli veniva comunicato in forma orale che dall'11/5/2023 sarebbe stato coattivamente collocato in ferie per consumare le ferie maturate e non ancora fruite;
che gli sarebbe stato impedito di rientrare al lavoro per il periodo del preavviso tanto che la società gli comunicava a mezzo pec la volontà di rinunciare al periodo lavorato quale preavviso dal lavoratore, confermando sia la validità delle dimissioni convalidate e quindi efficaci al 24/06/2023, sia della fruizione dei residui permessi e ferie maturati fino alla data del 23/06/2023, data di termine del rapporto di lavoro. L'istante aggiungeva che aveva quindi comunicato, stante la conferma dell'imposizione di ferie durante il periodo di preavviso, in violazione dell'art. 2109, ultimo comma, c.c., in data 31/05/2023 le dimissioni per giusta causa e con nota pec del 1/06/2023 diffidava l'azienda al pagamento della retribuzione di maggio 2023, delle indennità di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR, intimando al contempo espressamente di non defalcare le ferie ed i permessi residui dallo stesso maturati .
Non avendo avuto riscontro a tale richiesta , richiamandosi alla delineata violazione dell'art. 2109
u.c. c.c., adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e chiedeva di :
1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, il diritto del ricorrente alla corresponsione:a) dell'indennità sostitutiva delle ferie illegittimamente decurtate nel cedolino paga di maggio 2023 dal giorno 11/5/2023 al giorno 31/5/2023 e pari a n. 120 ore;
b) dell'indennità sostitutiva del preavviso, stante le dimissioni per giusta causa rassegnate il 31/05/2023;
2. Per l'effetto, condannarsi la “ (C.f./P. Iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Napoli (Na), Piazza dei Martiri, 30, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 3.888,23 di cui €. 1.229,48 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue ed €.
2.658,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
vinte le spese di lite.
La società resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso a mezzo pec in data
5.1.2024 onde la declaratoria di contumacia.
Fissata udienza di discussione con modalità cartolare all'esito del deposito delle note autorizzate e delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La vicenda in esame presuppone l'individuazione della data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nonché la causa della detta cessazione .
Difatti l'istante ha presentato due volte le dimissioni : la prima il 6 maggio 2023 concedendo il termine di preavviso di un mese e 15 gg. per cui il rapporto andava a scadere il 24 giugno 2023 e la seconda il 31.5.2023 per giusta causa con recesso immediato .
Orbene l'istante riconduce la giusta causa delle dimissioni alla circostanza che la datrice di lavoro gli ha impedito di svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso e soprattutto, comunicandogli prima oralmente e poi per iscritto di voler computare durante il preavviso le ferie non fruite ( 120 ore pari a 15 gg .) . L'azienda inoltre comunicava di voler rinunciare al preavviso fermo la restando la richiesta di considerare come ultima data di lavoro quella del 23 giugno 2023. Ritiene il giudicante che dagli atti emerge la prova della giusta causa delle dimissioni per cui il rapporto di lavoro deve ritenersi cessato alla data del 31 maggio 2023 con diritto dell'istante al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Va detto che l'inequivoca volontà della datrice di lavoro sovrapporre al periodo di preavviso quello di ferie e dei permessi integra la violazione del divieto posto dall'art. 2109, ultimo comma c.c. denunciato. In tema la suprema Corte ( vedi Cass. n. 985 del 17.1.2017) ha affermato che sussiste giusta causa di recesso nel caso del lavoratore, che, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso, sia posto dal datore in ferie per il godimento di quelle non ancora fruite, con sovrapposizione di queste al periodo di preavviso. Difatti la datrice di lavoro aveva l'onere di prolungare la data di scadenza del rapporto di lavoro del termine di 15 gg. di ferie in modo da evitare la vietata sovrapposizione tra ferie e periodo di preavviso .
Tale violazione evidenziata dalla comunicazione trasmessa al lavoratore ha legittimato lo stesso alle dimissioni per giusta causa con decorrenza dal 31 maggio 2023.
Per effetto di tale inadempimento la datrice di lavoro è tenuta a versare al lavoratore oltre all'indennità di ferie non fruite , l'indennità di mancato preavviso non avendo provato la resistente di aver adempiuto a tali obbligazioni .
In ordine al quantum debeatur appaiono corretti i conteggi effettuati in quanto immuni da vizi logici giuridici per cui all'istante spetta la somma complessiva di € 3.888,23 di cui €. 1.229,48 a titolo di ferie non fruite pari a 15 giorni (pari a 120 ore x €. 10,24566 retribuzione oraria cedolino paga di maggio 2023) ed euro 2658,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari a 1 mese e mezzo della retribuzione mensile di €. 1.745,75 a cui vanno aggiunti come per legge interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso condanna la resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di €. 3.888,23 di cui €. 1.229,48 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue ed €.
2.658,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalla maturazione dei diritti di credito.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Così deciso in Napoli,27/06/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 27 maggio 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24019/2023 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. TOZZI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. CHIARIELLO GIUSEPPINA
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, l'istante , dipendente della con Controparte_1
assunzione dall'1/10/2020 e sino al giorno 1/6/2023, deduceva che in data 6/5/2023 aveva presentato le dimissioni volontarie con preavviso per cui il rapporto andava a scadere al 24/6/2023, nel pieno rispetto della disposizione prevista dall'art. 1 del Titolo VIII Sezione Quarta del CCNL di settore che prevede per gli operai di categoria C2 con un'anzianità di servizio fino a 5 anni, un termine di preavviso lavorato di 1 mese e 15 giorni;
che tuttavia dopo aver continuato a lavorare regolarmente sino al 10/5/2023, gli veniva comunicato in forma orale che dall'11/5/2023 sarebbe stato coattivamente collocato in ferie per consumare le ferie maturate e non ancora fruite;
che gli sarebbe stato impedito di rientrare al lavoro per il periodo del preavviso tanto che la società gli comunicava a mezzo pec la volontà di rinunciare al periodo lavorato quale preavviso dal lavoratore, confermando sia la validità delle dimissioni convalidate e quindi efficaci al 24/06/2023, sia della fruizione dei residui permessi e ferie maturati fino alla data del 23/06/2023, data di termine del rapporto di lavoro. L'istante aggiungeva che aveva quindi comunicato, stante la conferma dell'imposizione di ferie durante il periodo di preavviso, in violazione dell'art. 2109, ultimo comma, c.c., in data 31/05/2023 le dimissioni per giusta causa e con nota pec del 1/06/2023 diffidava l'azienda al pagamento della retribuzione di maggio 2023, delle indennità di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR, intimando al contempo espressamente di non defalcare le ferie ed i permessi residui dallo stesso maturati .
Non avendo avuto riscontro a tale richiesta , richiamandosi alla delineata violazione dell'art. 2109
u.c. c.c., adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e chiedeva di :
1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, il diritto del ricorrente alla corresponsione:a) dell'indennità sostitutiva delle ferie illegittimamente decurtate nel cedolino paga di maggio 2023 dal giorno 11/5/2023 al giorno 31/5/2023 e pari a n. 120 ore;
b) dell'indennità sostitutiva del preavviso, stante le dimissioni per giusta causa rassegnate il 31/05/2023;
2. Per l'effetto, condannarsi la “ (C.f./P. Iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Napoli (Na), Piazza dei Martiri, 30, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 3.888,23 di cui €. 1.229,48 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue ed €.
2.658,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
vinte le spese di lite.
La società resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso a mezzo pec in data
5.1.2024 onde la declaratoria di contumacia.
Fissata udienza di discussione con modalità cartolare all'esito del deposito delle note autorizzate e delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La vicenda in esame presuppone l'individuazione della data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nonché la causa della detta cessazione .
Difatti l'istante ha presentato due volte le dimissioni : la prima il 6 maggio 2023 concedendo il termine di preavviso di un mese e 15 gg. per cui il rapporto andava a scadere il 24 giugno 2023 e la seconda il 31.5.2023 per giusta causa con recesso immediato .
Orbene l'istante riconduce la giusta causa delle dimissioni alla circostanza che la datrice di lavoro gli ha impedito di svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso e soprattutto, comunicandogli prima oralmente e poi per iscritto di voler computare durante il preavviso le ferie non fruite ( 120 ore pari a 15 gg .) . L'azienda inoltre comunicava di voler rinunciare al preavviso fermo la restando la richiesta di considerare come ultima data di lavoro quella del 23 giugno 2023. Ritiene il giudicante che dagli atti emerge la prova della giusta causa delle dimissioni per cui il rapporto di lavoro deve ritenersi cessato alla data del 31 maggio 2023 con diritto dell'istante al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Va detto che l'inequivoca volontà della datrice di lavoro sovrapporre al periodo di preavviso quello di ferie e dei permessi integra la violazione del divieto posto dall'art. 2109, ultimo comma c.c. denunciato. In tema la suprema Corte ( vedi Cass. n. 985 del 17.1.2017) ha affermato che sussiste giusta causa di recesso nel caso del lavoratore, che, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso, sia posto dal datore in ferie per il godimento di quelle non ancora fruite, con sovrapposizione di queste al periodo di preavviso. Difatti la datrice di lavoro aveva l'onere di prolungare la data di scadenza del rapporto di lavoro del termine di 15 gg. di ferie in modo da evitare la vietata sovrapposizione tra ferie e periodo di preavviso .
Tale violazione evidenziata dalla comunicazione trasmessa al lavoratore ha legittimato lo stesso alle dimissioni per giusta causa con decorrenza dal 31 maggio 2023.
Per effetto di tale inadempimento la datrice di lavoro è tenuta a versare al lavoratore oltre all'indennità di ferie non fruite , l'indennità di mancato preavviso non avendo provato la resistente di aver adempiuto a tali obbligazioni .
In ordine al quantum debeatur appaiono corretti i conteggi effettuati in quanto immuni da vizi logici giuridici per cui all'istante spetta la somma complessiva di € 3.888,23 di cui €. 1.229,48 a titolo di ferie non fruite pari a 15 giorni (pari a 120 ore x €. 10,24566 retribuzione oraria cedolino paga di maggio 2023) ed euro 2658,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari a 1 mese e mezzo della retribuzione mensile di €. 1.745,75 a cui vanno aggiunti come per legge interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso condanna la resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di €. 3.888,23 di cui €. 1.229,48 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue ed €.
2.658,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalla maturazione dei diritti di credito.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Così deciso in Napoli,27/06/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella